Sentenza 26 ottobre 2022
Sentenza 6 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00715/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2022, proposto dall’Associazione Croce al Vallone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
dell’Assessorato Regionale della Salute, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento opposto all’istanza, inoltrata mediante pec del 4 maggio 2022, con cui l’Associazione ricorrente ha chiesto, all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, l’avvio d’un procedimento amministrativo volto alla revisione mediante aggiornamento delle tariffe giornaliere di pertinenza delle Case di Riposo iscritte all’albo regionale previsto dall’articolo 26 della Legge Regionale n. 22/1986;
per la declaratoria
dell’obbligo dell’Assessorato intimato di concludere il procedimento con provvedimento espresso, di accoglimento dell’istanza;
per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ai fini della ricostruzione in fatto ed in diritto della vicenda descritta nel ricorso in epigrafe il Collegio si limita a richiamare quanto esposto nella sentenza parziale n. 2844/2022, resa inter partes da questa Sezione, con la quale:
a) è stato respinto il ricorso proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il presunto silenzio/inadempimento mantenuto dalla pubblica amministrazione sull’istanza volta ad ottenere la revisione delle tariffe fissate per la remunerazione delle prestazioni rese in favore degli anziani non autosufficienti o privi di supporto familiare ospitati nella struttura gestita dall’associazione ricorrente; b) è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023 l’esame della domanda risarcitoria, nonché ogni statuizione sulle spese del giudizio.
Dopo quella pronuncia nessun ulteriore scritto è stato depositato dalle parti in causa.
In questa sede, dunque, va esaminata solo la domanda con la quale l’associazione ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento, la cui quantificazione è stata ancorata ai maggiori costi sostenuti dalla stessa associazione per la remunerazione contrattuale del personale dipendente in servizio nella Casa di riposo.
Quella in esame, infatti, è una domanda che va esaminata col rito ordinario nella pubblica udienza, e non con quello speciale previsto dal codice di rito in materia di “silenzio” della pubblica amministrazione.
All’udienza dell’11 gennaio 2023 la causa è passata in decisione.
La domanda di risarcimento danni per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento - contemplata dall’art. 2 bis, comma 1, della L. 241/90 – presuppone la sussistenza (e la prova) di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) (in tal senso, ex multis , Cons. Stato, III, 7280/2022).
Nel caso ora in esame, con la precedente sentenza parziale, la Sezione ha respinto il ricorso contro il silenzio/inadempimento, ritenendo che l’amministrazione regionale destinataria della domanda di revisione delle tariffe fosse priva di legittimazione al riguardo. Pertanto, mancando il presupposto della colpevole inerzia nella conclusione del procedimento, la conseguente domanda risarcitoria non può che essere respinta.
In relazione alle spese del complessivo giudizio – ivi incluso quello riguardante la contestazione dell’asserito silenzio/inadempimento – va applicata la regola della soccombenza, con conseguente condanna a carico dell’associazione ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Assessorato Regionale resistente, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO