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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 24/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
UD. 24.6.2025 N. 163/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Reccia e l'Avv. Capoluongo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Brescia, via Santa Caterina n. 6
- RESISTENTE -
Oggetto: Monetizzazione ferie e festività soppresse. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti, di voler:
-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 32,33 giorni di ferie maturate e non godute -ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione Scolastica di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1.745,35, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 32,33 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
- Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, affermando che – anche in forza di una consolidata prassi, attratta
[...] nel regime del fatto notorio – il docente sarebbe a riposo nei giorni di sospensione delle attività didattiche e in quelli compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto;
in via subordinata, ha insistito per lo scomputo dei giorni relativi alle festività soppresse, oltre che delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennità per ferie non godute, e ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e la sussistenza di un indebito arricchimento, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale del Lavoro adito
. Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa perché sapeva di essere considerato in ferie anche senza esplicita istanza.
. Rigettare conseguentemente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, accertare il dovuto escludendo dal computo i giorni di riposo spettanti a titolo di “festività soppresse” (Legge n. 937/1977); dichiarando prescritte le indennità maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo.
Spese vinte”.
All'udienza del 24 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza, dandone lettura contestuale.
*** * ***
1. è un insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Einaudi” di Cremona con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025 - che, per quanto
2 rileva ai fini di causa, ha lavorato in forza dei seguenti contratti a termine fino al 30 giugno (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente):
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 12.9.2022 al 30.06.2023, presso l'ITC “Galiani” di Napoli, con orario completo;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 7.10.2023 al 30.06.2024, presso il liceo “Cartesio” di Giugliano, con orario completo.
Con il presente giudizio, affermando di non avere mai effettivamente goduto di giorni di ferie e festività soppresse, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva, calcolata in relazione ai giorni maturati in base all'anzianità di servizio e alla durata della prestazione.
*
2. Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 13 del CCNL 2006/2009 Comparto
Scuola, ai commi 9 e 10, collocava la fruizione delle ferie da parte del personale docente di ruolo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con facoltà di utilizzare, durante la rimanente parte dell'anno, fino a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede e senza oneri aggiuntivi;
per i soli docenti a tempo indeterminato, inoltre, disponeva il godimento delle ferie non fruite nell'anno scolastico di riferimento entro l'anno successivo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19, poi, disponeva, al co. 2, che se la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consentiva la fruizione delle ferie, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico o del contratto, altresì precisando che
“la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”1. Così, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era
3 tenuto a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Su tale impianto collettivo è intervenuto, poi, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in
Legge 135/2012, a mente del quale “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
(…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 228/2012, ha previsto che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
*
2.1 L'assetto appena delineato è stato, infine, esaminato dalla giurisprudenza.
In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, ha ritenuto che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata - ha concluso
4 la Corte - la normativa, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Successivamente, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinato con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha ritenuto contraria al diritto sovranazionale la normativa interna che prevede che il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione al momento della cessazione e, al contempo, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione, attraverso un'informazione datoriale adeguata
(cause riunite C-569/16 e C-570/16; causa C-619/16; causa C-684/16).
La Corte, quindi, ha negato la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa, come quella oggi scrutinata, che imponga la perdita definitiva delle ferie –
e, dunque, l'impossibilità di una loro fruizione sia in forma specifica che per equivalente – in assenza di una rinuncia, espressa o tacita, del lavoratore, il quale, a tal fine, deve essere stato posto nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto, sotto il duplice profilo informativo e materiale.
Su tali premesse, pertanto, anche la Suprema Corte ha precisato che “il datore di lavoro deve … assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente
– a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. lav., ord. n. 14268/2022).
In altri termini, si è chiarito che - dal momento che il diritto alle ferie non può essere arbitrariamente negato, con una illegittima imputazione ex post, né sottratto alla
5 necessaria compensazione economica per il caso in cui, alla scadenza del contratto, il lavoratore non ne abbia goduto – la previsione normativa della perdita definitiva e senza indennizzo dei giorni maturati e non goduti è legittima solo a condizione che la mancata fruizione sia integralmente imputabile alla libera scelta del lavoratore;
questa, però, presuppone che il prestatore sia stato adeguatamente informato della doverosa fruizione dei giorni di ferie nel corso del rapporto e sia stato posto nelle condizioni di godere effettivamente del riposo.
Inoltre, poiché, salvi i periodi di legittima sospensione della prestazione, durante la vigenza del contratto si presumono tanto la resa dell'attività lavorativa – nel caso dei docenti, non limitata alle ore di insegnamento in aula durante i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, ma estesa alle attività ulteriori di programmazione, correzione e preparazione delle lezioni – quanto la soggezione ai poteri direttivi e organizzativi datoriali, la Cassazione, con orientamento ormai consolidato (cfr. da ultimo, Cass. lav., n. 11968/2025), ha chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. lav., ord. n.
14268/2022).
È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al docente di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
*
6 2.2 Se questi sono i presupposti di riferimento, risulta innanzitutto – e indubbiamente - illegittima l'imputazione unilaterale a ferie godute, da parte degli istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto: la Suprema Corte, infatti, ha già specificamente chiarito che il
“docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024), permanendo una disponibilità nei confronti dell'Amministrazione che si rivela incompatibile con la completa e programmata fruizione del riposo.
Per quanto detto, però, deve anche concludersi per il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie conteggiate in occasione delle festività natalizie, pasquali e del carnevale (cfr. Trib. Milano, sentenze n. 4165/2024, n.
272/2025, n. 574/2025, n. 761/2025, n. 1756/2025; Trib. Bergamo, n. 339/2025;
Trib. Mantova, n. 146/2025; Trib. Napoli, n. 2575/2025), trattandosi di periodi di sospensione del calendario scolastico - che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro - nei quali non può ravvisarsi alcun automatismo nel godimento del riposo.
In tal senso, del resto, è già stato autorevolmente osservato che “il personale docente
a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” (Cass. lav. n. 16715/2024; C. App. Brescia, n. 43/2025).
Nel caso concreto, invero, il ricorrente ha espressamente negato di avere fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, anzi, ha contestato l'unilaterale imputazione delle ferie operata dal , adducendo di essere tenuto a CP_1 rimanere a disposizione dell'Amministrazione nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (30 giugno) e di essere sempre stato impegnato in attività collaterali e strumentali all'insegnamento in aula nei restanti periodi di sospensione delle lezioni;
con ciò, egli ha soddisfatto il proprio onere di allegazione, di talché è giuridicamente errata – alla luce di quanto ampiamente argomentato supra - la pretesa dell'Amministrazione di addossare al lavoratore la prova di avere reso la prestazione nei giorni di sospensione delle attività didattiche.
7 A fronte delle avversarie deduzione, invece, il non ha provato né di CP_1 avere invitato il docente alla fruizione delle ferie né di averlo informato delle conseguenze della relativa omissione, come pure non ha dimostrato il godimento delle stesse da parte del ricorrente, anche solo per un numero contenuto di giorni.
A tale ultimo riguardo, infatti, si è limitato a formulare due istanze ex art. 213 Cont c.p.c., entrambe inammissibili: quella nei confronti della perché esplorativa, essendo volta a verificare “se siano già stati corrisposti emolumenti a titolo di indennità per ferie non godute ed in che misura”; quella nei confronti degli Istituti scolastici, perché indirizzata a proprie articolazioni e fondata su difficoltà di reperimento della documentazione che risultano solo genericamente dedotte, ma non anche sorrette dalla prova di una tempestiva attivazione della parte.
All'evidenza, poi, non sussistono i presupposti per il ricorso al fatto notorio, atteso che l'art. 115, co. 2 c.p.c., si applica ai soli fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili per la generalità delle persone e che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, dovendosi escludere da tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni e le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice o delle parti (cfr. Cass. n. 1128/2024).
Le ampie argomentazioni sviluppate escludono, inoltre, che possa operare l'eccezione di indebito arricchimento, dovendosi osservare, altresì, che la stessa si fonda sul cumulo tra l'indennizzo richiesto nel presente giudizio e la presunta fruizione in natura del riposo e, quindi, su un presupposto in fatto che è rimasto totalmente indimostrato.
*
2.3 Le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, condivise dal Giudicante e già accolte dalla giurisprudenza di merito nettamente prevalente, non forniscono, infine, elementi sufficienti a supportare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, formulata dal convenuto in udienza.
In senso contrario, semmai, deve ribadirsi che l'art. 1, co. 54, della Legge n.
228/2012 prevede la fruizione delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un
8 periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Dunque, per i docenti di ruolo non vi è alcuna “positivizzazione del ritmo riposo-lavoro”
(cfr. verbale del 24.6.2025), quanto, piuttosto, un'individuazione delle finestre temporali nelle quali, per garantire la continuità delle attività didattiche in aula, essi sono tenuti a fruire del (minore) numero di ferie maturate, potendo goderne nei restanti periodi per soli sei giorni, senza alcun automatismo tra giorni di riposo e giorni destinati al riposo.
Del resto, diversamente opinando, cioè equiparando de plano giorni di sospensione del calendario scolastico e giorni di ferie, i lavoratori assunti a tempo indeterminato si troverebbero inevitabilmente in debito, avendo diritto a “soli” 30-32 giorni annuali, nettamente inferiori ai periodi di sospensione delle attività didattiche.
Poiché, però, tale evenienza è espressamente esclusa per i docenti di ruolo, è anche palese che l'imposizione unilaterale ex post delle ferie al personale a termine, se avvallata, darebbe luogo a una palese discriminazione rispetto agli assunti a tempo indeterminato, che imporrebbe al Giudice interno di disapplicare la normativa nazionale contrastante – segnatamente, la deroga introdotta dall'art. 1, co. 55, della
Legge n. 228/2012 - onde rimuovere la disparità generata dalla previsione di un regime differenziato delle ferie, privo di un'obiettiva e ragionevole giustificazione.
Il risultato, pertanto, sarebbe quello di riconoscere anche ai docenti precari il medesimo regime operante per i docenti di ruolo e di escludere, anche per i primi, ogni automatica equiparazione, a monte, tra ferie e giorni di sospensione delle lezioni.
Per tali ragioni, in definitiva, appare chiaro come l'impostazione da ultimo adottata dalla Suprema Corte, da un lato, sia l'unica coerente con il rispetto della parità di trattamento e, dall'altro, integri la corretta attuazione dei principi espressi dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia. Tali principi, del resto, sono inevitabilmente destinati a prevalere sulle ragioni di carattere finanziario sottese all'adozione della normativa interna, non potendo farsi discendere la legittimità della prassi seguita dall'Amministrazione né dalla specialità del settore scolastico né dalla necessità di contenimento della spesa a fronte del massivo impiego di personale
9 precario, essendo quest'ultima, peraltro, una condotta già a sua volta ripetutamente censurata a livello unionale.
*** * ***
3. Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie non godute negli anni scolastici rivendicati;
diritto che, per pacifica giurisprudenza, è assoggettato al termine decennale di prescrizione, avendo natura mista, sia retributiva che indennitaria (Cass. n. 6115/2017).
L'Amministrazione convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare, per le suddette causali, l'importo complessivo di € 1.745,35, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co. 36, della Legge n. 724/1994, dal dovuto al saldo.
, infatti, ha esposto il seguente calcolo: Parte_1
- € 916,76 per l'a.s. 2022/2023, pari ai giorni spettanti per ferie (17,08) in relazione ai 205 giorni utili lavorati, moltiplicati per la paga giornaliera risultante dal cedolino di giugno 2023;
- € 828,59 per l'a.s. 2023/2024, pari ai giorni spettanti per ferie (15,25) in relazione ai 183 giorni utili lavorati, moltiplicati per la paga giornaliera risultante dal cedolino di giugno 2024.
Tale conteggio - che appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale - non risulta specificamente contestato dal , neppure Controparte_1 in via gradata e sotto il profilo del criterio di liquidazione degli importi indicati, né è stata provata la fruizione di giorni effettivi di ferie o la liquidazione – anche parziale – della relativa indennità per le annualità richieste.
Esso, pertanto, deve essere ritenuto corretto, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. lav., n. 10116/2015; Cass. lav. n. 29236/2017).
