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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Angelo Canino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertato e dichiarato l'inadempimento
dell' alle dedotte obbligazioni contrattuali poste Controparte_1
a suo carico quale datore di lavoro, dichiararla responsabile dei fatti di cui in narrativa,
ovvero dichiarare che le patologie da cui è affetto il ricorrente, ovvero la “Aneurisma
dell'aorta trattata chirurgicamente con posizionamento di tubo protesico aorta ascendente
ed emiarco arco aortico e CABG per dissezione aortica acuta”, nonché, le conseguenti
“ischemia talamica sinistra, emianopsia occhio destro in soggetto con ipertensione
arteriosa non controllata e sindrome depressiva” meglio descritte in narrativa ed il
peggioramento delle sue condizioni di salute, sono dovuti alla colpa esclusiva o
1 concorrente del datore di lavoro, ovvero all'inosservanza del precetto di cui agli artt.
2087 e 1218 c.c., ovvero alla violazione delle altre norme antinfortunistiche e,
subordinatamente, che le malattie e/o l'infortunio di che trattasi sono da ricollegare
all'ambiente di lavoro ed alle mansioni svolte anche sotto il profilo della concausa;
2) per
l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i Parte_1
danni patiti, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c., per I.T.T. ed
I.T.P., per postumi invalidanti, per danno biologico, danno esistenziale e comunque tutti i
danni differenziali non indennizzabili e giammai indennizzati dall' , nella misura di € CP_2
893.112,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà determinata in
corso di causa, secondo le tabelle legali in uso presso il Tribunale di Cosenza, il tutto oltre
interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., oppure oltre svalutazione
monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3) emettere, in ogni caso, qualsiasi altro
provvedimento idoneo a fare conseguire al ricorrente quanto dedotto e richiesto nel
ricorso; 4) condannare, infine, l'Amministrazione datoriale resistente al pagamento dei
compensi professionali, con Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge,
da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti il ricorso perché infondato in fatto e in diritto
per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e competenze di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze della parte resistente come collaboratore professionale sanitario;
che, in data 29.8.2020, aveva manifestato un malore, all'esito del quale era stata diagnosticata “Dissecazione aortica acuta di tipo A Standorf. Ipertensione arteriosa”, per la quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza; che in data 24.9.2020 era stata diagnosticata “Ischemia
talamica sinistra. Ipertensione arteriosa non controllata. Versamento pericardico in
2 paziente recentemente sottoposto a posizionamento di tubo protesico aorta ascendente ed emiarco arco aortico e CABG per dissezione aortica acuta. Sindrome depressiva”; che in data 28.9.2020 era stata riscontrata la presenza di emianopsia all'occhio destro;
che tali patologie erano diretta conseguenza delle condizioni di lavoro;
che la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica era pari all'80%; che, a seguito delle patologie contratte, aveva manifestato stati di depressione, mutando in senso negativo le abitudini di vita;
che andava affermata la responsabilità della datrice di lavoro. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorso era inammissibile ex art. 121 c.p.c. poiché non redatto in forma chiara e sintetica;
che non erano prospettabili profili di responsabilità della;
che non sussisteva nesso di Controparte_1
causalità tra patologia e condizioni di lavoro. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova per testi e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il ricorso mostra margini di incertezza (l'art. 121 c.p.c. riformato, in relazione ai criteri di chiarezza e sinteticità degli atti, non trova applicazione ratione temporis nel caso in esame)
- anche in riferimento alla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento di tutti i danni differenziali, non compiutamente indicati - trattandosi di fatto di valutazioni
3 generiche e di una elencazione delle ordinarie mansioni espletate dal ricorrente (punti da
17 a 24 del ricorso in particolare), senza che siano state indicate compiutamente forme di stress particolare, e di una elencazione di norme afferenti agli obblighi del datore di lavoro senza una compiuta indicazione dei riferimenti al caso in esame - anche in relazione al
DVR, alla dotazione di DPI ed alla predisposizione di misure di sicurezza contro il virus -,
in particolar modo in relazione al nesso di causalità con le patologie del ricorrente.
Il ricorso risulta compiutamente formulato solo in riferimento alla patologia dell'aneurisma ed al ruolo causale per tale patologia dello stress da carico di lavoro per il periodo
8.3.2020/29.8.2020 (la valutazione del 28.12.2020 di non idoneità del ricorrente a prestare servizio in ambienti a rischio Covid è successiva alle patologie oggetto di giudizio),
conseguente alla designazione del ricorrente come coordinatore della Task Force per fronteggiare l'emergenza pandemica, dovendosi anche evidenziare che la stessa c.t.p.
allegata da parte ricorrente richiama sostanzialmente quale causa della patologia il periodo di lavoro indicato.
Per tale specifico aspetto è stata disposta c.t.u. che - con motivazioni dettagliate e condivisibili, tali da potersi porsi a base della decisione - ha concluso affermando che l'eventuale stress lavoro-correlato è durato un periodo di tempo troppo breve per l'assunzione di un ruolo anche solo di concausa nel determinismo della patologia aneurismatica, determinata da altri fattori extralavorativi.
Su tali premesse, richiamandosi i principi per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività
lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno,
la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
4 verificarsi del danno (tra le altre in merito Cass. Sez. Lav. 3786/2009; Cass, Sez. Lav.
2038/2013; Cass. Sez. Lav. 24742/2018; Cass. Sez. Lav. 34968/2022), la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate, tenendosi presente la grave patologia del ricorrente, determinano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente, non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 4.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 452/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Angelo Canino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Niccoli - resistente
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertato e dichiarato l'inadempimento
dell' alle dedotte obbligazioni contrattuali poste Controparte_1
a suo carico quale datore di lavoro, dichiararla responsabile dei fatti di cui in narrativa,
ovvero dichiarare che le patologie da cui è affetto il ricorrente, ovvero la “Aneurisma
dell'aorta trattata chirurgicamente con posizionamento di tubo protesico aorta ascendente
ed emiarco arco aortico e CABG per dissezione aortica acuta”, nonché, le conseguenti
“ischemia talamica sinistra, emianopsia occhio destro in soggetto con ipertensione
arteriosa non controllata e sindrome depressiva” meglio descritte in narrativa ed il
peggioramento delle sue condizioni di salute, sono dovuti alla colpa esclusiva o
1 concorrente del datore di lavoro, ovvero all'inosservanza del precetto di cui agli artt.
2087 e 1218 c.c., ovvero alla violazione delle altre norme antinfortunistiche e,
subordinatamente, che le malattie e/o l'infortunio di che trattasi sono da ricollegare
all'ambiente di lavoro ed alle mansioni svolte anche sotto il profilo della concausa;
2) per
l'effetto, condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore del sig. , di tutti i Parte_1
danni patiti, compresi quelli patrimoniali e non patrimoniali ex art. 2059 c.c., per I.T.T. ed
I.T.P., per postumi invalidanti, per danno biologico, danno esistenziale e comunque tutti i
danni differenziali non indennizzabili e giammai indennizzati dall' , nella misura di € CP_2
893.112,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia o che sarà determinata in
corso di causa, secondo le tabelle legali in uso presso il Tribunale di Cosenza, il tutto oltre
interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., oppure oltre svalutazione
monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
3) emettere, in ogni caso, qualsiasi altro
provvedimento idoneo a fare conseguire al ricorrente quanto dedotto e richiesto nel
ricorso; 4) condannare, infine, l'Amministrazione datoriale resistente al pagamento dei
compensi professionali, con Rimborso Forfettario del 15%, CPA ed IVA come per legge,
da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti il ricorso perché infondato in fatto e in diritto
per i motivi suesposti. Con vittoria di spese e competenze di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare alle dipendenze della parte resistente come collaboratore professionale sanitario;
che, in data 29.8.2020, aveva manifestato un malore, all'esito del quale era stata diagnosticata “Dissecazione aortica acuta di tipo A Standorf. Ipertensione arteriosa”, per la quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza; che in data 24.9.2020 era stata diagnosticata “Ischemia
talamica sinistra. Ipertensione arteriosa non controllata. Versamento pericardico in
2 paziente recentemente sottoposto a posizionamento di tubo protesico aorta ascendente ed emiarco arco aortico e CABG per dissezione aortica acuta. Sindrome depressiva”; che in data 28.9.2020 era stata riscontrata la presenza di emianopsia all'occhio destro;
che tali patologie erano diretta conseguenza delle condizioni di lavoro;
che la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica era pari all'80%; che, a seguito delle patologie contratte, aveva manifestato stati di depressione, mutando in senso negativo le abitudini di vita;
che andava affermata la responsabilità della datrice di lavoro. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1
avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorso era inammissibile ex art. 121 c.p.c. poiché non redatto in forma chiara e sintetica;
che non erano prospettabili profili di responsabilità della;
che non sussisteva nesso di Controparte_1
causalità tra patologia e condizioni di lavoro. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova per testi e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.12.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il ricorso mostra margini di incertezza (l'art. 121 c.p.c. riformato, in relazione ai criteri di chiarezza e sinteticità degli atti, non trova applicazione ratione temporis nel caso in esame)
- anche in riferimento alla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento di tutti i danni differenziali, non compiutamente indicati - trattandosi di fatto di valutazioni
3 generiche e di una elencazione delle ordinarie mansioni espletate dal ricorrente (punti da
17 a 24 del ricorso in particolare), senza che siano state indicate compiutamente forme di stress particolare, e di una elencazione di norme afferenti agli obblighi del datore di lavoro senza una compiuta indicazione dei riferimenti al caso in esame - anche in relazione al
DVR, alla dotazione di DPI ed alla predisposizione di misure di sicurezza contro il virus -,
in particolar modo in relazione al nesso di causalità con le patologie del ricorrente.
Il ricorso risulta compiutamente formulato solo in riferimento alla patologia dell'aneurisma ed al ruolo causale per tale patologia dello stress da carico di lavoro per il periodo
8.3.2020/29.8.2020 (la valutazione del 28.12.2020 di non idoneità del ricorrente a prestare servizio in ambienti a rischio Covid è successiva alle patologie oggetto di giudizio),
conseguente alla designazione del ricorrente come coordinatore della Task Force per fronteggiare l'emergenza pandemica, dovendosi anche evidenziare che la stessa c.t.p.
allegata da parte ricorrente richiama sostanzialmente quale causa della patologia il periodo di lavoro indicato.
Per tale specifico aspetto è stata disposta c.t.u. che - con motivazioni dettagliate e condivisibili, tali da potersi porsi a base della decisione - ha concluso affermando che l'eventuale stress lavoro-correlato è durato un periodo di tempo troppo breve per l'assunzione di un ruolo anche solo di concausa nel determinismo della patologia aneurismatica, determinata da altri fattori extralavorativi.
Su tali premesse, richiamandosi i principi per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività
lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno,
la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il
4 verificarsi del danno (tra le altre in merito Cass. Sez. Lav. 3786/2009; Cass, Sez. Lav.
2038/2013; Cass. Sez. Lav. 24742/2018; Cass. Sez. Lav. 34968/2022), la domanda deve rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate, tenendosi presente la grave patologia del ricorrente, determinano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente, non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 4.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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