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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2024, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 9557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Christian Colombo giudice
Andrea Gaboardi giudice nel giudizio promosso da
, nato in Edo State in [...] il [...], con l'avvocato Gianluca Monti Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 30.7.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Cremona il 10.6.2024 e notificato il
30.6.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 3.7.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione lavorativa;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Il sig. ha definitivamente Parte_1 abbandonato il Paese d'origine ad aprile 2016 … dal primo agosto 2016 risiede stabilmente in provincia di Cremona. In Italia il medesimo ha imparato la lingua, conseguito il diploma di terza media e una formazione professionale come fabbro tanto che a decorrere dal 3 novembre 2022 è stato assunto con un contratto triennale di apprendistato che scade il
02.11.2025 – all. 9 – e lavora come posatore d'infissi. Inoltre, percepisce un reddito mensile che gli consente di condurre una vita più che dignitosa. Si allega la documentazione lavorativa: CU 2024 per l'anno 2023, le buste paga del 2022 e del 2023 e quelle relative ai primi mesi del 2024 – all. 10, 11, 12, 13 – tanto che quanto guadagnato durante l'anno 2023,
1 di 3 16.583,99 euro, supera la soglia fissata per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.”).
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 5.11.2024 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 3.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU,
Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; KS v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio Per_1
2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass.
SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
2 di 3 l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra. Dall'anno 2022 il ricorrente percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo. La continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa emergente dalla durata dell'attività e dalla crescita del reddito nel periodo successivo alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in Edo State in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 6.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Christian Colombo giudice
Andrea Gaboardi giudice nel giudizio promosso da
, nato in Edo State in [...] il [...], con l'avvocato Gianluca Monti Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 30.7.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Cremona il 10.6.2024 e notificato il
30.6.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 3.7.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione lavorativa;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Il sig. ha definitivamente Parte_1 abbandonato il Paese d'origine ad aprile 2016 … dal primo agosto 2016 risiede stabilmente in provincia di Cremona. In Italia il medesimo ha imparato la lingua, conseguito il diploma di terza media e una formazione professionale come fabbro tanto che a decorrere dal 3 novembre 2022 è stato assunto con un contratto triennale di apprendistato che scade il
02.11.2025 – all. 9 – e lavora come posatore d'infissi. Inoltre, percepisce un reddito mensile che gli consente di condurre una vita più che dignitosa. Si allega la documentazione lavorativa: CU 2024 per l'anno 2023, le buste paga del 2022 e del 2023 e quelle relative ai primi mesi del 2024 – all. 10, 11, 12, 13 – tanto che quanto guadagnato durante l'anno 2023,
1 di 3 16.583,99 euro, supera la soglia fissata per chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.”).
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 5.11.2024 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 3.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU,
Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; KS v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio Per_1
2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità
(Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass.
SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
2 di 3 l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra. Dall'anno 2022 il ricorrente percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo. La continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenzia la stabilità della posizione lavorativa emergente dalla durata dell'attività e dalla crescita del reddito nel periodo successivo alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in Edo State in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 6.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3