*** * ***
10 4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande e della natura seriale delle questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di percepire l'indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie non godute negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a pagare al ricorrente la somma di Controparte_1
€ 1.745,35 lordi, oltre interessi o rivalutazione con in parte motiva.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Reccia e dell'Avv. Capoluongo, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma è stata sostanzialmente reiterata dall'attuale art. 35, co. 2, CCNL 2019/2021, che dispone:
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Reccia e l'Avv. Capoluongo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti n. 1
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Brescia, via Santa Caterina n. 6
- RESISTENTE -
Oggetto: Monetizzazione ferie e festività soppresse. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti, di voler:
-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della parte ricorrente, quale docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 32,33 giorni di ferie maturate e non godute -ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente Amministrazione Scolastica di corrispondere alla parte ricorrente la somma di euro 1.745,35, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 32,33 giorni di ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
Per l'effetto, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato (se corrisposto) ed accessori di legge in favore del procuratore antistatario;
- Manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, affermando che – anche in forza di una consolidata prassi, attratta
[...] nel regime del fatto notorio – il docente sarebbe a riposo nei giorni di sospensione delle attività didattiche e in quelli compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto;
in via subordinata, ha insistito per lo scomputo dei giorni relativi alle festività soppresse, oltre che delle somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennità per ferie non godute, e ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e la sussistenza di un indebito arricchimento, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale del Lavoro adito
. Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa perché sapeva di essere considerato in ferie anche senza esplicita istanza.
. Rigettare conseguentemente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, accertare il dovuto escludendo dal computo i giorni di riposo spettanti a titolo di “festività soppresse” (Legge n. 937/1977); dichiarando prescritte le indennità maturate per il periodo anteriore al quinquennio precedente il primo atto interruttivo.
Spese vinte”.
All'udienza del 24 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza, dandone lettura contestuale.
*** * ***
1. è un insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Einaudi” di Cremona con contratto dal 5.9.2024 al 30.6.2025 - che, per quanto
2 rileva ai fini di causa, ha lavorato in forza dei seguenti contratti a termine fino al 30 giugno (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente):
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 12.9.2022 al 30.06.2023, presso l'ITC “Galiani” di Napoli, con orario completo;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 7.10.2023 al 30.06.2024, presso il liceo “Cartesio” di Giugliano, con orario completo.
Con il presente giudizio, affermando di non avere mai effettivamente goduto di giorni di ferie e festività soppresse, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva, calcolata in relazione ai giorni maturati in base all'anzianità di servizio e alla durata della prestazione.
*
2. Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 13 del CCNL 2006/2009 Comparto
Scuola, ai commi 9 e 10, collocava la fruizione delle ferie da parte del personale docente di ruolo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con facoltà di utilizzare, durante la rimanente parte dell'anno, fino a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede e senza oneri aggiuntivi;
per i soli docenti a tempo indeterminato, inoltre, disponeva il godimento delle ferie non fruite nell'anno scolastico di riferimento entro l'anno successivo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19, poi, disponeva, al co. 2, che se la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non consentiva la fruizione delle ferie, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico o del contratto, altresì precisando che
“la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”1. Così, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non era
3 tenuto a chiedere le ferie né poteva essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, non si svolgono le lezioni.
Su tale impianto collettivo è intervenuto, poi, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in
Legge 135/2012, a mente del quale “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
(…) Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 228/2012, ha previsto che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
*
2.1 L'assetto appena delineato è stato, infine, esaminato dalla giurisprudenza.
In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, ha ritenuto che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata - ha concluso
4 la Corte - la normativa, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Successivamente, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinato con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha ritenuto contraria al diritto sovranazionale la normativa interna che prevede che il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione al momento della cessazione e, al contempo, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il diritto alle ferie prima della cessazione, attraverso un'informazione datoriale adeguata
(cause riunite C-569/16 e C-570/16; causa C-619/16; causa C-684/16).
La Corte, quindi, ha negato la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa, come quella oggi scrutinata, che imponga la perdita definitiva delle ferie –
e, dunque, l'impossibilità di una loro fruizione sia in forma specifica che per equivalente – in assenza di una rinuncia, espressa o tacita, del lavoratore, il quale, a tal fine, deve essere stato posto nelle condizioni di esercitare effettivamente il proprio diritto, sotto il duplice profilo informativo e materiale.
Su tali premesse, pertanto, anche la Suprema Corte ha precisato che “il datore di lavoro deve … assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente
– a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro” (Cass. lav., ord. n. 14268/2022).
In altri termini, si è chiarito che - dal momento che il diritto alle ferie non può essere arbitrariamente negato, con una illegittima imputazione ex post, né sottratto alla
5 necessaria compensazione economica per il caso in cui, alla scadenza del contratto, il lavoratore non ne abbia goduto – la previsione normativa della perdita definitiva e senza indennizzo dei giorni maturati e non goduti è legittima solo a condizione che la mancata fruizione sia integralmente imputabile alla libera scelta del lavoratore;
questa, però, presuppone che il prestatore sia stato adeguatamente informato della doverosa fruizione dei giorni di ferie nel corso del rapporto e sia stato posto nelle condizioni di godere effettivamente del riposo.
Inoltre, poiché, salvi i periodi di legittima sospensione della prestazione, durante la vigenza del contratto si presumono tanto la resa dell'attività lavorativa – nel caso dei docenti, non limitata alle ore di insegnamento in aula durante i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, ma estesa alle attività ulteriori di programmazione, correzione e preparazione delle lezioni – quanto la soggezione ai poteri direttivi e organizzativi datoriali, la Cassazione, con orientamento ormai consolidato (cfr. da ultimo, Cass. lav., n. 11968/2025), ha chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. lav., ord. n.
14268/2022).
È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al docente di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
*
6 2.2 Se questi sono i presupposti di riferimento, risulta innanzitutto – e indubbiamente - illegittima l'imputazione unilaterale a ferie godute, da parte degli istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto: la Suprema Corte, infatti, ha già specificamente chiarito che il
“docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024), permanendo una disponibilità nei confronti dell'Amministrazione che si rivela incompatibile con la completa e programmata fruizione del riposo.
Per quanto detto, però, deve anche concludersi per il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie conteggiate in occasione delle festività natalizie, pasquali e del carnevale (cfr. Trib. Milano, sentenze n. 4165/2024, n.
272/2025, n. 574/2025, n. 761/2025, n. 1756/2025; Trib. Bergamo, n. 339/2025;
Trib. Mantova, n. 146/2025; Trib. Napoli, n. 2575/2025), trattandosi di periodi di sospensione del calendario scolastico - che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro - nei quali non può ravvisarsi alcun automatismo nel godimento del riposo.
In tal senso, del resto, è già stato autorevolmente osservato che “il personale docente
a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” (Cass. lav. n. 16715/2024; C. App. Brescia, n. 43/2025).
Nel caso concreto, invero, il ricorrente ha espressamente negato di avere fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, anzi, ha contestato l'unilaterale imputazione delle ferie operata dal , adducendo di essere tenuto a CP_1 rimanere a disposizione dell'Amministrazione nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il termine del contratto (30 giugno) e di essere sempre stato impegnato in attività collaterali e strumentali all'insegnamento in aula nei restanti periodi di sospensione delle lezioni;
con ciò, egli ha soddisfatto il proprio onere di allegazione, di talché è giuridicamente errata – alla luce di quanto ampiamente argomentato supra - la pretesa dell'Amministrazione di addossare al lavoratore la prova di avere reso la prestazione nei giorni di sospensione delle attività didattiche.
7 A fronte delle avversarie deduzione, invece, il non ha provato né di CP_1 avere invitato il docente alla fruizione delle ferie né di averlo informato delle conseguenze della relativa omissione, come pure non ha dimostrato il godimento delle stesse da parte del ricorrente, anche solo per un numero contenuto di giorni.
A tale ultimo riguardo, infatti, si è limitato a formulare due istanze ex art. 213 Cont c.p.c., entrambe inammissibili: quella nei confronti della perché esplorativa, essendo volta a verificare “se siano già stati corrisposti emolumenti a titolo di indennità per ferie non godute ed in che misura”; quella nei confronti degli Istituti scolastici, perché indirizzata a proprie articolazioni e fondata su difficoltà di reperimento della documentazione che risultano solo genericamente dedotte, ma non anche sorrette dalla prova di una tempestiva attivazione della parte.
All'evidenza, poi, non sussistono i presupposti per il ricorso al fatto notorio, atteso che l'art. 115, co. 2 c.p.c., si applica ai soli fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili per la generalità delle persone e che il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso, dovendosi escludere da tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni e le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice o delle parti (cfr. Cass. n. 1128/2024).
Le ampie argomentazioni sviluppate escludono, inoltre, che possa operare l'eccezione di indebito arricchimento, dovendosi osservare, altresì, che la stessa si fonda sul cumulo tra l'indennizzo richiesto nel presente giudizio e la presunta fruizione in natura del riposo e, quindi, su un presupposto in fatto che è rimasto totalmente indimostrato.
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2.3 Le considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, condivise dal Giudicante e già accolte dalla giurisprudenza di merito nettamente prevalente, non forniscono, infine, elementi sufficienti a supportare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, formulata dal convenuto in udienza.
In senso contrario, semmai, deve ribadirsi che l'art. 1, co. 54, della Legge n.
228/2012 prevede la fruizione delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un
8 periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Dunque, per i docenti di ruolo non vi è alcuna “positivizzazione del ritmo riposo-lavoro”
(cfr. verbale del 24.6.2025), quanto, piuttosto, un'individuazione delle finestre temporali nelle quali, per garantire la continuità delle attività didattiche in aula, essi sono tenuti a fruire del (minore) numero di ferie maturate, potendo goderne nei restanti periodi per soli sei giorni, senza alcun automatismo tra giorni di riposo e giorni destinati al riposo.
Del resto, diversamente opinando, cioè equiparando de plano giorni di sospensione del calendario scolastico e giorni di ferie, i lavoratori assunti a tempo indeterminato si troverebbero inevitabilmente in debito, avendo diritto a “soli” 30-32 giorni annuali, nettamente inferiori ai periodi di sospensione delle attività didattiche.
Poiché, però, tale evenienza è espressamente esclusa per i docenti di ruolo, è anche palese che l'imposizione unilaterale ex post delle ferie al personale a termine, se avvallata, darebbe luogo a una palese discriminazione rispetto agli assunti a tempo indeterminato, che imporrebbe al Giudice interno di disapplicare la normativa nazionale contrastante – segnatamente, la deroga introdotta dall'art. 1, co. 55, della
Legge n. 228/2012 - onde rimuovere la disparità generata dalla previsione di un regime differenziato delle ferie, privo di un'obiettiva e ragionevole giustificazione.
Il risultato, pertanto, sarebbe quello di riconoscere anche ai docenti precari il medesimo regime operante per i docenti di ruolo e di escludere, anche per i primi, ogni automatica equiparazione, a monte, tra ferie e giorni di sospensione delle lezioni.
Per tali ragioni, in definitiva, appare chiaro come l'impostazione da ultimo adottata dalla Suprema Corte, da un lato, sia l'unica coerente con il rispetto della parità di trattamento e, dall'altro, integri la corretta attuazione dei principi espressi dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia. Tali principi, del resto, sono inevitabilmente destinati a prevalere sulle ragioni di carattere finanziario sottese all'adozione della normativa interna, non potendo farsi discendere la legittimità della prassi seguita dall'Amministrazione né dalla specialità del settore scolastico né dalla necessità di contenimento della spesa a fronte del massivo impiego di personale
9 precario, essendo quest'ultima, peraltro, una condotta già a sua volta ripetutamente censurata a livello unionale.
*** * ***
3. Conclusivamente, per tutte le ragioni esposte, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie non godute negli anni scolastici rivendicati;
diritto che, per pacifica giurisprudenza, è assoggettato al termine decennale di prescrizione, avendo natura mista, sia retributiva che indennitaria (Cass. n. 6115/2017).
L'Amministrazione convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare, per le suddette causali, l'importo complessivo di € 1.745,35, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, co. 36, della Legge n. 724/1994, dal dovuto al saldo.
, infatti, ha esposto il seguente calcolo: Parte_1
- € 916,76 per l'a.s. 2022/2023, pari ai giorni spettanti per ferie (17,08) in relazione ai 205 giorni utili lavorati, moltiplicati per la paga giornaliera risultante dal cedolino di giugno 2023;
- € 828,59 per l'a.s. 2023/2024, pari ai giorni spettanti per ferie (15,25) in relazione ai 183 giorni utili lavorati, moltiplicati per la paga giornaliera risultante dal cedolino di giugno 2024.
Tale conteggio - che appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale - non risulta specificamente contestato dal , neppure Controparte_1 in via gradata e sotto il profilo del criterio di liquidazione degli importi indicati, né è stata provata la fruizione di giorni effettivi di ferie o la liquidazione – anche parziale – della relativa indennità per le annualità richieste.
Esso, pertanto, deve essere ritenuto corretto, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma” (Cass. lav., n. 10116/2015; Cass. lav. n. 29236/2017).
*** * ***
10 4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande e della natura seriale delle questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di percepire l'indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie non godute negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a pagare al ricorrente la somma di Controparte_1
€ 1.745,35 lordi, oltre interessi o rivalutazione con in parte motiva.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Reccia e dell'Avv. Capoluongo, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 24 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma è stata sostanzialmente reiterata dall'attuale art. 35, co. 2, CCNL 2019/2021, che dispone:
“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”.