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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10131 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24339/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24339/2024, assegnata in decisione all'udienza del
9/10/2025, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.to in Mugnano di Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Napoli n. 251, presso lo studio dell'Avv. Alberto Gaetano, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta al Corso Vittorio Controparte_1 C.F._2
Emanuele n. 460 a Napoli, presso lo studio dell'Avv. Chef Maria Giuseppina, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
pagina 1 di 7 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/11/2024, ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18/02/2020, chiedendo:
“1 – Revocare l'obbligo stabilito a carico del ricorrente, nell'accordo di negoziazione assistita, di cui alla narrativa, di versare a l'assegno quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio pari alla metà di € 750,00 (€ 375,00), a far data dal Persona_1 marzo 2022 o, comunque, dal luglio 2023.
2 – Per l'effetto condannare alla restituzione, in favore del ricorrente, Controparte_1 degli importi indebitamente ed in mala fede percetti a tale titolo dal marzo 2022 o dal luglio
2023, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
3 – Revocare, in via principale, l'obbligo stabilito a carico del ricorrente nell'accordo di negoziazione assistita, di cui alla narrativa, di versare a l'assegno quale Controparte_1 contributo al mantenimento della IG , pari all'altra metà di € 750,00 (€ Persona_2
375,00), a far data dal deposito del presente ricorso.
4 – In via subordinata, modificare il detto obbligo nel senso di provvedere che tale importo sia versato direttamente nelle mani di a far data dal settembre 2024 e Persona_2 quantomeno sino al settembre 2025 e, comunque, sino al suo ritorno in Italia”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3/02/2025, ha Controparte_1 domandato:
“In via preliminare: rigettarsi ogni avversa richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti, per carenza assoluta dei presupposti di urgenza e indifferibilità, nonché di quelli di fatto
e di diritto.
Nel merito: rigettarsi ogni avversa istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, così come formulata in ricorso dal ricorrente e con le decorrenze dallo stesso indicate, sia in via principale che subordinata, non opponendosi alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio con la decorrenza a partire dalla data del provvedimento Per_1 giudiziario.
In via riconvenzionale: Porre a carico del ricorrente, sig. , un assegno Parte_1
pagina 2 di 7 mensile a titolo di mantenimento in favore della IG , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, pari ad € 600,00 (seicento/00), con decorrenza dalla data della emananda sentenza, con adeguamento ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie, così come stabilito in sede di accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e come da Protocollo vigente e sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di
Napoli e dal Pres.te COA di Napoli”.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza dell'8/03/2025, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “revoca gli obblighi contributivi al mantenimento di a carico di a far data dalla domanda Per_1 Parte_1 essendo incontestata l'attuale indipendenza economica del giovane”. Con la stessa ordinanza, sono state rigettare le richieste istruttorie e la causa è stata rinviata per la decisione.
All'udienza del 9/10/2025, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito, è incontestato che il figlio maggiorenne abbia raggiunto la piena Per_1 autosufficienza economica ben prima dell'introduzione del presente giudizio.
Conseguentemente, dovrà farsi applicazione del noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le modifiche dei provvedimenti economici vigenti in materia di famiglia devono decorrere dalla domanda, in virtù del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 20101/2023,
n. 18089/2023, n. 4224/2021, n. 16173/2015 e n. 19589/2011).
3. Quanto alla domanda di revoca del contributo di mantenimento previsto in favore della IG maggiorenne , si osserva quanto segue. Per_2
ha soli vent'anni. Ancor prima di diplomarsi, a soli diciassette anni, ha lavorato per Per_2 appena tre mesi come hostess di banchina per la compagnia . A diciannove anni la Pt_2 ragazza ha lavorato, sempre come hostess, presso il Balloon Museum, per soli cinque mesi. Dal mese di settembre 2024 al mese di luglio 2025 ha vissuto una esperienza come “ragazza alla pari” negli USA, nella città di Chicago, ove è incontestato che, oltre al vitto e all'alloggio, abbia percepito la somma di circa 200 dollari a settimana. Attualmente, terminata l'esperienza all'estero, la IG ha fatto rientro a Napoli, presso la madre, con cui risiede, e si è iscritta all'Università Suor Orsola Benincasa, facoltà di scienze dell'educazione.
