Art. 9. 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale , e' aggiunto il seguente:
"In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".
"In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato e' rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita".