Parere definitivo 29 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04369/2025REG.PROV.COLL.
N. 00338/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 338 del 2023, proposto dalla Egeco Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Accattatis e Alessandro Tozzi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda- bis ) n. 7309/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 aprile 2025 il consigliere Fabio Franconiero e udito per Roma Capitale l’avvocato Umberto Garofoli, sull’istanza di passaggio in decisione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante indicata in intestazione agisce nel presente giudizio per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni subiti a causa del diniego da quest’ultima oppostole alla sua istanza di concessione edilizia (prot. n. 45082, in data 14 giugno 1990) per la realizzazione di un fabbricato da destinare ad uffici e negozi, su un’area dell’estensione di mq 4.384 circa, sita in via Laurentina, con destinazione urbanistica a zona I - Insediamenti misti , sottozona I2 , ai sensi dell’allora vigente piano regolatore generale. Il diniego (provvedimento prot. n. 960 del 4 gennaio 1991) era motivato sulla base della mancanza di un piano attuativo, necessario per realizzare l’intervento secondo la normativa tecnico attuativa di piano vigente (art. 12 del piano regolatore generale).
2. La conseguente impugnazione proposta dalla società istante nella presente sede giurisdizionale amministrativa era infine accolta da questo Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza del 5 dicembre 2012, n. 6229.
3. Accertato il permanere dell’interesse risarcitorio ai fini dell’accertamento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. di illegittimità del diniego impugnato in seguito alla sopravvenuta disciplina urbanistica della zona (destinata a verde pubblico), la pronuncia ha considerato provato, sulla base della relazione di Roma Capitale acquisita in via istruttoria, che «(l) ’ambito urbano in oggetto, all’epoca dei fatti di causa, risulta sostanzialmente edificato, a meno della fascia di rispetto della grande viabilità di Via Cristoforo Colombo per ambo i lati, dotato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ». Ha pertanto giudicato fondate le censure di « difetto di istruttoria e di motivazione » dedotte dalla ricorrente, in ragione del fatto che nell’opporre la necessità dello strumento urbanistico attuativo l’amministrazione capitolina non aveva previamente accertato « quali fossero le concrete ed ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione che impedivano il rilascio del richiesto titolo edilizio », tenuto conto che in base alla sopra menzionata relazione acquisita in via istruttoria era stata accertata l’esistenza di una « situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall’attuazione della lottizzazione stessa », riconducibile al concetto di ‘lotto intercluso’ elaborato dalla giurisprudenza amministrativa.
4. La domanda risarcitoria fondata sul giudicato è stata invece respinta in primo grado dall’adito Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La statuizione di rigetto è stata fondata sulla carenza del requisito ex art. 2043 cod. civ. dell’ingiustizia del danno. Rilievo decisivo sotto il profilo in questione è stato attribuito al fatto che il giudicato dichiarativo dell’illegittimità del diniego di titolo ad edificare impugnato si è dichiaratamente basato su un’accertata carenza motivazionale e di istruttoria, senza tuttavia che su questa base sia stato affermato « il diritto della ricorrente al rilascio del titolo edilizio ». In senso convergente, la sentenza ha aggiunto che oltre alla mancanza di prova dei presupposti della responsabilità dell’amministrazione, di cui per regola generale è onerata la parte ricorrente, Roma Capitale ha anche dato in giudizio la prova contraria. Quest’ultima è stata ricavata dalla documentazione prodotta dalla stessa amministrazione comunale, dalla quale è risultato che il titolo ad edificare in favore della società ricorrente « non avrebbe potuto, comunque, essere rilasciato perché, a prescindere dal profilo della mancanza di un piano attuativo (come già detto censurato dal giudice di appello), parte delle aree cui si riferiva la richiesta del titolo edilizio era di proprietà di terzi e dello stesso Comune, mancava l’atto d’obbligo al frazionamento e alla cessione delle aree e gli standard per la ripartizione degli spazi pubblici minimi non erano stati calcolati » . A sua volta, la prova contraria non è stata considerata superata dalla controprova della ricorrente, consistente in contratti preliminari di acquisto delle aree interessate dal progetto edilizio. Ciò sul duplice rilievo che questi erano risultati « privi di data certa », ed inoltre che alcune particelle interessate erano comunque di proprietà dell’amministrazione.
6. Per la riforma della sentenza di primo grado la società ricorrente ha proposto appello, al quale resiste Roma Capitale.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure si deduce che la sentenza avrebbe male interpretato il giudicato dichiarativo dell’illegittimità del diniego di concessione edilizia. In contrario all’assunto secondo cui da esso non deriverebbe alcun accertamento del diritto ad ottenere il permesso di costruire si oppone che la statuizione ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. dichiarativa dell’illegittimità del provvedimento a suo tempo impugnato per carenza di istruttoria e motivazione sul grado di urbanizzazione dell’area, da cui la superfluità dello strumento urbanistico attuativo, è stato considerato satisfattivo dell’interesse risarcitorio residuato in capo alla società ricorrente dopo il consolidarsi della sopravvenuta disciplina urbanistica dell’area impeditiva del suo sfruttamento a fini edilizi, con assorbimento delle restanti censure di legittimità dedotte. Su questa base, dal giudicato si dovrebbe pertanto desumere l’accertamento della « concreta spettanza di quel bene della vita oggetto del giudizio » .
2. La sentenza avrebbe inoltre errato nel considerare provato il fatto contrario allegato in giudizio dall’amministrazione resistente sulla base della documentazione da questa prodotta nel presente giudizio risarcitorio, e cioè l’impossibilità in concreto di edificazione dell’area, in virtù della circostanza che parte delle aree interessate dal progetto edilizio erano in allora di proprietà di terzi, a sua volta non smentita dai contratti preliminari d’acquisto prodotti dalla società ricorrente a controprova. Al complessivo ragionamento probatorio su cui si fonda la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria si oppone innanzitutto che ai sensi dell’art. 11 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, la legittimazione a domandare il titolo a costruire può fondarsi su un titolo diverso dalla proprietà; e inoltre che nel caso specifico i contratti preliminari prodotti recano tutti una data antecedente alla presentazione della richiesta della concessione e la clausola in forza della quale la stipula del contratto definitivo avrebbe avuto luogo dopo il rilascio della concessione edilizia. Per quanto concerne l’ulteriore fatto impeditivo dato dalla proprietà dell’amministrazione comunale resistente di alcune aree viene invece dedotto che esso non è mai stato ex adverso prospettato fino al deposito in primo grado della relativa documentazione « il 29 marzo 2022, ovvero 32 anni dopo l’inizio del contenzioso fra le parti » . Si contesta in ogni caso l’attitudine dimostrativa del documento, in relazione al quale si sottolinea che esso - nota comunale del 31 luglio 2014 « di apparente provenienza dall’Assessorato alla Trasformazione urbana » - è privo di sottoscrizione o altro elemento idoneo ad attribuirgli una paternità, per cui andrebbe in tesi « considerato tamquam non esset ». Del pari si assume che dallo stesso non sarebbe possibile evincere nel dettaglio quali sarebbero le aree di proprietà comunale.
3. Posto dunque, secondo la prospettazione di parte ricorrente, che il ragionamento probatorio a fondamento della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria sarebbe errato, la spettanza a favore della medesima società del titolo a costruire in allora domandato sarebbe in tesi dimostrata sulla base della « regola del “più probabile che non” », la cui applicazione in materia di responsabilità civile costituisce ius receptum presso la giurisprudenza di legittimità.
4. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.
5. La sentenza appellata ha innanzitutto errato nell’interpretare il giudicato di accertamento dell’illegittimità provvedimentale di Roma Capitale nel senso che su di esso non possa basarsi alcuna pretesa risarcitoria per la mancata realizzazione del progetto edilizio a suo tempo presentato dalla società ricorrente. La pronuncia ha inoltre applicato in modo altrettanto erroneo i principi di matrice giurisprudenziale in materia di responsabilità da illegittimo esercizio della funzione amministrativa, in relazione alle risultanze del presente giudizio risarcitorio.
6. Sotto il primo profilo, malgrado il testuale riferimento ai vizi di difetto di istruttoria e motivazione posti dal giudicato a fondamento della statuizione di accertamento di illegittimità del diniego di concessione edilizia, va sottolineato che quest’ultima si fonda in positivo su una situazione di fatto in base alla quale il titolo ad edificare poteva essere rilasciato (e, comunque, sull’insussistenza delle ragioni ostative opposte dal Comune). Tale situazione di fatto è stata inoltre ricavata da documenti di provenienza della stessa Roma Capitale, come in precedenza esposto, ed in particolare dai chiarimenti a quest’ultima richiesti in via istruttoria (in particolare la nota di prot. n. 29315 del 13 aprile 2012). Da essi è infatti risultato che il contesto urbano in cui avrebbe dovuto collocarsi il progetto edilizio presentato dalla società ricorrente era all’epoca « sostanzialmente edificato » e che, pertanto, non vi era alcuna necessità di subordinare il rilascio della concessione edilizia alla previa adozione di uno strumento urbanistico attuativo.