E' evidente, pertanto, come non abbia affatto raggiunto l'autosufficienza Per_2
pagina 3 di 7 economica, avendo svolto solo attività lavorative saltuarie e precarie, scarsamente retribuite, che però, allo stesso tempo, dimostrano l'impegno profuso dalla ragazza nel cercare di maturare esperienze nel mondo del lavoro che potranno esserle utili, in futuro, nel rendersi autonoma dalla famiglia di origine.
Neppure può rimproverarsi alla IG maggiorenne la scelta di iscriversi solo di recente all'università, considerata innanzitutto la sua età anagrafica, pienamente compatibile e coerente con una tale scelta, e tenuto conto che, dopo il conseguimento del diploma, a diciannove anni, la stessa non è rimasta inerte ma, come detto, ha scelto di vivere l'esperienza di “ragazza alla pari” che, oltre a rappresentare un passo importante per la sua crescita, le ha consentito di apprendere la lingua inglese.
4. Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente indipendente proposta Per_2 dalla convenuta.
Sul punto, si osserva che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di “giustificati motivi”, consistenti in fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova oggi il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis.29 c.p.c.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di revisione dei provvedimenti natura non di revisio prioris istantiae e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o divorzio, bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio significativo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, nella specie, l'assegno di mantenimento previsto a carico dell' in favore Pt_1 della IG maggiorenne ammonta ad oggi - dividendo l'importo complessivo Per_2
pagina 4 di 7 dell'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio, pari ad euro 750,00, per i due figli, e rivalutando all'attualità secondo indici ISTAT l'importo pro quota di euro 375,00 dovuto per la IG - ad euro 445,00 mensili. Per_2
Ciò detto, la non ha dato prova di un rilevante miglioramento delle condizioni CP_1 reddituali dell , poiché non ha fornito elementi di comparazione tra i redditi percepiti Pt_1 dall'ex marito al momento del divorzio e quelli attuali. Anzi, deve rilevarsi come le buste paga prodotte dall' (relative alle annualità 2020 e 2024) attestino solo un lieve incremento dei Pt_1 guadagni dell'attore. Quanto, invece, agli immobili ereditati dall a seguito del decesso Pt_1 della madre, risalente all'aprile del 2020, trattasi di beni in comunione pro indiviso con i fratelli, appartenenti solo per la quota di 1/3 all'odierno attore e, comunque, improduttivi di reddito.
Infine, sebbene sia vero che l abbia ereditato anche l'intera proprietà di un altro Pt_1 immobile, questo risulta locato dall'anno 2022 per l'importo di appena 400,00 euro mensili;
importo che, peraltro, rappresenta un incremento patrimoniale ampiamente compensato dagli esborsi che l'attore sostiene a seguito della formazione di una nuova famiglia (avendo l'attore contratto nuovamente matrimonio, in data 5/06/2023, con , unione dalla quale, il Controparte_2
14/09/2018, è nata la IG , e avendo l'attore acquistato un immobile adibito a casa Per_3 familiare in Dugenta, per il quale ha contratto un mutuo con rata di restituzione mensile pari ad euro 650,00).
Quanto alla sebbene ella abbia perso il lavoro a novembre 2020, come documentato CP_1 in atti, la sua età anagrafica e le sue pregresse esperienze nel mondo del lavoro impongono di ritenere che, nel lungo lasso di tempo ormai trascorso, ella avrebbe potuto reperire un'altra occupazione, mettendo a frutto la propria capacità lavorativa. Trattasi, pertanto, anche in questo caso, di circostanza sopravvenuta che non può incidere in maniera rilevante sugli equilibri economici di cui agli accordi di divorzio.
Alla luce di quanto esposto, va pertanto confermato l'obbligo dell di continuare a Pt_1 versare alla entro il giorno 13 di ciascun mese, a titolo di mantenimento della IG CP_1 maggiorenne non economicamente indipendente , la somma mensile (rivalutata Per_2 all'attualità) di euro 445,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, come per legge, restando a carico di ciascun genitore anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IG, come individuate dal protocollo stipulato dal Tribunale di Napoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
pagina 5 di 7 5. Deve dichiararsi inammissibile la richiesta di versamento diretto alla IG maggiorenne dell'assegno di mantenimento, avanzata dal padre.
Invero, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto di richiedere la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente spetta soltanto al figlio stesso o al genitore con lui convivente (v. ex multis Cass. nn. 27308/2022, 29977/2020, 34100/2021 e n. 25300/2013);
6. La domanda di restituzione delle somme pagate e non dovute per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente avanzata dall'attore, deve essere Per_1 dichiarata inammissibile, perché priva di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 40, co. 3,
c.p.c., con il presente giudizio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., dovendo eventualmente essere avanzata in altro giudizio, da trattarsi secondo il rito ordinario.
L'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.
7. Vista la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca, con decorrenza dalla domanda (novembre 2024), l'obbligo di Parte_1
di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente
[...]
precedentemente previsto con convenzione di negoziazione assistita autorizzata Persona_1 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18/02/2020;
2) rigetta la domanda di revoca del contributo di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente indipendente previsto in capo a dalla Persona_2 Parte_1 convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli il 18/02/2020;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di aumento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento previsto per la IG maggiorenne non economicamente indipendente;
Persona_2
pagina 6 di 7 4) per effetto delle statuizioni di cui ai punti precedenti, conferma l'obbligo di Parte_1
, previsto dalla convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della
[...]
Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18/02/2020, di versare a entro il Controparte_1 giorno 13 di ciascun mese, a titolo di mantenimento della IG maggiorenne non economicamente indipendente , la somma mensile (rivalutata all'attualità) di Persona_2 euro 445,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, come per legge, restando a carico di ciascun genitore anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IG, come individuate e disciplinate dal protocollo stipulato dal Tribunale di Napoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della IG maggiorenne avanzata da;
Per_2 Parte_1
6) dichiara inammissibile la domanda di restituzione proposta da;
Parte_1
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 24339/2024, assegnata in decisione all'udienza del
9/10/2025, tra:
(c.f.: ), elett.te dom.to in Mugnano di Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Napoli n. 251, presso lo studio dell'Avv. Alberto Gaetano, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.ta al Corso Vittorio Controparte_1 C.F._2
Emanuele n. 460 a Napoli, presso lo studio dell'Avv. Chef Maria Giuseppina, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
pagina 1 di 7 Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/10/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15/11/2024, ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio di cui alla convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18/02/2020, chiedendo:
“1 – Revocare l'obbligo stabilito a carico del ricorrente, nell'accordo di negoziazione assistita, di cui alla narrativa, di versare a l'assegno quale contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio pari alla metà di € 750,00 (€ 375,00), a far data dal Persona_1 marzo 2022 o, comunque, dal luglio 2023.
2 – Per l'effetto condannare alla restituzione, in favore del ricorrente, Controparte_1 degli importi indebitamente ed in mala fede percetti a tale titolo dal marzo 2022 o dal luglio
2023, oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
3 – Revocare, in via principale, l'obbligo stabilito a carico del ricorrente nell'accordo di negoziazione assistita, di cui alla narrativa, di versare a l'assegno quale Controparte_1 contributo al mantenimento della IG , pari all'altra metà di € 750,00 (€ Persona_2
375,00), a far data dal deposito del presente ricorso.
4 – In via subordinata, modificare il detto obbligo nel senso di provvedere che tale importo sia versato direttamente nelle mani di a far data dal settembre 2024 e Persona_2 quantomeno sino al settembre 2025 e, comunque, sino al suo ritorno in Italia”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3/02/2025, ha Controparte_1 domandato:
“In via preliminare: rigettarsi ogni avversa richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti, per carenza assoluta dei presupposti di urgenza e indifferibilità, nonché di quelli di fatto
e di diritto.
Nel merito: rigettarsi ogni avversa istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, così come formulata in ricorso dal ricorrente e con le decorrenze dallo stesso indicate, sia in via principale che subordinata, non opponendosi alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio con la decorrenza a partire dalla data del provvedimento Per_1 giudiziario.
In via riconvenzionale: Porre a carico del ricorrente, sig. , un assegno Parte_1
pagina 2 di 7 mensile a titolo di mantenimento in favore della IG , maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente, pari ad € 600,00 (seicento/00), con decorrenza dalla data della emananda sentenza, con adeguamento ISTAT annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie, così come stabilito in sede di accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e come da Protocollo vigente e sottoscritto dal Pres.te del Tribunale di
Napoli e dal Pres.te COA di Napoli”.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza dell'8/03/2025, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “revoca gli obblighi contributivi al mantenimento di a carico di a far data dalla domanda Per_1 Parte_1 essendo incontestata l'attuale indipendenza economica del giovane”. Con la stessa ordinanza, sono state rigettare le richieste istruttorie e la causa è stata rinviata per la decisione.
All'udienza del 9/10/2025, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito, è incontestato che il figlio maggiorenne abbia raggiunto la piena Per_1 autosufficienza economica ben prima dell'introduzione del presente giudizio.
Conseguentemente, dovrà farsi applicazione del noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le modifiche dei provvedimenti economici vigenti in materia di famiglia devono decorrere dalla domanda, in virtù del principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 20101/2023,
n. 18089/2023, n. 4224/2021, n. 16173/2015 e n. 19589/2011).
3. Quanto alla domanda di revoca del contributo di mantenimento previsto in favore della IG maggiorenne , si osserva quanto segue. Per_2
ha soli vent'anni. Ancor prima di diplomarsi, a soli diciassette anni, ha lavorato per Per_2 appena tre mesi come hostess di banchina per la compagnia . A diciannove anni la Pt_2 ragazza ha lavorato, sempre come hostess, presso il Balloon Museum, per soli cinque mesi. Dal mese di settembre 2024 al mese di luglio 2025 ha vissuto una esperienza come “ragazza alla pari” negli USA, nella città di Chicago, ove è incontestato che, oltre al vitto e all'alloggio, abbia percepito la somma di circa 200 dollari a settimana. Attualmente, terminata l'esperienza all'estero, la IG ha fatto rientro a Napoli, presso la madre, con cui risiede, e si è iscritta all'Università Suor Orsola Benincasa, facoltà di scienze dell'educazione.
E' evidente, pertanto, come non abbia affatto raggiunto l'autosufficienza Per_2
pagina 3 di 7 economica, avendo svolto solo attività lavorative saltuarie e precarie, scarsamente retribuite, che però, allo stesso tempo, dimostrano l'impegno profuso dalla ragazza nel cercare di maturare esperienze nel mondo del lavoro che potranno esserle utili, in futuro, nel rendersi autonoma dalla famiglia di origine.
Neppure può rimproverarsi alla IG maggiorenne la scelta di iscriversi solo di recente all'università, considerata innanzitutto la sua età anagrafica, pienamente compatibile e coerente con una tale scelta, e tenuto conto che, dopo il conseguimento del diploma, a diciannove anni, la stessa non è rimasta inerte ma, come detto, ha scelto di vivere l'esperienza di “ragazza alla pari” che, oltre a rappresentare un passo importante per la sua crescita, le ha consentito di apprendere la lingua inglese.
4. Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente indipendente proposta Per_2 dalla convenuta.
Sul punto, si osserva che la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di “giustificati motivi”, consistenti in fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova oggi il suo fondamento giuridico nell'art. 473bis.29 c.p.c.
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di revisione dei provvedimenti natura non di revisio prioris istantiae e quindi di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o divorzio, bensì di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra le parti al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni soggettive e patrimoniali, determinandone uno squilibrio significativo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, nella specie, l'assegno di mantenimento previsto a carico dell' in favore Pt_1 della IG maggiorenne ammonta ad oggi - dividendo l'importo complessivo Per_2
pagina 4 di 7 dell'assegno di mantenimento previsto in sede di divorzio, pari ad euro 750,00, per i due figli, e rivalutando all'attualità secondo indici ISTAT l'importo pro quota di euro 375,00 dovuto per la IG - ad euro 445,00 mensili. Per_2
Ciò detto, la non ha dato prova di un rilevante miglioramento delle condizioni CP_1 reddituali dell , poiché non ha fornito elementi di comparazione tra i redditi percepiti Pt_1 dall'ex marito al momento del divorzio e quelli attuali. Anzi, deve rilevarsi come le buste paga prodotte dall' (relative alle annualità 2020 e 2024) attestino solo un lieve incremento dei Pt_1 guadagni dell'attore. Quanto, invece, agli immobili ereditati dall a seguito del decesso Pt_1 della madre, risalente all'aprile del 2020, trattasi di beni in comunione pro indiviso con i fratelli, appartenenti solo per la quota di 1/3 all'odierno attore e, comunque, improduttivi di reddito.
Infine, sebbene sia vero che l abbia ereditato anche l'intera proprietà di un altro Pt_1 immobile, questo risulta locato dall'anno 2022 per l'importo di appena 400,00 euro mensili;
importo che, peraltro, rappresenta un incremento patrimoniale ampiamente compensato dagli esborsi che l'attore sostiene a seguito della formazione di una nuova famiglia (avendo l'attore contratto nuovamente matrimonio, in data 5/06/2023, con , unione dalla quale, il Controparte_2
14/09/2018, è nata la IG , e avendo l'attore acquistato un immobile adibito a casa Per_3 familiare in Dugenta, per il quale ha contratto un mutuo con rata di restituzione mensile pari ad euro 650,00).
Quanto alla sebbene ella abbia perso il lavoro a novembre 2020, come documentato CP_1 in atti, la sua età anagrafica e le sue pregresse esperienze nel mondo del lavoro impongono di ritenere che, nel lungo lasso di tempo ormai trascorso, ella avrebbe potuto reperire un'altra occupazione, mettendo a frutto la propria capacità lavorativa. Trattasi, pertanto, anche in questo caso, di circostanza sopravvenuta che non può incidere in maniera rilevante sugli equilibri economici di cui agli accordi di divorzio.
Alla luce di quanto esposto, va pertanto confermato l'obbligo dell di continuare a Pt_1 versare alla entro il giorno 13 di ciascun mese, a titolo di mantenimento della IG CP_1 maggiorenne non economicamente indipendente , la somma mensile (rivalutata Per_2 all'attualità) di euro 445,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, come per legge, restando a carico di ciascun genitore anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IG, come individuate dal protocollo stipulato dal Tribunale di Napoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
pagina 5 di 7 5. Deve dichiararsi inammissibile la richiesta di versamento diretto alla IG maggiorenne dell'assegno di mantenimento, avanzata dal padre.
Invero, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, il diritto di richiedere la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente spetta soltanto al figlio stesso o al genitore con lui convivente (v. ex multis Cass. nn. 27308/2022, 29977/2020, 34100/2021 e n. 25300/2013);
6. La domanda di restituzione delle somme pagate e non dovute per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente avanzata dall'attore, deve essere Per_1 dichiarata inammissibile, perché priva di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 40, co. 3,
c.p.c., con il presente giudizio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., dovendo eventualmente essere avanzata in altro giudizio, da trattarsi secondo il rito ordinario.
L'art. 40 c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.
7. Vista la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca, con decorrenza dalla domanda (novembre 2024), l'obbligo di Parte_1
di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente
[...]
precedentemente previsto con convenzione di negoziazione assistita autorizzata Persona_1 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18/02/2020;
2) rigetta la domanda di revoca del contributo di mantenimento per la IG maggiorenne non economicamente indipendente previsto in capo a dalla Persona_2 Parte_1 convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli il 18/02/2020;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di aumento Controparte_1 dell'assegno di mantenimento previsto per la IG maggiorenne non economicamente indipendente;
Persona_2
pagina 6 di 7 4) per effetto delle statuizioni di cui ai punti precedenti, conferma l'obbligo di Parte_1
, previsto dalla convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della
[...]
Repubblica presso il Tribunale di Napoli il 18/02/2020, di versare a entro il Controparte_1 giorno 13 di ciascun mese, a titolo di mantenimento della IG maggiorenne non economicamente indipendente , la somma mensile (rivalutata all'attualità) di Persona_2 euro 445,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, come per legge, restando a carico di ciascun genitore anche l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IG, come individuate e disciplinate dal protocollo stipulato dal Tribunale di Napoli con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
5) dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore della IG maggiorenne avanzata da;
Per_2 Parte_1
6) dichiara inammissibile la domanda di restituzione proposta da;
Parte_1
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Napoli, 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
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