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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI RD RD ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2860/2025
promossa da:
, nato a [...] il [...] - C. F. -, Parte_1 C.F._1
residente in [...], titolare dell'Impresa Edile “G. S. Restauri di IN ST - P.IVA - elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, Via Vincenzo Di Marco 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ponzio che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Civiletti per mandato in atti
RICORRENTE
contro
Condominio di Via La Masa n 12 - C. F. -, in persona dell'amministratore P.IVA_2
pro tempore – Dott. - con studio in Palermo Via Resuttana 289/A Controparte_1
CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5/3/2025 il sig. , ha esposto di Parte_1
essere creditore dell'odierno contumace in forza del decreto ingiuntivo n. 1194/2011 del 31.3.2011 emesso dal Tribunale di Palermo per la somma di € 14.186,27 oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002 sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento liquidate in € 200,00 per onorario, € 376,00 per diritti, € 93,50 per spese oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Lo stesso ha spiegato ancora che, in seguito a vari precetti, pignoramenti presso terzi e relative ordinanze di assegnazione di somme, il credito vantato dal Sig.
è pari ad oggi ad € 11.623,54 oltre interessi di legge e che per tale motivo Parte_1
ha chiesto ripetutamente, senza esito, all'amministratore del Condominio di via La
Masa, 12 la consegna dell'elenco dei condomini morosi ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni del codice civile.
Pertanto, l'odierno ricorrente è stato costretto a chiedere in giudizio la condanna dell'amministratore del Condominio alla consegna di quanto inutilmente richiesto in via bonaria e al rimborso delle spese di lite.
Il dott. non si è costituito nel presente giudizio e va Controparte_1
dichiarato pertanto contumace. Nel corso del giudizio il ricorrente ha proposto istanza di mediazione, alla quale l'amministratore del Condominio di via La Masa, 12 ha aderito, consegnando la documentazione richiesta dal e le parti hanno Parte_1
raggiunto un accordo.
In ragione dell'accordo raggiunto, parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse definita con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministratore al pagamento delle spese del presente giudizio e della mediazione per il principio della soccombenza virtuale.
Pag. 2 di 4 All'udienza del 14/11/2025, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in riserva per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Il raggiungimento dell'accordo comporta sul piano processuale l'implicita rinuncia alle domande formulate in giudizio, con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
In particolare, la transazione intervenuta in sede di mediazione, nel corso del giudizio di merito, tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che l'amministratore del Condominio ha adempiuto all'obbligo di consegna dell'elenco dei condomini morosi, determinando il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
Per quanto riguarda le spese processuali, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Non v'è dubbio che, ai sensi dell'art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile, il dott. sarebbe stato condannato alla consegna dell'elenco Controparte_1
dei condomini morosi. Detto obbligo trova la sua fonte nella legge e la sua violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana, come sottolineato dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 1002/2025: “Il creditore del condominio deve, infatti, escutere
Pag. 3 di 4 prima i condomini morosi, essendo il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente subordinato alla preventiva escussione del moroso e limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore”.
In ogni caso, le spese, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 247/2022 nella fascia di valore indicata in atto introduttivo per l'attività di studio e di trattazione, vanno poste a carico della parte inadempiente agli obblighi imposti dalla legge, che ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91
c.p.c. e dunque, nel caso de quo alla parte contumace.
Non appare ammissibile, invece, l'istanza di condanna del al rimborso CP_1
delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento di mediazione, avendo quest'ultimo aderito allo stesso, consegnando i documenti richiesti ed essendo state le relative spese ripartite tra le parti, come si evince dal verbale di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna altresì il dott. a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 849,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Palermo, 15 dicembre 2025
Il Giudice
NI RD RD G.o.p.
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI RD RD ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2860/2025
promossa da:
, nato a [...] il [...] - C. F. -, Parte_1 C.F._1
residente in [...], titolare dell'Impresa Edile “G. S. Restauri di IN ST - P.IVA - elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, Via Vincenzo Di Marco 10, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ponzio che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppe Civiletti per mandato in atti
RICORRENTE
contro
Condominio di Via La Masa n 12 - C. F. -, in persona dell'amministratore P.IVA_2
pro tempore – Dott. - con studio in Palermo Via Resuttana 289/A Controparte_1
CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 5/3/2025 il sig. , ha esposto di Parte_1
essere creditore dell'odierno contumace in forza del decreto ingiuntivo n. 1194/2011 del 31.3.2011 emesso dal Tribunale di Palermo per la somma di € 14.186,27 oltre interessi di cui al D. Lgs 231/2002 sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento liquidate in € 200,00 per onorario, € 376,00 per diritti, € 93,50 per spese oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Lo stesso ha spiegato ancora che, in seguito a vari precetti, pignoramenti presso terzi e relative ordinanze di assegnazione di somme, il credito vantato dal Sig.
è pari ad oggi ad € 11.623,54 oltre interessi di legge e che per tale motivo Parte_1
ha chiesto ripetutamente, senza esito, all'amministratore del Condominio di via La
Masa, 12 la consegna dell'elenco dei condomini morosi ai sensi dell'art. 63 delle disposizioni del codice civile.
Pertanto, l'odierno ricorrente è stato costretto a chiedere in giudizio la condanna dell'amministratore del Condominio alla consegna di quanto inutilmente richiesto in via bonaria e al rimborso delle spese di lite.
Il dott. non si è costituito nel presente giudizio e va Controparte_1
dichiarato pertanto contumace. Nel corso del giudizio il ricorrente ha proposto istanza di mediazione, alla quale l'amministratore del Condominio di via La Masa, 12 ha aderito, consegnando la documentazione richiesta dal e le parti hanno Parte_1
raggiunto un accordo.
In ragione dell'accordo raggiunto, parte ricorrente ha chiesto che la causa fosse definita con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministratore al pagamento delle spese del presente giudizio e della mediazione per il principio della soccombenza virtuale.
Pag. 2 di 4 All'udienza del 14/11/2025, svoltasi mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in riserva per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Il raggiungimento dell'accordo comporta sul piano processuale l'implicita rinuncia alle domande formulate in giudizio, con conseguente necessità di dichiarare cessata la materia del contendere.
In particolare, la transazione intervenuta in sede di mediazione, nel corso del giudizio di merito, tra le parti determina la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che l'amministratore del Condominio ha adempiuto all'obbligo di consegna dell'elenco dei condomini morosi, determinando il venir meno dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio.
Per quanto riguarda le spese processuali, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Non v'è dubbio che, ai sensi dell'art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile, il dott. sarebbe stato condannato alla consegna dell'elenco Controparte_1
dei condomini morosi. Detto obbligo trova la sua fonte nella legge e la sua violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana, come sottolineato dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 1002/2025: “Il creditore del condominio deve, infatti, escutere
Pag. 3 di 4 prima i condomini morosi, essendo il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente subordinato alla preventiva escussione del moroso e limitato alla rispettiva quota di quest'ultimo e non all'intero debito verso il terzo creditore”.
In ogni caso, le spese, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 247/2022 nella fascia di valore indicata in atto introduttivo per l'attività di studio e di trattazione, vanno poste a carico della parte inadempiente agli obblighi imposti dalla legge, che ha dato causa al processo o alla sua prosecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91
c.p.c. e dunque, nel caso de quo alla parte contumace.
Non appare ammissibile, invece, l'istanza di condanna del al rimborso CP_1
delle spese sostenute dal ricorrente per il procedimento di mediazione, avendo quest'ultimo aderito allo stesso, consegnando i documenti richiesti ed essendo state le relative spese ripartite tra le parti, come si evince dal verbale di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna altresì il dott. a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 849,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Palermo, 15 dicembre 2025
Il Giudice
NI RD RD G.o.p.
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