7. L’infondatezza ormai incontrovertibile dell’unica ragione ostativa addotta a base del diniego impugnato, accertata in positivo, e cioè che l’area di insediamento del progetto edilizio presentato dalla società ricorrente era sufficientemente urbanizzata - e non già in negativo, che l’amministrazione non abbia svolto i dovuti approfondimenti sul punto - rende conseguentemente “più probabile che non” il conseguimento del bene della vita di cui nel presente giudizio è domandato il ristoro per equivalente monetario. In altri termini, nella prospettiva risarcitoria in cui si pone il presente giudizio l’accertamento svolto nel precedente contenzioso di annullamento consente di ritenere che la realizzazione del progetto edilizio per il quale la società ricorrente aveva domandato il titolo ad edificare consisteva secondo la disciplina urbanistica dell’epoca nell’ipotesi più probabile rispetto alla contrapposta ipotesi negativa.
8. A conferma del fatto che alcuno strumento urbanistico attuativo era necessario per il rilascio della concessione edilizia a suo tempo domandata dalla società ricorrente va ancora dato atto che nemmeno in questo giudizio l’amministrazione comunale ha tentato di integrare la supposta mancanza di istruttoria, laddove possibile, con elementi di segno opposto a quanto accertato con il giudicato, in particolare sull’esistenza di un adeguato livello di urbanizzazione dell’area tale da consentirne l’ulteriore sviluppo edilizio senza il completamento del relativo disegno urbanistico a mezzo dell’apposito strumento attuativo.
9. Il rilievo da ultimo svolto va poi collocato sul piano sistematico nell’ambito dei principi di matrice giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale, i quali come sopra accennato sono convergenti nel senso della fondatezza della domanda azionata nel presente giudizio.
10. A questo riguardo va premesso che in conformità al canone di effettività della tutela giurisdizionale, la quale ai sensi dell’art. 1 cod. proc. amm. costituisce il principio cardine del processo amministrativo, integrato sul piano sostanziale dai principi di collaborazione e buona fede ora enunciati dalla legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1, comma 2- bis ), il rapporto amministrativo esige una definizione certa. Questa esigenza si palesa in termini maggiormente evidenti quando il rapporto concerna interessi legittimi pretensivi, finalizzati al conseguimento di utilità di ordine economico dipendenti dal positivo esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione.
11. In base alla prospettiva ora delineata si richiede quindi che siano rese conoscibili al privato tutte le ragioni che in ipotesi ostano alla realizzazione di questa categoria di interesse legittimo, con il conseguimento delle utilità sostanziali ad esso sottese. Indicazioni in questo senso sono ricavabili dalla giurisprudenza amministrativa, con specifico riguardo ai rapporti tra giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza, allorché in particolare l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha enunciato il principio secondo cui l’amministrazione rimasta soccombente nel primo è tenuta nel secondo ad esplicitare tutte le ragioni che eventualmente impediscono la realizzazione del bene della vita sotteso all’interesse legittimo pretensivo (sentenza 15 gennaio 2013, n. 2). La regola di diritto è stata desunta dall’obbligo di esecuzione delle sentenze del giudicato amministrativo, sancito dall’art. 112, comma 1, cod. proc. amm. ed inoltre al massimo livello normativo, dal principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97, comma secondo, della Costituzione.
12. Per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, una connessione analoga è ravvisabile nel diverso versante del rapporto tra giudizio di annullamento e giudizio risarcitorio. Della tutela costitutiva demolitoria quest’ultimo costituisce infatti un indispensabile strumento complementare, in un’ottica di completezza dei rimedi a tutela dell’interesse legittimo azionabili davanti al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), non dissimile dal rapporto tra azione di annullamento e azione di ottemperanza.
13. Nondimeno, a differenza di quanto enunciato dall’Adunanza plenaria nella sopra citata pronuncia a proposito del rapporto tra cognizione e ottemperanza, nel rapporto tra la prima e l’azione risarcitoria l’indicazione di tutte le ragioni eventualmente ostative alla realizzazione dell’interesse legittimo pretensivo, anche in ipotesi diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nell’atto annullato, diviene oggetto di un onere per l’amministrazione. Più precisamente, tale attività afferisce all’esercizio del diritto di difesa in giudizio rispetto alla domanda risarcitoria ex adverso azionata, con la funzione meramente processuale, dato ormai il giudicato di annullamento, di contrapporre alle allegazioni del privato ex art. 2697, comma 1, cod. civ. a sostegno della pretesa al ristoro per equivalente dei danni derivanti dall’illegittimità provvedimentale eventuali fattori impeditivi, ai sensi del comma 2 della disposizione codicistica ora richiamata.
