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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/09/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.06.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Traina del Foro di C.F._1
Catania, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000270586 notificatagli il 22.09.2022, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 22.000,00, oltre spese, per CP_2 la violazione, nella qualità di legale rappresentante della dell'art. 2, Controparte_3 comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012 di cui ai verbali di accertamento prot. n. 0121679 e n. 0121680 del 14/15.09.2017. A sostegno dell'invocato annullamento del provvedimento sanzionatorio opposto, l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 e per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_2 rilevando che: A) l'opponente, avendo omesso il versamento delle ritenute in relazione ai contributi dovuti dalla rappresentata società di cui al DMAG del 4° trim. 2011 (già oggetto di diffida notificatale in data 11.01.2013), era già stato denunciato alla Procura della Repubblica presso l'adito Tribunale per il reato di cui all'art.2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, fattispecie successivamente depenalizzata dall'art. 3, comma 6, del D.Lvo n. 8/2016, per il quale “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; B) l'art. 9 D.Lvo n. 8/2016 ha quindi disposto che “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”, per modo che, attesa la mancata estinzione del debito nei prescritti termini, l'emissione dell'o.i. opposta costituiva atto dovuto;
C) l'art. 14 L. n. 689/1981 non era applicabile alla fattispecie sub iudice, il dies a quo del termine di decadenza non coincidendo con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere “individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”; la decadenza risultava inoltre impedita dalla notificazione della diffida ad adempiere del 11.01.2013; e D) il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 era stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito e quindi sospeso dalle disposizioni straordinarie dettate nel 2020 nell'ambito dell'emergenza COVID. L'ISTITUTO ha inoltre rappresentato di avere riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023 e rideterminato l'irrogata sanzione in € 6.035,82, pari a 1 volta e mezzo l'importo omesso, segnalandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.06.2025.
***
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”; a mente dell'art. 9, quindi, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” e “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Non avendo l' allegato la definizione del procedimento penale sollecitato con la CP_2 richiamata denuncia dell'opponente alla Procura della Repubblica, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte di quest'ultima, degli atti del procedimento relativo al depenalizzato illecito - al quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica degli estremi della violazione -, deve riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”; l'accertamento della violazione (non bisognoso di attività istruttoria alcuna, il mancato pagamento delle ritenute essendo già stato accertato dall' CP_1 nel dovuto importo, inferiore ad € 10.000,00, con l'AVA n. 59720130000380760000 notificato alla società il 26.04.2013) è stato infatti notificato all'opponente il 15.09.2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Nessun valore di contestazione ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 689/1981 può invero riconoscersi alla diffida ad adempiere notificata alla società in data 11.01.2013, prima dell'entrata in vigore della legge attributiva della potestà sanzionatoria per cui è causa. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, l'O.I. opposta va annullata, con conseguente condanna dell' , giusta CP_1 soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2089/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000270586 notificata a il Parte_1 22.09.2022 e condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che CP_2 liquida in complessivi € 2.743,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatore Traina. Così deciso in Ragusa il 2 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'11.06.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2089/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Traina del Foro di C.F._1
Catania, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.10.2022 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000270586 notificatagli il 22.09.2022, a mezzo della quale l' gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo sanzionatorio di € 22.000,00, oltre spese, per CP_2 la violazione, nella qualità di legale rappresentante della dell'art. 2, Controparte_3 comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, atteso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2012 di cui ai verbali di accertamento prot. n. 0121679 e n. 0121680 del 14/15.09.2017. A sostegno dell'invocato annullamento del provvedimento sanzionatorio opposto, l'opponente ne ha eccepito l'illegittimità per estinzione della pretesa sanzionatoria per decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 e per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, CP_2 rilevando che: A) l'opponente, avendo omesso il versamento delle ritenute in relazione ai contributi dovuti dalla rappresentata società di cui al DMAG del 4° trim. 2011 (già oggetto di diffida notificatale in data 11.01.2013), era già stato denunciato alla Procura della Repubblica presso l'adito Tribunale per il reato di cui all'art.2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, fattispecie successivamente depenalizzata dall'art. 3, comma 6, del D.Lvo n. 8/2016, per il quale “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; B) l'art. 9 D.Lvo n. 8/2016 ha quindi disposto che “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”, per modo che, attesa la mancata estinzione del debito nei prescritti termini, l'emissione dell'o.i. opposta costituiva atto dovuto;
C) l'art. 14 L. n. 689/1981 non era applicabile alla fattispecie sub iudice, il dies a quo del termine di decadenza non coincidendo con la generica percezione della violazione, ma dovendo essere “individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito”; la decadenza risultava inoltre impedita dalla notificazione della diffida ad adempiere del 11.01.2013; e D) il termine di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 era stato interrotto dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione dell'illecito e quindi sospeso dalle disposizioni straordinarie dettate nel 2020 nell'ambito dell'emergenza COVID. L'ISTITUTO ha inoltre rappresentato di avere riesaminato la posizione dell'opponente, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023 e rideterminato l'irrogata sanzione in € 6.035,82, pari a 1 volta e mezzo l'importo omesso, segnalandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni dell'opponente e ultimata la trattazione in difetto di pagamento della riliquidata sanzione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'11.06.2025.
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L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso. L'art. 8, comma 1, del richiamato D.Lvo n. 8/2016, entrato in vigore il 06.02.2016, ha stabilito che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”; a mente dell'art. 9, quindi, “nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data” e “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Non avendo l' allegato la definizione del procedimento penale sollecitato con la CP_2 richiamata denuncia dell'opponente alla Procura della Repubblica, né allegato o documentato la data di trasmissione, da parte di quest'ultima, degli atti del procedimento relativo al depenalizzato illecito - al quale la disposizione ancora la decorrenza del termine di giorni novanta per la notifica degli estremi della violazione -, deve riconoscersi fondatezza alla formulata eccezione di decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, richiamato dall'art. 9 D.Lvo n. 8/2016, a mente dei cui commi secondo e sesto “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”; l'accertamento della violazione (non bisognoso di attività istruttoria alcuna, il mancato pagamento delle ritenute essendo già stato accertato dall' CP_1 nel dovuto importo, inferiore ad € 10.000,00, con l'AVA n. 59720130000380760000 notificato alla società il 26.04.2013) è stato infatti notificato all'opponente il 15.09.2017, ad oltre un anno e mezzo dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, e perciò ben oltre lo spirare del termine di giorni novanta in commento, anche laddove decorrente dallo spirare del termine di giorni 90 assegnato alla Procura per la trasmissione degli atti del procedimento penale. Nessun valore di contestazione ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 689/1981 può invero riconoscersi alla diffida ad adempiere notificata alla società in data 11.01.2013, prima dell'entrata in vigore della legge attributiva della potestà sanzionatoria per cui è causa. Attesane dunque la tardiva notificazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria, l'O.I. opposta va annullata, con conseguente condanna dell' , giusta CP_1 soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite, all'intervenuta riliquidazione della sanzione, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opponente, che ne ha fatto istanza,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2089/2022 R.G.; annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000270586 notificata a il Parte_1 22.09.2022 e condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che CP_2 liquida in complessivi € 2.743,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 2.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Salvatore Traina. Così deciso in Ragusa il 2 settembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella