Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2972/2023
VERBALE DI UDIENZA del 25/03/2025
Sono presenti: Per il ricorrente l'avv. Domenica Sprizzi per delega dell'avv. COLICCHIA ROBERTO che si riporta al ricorso e alle memorie prodotte e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con favore delle spese, considerato anche che in atti vi è CTU favorevole alla ricorrente, per l'accoglimento. Per nessuno è presente. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N. 2972 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Colicchia, giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente;
E
in persona Controparte_2
del legale pro-tempore
Intimato contumace
All'udienza del 25 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dei motivi alle ore 16,30, assenti i procuratori delle parti, la seguente
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MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5 ottobre 2023 l'istante esponeva di essere titolare di indennità d' accompagnamento sin dall'anno 2012, con revisione annuale e di essere stata riconosciuta portatore di handicap in condizione di gravità, inizialmente senza revisione come da verbale del 10.09.2012. Successivamente, con verbale del 05.06.2020 veniva disposta la revisione annuale anche per l'handicap, poi annullata in autotutela su istanza di parte.
Adduceva di essere affetta da patologie altamente invalidanti, puntualmente descritte in ricorso e comprovate dalla certificazione medica allo stesso allegata.
CP_ Conveniva, pertanto, in giudizio l al fine di sentire accertare che le malattie da cui è affetta rientrano tra quelle che ai sensi del DM 2 agosto 2007 del Ministero dell'Economia e il Ministero della Salute, determinano l'esenzione permanente delle visite di revisione.
L' , pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio e ne deve essere CP_1
dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna la causa, istruita con l'acquisizione dei documenti offerti dalla ricorrente e con consulenza d'ufficio, è decisa.
La Legge del 9 Marzo 2006, n 80, all'art. 6 ha previsto che:
"i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap".
Il successivo D.M. del 2 Agosto 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, attuativo della sopracitata legge, ha individuato ed elencato tutte le patologie che esentano gli invalidi dal sottoporsi alle visite di revisione e verifica della permanenza della disabilità.
Ai fini della decisione, pertanto, occorre accertare se, nel caso che ci occupa, le patologie da cui è affetta la ricorrente rientrino tra quelle ingravescenti o stabilizzate che non tendono ad alcun miglioramento e che, una volta riconosciute, sono escluse da qualsiasi ulteriore visita volta all'accertamento della permanenza dello status invalidante o di handicap.
2 Alla stregua della consulenza tecnica esperita, il ricorso si rivela meritevole di accoglimento.
Il CTU, dott. dopo accurato esame dei documenti sanitari messi a Persona_1
disposizione dalla parte ricorrente, ha esposto la storia clinica della periziata, rappresentando che la ragazza “all'età di 13 anni (2008) le veniva Parte_1 posta diagnosi di “Medulloblastoma del cervelletto”. Per tale patologia veniva sottoposta a un intervento neurochirurgico e a un successivo trattamento radioterapico cranio spinale seguito da un ulteriore trattamento chemioterapico. Tuttavia, nonostante dette procedure, nel post traumatico operatorio, comparivano deficit motori del VI e VII nervo cranico di sinistra che causano importanti disturbi dell'equilibrio.
Secondo il CTU il quadro clinico, già grave, è ulteriormente complicato dall'ipotiroidismo, nonché dalla presenza del panipopituitarismo iatrogeno, dal deficit di
GH, dall'ipogonadismo e dall'ipocorticosurrenalismo centrale.
Specificava per la neoplasia la paziente viene seguita dall' Istituto Tumori di Milano, dove effettua periodici controlli clinico strumentali.
Presso gli ambulatori endocrinologici dello stesso è seguita per la sindrome CP_2
metabolica, caratterizzata dalla presenza di iperinsulinemia, da obesità e da steatosi epatica ad evoluzione fibrotica.”
Il CTU ritiene che le condizioni della giovane non indichino validi auspici né “ quoad vitam né quoad valitudinem” in quanto la neoplasia si origina da una proliferazione neuroblastica che infiltra il pavimento del IV ventricolo estendendosi verso la cavità, cresce all'indietro verso il forame magno e infiltra le meningi;
tende a dare metastasi intraventricolari o spinali attraverso il liquor.
Afferma il consulente medico l'irreversibilità della neoplasia diagnosticata:
“Medulloblastoma anaplastico della fossa cranica posteriore chirurgicamente e radioterapicamente pluritrattato, panipopituitarismo secondario, epatopatia steatosica”, concludendo nel senso che “sussistono le condizioni per ottenere l'esenzione permanente dalle visite di revisione per l'invalidità civile.”
Pur nella contumacia dell' , il CTU ha inviato la bozza della perizia ai sanitari CP_1 dell'istituto, come risulta dalle ricevute di consegna dallo stesso allegate. L'elaborato peritale è rimasto incontestato.
3 Le conclusioni del CTU, giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione, devono senz'altro essere condivise ed accolte, in quanto precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Inoltre, dalla documentazione in atti, risulta che l' abbia in autotutela rettificato il CP_1 verbale del 5 giugno 2020 redatto su istanza di parte al fine dell'integrazione finalizzata alle agevolazioni fiscali del primo verbale definito il 12 settembre 2012, che prevedeva la revisione periodica della condizione di handicap, esclusa in sede di originario riconoscimento.
Ora non vi è dubbio che sia la condizione di handicap grave che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento originano da diagnosi sovrapponibili. Si legge nel verbale accertativo dell'handicap che la paziente è affetta da “Esiti di intervento di craniotomia ed exeresi di medulloblastoma del cervelletto con residua atassia cerebrale, compromissione neuropsicologica, deficit di GH.”
Pertanto, se la revisione è esclusa ai fini della permanenza dell'handicap, per le medesime valutazioni va esclusa anche per l'invalidità civile in ragione dell'irreversibilità delle patologie diagnosticate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando il
D.M. 2014 nel testo vigente- causa di previdenza- valore sino a € 5.200,00- valori medi, in conformità alla dichiarazione di valore contenuta in ricorso.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1)Accoglie il ricorso;
dichiara che le patologie da cui è affetta la ricorrente hanno carattere irreversibile e determinano l'esenzione permanente dalle visite di revisione sulla posizione invciv n. 61409405005173;
2) Condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2620,00 per compensi oltre CPA, IVA se dovuta e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.
Palmi, lì 25 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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