Decreto cautelare 15 novembre 2017
Sentenza 27 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/02/2023, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00436/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01566/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1566 del 2017, proposto da
VI IE, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo IE, domiciliato presso la Segreteria del TAR RN, Piazzetta San Tommaso D’Aquino, 3;
contro
Comune di Atripalda, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
- dell’ordinanza di demolizione prot. n. 18012 del 11.8.17 del Comune di Atripalda;
- della nota prot. n. 22723 del 12 ottobre 2017, con cui il Comune di Atripalda ha riscontrato negativamente l’istanza di revoca in autotutela del provvedimento demolitorio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 febbraio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso ritualmente notificato il 27 ottobre 2017 e depositato il 14 novembre 2017, il sig. VI IE ha impugnato i seguenti atti:
1. l’ordinanza di demolizione prot. n. 18012 emessa dal Comune di Atripalda in data 11 agosto 2017;
2. la nota prot. n. 22723 del 12 ottobre 2017, con cui il Comune di Atripalda ha riscontrato negativamente l’istanza di revoca in autotutela del provvedimento demolitorio;
- in data 20 dicembre 2017, il Comune di Atripalda ha depositato il provvedimento prot. n. 25742 del 16 novembre 2017 di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione impugnata;
- in conseguenza, con memoria del 16 gennaio 2023, parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, avendo l’Amministrazione adottato il provvedimento di annullamento dell’ordinanza di demolizione oggetto dell’odierno giudizio soltanto nel corso del processo;
Ritenuto, pertanto:
- che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite debbano sono essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Atripalda alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO