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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1199 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 14/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv NARDI ALDO il quale chiede la decisione riportandosi ai suoi atti ed alla CTU nonchè per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in sostituzione CP_1 dell'avv. ESPOSITO RAFFAELE la quale si riporta alla sua memoria, contesta la CTU chiedendone il rinnovo. Insiste per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1199 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. NARDI ALDO ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O VIA MARCONI CP_1 P.IVA_1 CP_1
(SEDE ) 334 PESCARA con l'avv. ESPOSITO RAFFAELE CP_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 - assumendo di aver inoltrato Parte_1
all' domanda di aggravamento delle malattie professionali consistenti in” CP_1
protusioni discali in sede L4-L5 ed L5-S,” e “STC bilaterale e lamentando che l'Istituto aveva confermato la lesione dell'integrità psico-fisica nella misura complessiva del
13% già precedentemente riconosciuta – adiva l'intestato Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento della rendita per un'inabilità permanente nella misura uguale o superiore al grado di menomazione fisica pari al 15%
o nell'altra misura accertata in corso di causa.
Si costitutiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda in quanto del tutto CP_1
infondata.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha osservato che “trattasi di Persona_1
istanza di revisione passiva presentata da lavoratore già indennizzato in misura commisurata ad un danno biologico pari al 13% per le seguenti malattie professionali:
“Esiti di discopatia lombare a moderato impegno funzionale” (8%); “Esiti di meniscectomia selettiva mediale e laterale ginocchio dx” (2%); Cicatrice regione parietale sx” (1%); Cervicalgia con lieve radicolopatia motoria cronica” (2%); Esiti di sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio a dx e medio-lieve a sx” (4%);
In particolare, l'aggravamento sostenuto da parte ricorrente riguarderebbe il quadro algo-disfunzione legato alla discopatia lombare ed alla sindrome del tunnel carpale bilaterale. Da quest'ultimo punto di vista, l'esito dell'esame elettromiografico praticato in data 05/05/2023 (“Sindrome del tunnel carpale di grado medio”), rapportato alla menomazione già presentata dal periziando (“esiti di sindrome del tunnel carpale bilaterale di grado medio a destra e medio-lieve a sinistra”), non giustifica una maggiorazione medicolegalmente significativa del danno biologico rispetto a quanto riconosciuto dall'istituto assicuratore. Al contrario, il riscontro di una radicolopatia bilaterale di grado medio agli esami EMG esibiti dal ricorrente - segnatamente di una sofferenza radicolare L3-L4 cronica ed L5-S1 acuta e cronica all'esame del 05/05/2023 – peraltro già rilevata al precedente esame del 28/10/2021 ma non riportata nella descrizione della menomazione da parte dell (“esiti di CP_1
discopatia lombare a moderato impegno funzionale”), porta a quantificare il danno biologico conseguente alla patologia discale del tratto lombare nella ragionevole misura del 12% (dodici per cento). Ciò con riferimento alle voci 192 e 193 delle Tabelle di Legge. Lo stesso CTU ha quindi concluso che “Ne deriva che il danno biologico conseguente all'insieme delle malattie professionali sofferte dal sig. potrà Pt_1
essere valutato nella complessiva misura del 16% (sedici per cento), a far data dall'istanza di revisione passiva presentata dal medesimo.
Pertanto il CTU ha riconosciuto una menomazione maggiore rispetto a quanto accertato dall' per una sola delle due malattie denunciate CP_1
Il resistente. da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento ne vi sono ragioni per disporre il rinnovo della CTU come dallo stesso richiesto.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire per le malattie oggetto di causa una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre agli interessi legali.
Le spese, atteso il parziale accoglimento della domanda relativamente ad una sola delle malattie professionali denunciate, sono compensate nella misura del 50% mentre per residuo seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente è affetto dalle malattie denunciate di origine professionale, con conseguente riduzione dell'integrità psico-fisica quantificabile rispettivamente nella misura del 4% e del 12%, pertanto complessivamente nella misura del 16% a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (16%) con gli interessi legali, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna, inoltre, l' al CP_1
pagamento in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente della residua quota delle spese processuali che si liquida in 1.404,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone anche le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 14 novembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza