CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 324/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza resa in data 17.09.2022 nel giudizio n. 661/2019 dal
Tribunale di Gela
PROPOSTO DA
, nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e residente a [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Cinnirella, preso il cui studio, in
Caltagirone, via P.pe Amedeo n. 18, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], e residente a Controparte_1
Caltagirone nella via G. D'Andrea n. 6 (c.f. ), CodiceFiscale_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Maria Cinquerrui, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2 corrente in Mogliano Veneto, via Marocchesa N. 14 (P.IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Magaldi, presso il cui studio, in
Napoli, Piazza Carità n. 2, è elettivamente domiciliata;
Conclusioni dell'appellante
“Si chiede che il Collegio disponga sulle richieste di merito previo svolgimento dell'istruttoria negata dal Giudice di primo grado. Nel merito
l'appellante chiede a codesto Collegio di volere confermare, in quanto rimasta impregiudicata, la pregnanza giuridica di tutto quanto esposto e considerato in diritto riguardo gli elementi posti a fondamento delle richieste conclusive del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In particolare, l'inadempimento professionale, la sussistenza dei danni lamentati, il rapporto causale dei secondi con il primo e la responsabilità del professionista indi, previo riesame della propria domanda giudiziale, accogliere tutte le domande di merito formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e in corso di causa come sopra le chiamate. Auspica che il Collegio vorrà certamente riferire la statuizione ad entrambe le fasi del giudizio e considerare che l'appellante è impegnata, nei confronti del proprio difensore, a pagare le spese e le competenze e che pertanto per il pagamento delle predette deve essere disposta la distrazione nei suoi confronti.”
Conclusioni dell'appellata CP_1
2 “Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese
e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali.”
Conclusioni dell'appellata Società
“Rigettare l'appello perché inammissibile ed infondato con conseguente conferma dell'ordinanza che ha deciso il primo grado. Rigettare ogni altra domanda avanzata nei propri confronti perché inammissibile, infondata e non provata. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva condannare la terza chiamata nei Controparte_2 limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del massimale al netto dello scoperto del 5 % con il minimo di €. 258,00. Il tutto con vittoria di spesa e competenze di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso promosso nelle forme del rito ex art. 702 bis c.p.c. Parte_2
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, l' Avv.
[...] [...]
deducendo l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi CP_1 derivanti dal mandato professionale conferitole per l'assistenza e la difesa nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Caltagirone quale Giudice del lavoro e diretto all'accertamento della tempestività della domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa del servizio della
“sindrome ansioso depressiva” accertata con Decreto della
Amministrazione competente del 23.04.2007 al fine di conseguire i benefici dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Deduceva la ricorrente che, disposta dal Giudice del Lavoro la sospensione del giudizio con l'assegnazione del termine perentorio di giorni 60 per l'esperimento del tentativo di conciliazione, il predetto tentativo non era stato promosso e, solo con l'intervento di un nuovo procuratore, nelle more nominato, era stata richiesta la prosecuzione del giudizio.
3 Tuttavia, il Tribunale, aderendo alle eccezioni sollevate dal , CP_3 aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso condannandola alla refusione delle spese di lite in favore del resistente.
Si era vista costretta, pertanto, a incoare altro giudizio (iscritto al n.
1258/2014 R.G.), sempre avanti al Tribunale di Caltagirone, per ottenere quanto originariamente richiesto.
Chiedeva pertanto, la condanna dell'Avv. all'integrale risarcimento CP_1 dei danni subiti in conseguenza della attività imperita del professionista che le aveva impedito il raggiungimento degli obiettivi che si era prefissa oltre a cagionargli un danno economico dovuto, sia al tempo necessario per l'esame del nuovo ricorso, sia alla necessità di corrispondere le spese di lite al , sia, infine, per il pagamento dell'onorario al nuovo CP_3 difensore nominato.
Con comparsa del 2.11.2019 si costituiva in giudizio la convenuta Avv.
che contestava la domanda della ricorrente deducendo che CP_1
l'Ordinanza di sospensione del giudizio del 30.10. 2010 non le era stata mai né comunicata né notificata e che, successivamente a tale atto, era intervenuta la revoca della sua nomina.
Eccepiva, comunque, la carenza di interesse ad agire della ricorrente e, nel merito, l'insussistenza di un inadempimento contrattuale e la mancanza del nesso di casualità tra la condotta a lei ascritta ed il danno presumibilmente risarcibile.
Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa della
, Compagnia con la quale aveva stipulato una Polizza Controparte_2 per la responsabilità civile.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Controparte_2 che, nel merito, richiamava le difese svolte dell'avvocato , rilevando CP_1
l'insussistenza di elementi di responsabilità professionale ed eccependo, in ogni caso, l'inoperatività della Polizza in ragione della pregressa
4 conoscenza o conoscibilità del fatto da cui derivava la richiesta di risarcimento promossa nei confronti della Società.
Istruito il giudizio mediante mera produzione documentale la causa veniva posta decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda proposta da compensando integralmente, tra le parti, Parte_2 le spese di lite.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato dopo aver rigettato, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire sollevata dalla resistente osservando, in CP_1 proposito, come tale condizione sussistenze potendosi essa individuare nel pregiudizio che la ricorrente aveva asseritamente individuato negli effetti dell'allungamento dei tempi occorrenti per il conseguimento di una pronuncia di merito a sé favorevole e nei costi imprevisti sostenuti.
Nel merito il Giudice di primo grado, richiamata consolidata giurisprudenza in tema di inadempimento o inesatto adempimento contrattuale, ha rilevato come, nel caso in specie, la ricorrente non avesse dato prova circa il presumibile esito positivo del processo al quale era riferita la condotta professionale censurata.
In buona sostanza il Tribunale di Gela - dopo avere dato atto come, effettivamente, nel giudizio originario incoato avanti al Tribunale di
Caltagirone (n. 331/2009) non fosse stato espletato il tentativo di conciliazione così come disposto dal Giudice del Lavoro sì da doversene pronunciare la improcedibilità - ha comunque rilevato che la ricorrente, dipendente dell' Amministrazione Penitenziaria, non aveva dato prova che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio potesse, in maniera probabilistica, trovare accoglimento nel nuovo ricorso proposto sempre innanzi al Tribunale di Caltagirone.
5 In particolare il primo Decidente ha evidenziato che, dalla documentazione prodotta, - che non includeva la documentazione sanitaria posta a corredo dell'azione intentata davanti al Giudice competente ai fini dell'accertamento dell'evoluzione della patologia ed alla esatta individuazione del momento in cui l' interessata aveva avuto chiara conoscenza dell'origine professionale della stessa - non era possibile inferire “in chiave meramente prognostica” circa la presumibile fondatezza della domanda per l'ottenimento dell'equo indennizzo.
Ciò anche in considerazione delle difese del che, già in quel CP_3 primo giudizio, aveva contestato, “ab origine”, la dipendenza da causa di servizio della patologia accertata alla ricorrente e il fatto che la stessa avesse tempestivamente proposto la domanda rilevando come, i sintomi, si erano presentati ben 13 anni prima della presentazione del ricorso per come attestato dalle numerose assenze per malattia dal lavoro.
In definitiva, secondo il Tribunale, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare, secondo la regola del più probabile che non, che l'esito del giudizio intrapreso sarebbe stato a lei favorevole ove l'Avvocato CP_1 avesse posto in essere l'atto che era tenuto a compiere.
Con riferimento alle altre domande risarcitorie prospettate dalla ricorrente il Tribunale, le ha parimenti rigettate rilevando come, quanto alle spese per l'affidamento di un nuovo incarico professionale, esse appaiono in ogni caso slegate dalla condotta contestata all' Avvocato
, trattandosi del pagamento di onorari e compensi professionali CP_1 comunque dovuti.
Allo stesso modo per quanto riguarda il pagamento della somma da corrispondere al a titolo di spese legali come disposte dal CP_3
Tribunale in seguito alla pronuncia di improcedibilità della domanda in quanto legate alle regole della soccombenza e, comunque, nei confronti delle quali non era stata proposta impugnazione.
6 ****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza traordinaria del 13 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce la erroneità della sentenza con riferimento all' omessa individuazione dei requisiti posti a fondamento dell'azione risarcitoria.
Più in particolare, l'appellante rileva la falsità di quanto affermato dalla resistente in merito alla mancata ricezione dell'Ordinanza con la CP_1 quale il Giudice del Lavoro aveva sospeso il giudizio disponendo procedersi con il tentativo di conciliazione Ordinanza che, invece, era stata regolarmente notificata dall' di Caltagirone in data 13.12. Pt_3
2010 così come dimostrato nel corso del giudizio.
A nulla rileva, continua l'appellante, che per mero errore nella relata di notifica il nome dell'Avv. era indicato in (anziché in CP_1 Per_1
) dovendo valere la circostanza che all'epoca dei fatti l'unica CP_1
che svolgeva la professione forense in Sicilia non Parte_4 operava presso gli Uffici di Caltagirone dal 3.02.2000 a seguito della cancellazione dell'Albo professionale, così come documentato.
Nè rilevano, ancora, le altre difese articolate dalla resistente con le quali si è maldestramente tentato di far ricadere la responsabilità della improcedibilità dell'azione in capo al difensore successivamente intervenuto essendo palese che, benché l'improcedibilità fosse stata dichiarata dal Tribunale ben quattro anni dopo i fatti, essa era
7 certamente da attribuire al mancato e tempestivo svolgimento del tentativo di conciliazione nei termini perentori disposti dal Giudice del
Lavoro nell' Ordinanza più volte citata.
******
Con il secondo motivo di gravame si deduce la erroneità della sentenza con riferimento alla omessa ammissione dell'attività istruttoria da parte del Tribunale.
Si evidenzia, in proposito, che il rito scelto consentiva al Decidente di procedere sommariamente ma, allo stesso tempo consentiva, alla luce della documentazione prodotta, di poterlo trasformare da sommario ad ordinario così da assicurare una corretta istruttoria anche al fine di evitare dubbi di parzialità dello stesso Decidente atteso che l'Avvocato
, per vent'anni, aveva svolto oltre all'attività di Avvocato anche CP_1 quella di Magistrato Onorario nelle stesse aule di Tribunale di Caltagirone sicché, proprio per evitare ogni dubbio di parzialità, il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto degnare la fattispecie di un'attenta istruttoria.
*****
Con il terzo motivo di censura, l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento al mancato riconoscimento di tutte le voci di danno richieste.
Con riferimento al danno patrimoniale l'appellante rileva come, erroneamente, il Tribunale, ha ritenuto non sussistente alcun danno con riferimento all'onorario da corrispondere al nuovo procuratore in aggiunta a quello dovuto all' Avvocato che, per inciso, non vi ha CP_1 mai rinunciato, potendolo magari richiedere in un secondo momento.
Quanto ai compensi dovuti all'attuale procuratore si specifica che gli stessi sono stati pattiziamente determinati ex art. 2233 c.c. e che tale
8 pattuizione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, prevale sulle tariffe e sulla determinazione giudiziaria.
Ciò comporta che nel contrattare il compenso l'appellante e l'attuale procuratore hanno dovuto valutare anche un onorario maggiore proprio per l'attività necessaria utile a far uscire il procedimento dallo stato in cui si trovava mediante la rinnovazione di atti già compiuti dal precedente procuratore.
Con riferimento al danno non patrimoniale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza rilevando come il Tribunale abbia male interpretato gli atti di causa nel senso che, contrariamente a quanto ritenuto, con il ricorso poi dichiarato improcedibile e riproposto avanti al Tribunale di
Caltagirone - Giudice del Lavoro - non era stato richiesto né il riconoscimento della causa di servizio né il riconoscimento dell'aggravamento della patologia, atteso che era stato documentato sia di avere conseguito il primo, mediante allegazione del Decreto
Ministeriale del DAP n. 282/2007, sia il secondo attraverso l'allegazione del verbale della Commissione Medica n. 852/2008.
Ove il Tribunale, continua l'appellante, avesse bene inteso le ragioni del ricorso avrebbe certamente dovuto verificare che esso era stato presentato solo allo scopo di far accertare “la tempestività della manifestazione del dell'interesse ad avere erogati i benefici di legge.”
Ne deriva che il fondamento dell'azione risarcitoria andava individuata non nella perdita di “chance” ma solo nell'irragionevole ritardo del giudizio e nel conseguente allungamento dell'attesa di una sentenza che, ove l'attività professionale fosse stata seguita con attenzione, avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire i benefici di legge correlati alla propria patologia cerca 10 anni prima in considerazione che già in data
23.04.2007 il Ministero della Giustizia – DAP aveva riconosciuto la patologia della dipendente derivante da causa di servizio.
9 ******
Con il quarto motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza con riferimento all'omessa valutazione della sussistenza del nesso causale con le pratiche risarcitorie sui quali indagare.
Con particolare riguardo alla sussistenza del nesso causale con il danno patrimoniale si evidenzia che detto danno, coincidente con la necessità di corrispondere un nuovo e diverso onorario ad altro procuratore, discende esclusivamente dalla imperita condotta professionale dell'
Avvocato poiché non vi è dubbio che l'appellante non avrebbe CP_1 dovuto corrispondere alcun'ulteriore corrispettivo nel solo caso in cui la professionista incaricata avesse diligentemente e con perizia adempiuto all'onere di avviare un tentativo di conciliazione come richiesto dall'articolo 412 bis c.p.c. vigente “ratione temporis”.
*****
Con il quinto motivo di gravame l'appellante, richiamando le precedenti argomentazioni, contesta la sentenza de quo con riferimento a quanto dedotto dal Giudice di prime cure avuto riguardo al merito delle richieste risarcitorie.
Si osserva, in proposito, come contrariamente a quanto ritenuto dal
Decidente, l'appellate aveva allegato e provato la sussistenza dei danni lamentati, sia quelli di natura patrimoniale individuabili nella duplicazione degli onorari dovuti ai due professionisti che si sono interessati della vicenda, sia a quelli non patrimoniali.
Con riferimento a questi ultimi si osserva che la originaria ricorrente nulla era tenuta a dimostrare mediante la produzione di documentazione sanitaria atteso che il danno lamentato risiede, esclusivamente, nella necessità di incoare un ulteriore giudizio rispetto al precedente con palese aggravio in termini di spese e di tempo.
10 Infine, si evidenzia la erroneità della compensazione delle spese legali operata dal decidente e giustificata con la complessità delle questioni trattate.
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 15.02.2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di
11 inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
****
Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante e rigettate in primo grado in quanto formulate in termini generici ed imprecisati e, comunque, non reiterate in seno alle note di trattazione scritta depositate in data 14.02.22023.
******
Nel merito l'appello è infondato.
I motivi di gravame, attesa il loro intrinseco collegamento, possono essere trattati congiuntamente.
Con ricorso ex DPR n. 461/2001 depositato in data 22.01.2008,
adiva il Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro e Parte_1
Previdenza - al fine di far dichiarare l'illegittimità e/o nullità del Decreto
n. 284 del 23.11.2007 con il quale il
[...]
- aveva rigettato la Controparte_4 domanda diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di “sindrome ansiosa depressiva con crisi d'ansia” riscontrata alla ricorrente per il mancato rispetto del termine di legge previsto per la proposizione della domanda.
In proposito il , nel costituirsi il giudizio, aveva formalmente CP_3 eccepito la tardività della domanda atteso che, secondo gli accertamenti medici posti in essere nel corso dell'attività istruttoria, la sindrome depressiva riscontrata alla aveva natura endogena e doveva Parte_1 farsi risalire almeno alla data del 10.9.1984 (data in cui ella presentò
12 all'Amministrazione un certificato medico con tale diagnosi) ragione per la quale, la relativa domanda di accertamento era stata tardivamente presentata.
Nella memoria di costituzione in giudizio il aveva, inoltre, CP_3 tempestivamente eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'articolo 412 bis c.p.c. (come allora vigente) giacché la stessa non era stata preceduta dal prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Preso atto di quanto sopra il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Caltagirone, con Ordinanza del 30.10.2010, aveva sospeso il giudizio affinché parte ricorrente potesse promuovere il prescritto tentativo di conciliazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della predetta Ordinanza.
In realtà il giudizio era stato riassunto solo in data 11 giugno 2013 da parte del nuovo procuratore dell' pur non essendo stato Parte_1 esperito il tentativo di conciliazione come disposto dal Tribunale.
Per tale ragione, con sentenza n. 61/2014 quel Giudice aveva dichiaro la improcedibilità del ricorso condannando alla Parte_2 refusione delle spese di lite in favore del quantificate in €.900,00 CP_3 oltre accessori.
******
Così riassunti il termine della vicenda deve qui osservarsi che, per consolidata giurisprudenza (vedasi da ultimo Cass. Civ., Sez. III^ n. 28903 dell'11 novembre 2024) la responsabilità professionale dell'Avvocato richiede la presenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno subito dal cliente.
Insegnano i supremi Giudici che deve essere compiuta una valutazione prognostica sulla possibile utilità dell'azione giudiziaria omessa, utilizzando il “principio del più probabile che non” ovvero che, in assenza
13 di fattori alternativi, deve potersi ritenere che l'omissione abbia avuto una efficacia causale e diretta nella determinazione del danno.
Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale - non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente - il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, “in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito”
(Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2019, n. 25778).
Ciò implica che chi agisce per far valere l'inesatto inadempimento professionale non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, “dovendo dare la prova che, in assenza di detta condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite”
(Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2017, n. 12038).
In particolare, nel caso di attività dell'Avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
(Cass. civ., Sez. II, 12 marzo 2021, n. 7064).
La responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità non sussista.
*****
All'esito dei richiamati principi giurisprudenziali risulta agevole verificare che, nella impugnata sentenza, il Giudice di prime cure, ha correttamente
14 richiamato e fatto propri gli insegnamenti di legittimità testè ricordati affrontando, ampiamente (pagg. 4 e segg. della sentenza), le problematiche prospettate e le ragioni della sua decisione.
Valga in proposito ricordare che (pag. 7 della sentenza ) nel motivare la sua decisione, il Giudice di prime cure – proprio nell'ambito di quel giudizio prognostico necessario ai fini della corretta valutazione dei fatti di causa – ha dato atto che la ricorrente non aveva allegato al giudizio nessuna documentazione medica da cui poter dedurre che ella era a conoscenza della cronicità della patologia e della derivazione causale della stessa dall'attività lavorativa prestata solo a partire dal 1997 quando, cioè, si sottopose a ulteriori visite specialistiche, neurologiche e psichiatriche sì da potersi prevedere, con ragionevole certezza, un esito favorevole del ricorso quanto meno con riferimento alle eccezioni di merito sollevate dall'appellato sin dal momento della sua costituzione CP_3 in giudizio.
Deve perciò ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dei motivi di gravame, che il Tribunale abbia esattamente individuato le ragioni del ricorso e dei motivi posti a fondamento delle istanze risarcitorie rilevando come le stesse, con riferimento al danno non patrimoniale non potessero trovare accoglimento proprio per la lacuna probatoria richiamata.
Deve poi darsi atto che il primo Giudice, correttamente, evidenzia che nulla era stato allegato quanto all'esito del nuovo giudizio incoato innanzi al Giudice del Lavoro di Caltagirone in data 02.10.2014, circostanza che, ove adeguatamente rappresentata, avrebbe consentito diverse valutazioni.
Osserva la Corte in proposito che neppure nel presente grado di giudizio parte appellante dà contezza dell'esito del ricorso mentre nelle memorie conclusionali di replica del 12.05.2025 l'appellato dichiara - senza, CP_1 comunque, nulla allegare in proposito - che il Tribunale di Caltagirone
15 con sentenza del 2023 ha rigettato la il ricorso presentato dalla Parte_1 senza null'altro aggiungere o chiarire.
In definitiva nonostante per entrambe le parti in causa sarebbe stato possibile allegare la sentenza del Tribunale di Caltagirone con la quale è stato definito il nuovo ricorso di lavoro, nessuna vi ha provveduto lasciando indimostrato tale aspetto.
*****
Con riferimento al danno patrimoniale rappresentato dalle somme in eccesso da corrispondere ai professionisti incaricati della vicenda si osserva che, - incontestato che l' revocò il mandato all'Avv. Parte_1
nel 2013 e che la riassunzione del giudizio ad opera del nuovo CP_1 procuratore intervenne in epoca successiva a tale revoca - non risulta che, ad oggi, il difensore revocato abbia richiesto gli onorari dovuti per il ricorso dichiarato improcedibile o che questi siano stati pagati nonostante siano decorsi oltre 12 anni dalla revoca del mandato e dalla pronuncia di improcedibilità.
Ciò a prescindere, in ogni caso, dal fatto che l'onorario dovuto al nuovo procuratore prescinde, come bene rilevato dal Tribunale in sentenza, dalla asserita omissione attribuibile all'Avvocato nel corso del primo CP_1 giudizio.
Anche l'ulteriore lagnanza alla gravata sentenza e relativa al mancato ristoro per il danno patrimoniale individuato nelle somme poste a carico della ricorrente per la soccombenza non può trovare qui accoglimento trattandosi di una esatta applicazione dei principi processuali in tema di spese legali.
*****
La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
16
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma l'Ordinanza resa in data 17.09.2022 dal Tribunale di Gela nel giudizio n. 661/2019
R.G. ed appellata da . Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado del giudizio che liquida, per ciascuno, in €. 3.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 4 giugno 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
17