14. Nell’attuale assetto giurisprudenziale, conseguente all’inquadramento della responsabilità dell’amministrazione pubblica per l’illegittimo esercizio dei suoi poteri in quella da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7), spetta infatti al privato ricorrente fornire la prova di tutti gli elementi della responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica, tra i quali in particolare - oltre alla colpa, che si presume tuttavia nell’illegittimità dell’atto e su cui nel caso di specie non si controverte - l’ingiustizia del danno (o c.d. danno-evento), consistente nella lesione di un bene della vita che al privato spettava (negli interessi legittimi oppositivi) o sarebbe spettato (negli interessi legittimi pretensivi), oltre ai danni derivanti da tale ingiusto comportamento (il c.d. danno-conseguenza). Nel riparto degli oneri probatori relativi all’azione risarcitoria ai sensi del poc’anzi richiamato art. 2043 cod. civ. grava invece sull’amministrazione dimostrare che nessun danno ingiusto è stato prodotto dal proprio provvedimento illegittimo.
14. Nel descritto quadro, l’ingiustizia del danno è stata esclusa dalla sentenza di primo grado innanzitutto sulla base del presupposto che il giudicato di annullamento si sia fondato sulla mera carenza di istruttoria del diniego di concessione edilizia, la cui erroneità è stata dimostrata in precedenza. Quindi, del pari erroneo è l’accertamento compiuto dalla pronuncia appellata sulle ulteriori ragioni in ipotesi ostative dal rilascio del titolo ad edificare quali esposte da Roma Capitale nel presente giudizio. Esse si riducono più nello specifico all’asserita indisponibilità da parte della società ricorrente delle aree su cui si sarebbe dovuto sviluppare il progetto edilizio, a causa del fatto che parte di esse erano all’epoca di proprietà di terzi, tra cui la stessa amministrazione comunale resistente.
16. Sennonché, sotto il primo profilo la prima ha dedotto e documentato di essersi procurato la disponibilità delle aree a mezzo di contratti preliminari, con obbligo di stipulare il definitivo subordinato alla condizione del rilascio della concessione edilizia. Come la stessa ricorrente deduce, su questa base risulta integrata la legittimazione a domandare il titolo ad edificare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
17. In contrario non assume rilievo decisivo la mancanza di registrazione dei contratti, su cui si fonda la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria in primo grado. Vero è al riguardo che l’adempimento avrebbe conferito certezza all’epoca della stipulazione, ed in particolare alla sua anteriorità rispetto al diniego di concessione edilizia. Ma è altrettanto vero che in assenza di un obbligo di legge di registrazione del contratto preliminare non è corretto trarre in via automatica effetti preclusivi a pretese da essi nascenti a causa del mancato adempimento pubblicitario. La prova dell’anteriorità dei contratti preliminari può infatti liberamente essere desunta aliunde e nel caso di specie è ricavabile in via induttiva dal fatto che la mancanza di un titolo giuridico valido ai sensi del sopra citato art. 11 del testo unico dell’edilizia per ottenere il rilascio di una concessione ad edificare avrebbe potuto essere immediatamente rilevato dall’amministrazione, quale elemento incidente in negativo sui « requisiti di legittimazione » ex art. 6, comma 1, lett. a), della legge generale sul procedimento amministrativo, 7 agosto 1990, n. 241, necessari per ottenere il provvedimento ampliativo domandato.
18. Per quanto di suo interesse, Roma Capitale non ha invece dimostrato la proprietà di parte delle aree in questione. Come infatti sottolinea sul punto la medesima ricorrente, l’amministrazione si è limitata a produrre in giudizio documenti interni, i quali evidentemente non valgono a comprovare alcun titolo di proprietà su beni immobili. Al medesimo riguardo, la sentenza di primo grado ha fatto riferimento a pretese carenze documentali in realtà non ostative al rilascio del titolo ad edificare, ovvero alla mancanza dell’atto d’obbligo al frazionamento e alla cessione delle aree a standard, che all’evidenza avrebbero potuto essere acquisite in sede istruttoria in caso di sviluppo procedimentale favorevole dell’istanza di rilascio del titolo.
19. Per tutte le ragioni finora esposte, il rilascio della concessione edilizia a suo tempo domandata dalla società ricorrente costituisce l’alternativa probatoria avente consistenza probabilistica maggiore rispetto a quella opposta del suo diniego, anche rispetto alle ulteriori prospettate dall’amministrazione resistente nel presente giudizio. Il criterio probatorio ora enunciato, del resto, ha un intrinseco fondamento razionale, insito nel fatto che l’ingiusta lesione di interessi legittimi pretesivi non è accertabile in via diretta, attraverso un riscontro di ciò che è stato e che non avrebbe invece dovuto essere, ma può essere ricostruito sulla base di una valutazione di carattere ipotetico su ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato a causa dell’illegittimità provvedimentale dell’amministrazione.
20. Per effetto dei rilievi ora svolti deve conseguentemente ritenersi accertata l’avvenuta causazione di un danno ingiusto per effetto del diniego annullato nel precedente contenzioso tra le parti, e vanno accertate le conseguenze risarcibili. In ordine a questo aspetto nel giudizio di primo grado vi è stato tra le parti un contraddittorio puntuale di carattere tecnico, con il deposito di due relazioni peritali da parte della ricorrente e di un documento di analisi dell’amministrazione resistente. Su queste basi è possibile definire il presente giudizio con condanna “sui criteri”, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
21. Più nello specifico, la società ricorrente domanda il ristoro per equivalente monetario del valore di realizzo del fabbricato a prevalente destinazione direzionale, e per il resto commerciale (primo piano), comprendente anche un parcheggio interrato, che avrebbe potuto realizzare per effetto della sua edificazione, laddove assentita, secondo il progetto a suo tempo presentato. Sulla base delle superfici vendibili, per un totale di mq 2.546, è stata svolta un’analisi dei valori di mercato, « desunti da pubblicazioni ufficiali dell’epoca », di presumibile realizzazione delle singole superfici (1992), in ragione della rispettiva destinazione. Dal « probabile valore unitario di mercato del fabbricato supposto ultimato », pari a 6.500.000 lire/mq sono stati quindi dedotti il costo di costruzione e tutti gli oneri, anche di carattere fiscale. Il ricavo netto è stato stimato in valori correnti in € 4.096.536,00. Per l’operare degli accessori sul credito risarcitorio di valore, dati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, calcolati sino al 2022, l’ammontare dell’onere a carico dell’amministrazione sarebbe di pari ad € 13.423.070.
22. Il procedimento seguito dai tecnici di parte ricorrente va rettificato nei seguenti termini. Appare rispondente ad un criterio maggiormente prudenziale spostare al 1994 la realizzazione del fabbricato, tenuto conto degli ordinari tempi richiesti per questo tipo di operazioni immobiliari. A questa epoca dovranno quindi essere parametrati i valori di vendita e/o affitto, desunti da dati assistiti da un apprezzabile grado di ufficialità, quale quello utilizzato dai periti di parte ricorrente (fonte Gabetti agency), tenuto conto del carattere assai risalente dell’oggetto della valutazione. Con analogo criterio dovranno essere stimati i costi di costruzione ed in generale tutte le voci passive dell’operazione (ivi comprese quelle relative e connesse al previsto acquisto delle aree). Il margine netto dovrà quindi essere abbattuto del 50%, misura che appare equa in considerazione della più generale alea insita nell’immobilizzazione di risorse per l’edificazione e nell’alea in essa insita. Una volta accertato il valore netto dovranno infine essere computati gli accessori sopra menzionati, per i quali dovranno essere considerati, per la rivalutazione monetaria, l’indice ISTAT FOI (relativo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) annualmente vigente, a decorrere da quello successivo al primo come sopra individuato; e per gli interessi compensativi il tasso ministeriale via via vigente, da applicare sulla somma annualmente rivalutata. Il computo dovrà essere eseguito fino alla presentazione da parte della società ricorrente della propria richiesta di risarcimento, corredata da adeguata documentazione giustificativa, ricevuta la quale è assegnato a Roma Capitale il termine ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. di 120 giorni per la formulazione della propria proposta in vista del raggiungimento dell’accordo previsto dalla disposizione ora richiamata.
23. In conclusione, l’appello va accolto e con esso, ed in riforma della sentenza di primo grado, la domanda risarcitoria con esso riproposta, nei termini come sopra specificati. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda risarcitoria ed enuncia i criteri di quantificazione dei danni parimenti indicati in motivazione.
Condanna Roma Capitale a rifondere alla Egeco Immobiliare s.r.l. le spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO