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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/10/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2609/2022
vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Filippo Pagano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti.
-OPPONENTE- contro
, Controparte_1
-OPPOSTA/CONTUMACE-
Oggetto: opposizione a esecuzione non ancora iniziata ai sensi dell'art. 615 comma primo c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
295 2022 90005615 36/000 emessa dalla convenuta Controparte_1
, e la sottostante cartella n. 29520100016939668000 emessa da
[...] già oggi Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
eccependo la prescrizione della pretesa creditoria e l'omesso stralcio
[...]
dei carichi sino al € 5.000,00.
Chiedeva, pertanto:
1. Ritenere e dichiarare che la pretesa tributaria di cui alla intimazione di pagamento impugnata è prescritta per assenza di atti interruttivi della prescrizione nei termini di legge successivi alla notifica della cartella di pagamento pure impugnata;
2. Conseguentemente, annullare l'intimazione e la cartella di pagamento impugnati ed accertare che nulla è dovuto dall'attore in relazione alla pretesa tributaria su cui si fondano i detti titoli;
3. Per l'effetto, dire e dichiarare che la convenuta Controparte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;
[...]
4. In subordine, decurtare dalla somma dovuta i carichi di ruolo fino a euro
5.000,00 ai sensi del Decreto Sostegni (art. 4 D.L. 41/2021) previo accertamento del diritto dell'attore a tale decurtazione;
5. Per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda sub 4), dire e dichiarare che la convenuta non ha diritto a procedere Controparte_5
ad esecuzione forzata relativamente alle somme sgravate.
6. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, l'opposta non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 27 aprile 2023, su richiesta del procuratore di parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione della conclusione, indi, subiva alcuni rinvii per carico di ruolo e assegnata all'odierna decidente, veniva rinviata all'udienza del 28 ottobre 2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui, con note scritte, l'opponente chiedeva la decisione, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Indi, la causa veniva trattenuta per la decisione.
Va dichiarata la contumacia dell'opposta, regolarmente citata e non comparsa. In relazione alla domanda avanzata dall'opponente con atto di citazione depositato in data 30.05.2022, va rilevato ai sensi dell'art. 37 c.p.c. il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in quanto l'intimazione di pagamento impugnata ha per oggetto il mancato pagamento di crediti di natura tributaria (IRPEF, IRAP, IVA).
La giurisdizione, dunque, è del Giudice tributario.
A questo riguardo occorre precisare che l'intimazione di pagamento ex art. 50 comma secondo D.P.R. n. 602/73 (applicabile ratione temporis) è atto che precede l'esecuzione e può essere paragonato all'avviso di mora o al sollecito di pagamento.
Orbene, sul tema del discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria recentemente sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
(n. 26817/2024), le quali hanno precisato, nell'ipotesi di impugnazione di intimazione di pagamento che l'impugnabilità di questo tipo di atto innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs.
n. 546 del 1992. “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto
i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez.
U., n. 7822/2020, cit., in motivazione). Pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non determina ex se l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare, dunque, va impugnata innanzi al Giudice tributario..
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, tenuto conto della contumacia di
CP_6
P.Q.M.
Il Giudice onorario di Pace, definitivamente pronunciando, nel proc. n. 2609/2022 così provvede:
A) Dichiara la contumacia dell'opposta.
B) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario e dunque rimette alla competente Commissione Tributaria, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine perentorio di mesi tre.
C) Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in MESSINA il 29 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa IVANA BONFIGLIO