Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. nato a Durazzo (Albania) in [...]_1 C.F._2
26.07.1982 entrambi rappresentati dall'Avv. De Mitri Emanuele Giuseppe e dall'Avv. Raffaela
Riboldi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 20.02.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
La dimora coniugale ubicata nel Comune di Sesto San Giovanni (MI) via Natale Canducci n. 7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla signora Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro
I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Persona_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna entro le ore 21, e durante i giorni infrasettimanali su eventuale richiesta dello stesso;
4/b) durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad
€ 600,00 e così € 300,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e contestualmente chiedono la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Tirana (Albania) il 13.11.2006
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza emessa in data 18 luglio 2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Tirana Parte_1 Controparte_1 in data 13.11.2006;
2. Nulla dispone in punto trasmissione della sentenza, non essendo trascritto l'atto di matrimonio in Italia;
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti