TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/12/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 271/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Gozzi ATTORI OPPONENTI (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 18 dicembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fideiussori e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1867/2022 emesso dal Tribunale di Padova in data 18 luglio 2022 in favore di
[...] per l'importo di euro 62.941,16, Controparte_1 oltre a interessi e spese, relativi al saldo debitore del conto corrente n. 323400 stipulato in data 11 aprile 2019 tra e debitrice CP_1 Controparte_2 principale. A sostegno della propria opposizione e Parte_1
hanno dedotto: Parte_2
- di rivestire la qualifica di consumatori e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1867/2022 attraverso lo strumento della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., visto
1 l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
- di non aver validamente apposto la seconda sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c. nella fideiussione specifica fino alla concorrenza di euro 75.000,00 rilasciata in data 29 maggio 2019 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_2
- che la fideiussione specifica rilasciata in data 29 maggio 2019 si poneva in contrasto con la normativa antitrust, in quanto - agli artt. 2, 7 e 9 - conteneva le tre clausole “censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- che la Banca convenuta era decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- che le clausole contenute agli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 della fideiussione specifica erano da considerarsi abusive ai sensi del Codice del consumo e, di conseguenza, nulle;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso con interessi usurari e in violazione del T.U.B.;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato essendo il Tribunale di Padova territorialmente incompetente a decidere la controversia. Gli opponenti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni: «IN VIA PREGIUDIZIALE E DI RITO: Si eccepisce l'incompetenza per territorio a giudicare del Tribunale di Padova, sulla base dell'applicazione, vincolante per il solo dell'art. Controparte_1 16 del doc. 7 fasc. monitorio, a favore del Tribunale di Monza e/o di qualsivoglia altro Tribunale nel quale il abbia uno Controparte_1 stabilimento o una rappresentanza IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: Sospendersi l'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1867/2022 del 18.7.2022 Tribunale di Padova 2235/2022 R.G. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: 1) Accertarsi e dichiararsi la presenza di clausole vessatorie e/o anticoncorrenziali – almeno relativamente alle clausole 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 – nella fideiussione sottoscritta, da e Parte_1 Parte_2
con in
[...] Controparte_1 data 29.5.2019 2) Accertarsi e dichiararsi la nullità parziale – almeno relativamente alle clausole 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16
– o totale della fideiussione sottoscritta, da Pt_1
e con
[...] Parte_2 Controparte_1
in data 29.5.2019 e successive eventuali
[...] modifiche e/o integrazioni
2 3) Accertarsi e dichiararsi che Controparte_1 azionava la procedura monitoria 2235/2022
[...] R.G. in violazione dell'art. 1957 c.c. 4) Accertarsi e dichiararsi che il Decreto ingiuntivo n. 1867/2022 del 18.7.2022 Tribunale di Padova 2235/2022 R.G. veniva emesso con interessi in violazione del tasso- soglia usuraio e del TUB, anche per accertato anatocismo 5) Revocarsi e/o dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 1867/2022 del 18.7.2022 Tribunale di Padova 2235/2022 R.G. 6) Accertarsi e dichiararsi che nulla deve a Parte_1
in forza della Controparte_1 fideiussione sottoscritta, da con Parte_1 [...]
, in data 29.5.2019
Controparte_1 7) Accertarsi e dichiararsi che nulla Parte_2 deve a in forza
Controparte_1 della fideiussione sottoscritta, da Parte_2 con in data
Controparte_1 29.5.2019 IN OGNI CASO: Spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi». 2. Si è costituita in giudizio,
Controparte_1
, allegando:
[...]
- l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori, non rivestendo la qualifica Parte_2 di consumatrice ed essendo state mosse contestazioni diverse da quelle relative alla disciplina consumeristica;
- l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in ordine alla eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ovvero l'infondatezza di tale contestazione;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dagli attori opponenti;
- l'infondatezza della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. eccepita dagli attori opponenti;
- l'inammissibilità ovvero, in ogni caso, l'infondatezza della contestazione formulata dagli attori relativa alla mancanza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.;
- la genericità, l'indeterminatezza e, in ogni caso, l'irrilevanza delle contestazioni relative alla presunta vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione;
- l'inammissibilità delle doglianze relative all'usurarietà del tasso di interesse e all'applicazione di interessi anatocistici nonché quelle relative alla incompetenza territoriale del Tribunale adito. La convenuta opposta, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare:
3 - respingere l'istanza avversaria di sospensione ex art. 624/649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
, per tutti i motivi indicati in narrativa;
Parte_2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato dato dal decreto ingiuntivo n. 1867/2022, pubblicato dal Tribunale di Padova il 18.07.2022, munito di formula esecutiva per mancata opposizione. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria:
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge». 3. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dagli attori opponenti. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al saldo passivo del conto corrente n. 323400, stipulato in data 11 aprile 2019 tra e CP_1 CP_2
sul quale erano state concesse un'apertura di
[...] credito in conto corrente di euro 5.000,00 e un'apertura di credito utilizzabile a fronte PFT/18 fino ad euro 50.000,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6 fascicolo monitorio). Tale credito risulta garantito da una fideiussione specifica rilasciata in data 29 maggio 2019 da Pt_1
e fino alla concorrenza di euro
[...] Parte_2 75.000,00 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio). 6. Gli opponenti hanno eccepito la mancanza di sottoscrizione della fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'abusività di alcune clausole contenute nella fideiussione specifica, la decadenza della Banca dal termine di cui all'art. 1957 c.c., l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il difetto di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito, l'usurarietà degli interessi, la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
4 7. In primo luogo, occorre precisare che Parte_2
non riveste la qualifica di consumatrice.
[...] Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)» (cfr. Cass. civ. n. 5868/2023; 742/2020; 27618/2020; 8662/2020). In particolare, per quanto interessa in questa sede, il garante persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove non abbia «collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (Corte di Giustizia UE ordinanza del 9 novembre 2015, resa nella causa C-74/15,
contro Parte_3 Parte_4 [...]
e altri). Controparte_3 Nel caso di specie, la convenuta opposta ha allegato che, al momento della sottoscrizione della garanzia fideiussoria, rivestiva la qualifica Parte_2 di socio e amministratore unico della società debitrice principale (cfr. doc. 4C 2 opposizione) – circostanza che non è stata specificamente contestata dagli opponenti. Ne consegue che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non può ritenersi ammissibile con riferimento alla posizione di non rivestendo Parte_2 quest'ultima la qualifica di consumatrice. Va invece qualificato come consumatore l'opponente
, in quanto privo di collegamenti funzionali con la Pt_1 società debitrice principale. 8. In secondo luogo, va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via
5 monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate (peraltro in modo generico) da parte attrice relative ad incompetenza per territorio, difetto di rappresentanza, usurarietà degli interessi, nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e omessa sottoscrizione della fideiussione ex art. 1341, comma 2, c.c. devono ritenersi inammissibili. 9. Tanto chiarito, con riferimento all'asserita abusività di alcune clausole contenute nella fideiussione specifica oggetto di causa (in particolare, gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16) va osservato quanto segue. Le contestazioni attoree risultano del tutto irrilevanti, atteso che l'eventuale vessatorietà di tali clausole potrebbe determinare unicamente una declaratoria di nullità parziale della fideiussione ex art. 1419 c.c., senza incidere sulla debenza del credito oggetto di ingiunzione. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti, comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, la quale, in ogni caso, non inciderebbe in alcun modo sulla spettanza del credito oggetto di causa. Infatti, non risulta che le clausole tacciate di nullità siano state applicate dalla banca né che le stesse incidano sull'an o sul quantum del credito azionato in via monitoria (sul punto le allegazioni degli attori si presentano gravemente carenti), sicché, in ultima analisi, l'eventuale declaratoria di abusività delle stesse non avrebbe alcun effetto pratico vantaggioso per l'opponente . Pt_1 Tanto è sufficiente per il rigetto della contestazione attorea. 10. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. – contenuta all'art. 7 della fideiussione oggetto di causa - e la
6 decadenza della Banca dal termine di cui alla medesima norma. Sul punto va osservato che, anche volendo per ipotesi ritenere abusiva ai sensi del codice del consumo la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'opponente Pt_1 non potrebbe in ogni caso ritenersi liberato dalle proprie obbligazioni non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, la scadenza dell'obbligazione principale deve farsi risalire al 13 ottobre 2021, allorquando la Banca ha provveduto a notificare alla debitrice principale formale lettera di messa in mora e revoca degli affidamenti, risolvendo il rapporto in essere (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo monitorio). La Banca ha poi proseguito con diligenza la propria azione con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 11 aprile 2022, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Conseguentemente, ai fini della decisione risulta del tutto ininfluente la questione – sollevata dagli opponenti – relativa alla mancata ricezione della missiva stragiudiziale di messa in mora da parte dei fideiussori, atteso che, come sinora esposto, la Banca ha validamente impedito la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. agendo in via giudiziale nei confronti del debitore principale tramite il deposito del ricorso monitorio. Sul punto va osservato che l'obbligazione principale non può intendersi scaduta in data 10 luglio 2021, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in quanto, dall'esame della documentazione posta a fondamento di tale affermazione (cfr. doc. 15 all. 1 (2) opposizione), è possibile desumere che si tratta di una «richiesta di attivazione del fondo di garanzia» relativa al credito derivante dal contratto di mutuo chirografario, il quale pacificamente non costituisce oggetto della garanzia fideiussoria oggetto di causa, essendo quest'ultima relativa al solo credito relativo al rapporto di conto corrente. Tale circostanza trova riscontro anche a pag. 1 del medesimo documento, dove alla voce «comunicazione evento di rischio» si fa riferimento a «Rata scaduta e non pagata, anche parzialmente», con ciò confermando il riferimento al contratto di mutuo chirografario e l'insussistenza di un'asserita comunicazione di revoca degli affidamenti effettuata in tale data (10.07.2021).
7 Per concludere, l'opponente non ha dunque alcun interesse pratico a far valere l'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo nel caso di specie maturata la decadenza prevista da detta norma. In forza di tali considerazioni, non possono dunque essere accolte le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in quanto superflue alla luce delle circostanze che caratterizzano la vicenda in esame.
11. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1867/2022 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...] dichiarandolo definitivamente Controparte_1 esecutivo.
2. CONDANNA e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 22 dicembre 2025 Il Giudice Alberto Stocco
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 271/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Gozzi ATTORI OPPONENTI (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 18 dicembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fideiussori e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1867/2022 emesso dal Tribunale di Padova in data 18 luglio 2022 in favore di
[...] per l'importo di euro 62.941,16, Controparte_1 oltre a interessi e spese, relativi al saldo debitore del conto corrente n. 323400 stipulato in data 11 aprile 2019 tra e debitrice CP_1 Controparte_2 principale. A sostegno della propria opposizione e Parte_1
hanno dedotto: Parte_2
- di rivestire la qualifica di consumatori e, per tale motivo, di poter sollevare contestazioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1867/2022 attraverso lo strumento della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., visto
1 l'orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 9479/2023);
- di non aver validamente apposto la seconda sottoscrizione ex art. 1341 co. 2 c.c. nella fideiussione specifica fino alla concorrenza di euro 75.000,00 rilasciata in data 29 maggio 2019 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Controparte_2
- che la fideiussione specifica rilasciata in data 29 maggio 2019 si poneva in contrasto con la normativa antitrust, in quanto - agli artt. 2, 7 e 9 - conteneva le tre clausole “censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- che la Banca convenuta era decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- che le clausole contenute agli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 della fideiussione specifica erano da considerarsi abusive ai sensi del Codice del consumo e, di conseguenza, nulle;
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso con interessi usurari e in violazione del T.U.B.;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato essendo il Tribunale di Padova territorialmente incompetente a decidere la controversia. Gli opponenti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni: «IN VIA PREGIUDIZIALE E DI RITO: Si eccepisce l'incompetenza per territorio a giudicare del Tribunale di Padova, sulla base dell'applicazione, vincolante per il solo dell'art. Controparte_1 16 del doc. 7 fasc. monitorio, a favore del Tribunale di Monza e/o di qualsivoglia altro Tribunale nel quale il abbia uno Controparte_1 stabilimento o una rappresentanza IN VIA PRELIMINARE E DI RITO: Sospendersi l'efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1867/2022 del 18.7.2022 Tribunale di Padova 2235/2022 R.G. IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: 1) Accertarsi e dichiararsi la presenza di clausole vessatorie e/o anticoncorrenziali – almeno relativamente alle clausole 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 – nella fideiussione sottoscritta, da e Parte_1 Parte_2
con in
[...] Controparte_1 data 29.5.2019 2) Accertarsi e dichiararsi la nullità parziale – almeno relativamente alle clausole 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16
– o totale della fideiussione sottoscritta, da Pt_1
e con
[...] Parte_2 Controparte_1
in data 29.5.2019 e successive eventuali
[...] modifiche e/o integrazioni
2 3) Accertarsi e dichiararsi che Controparte_1 azionava la procedura monitoria 2235/2022
[...] R.G. in violazione dell'art. 1957 c.c. 4) Accertarsi e dichiararsi che il Decreto ingiuntivo n. 1867/2022 del 18.7.2022 Tribunale di Padova 2235/2022 R.G. veniva emesso con interessi in violazione del tasso- soglia usuraio e del TUB, anche per accertato anatocismo 5) Revocarsi e/o dichiararsi l'invalidità e/o l'inefficacia del Decreto ingiuntivo n. 1867/2022 del 18.7.2022 Tribunale di Padova 2235/2022 R.G. 6) Accertarsi e dichiararsi che nulla deve a Parte_1
in forza della Controparte_1 fideiussione sottoscritta, da con Parte_1 [...]
, in data 29.5.2019
Controparte_1 7) Accertarsi e dichiararsi che nulla Parte_2 deve a in forza
Controparte_1 della fideiussione sottoscritta, da Parte_2 con in data
Controparte_1 29.5.2019 IN OGNI CASO: Spese, competenze, rimborso spese al 15% completamente rifusi». 2. Si è costituita in giudizio,
Controparte_1
, allegando:
[...]
- l'inammissibilità dell'opposizione proposta dagli attori, non rivestendo la qualifica Parte_2 di consumatrice ed essendo state mosse contestazioni diverse da quelle relative alla disciplina consumeristica;
- l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in ordine alla eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ovvero l'infondatezza di tale contestazione;
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dagli attori opponenti;
- l'infondatezza della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. eccepita dagli attori opponenti;
- l'inammissibilità ovvero, in ogni caso, l'infondatezza della contestazione formulata dagli attori relativa alla mancanza di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.;
- la genericità, l'indeterminatezza e, in ogni caso, l'irrilevanza delle contestazioni relative alla presunta vessatorietà delle clausole contenute nella fideiussione;
- l'inammissibilità delle doglianze relative all'usurarietà del tasso di interesse e all'applicazione di interessi anatocistici nonché quelle relative alla incompetenza territoriale del Tribunale adito. La convenuta opposta, dunque, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via preliminare:
3 - respingere l'istanza avversaria di sospensione ex art. 624/649 c.p.c. per mancanza dei gravi motivi;
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
, per tutti i motivi indicati in narrativa;
Parte_2
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato dato dal decreto ingiuntivo n. 1867/2022, pubblicato dal Tribunale di Padova il 18.07.2022, munito di formula esecutiva per mancata opposizione. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria:
- con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge». 3. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dagli attori opponenti. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
•
4. L'opposizione a decreto ingiuntivo va respinta.
5. Il credito azionato in via monitoria è relativo al saldo passivo del conto corrente n. 323400, stipulato in data 11 aprile 2019 tra e CP_1 CP_2
sul quale erano state concesse un'apertura di
[...] credito in conto corrente di euro 5.000,00 e un'apertura di credito utilizzabile a fronte PFT/18 fino ad euro 50.000,00 (cfr. docc. 4, 5 e 6 fascicolo monitorio). Tale credito risulta garantito da una fideiussione specifica rilasciata in data 29 maggio 2019 da Pt_1
e fino alla concorrenza di euro
[...] Parte_2 75.000,00 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio). 6. Gli opponenti hanno eccepito la mancanza di sottoscrizione della fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'abusività di alcune clausole contenute nella fideiussione specifica, la decadenza della Banca dal termine di cui all'art. 1957 c.c., l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, il difetto di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito, l'usurarietà degli interessi, la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust.
4 7. In primo luogo, occorre precisare che Parte_2
non riveste la qualifica di consumatrice.
[...] Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)» (cfr. Cass. civ. n. 5868/2023; 742/2020; 27618/2020; 8662/2020). In particolare, per quanto interessa in questa sede, il garante persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove non abbia «collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (Corte di Giustizia UE ordinanza del 9 novembre 2015, resa nella causa C-74/15,
contro Parte_3 Parte_4 [...]
e altri). Controparte_3 Nel caso di specie, la convenuta opposta ha allegato che, al momento della sottoscrizione della garanzia fideiussoria, rivestiva la qualifica Parte_2 di socio e amministratore unico della società debitrice principale (cfr. doc. 4C 2 opposizione) – circostanza che non è stata specificamente contestata dagli opponenti. Ne consegue che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non può ritenersi ammissibile con riferimento alla posizione di non rivestendo Parte_2 quest'ultima la qualifica di consumatrice. Va invece qualificato come consumatore l'opponente
, in quanto privo di collegamenti funzionali con la Pt_1 società debitrice principale. 8. In secondo luogo, va osservato che con la speciale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta dal consumatore può esclusivamente farsi valere l'abusività delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del codice del consumo, essendo già sceso il giudicato su ogni altra questione relativa al credito azionato in via
5 monitoria (cfr. sentenza SU n. 9479/2023 ove si precisa che il consumatore «può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione»). Pertanto, le contestazioni sollevate (peraltro in modo generico) da parte attrice relative ad incompetenza per territorio, difetto di rappresentanza, usurarietà degli interessi, nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e omessa sottoscrizione della fideiussione ex art. 1341, comma 2, c.c. devono ritenersi inammissibili. 9. Tanto chiarito, con riferimento all'asserita abusività di alcune clausole contenute nella fideiussione specifica oggetto di causa (in particolare, gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 16) va osservato quanto segue. Le contestazioni attoree risultano del tutto irrilevanti, atteso che l'eventuale vessatorietà di tali clausole potrebbe determinare unicamente una declaratoria di nullità parziale della fideiussione ex art. 1419 c.c., senza incidere sulla debenza del credito oggetto di ingiunzione. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti, comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, la quale, in ogni caso, non inciderebbe in alcun modo sulla spettanza del credito oggetto di causa. Infatti, non risulta che le clausole tacciate di nullità siano state applicate dalla banca né che le stesse incidano sull'an o sul quantum del credito azionato in via monitoria (sul punto le allegazioni degli attori si presentano gravemente carenti), sicché, in ultima analisi, l'eventuale declaratoria di abusività delle stesse non avrebbe alcun effetto pratico vantaggioso per l'opponente . Pt_1 Tanto è sufficiente per il rigetto della contestazione attorea. 10. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. – contenuta all'art. 7 della fideiussione oggetto di causa - e la
6 decadenza della Banca dal termine di cui alla medesima norma. Sul punto va osservato che, anche volendo per ipotesi ritenere abusiva ai sensi del codice del consumo la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'opponente Pt_1 non potrebbe in ogni caso ritenersi liberato dalle proprie obbligazioni non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In particolare, la scadenza dell'obbligazione principale deve farsi risalire al 13 ottobre 2021, allorquando la Banca ha provveduto a notificare alla debitrice principale formale lettera di messa in mora e revoca degli affidamenti, risolvendo il rapporto in essere (cfr. docc. 8 e 9 fascicolo monitorio). La Banca ha poi proseguito con diligenza la propria azione con deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 11 aprile 2022, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. Conseguentemente, ai fini della decisione risulta del tutto ininfluente la questione – sollevata dagli opponenti – relativa alla mancata ricezione della missiva stragiudiziale di messa in mora da parte dei fideiussori, atteso che, come sinora esposto, la Banca ha validamente impedito la decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. agendo in via giudiziale nei confronti del debitore principale tramite il deposito del ricorso monitorio. Sul punto va osservato che l'obbligazione principale non può intendersi scaduta in data 10 luglio 2021, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, in quanto, dall'esame della documentazione posta a fondamento di tale affermazione (cfr. doc. 15 all. 1 (2) opposizione), è possibile desumere che si tratta di una «richiesta di attivazione del fondo di garanzia» relativa al credito derivante dal contratto di mutuo chirografario, il quale pacificamente non costituisce oggetto della garanzia fideiussoria oggetto di causa, essendo quest'ultima relativa al solo credito relativo al rapporto di conto corrente. Tale circostanza trova riscontro anche a pag. 1 del medesimo documento, dove alla voce «comunicazione evento di rischio» si fa riferimento a «Rata scaduta e non pagata, anche parzialmente», con ciò confermando il riferimento al contratto di mutuo chirografario e l'insussistenza di un'asserita comunicazione di revoca degli affidamenti effettuata in tale data (10.07.2021).
7 Per concludere, l'opponente non ha dunque alcun interesse pratico a far valere l'invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., non essendo nel caso di specie maturata la decadenza prevista da detta norma. In forza di tali considerazioni, non possono dunque essere accolte le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. in quanto superflue alla luce delle circostanze che caratterizzano la vicenda in esame.
11. In definitiva, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro. Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 1867/2022 emesso dal Tribunale di Padova in favore di
[...] dichiarandolo definitivamente Controparte_1 esecutivo.
2. CONDANNA e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 22 dicembre 2025 Il Giudice Alberto Stocco
8