Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1960-61 e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita', in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Per l'esercizio finanziario 1960-61 e' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita', in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.