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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2468/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2468/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato VITTORIO CAZZELLA presso il cui Parte_1
studio in MODENA, VIA P. GIARDINI, N. 141, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
, in persona del curatore Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato REBECCA PERVILLI presso il cui studio in REGGIO
[...]
EMILIA, VIA P. BORSELLINO, N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
20.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. si è opposto all'ingiunzione di Parte_1
pagamento della somma di euro 6.750,00 oltre interessi come da domanda, emessa ex art 260 CCII nei suoi confronti, per l'asserito omesso versamento del capitale sociale della società in Controparte_1
liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 5 In particolare, l'attore ha assunto l'inesistenza del credito azionato, per aver il sig. versato Pt_1
integralmente il capitale sociale, anche per conto della socia mediante Parte_2
versamenti in contanti sul conto corrente societario acceso presso BANCO BPM s.p.a., per complessivi euro 7.500,00, pari all'intera somma dovuta a titolo di capitale sociale.
Nel caso di contestazione della imputazione dei versamenti in contanti a copertura del capitale sociale,
l'attore ha eccepito la compensazione del credito azionato con il credito vantato dal medesimo nei confronti della società “per versamenti che non avrebbero altra giustificazione se non quella di finanziamento socio”.
Sulla base di tali premesse, ha formulato le seguenti domande:
“IN VIA PRINCIPALE: in via preliminare
SOSPENDERE INAUDITA ALTERA PARTE LA PROVVISORIA ESECUTORIETA' DELLA
INGIUNZIONE DELLA PRESENTE OPPOSIZIONE ATTESA LA PROVA SCRITTA DEGLI
ELEMENTI DI OPPOSIZIONE
NEL MERITO dichiarare nullo, inefficace, inammissibile la ingiunzione di pagamento opposta, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provato, disponendone la revoca o l'annullamento o comunque la rimozione, respingendo le domande tutte formulate verso l'opponente da parte della liquidazione giudiziale della società in ragione dei versamenti effettuati e indicati in atto, ovvero, in caso di Controparte_1
contestazione della imputazione dei versamenti a titolo di copertura del capitale sociale, disponendo la compensazione della somma ingiunta con il corrispondente credito del sig. Parte_1
verso la società in ragione dei versamenti effettuati per contanti nelle casse sociali.
In ogni caso dichiarare che il sig. nulla deve alla società Parte_1 CP_1
in liquidazione giudiziale per la causale dedotta in atto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
ha resistito in giudizio, contestando le difese attoree e Controparte_1 chiedendo, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e di tutte le domande formulate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Risulta, dalla visura camerale della società s.r.l., che all'atto della costituzione della CP_1 stessa, a fronte di un capitale sociale deliberato e sottoscritto di € 10.000,00, quello versato è di euro
2.500,00 (doc. n. 2 della comparsa di costituzione).
pagina 3 di 5 Sulla base dell'ultimo bilancio al 31/12/2018, il capitale sociale non risulta integrato, emergendo un credito verso soci per versamenti ancora dovuti di euro 7.500,00 (doc. n. 4 della comparsa di costituzione).
Anche il bilancio contabile dal 1/01/2022 al 31/12/2022 evidenzia un credito verso soci di euro
7.500,00 “per versamenti ancora dovuti” (doc. n. 5 della comparsa di costituzione), oltre a “cassa contante” di € 8.883,08.
Ciò posto, l'attore ha assunto di avere integrato il capitale sociale con versamenti in contanti negli anni
2021 e 2022. Va dunque verificato se i versanti eseguiti possano essere imputati all'asserita integrazione del capitale sociale.
In particolare, gli estratti conto in atti offrono evidenza dei seguenti pagamenti: € 1.200,00 (€ 500,00 +
€ 700,00) in data 12.4.2021, con causale “versamento contanti”, € 1.100,00 in data 15.6.2021, con causale “versamento contanti”, € 1.500,00 in data 19.7.2021, con causale “versamento contanti”, €
300,00 in data 5.7.2021, con causale “versamento contanti”, € 2.500,00 in data 12.1.2022, con causale
“bonifico da , senza ulteriori specifiche, € 200,00 in data 14.3.2022, con causale Controparte_1
“bonifico da saldo mese di febbraio” ed € 700,00 in data 25.3.2022, con causale Parte_1
“versamento contanti” (docc. B e C dell'atto di citazione e n. 6 della comparsa di costituzione).
Tali versamenti risultano tutti registrati, con le medesime causali, sia sul mastrino contabile della cassa contanti, che sul libro giornale della società (docc. n. 7 e 8 della comparsa di costituzione).
Quindi, da un lato, non risultano versamenti espressamente riconducibili all'azzeramento del debito per capitale sociale, dall'altro, vi è la prova, invece, della riferibilità dei versamenti alla cassa contante della società.
Per quanto sinora esposto, difetta, dunque, la prova dell'imputabilità dei versamenti all'integrazione del capitale sociale.
3.
In ordine all'eccezione di compensazione, valga osservare, anzitutto, che i versamenti dei soci, che la società riceve a titolo di prestito, dovendo essere restituiti, devono figurare nel bilancio, tra le passività, come debiti.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è prova del diritto alla restituzione dei versamenti asseritamente effettuati a titolo di finanziamento, non emergendo dai bilanci, né da altra documentazione, la sussistenza di tale debito societario nei confronti dell'asserito socio finanziatore.
4.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 56/2024, già provvisoriamente esecutiva.
pagina 4 di 5 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, come in dispositivo, tenendo conto dei valori minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- respinge l'opposizione;
- conferma l'ingiunzione di pagamento n. 56/2024, già provvisoriamente esecutiva;
- condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali.
Reggio Emilia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2468/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato VITTORIO CAZZELLA presso il cui Parte_1
studio in MODENA, VIA P. GIARDINI, N. 141, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
, in persona del curatore Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato REBECCA PERVILLI presso il cui studio in REGGIO
[...]
EMILIA, VIA P. BORSELLINO, N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
20.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. si è opposto all'ingiunzione di Parte_1
pagamento della somma di euro 6.750,00 oltre interessi come da domanda, emessa ex art 260 CCII nei suoi confronti, per l'asserito omesso versamento del capitale sociale della società in Controparte_1
liquidazione giudiziale.
pagina 2 di 5 In particolare, l'attore ha assunto l'inesistenza del credito azionato, per aver il sig. versato Pt_1
integralmente il capitale sociale, anche per conto della socia mediante Parte_2
versamenti in contanti sul conto corrente societario acceso presso BANCO BPM s.p.a., per complessivi euro 7.500,00, pari all'intera somma dovuta a titolo di capitale sociale.
Nel caso di contestazione della imputazione dei versamenti in contanti a copertura del capitale sociale,
l'attore ha eccepito la compensazione del credito azionato con il credito vantato dal medesimo nei confronti della società “per versamenti che non avrebbero altra giustificazione se non quella di finanziamento socio”.
Sulla base di tali premesse, ha formulato le seguenti domande:
“IN VIA PRINCIPALE: in via preliminare
SOSPENDERE INAUDITA ALTERA PARTE LA PROVVISORIA ESECUTORIETA' DELLA
INGIUNZIONE DELLA PRESENTE OPPOSIZIONE ATTESA LA PROVA SCRITTA DEGLI
ELEMENTI DI OPPOSIZIONE
NEL MERITO dichiarare nullo, inefficace, inammissibile la ingiunzione di pagamento opposta, poiché infondata in fatto ed in diritto e non provato, disponendone la revoca o l'annullamento o comunque la rimozione, respingendo le domande tutte formulate verso l'opponente da parte della liquidazione giudiziale della società in ragione dei versamenti effettuati e indicati in atto, ovvero, in caso di Controparte_1
contestazione della imputazione dei versamenti a titolo di copertura del capitale sociale, disponendo la compensazione della somma ingiunta con il corrispondente credito del sig. Parte_1
verso la società in ragione dei versamenti effettuati per contanti nelle casse sociali.
In ogni caso dichiarare che il sig. nulla deve alla società Parte_1 CP_1
in liquidazione giudiziale per la causale dedotta in atto.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
ha resistito in giudizio, contestando le difese attoree e Controparte_1 chiedendo, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e di tutte le domande formulate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Risulta, dalla visura camerale della società s.r.l., che all'atto della costituzione della CP_1 stessa, a fronte di un capitale sociale deliberato e sottoscritto di € 10.000,00, quello versato è di euro
2.500,00 (doc. n. 2 della comparsa di costituzione).
pagina 3 di 5 Sulla base dell'ultimo bilancio al 31/12/2018, il capitale sociale non risulta integrato, emergendo un credito verso soci per versamenti ancora dovuti di euro 7.500,00 (doc. n. 4 della comparsa di costituzione).
Anche il bilancio contabile dal 1/01/2022 al 31/12/2022 evidenzia un credito verso soci di euro
7.500,00 “per versamenti ancora dovuti” (doc. n. 5 della comparsa di costituzione), oltre a “cassa contante” di € 8.883,08.
Ciò posto, l'attore ha assunto di avere integrato il capitale sociale con versamenti in contanti negli anni
2021 e 2022. Va dunque verificato se i versanti eseguiti possano essere imputati all'asserita integrazione del capitale sociale.
In particolare, gli estratti conto in atti offrono evidenza dei seguenti pagamenti: € 1.200,00 (€ 500,00 +
€ 700,00) in data 12.4.2021, con causale “versamento contanti”, € 1.100,00 in data 15.6.2021, con causale “versamento contanti”, € 1.500,00 in data 19.7.2021, con causale “versamento contanti”, €
300,00 in data 5.7.2021, con causale “versamento contanti”, € 2.500,00 in data 12.1.2022, con causale
“bonifico da , senza ulteriori specifiche, € 200,00 in data 14.3.2022, con causale Controparte_1
“bonifico da saldo mese di febbraio” ed € 700,00 in data 25.3.2022, con causale Parte_1
“versamento contanti” (docc. B e C dell'atto di citazione e n. 6 della comparsa di costituzione).
Tali versamenti risultano tutti registrati, con le medesime causali, sia sul mastrino contabile della cassa contanti, che sul libro giornale della società (docc. n. 7 e 8 della comparsa di costituzione).
Quindi, da un lato, non risultano versamenti espressamente riconducibili all'azzeramento del debito per capitale sociale, dall'altro, vi è la prova, invece, della riferibilità dei versamenti alla cassa contante della società.
Per quanto sinora esposto, difetta, dunque, la prova dell'imputabilità dei versamenti all'integrazione del capitale sociale.
3.
In ordine all'eccezione di compensazione, valga osservare, anzitutto, che i versamenti dei soci, che la società riceve a titolo di prestito, dovendo essere restituiti, devono figurare nel bilancio, tra le passività, come debiti.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è prova del diritto alla restituzione dei versamenti asseritamente effettuati a titolo di finanziamento, non emergendo dai bilanci, né da altra documentazione, la sussistenza di tale debito societario nei confronti dell'asserito socio finanziatore.
4.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va respinta, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 56/2024, già provvisoriamente esecutiva.
pagina 4 di 5 5.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, come in dispositivo, tenendo conto dei valori minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- respinge l'opposizione;
- conferma l'ingiunzione di pagamento n. 56/2024, già provvisoriamente esecutiva;
- condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali.
Reggio Emilia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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