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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2018
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1785/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
06.03.2018
da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1
, P.I. , con sede in OR IN (VI), Via Grigio n. 23, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dagli Avv.ti Matteo TRONI, David MARCHETTI e Gianluca SANTINI, del Foro di Lucca, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Chiara MERLO, del Foro di Vicenza, in SS NE (VI) - Via
Torricella n. 40/7, come da mandato a margine dell'atto di citazione. attrice contro corrente in NO NE (TV), Via Marocchesa n. 14, P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rilasciata in data 18.12.2014 P.IVA_2 dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. e dal dott. Controparte_2 CP_3
, Dirigente, per atto Notaio di Treviso rep. n. 186905 racc. n. 30367,
[...] Persona_1 dall'Avv. Roberto POZZOBON, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bassano del GR (VI) - Via G. B. Brocchi n. 11. convenuta
e contro
, c.f. , residente a [...]. Controparte_4 CodiceFiscale_1
1 convenuta contumace
In punto: solo danni a cose;
risarcimento danni.
1. All'udienza del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e Parte_1 difesa, preliminarmente dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o nuove eccezioni ex adverso formulate, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Vicenza respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare: in via principale ed in ragione di quanto dedotto dall'attrice nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, accertare e dichiarare la nullità integrale della CTU depositata nel fascicolo di causa, in quanto l'Ing. non è iscritto nell'Albo dei Periti Assicurativi presso Consap ed in Persona_2 ragione di ciò, così come disposto dalla normativa vigente, non poteva essere nominato Consulente
Tecnico d'Ufficio nel presente procedimento in quanto lo stesso non poteva svolgere attività peritale (nel caso di specie di estimo e/o quantificativa del danno al veicolo) e, per l'effetto di quanto sopra, disporre
l'espletamento di “nuova” CTU per il tramite della nomina di altro e differente consulente tecnico;
sempre in via principale ed in ragione di quanto dedotto dall'attrice nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, accertare e dichiarare la nullità integrale della CTU depositata nel fascicolo di causa, in quanto la stessa e le relative conclusioni si basano su valutazioni che difettano integralmente di riscontro e/o di giustificazione e/o di motivazione di natura oggettiva e, per l'effetto di quanto sopra, disporre
l'espletamento di “nuova” CTU per il tramite della nomina di altro e differente consulente tecnico;
in subordine, ed in ragione di quanto dedotto dall'attrice nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, disporre la convocazione “a chiarimenti” del CTU Ing. , convocazione “a chiarimenti” da Persona_2 svolgersi in relazione alle “circostanze” specificate negli atti difensivi attorei, ed altresì convocazione “a chiarimenti” da svolgersi in contraddittorio di udienza ed alla presenza dei C.T. di entrambe le parti di causa;
e, all'esito di quanto sopra e comunque in ogni caso,
- nel merito: - accertato che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 23.10.2017 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura Peugeot targata CE784TS di proprietà e condotta da;
- accertato che a seguito del sinistro la società Controparte_4 [...]
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
subiva danni per complessivi Euro 28.112,80 (importo comprensivo di danno materiale al Parte_2 veicolo, della spesa per la pulizia della strada, della spesa per il soccorso stradale, della spesa per il noleggio di vettura sostitutiva e degli onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, già detratto l'acconto di
Euro 6.200,00 già corrisposto (corrisposto banco judicis all'udienza del 10.07.2018), condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dalla società della Parte_2 residua somma pari ad Euro 21.912,80 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia, comunque mantenuta nei limiti del contributo unificato versato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio (DA DISTRARSI IN
FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO), oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge”; altresì con vittoria di spese e competenze professionali del CTU Ing. e del C.T. di Persona_2 parte attrice Ing. Persona_3
CONCLUSIONI CONVENUTA Controparte_1
Il sottoscritto avv. Roberto Pozzobon, proc. e dom. di dimette il seguente: Controparte_1
FOGLIO DI CONCLUSIONI
Si prendono le seguenti conclusioni:
Dato atto di quanto esposto in narrazione, respingersi la domanda così come proposta perché infondata in fatto e diritto o per la miglior motivazione del caso.
Darsi atto che nel sinistro di cui è causa la convenuta è tenuta a risarcire i soli danni causati alla parte posteriore del veicolo Fiat Ducato e per l'effetto dichiarare congrua e satisfattiva di ogni ragione di danno la somma di € 6.200,00.- versata banco iudicis a saldo.
In via subordinata, ridursi grandemente la pretesa, anche per quanto in narrativa esposto.
Vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 06.03.2018, , in persona del Parte_1 suo titolare e legale rappresentante, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la sig.ra CP_4
e rappresentando che:
[...] Controparte_1
- in data 23.10.2017 in Arzignano (VI), via Provinciale, alle ore 14,30 circa, il conducente del veicolo
Peugeot tg. CE784TS, di proprietà e condotto da , omettendo di rispettare la distanza di Controparte_4
3 sicurezza fra i mezzi, andava a tamponare il furgone Fiat Ducato, tg. EN971RR, in proprietà della società di OR IN (VI), che a seguito della collisione veniva sospinto Parte_2 contro l'autocarro tg. CT463DA, di proprietà della ditta condotto da Controparte_5 [...]
Per_4
- i rilievi non venivano effettuati in quanto il conducente dell'autoveicolo Peugeot assumeva l'esclusiva responsabilità del sinistro, provvedendo a sottoscrivere il modello CAI;
- al momento del sinistro tanto il veicolo Fiat Ducato che la Peugeot risultavano assicurati per la responsabilità civile con la compagnia Controparte_6
- la società con sottoscrizione di scrittura privata, cedeva irrevocabilmente all'attrice Parte_2 il credito vantato nei confronti delle compagnie a titolo di risarcimento del danno ed Controparte_7 accessori (quali le somme dovute per custodia, fermo tecnico, nolo auto sostitutiva e soccorso stradale);
- la cessionaria del credito provvedeva a formulare nei confronti Parte_1 delle assicuratrici la comunicazione ex art. 1264 c.c. unitamente alla richiesta di Controparte_7 risarcimento del danno;
- la spesa di riparazione del veicolo Fiat Ducato tg. EN971RR era quantificata in € 18.022,00 oltre Iva, oltre ad € 439,20 per soccorso stradale e pulitura sede stradale;
- per il periodo necessario per la riparazione era dovuto il nolo di furgone sostitutivo pari a 25 giorni, per una somma complessiva di € 3.050,00 Iva inclusa (o in alternativa avrebbe dovuto essere riconosciuto un periodo di fermo tecnico pari agli stessi giorni e per il medesimo importo);
- in data 30.10.2017 le compagnie di assicurazione venivano invitate ad aderire alla procedura obbligatoria di negoziazione assistita così come previsto ex art. 3 n. 1 Legge 162/2014;
- erano dovute anche le spese legali stragiudiziali per l'attività svolta, pari ad € 2.369,00, ai sensi delle tabelle D.M. n. 55/2014, come da notula allegata;
- le compagnie risultavano quindi debitrici della somma di € 25.473,81, oltre ad € Controparte_7
2.369,00 per onorari professionali, per una somma complessiva di € 28.112,81;
- le medesime compagnie non aderivano all'invito alla negoziazione assistita.
Su tali premesse l'esponente chiedeva, accertata che la responsabilità del sinistro era addebitabile interamente al conducente del veicolo Peugeot tg. CE784TS, che le convenute venissero condannate in solido al pagamento a favore dell'attrice, quale cessionaria del credito, della somma di € 28.112,81
(comprensiva di Iva, fermo tecnico o nolo auto sostitutiva, soccorso stradale e pulitura strada, oneri
4 stragiudiziali), o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal fatto all'effettivo pagamento.
Contumace la convenuta , si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_4
04.06.2018, offrendo banco iudicis la somma di € 6.200,00 (così risultante: € Controparte_1
5.000,00 danno alla parte posteriore del mezzo;
€ 150,00, 50% soccorso;
€ 35,00, 50% pulitura strada;
€ 1.000,00, 50% noleggio).
In subordine contestava nel quantum le pretese avversarie ritenendo tra l'altro nulla dovuto per assistenza stragiudiziale, la essendo pienamente in grado di gestire, tramite la propria Parte_1 organizzazione, la procedura liquidativa.
Premetteva che in caso di litisconsorzio necessario la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non potesse avere valore di piena prova, dovendo invece essere liberamente apprezzata dal giudice.
In breve, la compagnia, rilevato essersi trattato di un tamponamento multiplo avendo interessato più (tre) veicoli, sulla base di una ricostruzione affidata ad un proprio perito fiduciario assumeva fosse da escludere in capo alla convenuta la totale ed esclusiva responsabilità del fatto, essendo quella responsabile unicamente del danno derivante dal tamponamento con il veicolo che la procedeva e per i soli danni alla parte posteriore del veicolo tamponato.
Evidenziava come sovente la rapida successione con cui avviene un tamponamento a catena possa indurre in errore sul posizionamento e movimento dei singoli veicoli, rendendo indispensabile ricostruire la dinamica con rilievi tecnici.
Indicava il costo della riparazione per quanto riguardava i danni posteriori in € 4.379,00 al netto dell'Iva, non rimborsabile in quanto detraibile.
In via subordinata, e solo per dovere difensivo, contestava per il versante del quantum le somme richieste dall'attrice, evidenziando la congruità dell'importo offerto a saldo.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, alla prima udienza del 10 luglio 2018 il procuratore attoreo ritirava l'assegno recante la somma di € 6.200,00 offerta banco iudicis a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Venivano quindi assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., che le parti provvedevano ritualmente a depositare, ulteriormente articolando le rispettive deduzioni e confutando quelle avversarie.
5 L'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prova per interpello della (che, benché CP_4 contumace, compariva a rendere l'interrogatorio) e per testi (veniva sentito il dipendente di
[...]
, in ordine al danno emergente). Parte_2 Testimone_1
Veniva quindi disposta CTU, di cui veniva incaricato l'ing. , volta a ricostruire cinematica e Persona_2 modalità dell'evento nonché a quantificare i danni eziologicamente connessi.
Svolto l'accertamento peritale e depositato il conseguente elaborato, da ultimo all'udienza del 23 aprile
2024 i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
Le maggiori domande dell'attrice (salvo il diritto della stessa alla rifusione del 50% delle spese legali stragiudiziali, per i motivi di cui infra, da accollare alle convenute in solido) devono essere rigettate, dovendo ritenersi la responsabilità della convenuta limitata esclusivamente ai danni alla parte posteriore del veicolo di e, così circoscritta la responsabilità, apparendo all'evidenza congrua e Parte_2 satisfattiva di ogni ragione di danno la somma di € 6.200,00, versata banco iudicis dalla compagnia.
Va in primo luogo dichiarata inammissibile per tardiva proposizione l'eccezione “preliminare” di nullità della CTU, sollevata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, per non essere l'ing. Per_2
iscritto nell'albo dei periti assicurativi presso Consap e pertanto, in tesi dell'eccipiente, privo, come
[...] disposto dalla normativa vigente, del requisito per essere nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento non avendo potuto svolgere attività peritale (nel caso di specie di estimo e/o quantificativa del danno al veicolo).
Come replica parte convenuta in conclusionale – a tacere del fatto che la mancata iscrizione rileverebbe al più solo sulla capacità estimativa e/o quantificativa, che rappresenta poi la parte davvero meno rilevante dell'accertamento peritale, centrato essenzialmente sugli aspetti ricostruttivi, ossia sulla ricostruzione cinematica del sinistro – l'eccezione avrebbe semmai dovuto essere sollevata al momento del conferimento dell'incarico, la mancata iscrizione del tecnico non essendo certo fatto nuovo, emerso in corso di accertamento peritale.
E non, aggiunge il giudicante, strumentalmente proposta dopo il deposito della CTU e alla spedizione della causa in decisione, a fronte di valutazioni ed ipotesi ricostruttive che non aggradano all'attrice, contraddicendo le asserzioni della stessa (ossia l'efficienza causale dell'urto da tergo, impresso dal veicolo Peugeot della , nella determinazione del tamponamento del furgone EC LY ai CP_4
6 danni dell'autocarro e così dei danneggiamenti alla parte anteriore dello stesso Controparte_8 furgone).
Con l'ulteriore conseguenza che rimane del pari tardivo, oltre che ininfluente, il documento (sub.11) allegato dall'attrice alla comparsa conclusionale, concernente la ricerca nell'albo periti Consap, che Per_ attesterebbe la mancata iscrizione in detto albo dell'ing. .
Semmai la deducente avrebbe avuto l'onere di richiedere una rimessione in termini, dimostrando l'impossibilità di procedere ab origine a tale ricerca al fine di poter sollevare tempestivamente l'eccezione.
Onere invece del tutto trascurato della deducente, con la conseguenza che l'eccezione va dichiarata inammissibile per tardività (con ciò venendo ad essere assorbito lo scrutinio dell'eventuale suo buon fondamento).
Nel merito, riepilogando i fatti, nel caso di specie il sinistro ebbe a coinvolgere i seguenti veicoli (in appresso indicati con le lettere usate nei modelli CAI ed in CTU):
- autocarro leggero ES RI targato CT463DA allestito con cassone posteriore e barra paraincastro, in proprietà di (veicolo C); Controparte_5
- autocarro leggero furgonato EC LY 35S15 targato EN971RR con pedana posteriore, in proprietà di
(veicolo A); Parte_2
- veicolo Peugeot tg. CE784TS, di proprietà e condotto da (veicolo B). Controparte_4
In breve, i punti focali delle contrapposte ricostruzioni delle parti sono i seguenti:
a) il furgone EC LY, fermo, avrebbe urtato l'autocarro ES RI in quanto sospinto in avanti dal sopraggiungente veicolo Peugeot della (tesi dell'attrice); CP_4
b) il furgone EC LY, in arrivo da tergo, avrebbe al contrario tamponato per fatto e responsabilità propri l'autocarro ES RI (l'unico veicolo fermo) che lo precedeva e solo successivamente la sopraggiungente Peugeot 206 impattato contro l'EC (tesi della convenuta).
Il CTU, nelle proprie conclusioni (pagg. 11 e segg. elaborato peritale), condivide nel suo nucleo essenziale la tesi ricostruttiva compendiata sub b), incentrandola sostanzialmente sui seguenti elementi: notevole differenza di massa dei veicoli coinvolti;
velocità bassa dell'autovettura; minore energia cinetica da questa sviluppata;
asimmetria e divergenza dei danneggiamenti riportati dai veicoli coinvolti.
Rileva in breve il CTU (con argomentazioni dal punto di vista tecnico e prima ancora logico assolutamente lineari, che il giudicante ritiene del tutto condivisibili al punto da poterle fare proprie) i seguenti fatti e considerazioni:
7 a) notevole differenza di danni riportati dai veicoli coinvolti: la parte frontale del veicolo A - EC LY - apparendo ben maggiormente danneggiata di quella posteriore colpita dal veicolo B - autovettura
Peugeot - nonché differenza di masse, con elementi quantitativamente ben inferiori per l'autovettura rispetto agli autocarri;
b) gli autocarri, per specifiche caratteristiche costruttive, sono più robusti delle autovetture (motivo per cui se un autocarro presenta deformazioni maggiori di un'autovettura è del tutto plausibile che abbia subito energie di deformazione più elevate dell'autovettura);
c) non potrebbe affatto giustificarsi che tutto il sinistro fosse stato causato dall'autovettura Peugeot, che avrebbe tamponato i due autocarri ES e EC LY già arrestati senza che questi CP_9 avessero prima colliso tra loro, o comunque fossero in imminente certa collisione per via autonoma;
d) nell'ipotesi che l'EC LY fosse già fermo a distanza prima di tamponare il primo autocarro della colonna (ES RI), non potrebbe aversi che lo stesso guadagni maggiore quantità di moto all'urto di quella trasmessagli dall'autovettura che lo tampona da dietro (anzi per le inevitabili dissipazioni energetiche non potrebbe che a sua volta trasmetterne una quantità minore di quella ricevuta).
Il CTU conclude esprimendo il convincimento che il furgone EC LY non fosse affatto fermo, ma stesse anch'esso procedendo in una collisione autonoma e certa verso il veicolo C (ES RI), indipendentemente dall'ulteriore e minor apporto energetico all'urto poi fornitogli dalla Peugeot.
Spiega che, se l'EC LY non avesse apportato all'urto propria quantità di moto ma avesse avuto solo quella fornitagli dall'autovettura Peugeot che lo tamponava, sulla propria parte anteriore i danni sarebbero stati inferiori, o al limite comparabili a quelli sulla parte anteriore dell'autovettura e non, come refertato, assai maggiori.
Conclude affermando che sicuramente l'autocarro EC LY fosse giunto all'urto contro l'autocarro
ES RI per propria autonoma responsabilità, prima di essere a sua volta tamponato dall'autovettura Peugeot.
Oppure che l'autovettura Peugeot avesse tamponato l'EC LY in un istante diverso ma vicinissimo, tuttavia con ben minore energia d'urto, “cosicché comunque ci sarebbe stato il tamponamento dell'autocarro A (EC LY) verso il primo autocarro C (ES RI) anche senza l'apporto dell'autovettura B (Peugeot)”. Per_ L'ing. conclude affermando, sulla base di tali elementi e delle riportate valutazioni, che (cfr. pag. 15 elaborato peritale) “la responsabilità di parte convenuta , conducente dell'autoveicolo B Controparte_4
8 (Peugeot), è riconducibile al solo tamponamento dell'autocarro A (EC LY)…ma non è riconducibile al tamponamento di quest'ultimo verso l'autocarro C (ES RI)…”.
Del resto, inferisce il giudicante, all'interpello la contumace, interrogata sugli effetti del tamponamento sicuramente innescato dal veicolo condotto, non a caso ha dichiarato “Non posso sapere se si erano già tamponati o no prima del mio tamponamento in quanto non avevo la necessaria visibilità.”.
In definitiva, ricomponendo in una prospettiva unitaria e di sintesi tutti questi elementi, e ritenendo di dover concordare con le convincenti e razionali argomentazioni del CTU, fondate su una serie di coerenti elementi, tra loro mai dissonanti o contraddittori ma tutti omogenei ed univocamente convergenti, non può che essere respinta la domanda principale dell'attrice, laddove assume che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale sarebbe interamente da addebitare alla convenuta
, conducente della vettura Peugeot targata CE784TS, in proprietà della stessa. Controparte_4
Con tale conclusione tecnica venendo meno l'essenziale antefatto (presupposto) per l'individuazione del perimetro della domanda risarcitoria, così come formulata in giudizio dall'attrice.
Esclusa la responsabilità esclusiva, derivano inoltre alcune essenziali quanto inevitabili conseguenze, ed in particolare il fatto che i lamentati pregiudizi economico-patrimoniali accessori (quali spese per soccorso stradale, pulizia stradale, nolo vettura sostitutiva o fermo tecnico) non potrebbero essere riconosciuti se non in proporzione del 50% (recte, al più in tale proporzione), risultando intuitivo che il danno primario al veicolo della ditta cedente (danneggiamento alla sola parte posteriore del veicolo
EC LY per fatto addebitabile alla ) non possa che aver determinato in misura CP_4 adeguatamente (proporzionalmente) più circoscritta l'esigenza di questi interventi riparativi e/o sostitutivi, appunto per la “frazione” da ascrivere alla convenuta.
Quanto all'entità delle componenti del risarcimento offerto dalla compagnia le stesse appaiono all'evidenze congrue (sul punto ben possono tra l'altro valorizzarsi le considerazioni di computo del CT di parte convenuta, riportate a pag. 9 dell'elaborato peritale).
Né il dovuto potrebbe essere impropriamente caricato dall'Iva, non rimborsabile in quanto detraibile, la cedente così come la cessionaria essendo soggetti commerciali, diversamente verificandosi un'indebita locupletazione.
E' invece parzialmente fondata, nei sensi e limiti di cui si viene a dire, la censura riferita al mancato riconoscimento degli oneri legali stragiudiziali.
Deduce la compagnia che la , tramite la propria organizzazione, sarebbe stata pienamente in Parte_1 grado di gestire la procedura liquidativa.
9 Ora, rileva invece il Tribunale che, da un lato, costituisce diritto di qualsivoglia parte avvalersi dell'assistenza tecnica di un legale prima di promuovere un giudizio (anche al fine di scongiurarne il promovimento) e che, dall'altro, corrisponde ad un criterio di regolarità causale (secondo l'id quoad plerumque accidit) che un professionista, avendo incontestabilmente reso delle prestazioni prima dell'avvio della causa (quantomeno svolgendo un intervento e inviando una missiva di sollecito di pagamento), pretenda ed esiga comunque il relativo compenso da parte del cliente.
L'importo da riconoscere è ovviamente da dimidiare, stante la solo parziale fondatezza della pretesa
(che impropriamente ascriveva alla convenuta l'obbligo di sostenere per l'intero gli oneri economici del danneggiamento).
Viene così ridotto ad € 1.319,50 (pari ad € 2.369,00 / 2), da maggiorare con interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Così definita la lite, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti Per_ costituite, al pari dei costi della CTU ing. , da porre in via definitiva a carico di attrice e convenuta in ragione del 50% cadauna. Controparte_1
Se è vero infatti che l'esito del giudizio sembra in prevalenza favorevole alla convenuta, l'offerta di pagamento è comunque intervenuta solo a giudizio già radicato.
Nulla infine va disposto per le spese processuali verso la convenuta contumace.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dichiara inammissibile l'eccezione “preliminare” di nullità della CTU formulata da parte attrice;
II) previa declaratoria, nei sensi di cui in motivazione, che parte convenuta è tenuta a risarcire esclusivamente i danni causati alla parte posteriore del veicolo per il quale l'attrice
[...]
risulta cessionaria dei crediti risarcitori, accerta e dichiara congrua e satisfattiva Parte_1 di ogni ragione di danno la somma di € 6.200,00.- versata banco iudicis a saldo, salvo il diritto dell'attrice alla rifusione del 50% delle spese legali stragiudiziali, liquidate in € 1.319,50, al cui pagamento, maggiorato da interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, condanna le convenute in solido;
III) pone in via definitiva le spese della CTU ing. a carico di parte attrice e parte convenuta in Persona_2 ragione del 50% cadauna;
10 IV) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l'attrice e la convenuta Controparte_1
[...]
V) nulla per le spese processuali verso la convenuta contumace.
Così deciso in Vicenza, il 28 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
11
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1785/2018 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
06.03.2018
da
, in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_1
, P.I. , con sede in OR IN (VI), Via Grigio n. 23, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dagli Avv.ti Matteo TRONI, David MARCHETTI e Gianluca SANTINI, del Foro di Lucca, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Chiara MERLO, del Foro di Vicenza, in SS NE (VI) - Via
Torricella n. 40/7, come da mandato a margine dell'atto di citazione. attrice contro corrente in NO NE (TV), Via Marocchesa n. 14, P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti rilasciata in data 18.12.2014 P.IVA_2 dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. e dal dott. Controparte_2 CP_3
, Dirigente, per atto Notaio di Treviso rep. n. 186905 racc. n. 30367,
[...] Persona_1 dall'Avv. Roberto POZZOBON, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bassano del GR (VI) - Via G. B. Brocchi n. 11. convenuta
e contro
, c.f. , residente a [...]. Controparte_4 CodiceFiscale_1
1 convenuta contumace
In punto: solo danni a cose;
risarcimento danni.
1. All'udienza del 23.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
in persona del legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e Parte_1 difesa, preliminarmente dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o nuove eccezioni ex adverso formulate, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia il Tribunale di Vicenza respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare: in via principale ed in ragione di quanto dedotto dall'attrice nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, accertare e dichiarare la nullità integrale della CTU depositata nel fascicolo di causa, in quanto l'Ing. non è iscritto nell'Albo dei Periti Assicurativi presso Consap ed in Persona_2 ragione di ciò, così come disposto dalla normativa vigente, non poteva essere nominato Consulente
Tecnico d'Ufficio nel presente procedimento in quanto lo stesso non poteva svolgere attività peritale (nel caso di specie di estimo e/o quantificativa del danno al veicolo) e, per l'effetto di quanto sopra, disporre
l'espletamento di “nuova” CTU per il tramite della nomina di altro e differente consulente tecnico;
sempre in via principale ed in ragione di quanto dedotto dall'attrice nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, accertare e dichiarare la nullità integrale della CTU depositata nel fascicolo di causa, in quanto la stessa e le relative conclusioni si basano su valutazioni che difettano integralmente di riscontro e/o di giustificazione e/o di motivazione di natura oggettiva e, per l'effetto di quanto sopra, disporre
l'espletamento di “nuova” CTU per il tramite della nomina di altro e differente consulente tecnico;
in subordine, ed in ragione di quanto dedotto dall'attrice nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, disporre la convocazione “a chiarimenti” del CTU Ing. , convocazione “a chiarimenti” da Persona_2 svolgersi in relazione alle “circostanze” specificate negli atti difensivi attorei, ed altresì convocazione “a chiarimenti” da svolgersi in contraddittorio di udienza ed alla presenza dei C.T. di entrambe le parti di causa;
e, all'esito di quanto sopra e comunque in ogni caso,
- nel merito: - accertato che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale del 23.10.2017 per cui è causa è interamente addebitabile al conducente della vettura Peugeot targata CE784TS di proprietà e condotta da;
- accertato che a seguito del sinistro la società Controparte_4 [...]
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[...] [
subiva danni per complessivi Euro 28.112,80 (importo comprensivo di danno materiale al Parte_2 veicolo, della spesa per la pulizia della strada, della spesa per il soccorso stradale, della spesa per il noleggio di vettura sostitutiva e degli onorari legali stragiudiziali); - per l'effetto, già detratto l'acconto di
Euro 6.200,00 già corrisposto (corrisposto banco judicis all'udienza del 10.07.2018), condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo come per legge, al pagamento nei confronti della società attrice, in qualità di cessionaria del credito cedutole dalla società della Parte_2 residua somma pari ad Euro 21.912,80 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo, o comunque della diversa somma che risulterà di giustizia, comunque mantenuta nei limiti del contributo unificato versato;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio (DA DISTRARSI IN
FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO), oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge”; altresì con vittoria di spese e competenze professionali del CTU Ing. e del C.T. di Persona_2 parte attrice Ing. Persona_3
CONCLUSIONI CONVENUTA Controparte_1
Il sottoscritto avv. Roberto Pozzobon, proc. e dom. di dimette il seguente: Controparte_1
FOGLIO DI CONCLUSIONI
Si prendono le seguenti conclusioni:
Dato atto di quanto esposto in narrazione, respingersi la domanda così come proposta perché infondata in fatto e diritto o per la miglior motivazione del caso.
Darsi atto che nel sinistro di cui è causa la convenuta è tenuta a risarcire i soli danni causati alla parte posteriore del veicolo Fiat Ducato e per l'effetto dichiarare congrua e satisfattiva di ogni ragione di danno la somma di € 6.200,00.- versata banco iudicis a saldo.
In via subordinata, ridursi grandemente la pretesa, anche per quanto in narrativa esposto.
Vittoria di spese e competenze.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 06.03.2018, , in persona del Parte_1 suo titolare e legale rappresentante, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la sig.ra CP_4
e rappresentando che:
[...] Controparte_1
- in data 23.10.2017 in Arzignano (VI), via Provinciale, alle ore 14,30 circa, il conducente del veicolo
Peugeot tg. CE784TS, di proprietà e condotto da , omettendo di rispettare la distanza di Controparte_4
3 sicurezza fra i mezzi, andava a tamponare il furgone Fiat Ducato, tg. EN971RR, in proprietà della società di OR IN (VI), che a seguito della collisione veniva sospinto Parte_2 contro l'autocarro tg. CT463DA, di proprietà della ditta condotto da Controparte_5 [...]
Per_4
- i rilievi non venivano effettuati in quanto il conducente dell'autoveicolo Peugeot assumeva l'esclusiva responsabilità del sinistro, provvedendo a sottoscrivere il modello CAI;
- al momento del sinistro tanto il veicolo Fiat Ducato che la Peugeot risultavano assicurati per la responsabilità civile con la compagnia Controparte_6
- la società con sottoscrizione di scrittura privata, cedeva irrevocabilmente all'attrice Parte_2 il credito vantato nei confronti delle compagnie a titolo di risarcimento del danno ed Controparte_7 accessori (quali le somme dovute per custodia, fermo tecnico, nolo auto sostitutiva e soccorso stradale);
- la cessionaria del credito provvedeva a formulare nei confronti Parte_1 delle assicuratrici la comunicazione ex art. 1264 c.c. unitamente alla richiesta di Controparte_7 risarcimento del danno;
- la spesa di riparazione del veicolo Fiat Ducato tg. EN971RR era quantificata in € 18.022,00 oltre Iva, oltre ad € 439,20 per soccorso stradale e pulitura sede stradale;
- per il periodo necessario per la riparazione era dovuto il nolo di furgone sostitutivo pari a 25 giorni, per una somma complessiva di € 3.050,00 Iva inclusa (o in alternativa avrebbe dovuto essere riconosciuto un periodo di fermo tecnico pari agli stessi giorni e per il medesimo importo);
- in data 30.10.2017 le compagnie di assicurazione venivano invitate ad aderire alla procedura obbligatoria di negoziazione assistita così come previsto ex art. 3 n. 1 Legge 162/2014;
- erano dovute anche le spese legali stragiudiziali per l'attività svolta, pari ad € 2.369,00, ai sensi delle tabelle D.M. n. 55/2014, come da notula allegata;
- le compagnie risultavano quindi debitrici della somma di € 25.473,81, oltre ad € Controparte_7
2.369,00 per onorari professionali, per una somma complessiva di € 28.112,81;
- le medesime compagnie non aderivano all'invito alla negoziazione assistita.
Su tali premesse l'esponente chiedeva, accertata che la responsabilità del sinistro era addebitabile interamente al conducente del veicolo Peugeot tg. CE784TS, che le convenute venissero condannate in solido al pagamento a favore dell'attrice, quale cessionaria del credito, della somma di € 28.112,81
(comprensiva di Iva, fermo tecnico o nolo auto sostitutiva, soccorso stradale e pulitura strada, oneri
4 stragiudiziali), o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal fatto all'effettivo pagamento.
Contumace la convenuta , si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_4
04.06.2018, offrendo banco iudicis la somma di € 6.200,00 (così risultante: € Controparte_1
5.000,00 danno alla parte posteriore del mezzo;
€ 150,00, 50% soccorso;
€ 35,00, 50% pulitura strada;
€ 1.000,00, 50% noleggio).
In subordine contestava nel quantum le pretese avversarie ritenendo tra l'altro nulla dovuto per assistenza stragiudiziale, la essendo pienamente in grado di gestire, tramite la propria Parte_1 organizzazione, la procedura liquidativa.
Premetteva che in caso di litisconsorzio necessario la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato non potesse avere valore di piena prova, dovendo invece essere liberamente apprezzata dal giudice.
In breve, la compagnia, rilevato essersi trattato di un tamponamento multiplo avendo interessato più (tre) veicoli, sulla base di una ricostruzione affidata ad un proprio perito fiduciario assumeva fosse da escludere in capo alla convenuta la totale ed esclusiva responsabilità del fatto, essendo quella responsabile unicamente del danno derivante dal tamponamento con il veicolo che la procedeva e per i soli danni alla parte posteriore del veicolo tamponato.
Evidenziava come sovente la rapida successione con cui avviene un tamponamento a catena possa indurre in errore sul posizionamento e movimento dei singoli veicoli, rendendo indispensabile ricostruire la dinamica con rilievi tecnici.
Indicava il costo della riparazione per quanto riguardava i danni posteriori in € 4.379,00 al netto dell'Iva, non rimborsabile in quanto detraibile.
In via subordinata, e solo per dovere difensivo, contestava per il versante del quantum le somme richieste dall'attrice, evidenziando la congruità dell'importo offerto a saldo.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, alla prima udienza del 10 luglio 2018 il procuratore attoreo ritirava l'assegno recante la somma di € 6.200,00 offerta banco iudicis a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Venivano quindi assegnati termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., che le parti provvedevano ritualmente a depositare, ulteriormente articolando le rispettive deduzioni e confutando quelle avversarie.
5 L'istruttoria aveva a svolgersi a mezzo assunzione di prova per interpello della (che, benché CP_4 contumace, compariva a rendere l'interrogatorio) e per testi (veniva sentito il dipendente di
[...]
, in ordine al danno emergente). Parte_2 Testimone_1
Veniva quindi disposta CTU, di cui veniva incaricato l'ing. , volta a ricostruire cinematica e Persona_2 modalità dell'evento nonché a quantificare i danni eziologicamente connessi.
Svolto l'accertamento peritale e depositato il conseguente elaborato, da ultimo all'udienza del 23 aprile
2024 i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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Le maggiori domande dell'attrice (salvo il diritto della stessa alla rifusione del 50% delle spese legali stragiudiziali, per i motivi di cui infra, da accollare alle convenute in solido) devono essere rigettate, dovendo ritenersi la responsabilità della convenuta limitata esclusivamente ai danni alla parte posteriore del veicolo di e, così circoscritta la responsabilità, apparendo all'evidenza congrua e Parte_2 satisfattiva di ogni ragione di danno la somma di € 6.200,00, versata banco iudicis dalla compagnia.
Va in primo luogo dichiarata inammissibile per tardiva proposizione l'eccezione “preliminare” di nullità della CTU, sollevata dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, per non essere l'ing. Per_2
iscritto nell'albo dei periti assicurativi presso Consap e pertanto, in tesi dell'eccipiente, privo, come
[...] disposto dalla normativa vigente, del requisito per essere nominato consulente tecnico d'ufficio nel procedimento non avendo potuto svolgere attività peritale (nel caso di specie di estimo e/o quantificativa del danno al veicolo).
Come replica parte convenuta in conclusionale – a tacere del fatto che la mancata iscrizione rileverebbe al più solo sulla capacità estimativa e/o quantificativa, che rappresenta poi la parte davvero meno rilevante dell'accertamento peritale, centrato essenzialmente sugli aspetti ricostruttivi, ossia sulla ricostruzione cinematica del sinistro – l'eccezione avrebbe semmai dovuto essere sollevata al momento del conferimento dell'incarico, la mancata iscrizione del tecnico non essendo certo fatto nuovo, emerso in corso di accertamento peritale.
E non, aggiunge il giudicante, strumentalmente proposta dopo il deposito della CTU e alla spedizione della causa in decisione, a fronte di valutazioni ed ipotesi ricostruttive che non aggradano all'attrice, contraddicendo le asserzioni della stessa (ossia l'efficienza causale dell'urto da tergo, impresso dal veicolo Peugeot della , nella determinazione del tamponamento del furgone EC LY ai CP_4
6 danni dell'autocarro e così dei danneggiamenti alla parte anteriore dello stesso Controparte_8 furgone).
Con l'ulteriore conseguenza che rimane del pari tardivo, oltre che ininfluente, il documento (sub.11) allegato dall'attrice alla comparsa conclusionale, concernente la ricerca nell'albo periti Consap, che Per_ attesterebbe la mancata iscrizione in detto albo dell'ing. .
Semmai la deducente avrebbe avuto l'onere di richiedere una rimessione in termini, dimostrando l'impossibilità di procedere ab origine a tale ricerca al fine di poter sollevare tempestivamente l'eccezione.
Onere invece del tutto trascurato della deducente, con la conseguenza che l'eccezione va dichiarata inammissibile per tardività (con ciò venendo ad essere assorbito lo scrutinio dell'eventuale suo buon fondamento).
Nel merito, riepilogando i fatti, nel caso di specie il sinistro ebbe a coinvolgere i seguenti veicoli (in appresso indicati con le lettere usate nei modelli CAI ed in CTU):
- autocarro leggero ES RI targato CT463DA allestito con cassone posteriore e barra paraincastro, in proprietà di (veicolo C); Controparte_5
- autocarro leggero furgonato EC LY 35S15 targato EN971RR con pedana posteriore, in proprietà di
(veicolo A); Parte_2
- veicolo Peugeot tg. CE784TS, di proprietà e condotto da (veicolo B). Controparte_4
In breve, i punti focali delle contrapposte ricostruzioni delle parti sono i seguenti:
a) il furgone EC LY, fermo, avrebbe urtato l'autocarro ES RI in quanto sospinto in avanti dal sopraggiungente veicolo Peugeot della (tesi dell'attrice); CP_4
b) il furgone EC LY, in arrivo da tergo, avrebbe al contrario tamponato per fatto e responsabilità propri l'autocarro ES RI (l'unico veicolo fermo) che lo precedeva e solo successivamente la sopraggiungente Peugeot 206 impattato contro l'EC (tesi della convenuta).
Il CTU, nelle proprie conclusioni (pagg. 11 e segg. elaborato peritale), condivide nel suo nucleo essenziale la tesi ricostruttiva compendiata sub b), incentrandola sostanzialmente sui seguenti elementi: notevole differenza di massa dei veicoli coinvolti;
velocità bassa dell'autovettura; minore energia cinetica da questa sviluppata;
asimmetria e divergenza dei danneggiamenti riportati dai veicoli coinvolti.
Rileva in breve il CTU (con argomentazioni dal punto di vista tecnico e prima ancora logico assolutamente lineari, che il giudicante ritiene del tutto condivisibili al punto da poterle fare proprie) i seguenti fatti e considerazioni:
7 a) notevole differenza di danni riportati dai veicoli coinvolti: la parte frontale del veicolo A - EC LY - apparendo ben maggiormente danneggiata di quella posteriore colpita dal veicolo B - autovettura
Peugeot - nonché differenza di masse, con elementi quantitativamente ben inferiori per l'autovettura rispetto agli autocarri;
b) gli autocarri, per specifiche caratteristiche costruttive, sono più robusti delle autovetture (motivo per cui se un autocarro presenta deformazioni maggiori di un'autovettura è del tutto plausibile che abbia subito energie di deformazione più elevate dell'autovettura);
c) non potrebbe affatto giustificarsi che tutto il sinistro fosse stato causato dall'autovettura Peugeot, che avrebbe tamponato i due autocarri ES e EC LY già arrestati senza che questi CP_9 avessero prima colliso tra loro, o comunque fossero in imminente certa collisione per via autonoma;
d) nell'ipotesi che l'EC LY fosse già fermo a distanza prima di tamponare il primo autocarro della colonna (ES RI), non potrebbe aversi che lo stesso guadagni maggiore quantità di moto all'urto di quella trasmessagli dall'autovettura che lo tampona da dietro (anzi per le inevitabili dissipazioni energetiche non potrebbe che a sua volta trasmetterne una quantità minore di quella ricevuta).
Il CTU conclude esprimendo il convincimento che il furgone EC LY non fosse affatto fermo, ma stesse anch'esso procedendo in una collisione autonoma e certa verso il veicolo C (ES RI), indipendentemente dall'ulteriore e minor apporto energetico all'urto poi fornitogli dalla Peugeot.
Spiega che, se l'EC LY non avesse apportato all'urto propria quantità di moto ma avesse avuto solo quella fornitagli dall'autovettura Peugeot che lo tamponava, sulla propria parte anteriore i danni sarebbero stati inferiori, o al limite comparabili a quelli sulla parte anteriore dell'autovettura e non, come refertato, assai maggiori.
Conclude affermando che sicuramente l'autocarro EC LY fosse giunto all'urto contro l'autocarro
ES RI per propria autonoma responsabilità, prima di essere a sua volta tamponato dall'autovettura Peugeot.
Oppure che l'autovettura Peugeot avesse tamponato l'EC LY in un istante diverso ma vicinissimo, tuttavia con ben minore energia d'urto, “cosicché comunque ci sarebbe stato il tamponamento dell'autocarro A (EC LY) verso il primo autocarro C (ES RI) anche senza l'apporto dell'autovettura B (Peugeot)”. Per_ L'ing. conclude affermando, sulla base di tali elementi e delle riportate valutazioni, che (cfr. pag. 15 elaborato peritale) “la responsabilità di parte convenuta , conducente dell'autoveicolo B Controparte_4
8 (Peugeot), è riconducibile al solo tamponamento dell'autocarro A (EC LY)…ma non è riconducibile al tamponamento di quest'ultimo verso l'autocarro C (ES RI)…”.
Del resto, inferisce il giudicante, all'interpello la contumace, interrogata sugli effetti del tamponamento sicuramente innescato dal veicolo condotto, non a caso ha dichiarato “Non posso sapere se si erano già tamponati o no prima del mio tamponamento in quanto non avevo la necessaria visibilità.”.
In definitiva, ricomponendo in una prospettiva unitaria e di sintesi tutti questi elementi, e ritenendo di dover concordare con le convincenti e razionali argomentazioni del CTU, fondate su una serie di coerenti elementi, tra loro mai dissonanti o contraddittori ma tutti omogenei ed univocamente convergenti, non può che essere respinta la domanda principale dell'attrice, laddove assume che la responsabilità nella causazione del sinistro stradale sarebbe interamente da addebitare alla convenuta
, conducente della vettura Peugeot targata CE784TS, in proprietà della stessa. Controparte_4
Con tale conclusione tecnica venendo meno l'essenziale antefatto (presupposto) per l'individuazione del perimetro della domanda risarcitoria, così come formulata in giudizio dall'attrice.
Esclusa la responsabilità esclusiva, derivano inoltre alcune essenziali quanto inevitabili conseguenze, ed in particolare il fatto che i lamentati pregiudizi economico-patrimoniali accessori (quali spese per soccorso stradale, pulizia stradale, nolo vettura sostitutiva o fermo tecnico) non potrebbero essere riconosciuti se non in proporzione del 50% (recte, al più in tale proporzione), risultando intuitivo che il danno primario al veicolo della ditta cedente (danneggiamento alla sola parte posteriore del veicolo
EC LY per fatto addebitabile alla ) non possa che aver determinato in misura CP_4 adeguatamente (proporzionalmente) più circoscritta l'esigenza di questi interventi riparativi e/o sostitutivi, appunto per la “frazione” da ascrivere alla convenuta.
Quanto all'entità delle componenti del risarcimento offerto dalla compagnia le stesse appaiono all'evidenze congrue (sul punto ben possono tra l'altro valorizzarsi le considerazioni di computo del CT di parte convenuta, riportate a pag. 9 dell'elaborato peritale).
Né il dovuto potrebbe essere impropriamente caricato dall'Iva, non rimborsabile in quanto detraibile, la cedente così come la cessionaria essendo soggetti commerciali, diversamente verificandosi un'indebita locupletazione.
E' invece parzialmente fondata, nei sensi e limiti di cui si viene a dire, la censura riferita al mancato riconoscimento degli oneri legali stragiudiziali.
Deduce la compagnia che la , tramite la propria organizzazione, sarebbe stata pienamente in Parte_1 grado di gestire la procedura liquidativa.
9 Ora, rileva invece il Tribunale che, da un lato, costituisce diritto di qualsivoglia parte avvalersi dell'assistenza tecnica di un legale prima di promuovere un giudizio (anche al fine di scongiurarne il promovimento) e che, dall'altro, corrisponde ad un criterio di regolarità causale (secondo l'id quoad plerumque accidit) che un professionista, avendo incontestabilmente reso delle prestazioni prima dell'avvio della causa (quantomeno svolgendo un intervento e inviando una missiva di sollecito di pagamento), pretenda ed esiga comunque il relativo compenso da parte del cliente.
L'importo da riconoscere è ovviamente da dimidiare, stante la solo parziale fondatezza della pretesa
(che impropriamente ascriveva alla convenuta l'obbligo di sostenere per l'intero gli oneri economici del danneggiamento).
Viene così ridotto ad € 1.319,50 (pari ad € 2.369,00 / 2), da maggiorare con interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Così definita la lite, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti Per_ costituite, al pari dei costi della CTU ing. , da porre in via definitiva a carico di attrice e convenuta in ragione del 50% cadauna. Controparte_1
Se è vero infatti che l'esito del giudizio sembra in prevalenza favorevole alla convenuta, l'offerta di pagamento è comunque intervenuta solo a giudizio già radicato.
Nulla infine va disposto per le spese processuali verso la convenuta contumace.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) dichiara inammissibile l'eccezione “preliminare” di nullità della CTU formulata da parte attrice;
II) previa declaratoria, nei sensi di cui in motivazione, che parte convenuta è tenuta a risarcire esclusivamente i danni causati alla parte posteriore del veicolo per il quale l'attrice
[...]
risulta cessionaria dei crediti risarcitori, accerta e dichiara congrua e satisfattiva Parte_1 di ogni ragione di danno la somma di € 6.200,00.- versata banco iudicis a saldo, salvo il diritto dell'attrice alla rifusione del 50% delle spese legali stragiudiziali, liquidate in € 1.319,50, al cui pagamento, maggiorato da interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, condanna le convenute in solido;
III) pone in via definitiva le spese della CTU ing. a carico di parte attrice e parte convenuta in Persona_2 ragione del 50% cadauna;
10 IV) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l'attrice e la convenuta Controparte_1
[...]
V) nulla per le spese processuali verso la convenuta contumace.
Così deciso in Vicenza, il 28 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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