Articolo 4 della Legge 24 ottobre 1966, n. 932
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 novembre 1966
Art. 4.
La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non e' obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.
Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attivita', scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.
Entrata in vigore il 29 novembre 1966