Articolo 9 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 8Articolo 10
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2 gennaio 2000
Art. 9. 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale , e' aggiunto il seguente:
"In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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