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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TO
N. 2810/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice di cui il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (doc. 1), cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bevilacqua (C.F. ) del foro di C.F._2
EN (fax 0461/984473 e posta elettronica certificata e dall'avv. Mariarosaria Bevilacqua (C.F. Email_1
del foro di EN (fax 0461/984473 e posta elettronica certificata C.F._3
e presso il loro studio in EN, via Grazioli Email_2
n. 84 elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale alle liti, rilasciata su separato foglio allegato al ricorso
e , C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4
residente in [...] (doc. 2), cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Botteri (C.F. ) del Foro di C.F._5
EN (fax 0461/396651 e posta elettronica certificata Email_3
e dall'avv. Giulia Ancona (C.F. ) del foro di EN (fax 0461/396651 C.F._6
e posta elettronica certificata , e presso il loro studio in Email_4
EN, Corso Tre Novembre n. 72/A elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale alle liti, rilasciata su separato foglio allegato al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
- per “- In via preliminare: dichiarare inammissibile, e/o irrituale, e/o Parte_1
improponibile la revoca del consenso, così come formulata dalla controparte nel procedimento di Volontaria Giurisdizione, già radicato con domanda cumulativa di separazione e divorzio congiunto, ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. (cfr. Trib. Milano sez. IX., 18.12.2024 e cfr. Massima Cassazione Civile sez. VI del 2.05.2018 n. 10463) (cfr. doc. 1), con udienza fissata a trattazione scritta per il giorno 6.03.2025, posto che le circostanze evidenziate dalla controparte, a fondamento della richiesta di revoca del consenso delle condizioni, già confermate in sede di separazione consensuale, non appaiono fondate e neppure motivate;
- Nel merito: confermare le conclusioni formulate nel ricorso cumulativo congiunto per separazione e scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis 49-51
c.p.c. di data 17.06.2024 e conseguentemente dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in VI RO (TN), il giorno 18.08.2015, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
- In subordine: rimettere la causa davanti al Giudice competente, dando termine alla parte ricorrente per proporre la domanda giudiziale di modifica delle condizioni dell'affidamento, onde poter così permettere la corretta instaurazione del contraddittorio”;
-per “nel merito: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio Controparte_1
contratto in VI RO (TN), il giorno 18.08.2015, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
per quanto riguarda l'affidamento e la collocazione abitativa della RE : 2) disporre sin d'ora un ampliamento Persona_1
del calendario di visita infrasettimanale padre-figlia, prevedendo che, in aggiunta al calendario come già indicato nelle condizioni separazione consensuale, stia con il R_
padre anche ogni lunedì, dalla fine della scuola, fino alla mattina dopo, quando il sig.
la riaccompagnerà a scuola;
3) disporre l'ascolto della RE, che compirà 12 CP_1
anni in data 4.11.2025, direttamente o per mezzo del competente Servizio Sociale o di un ausiliario all'uopo incaricato;
4) nominare un curatore speciale per la RE
[...]
; 5) disporre una consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito…..; 6) R_
all'esito della CTU, se la stessa indicherà la rispondenza all'interesse della RE di una diversa collocazione abitativa, il sig. si dichiara sin d'ora disponibile ad avere CP_1
collocata presso di sé la figlia RE;
7) il contributo al mantenimento della RE R_
, ad oggi quantificato nella somma di euro 350,00 al mese, oltre al 50% delle R_
straordinarie, andrà riquantificato o, eventualmente, revocato a fronte delle modifiche al calendario di visita e/o alla collocazione abitativa della RE : nel caso in cui la R_ RE venga collocata presso il sig. , prevedere che lo stesso provveda CP_1
direttamente al mantenimento della RE e che la sig.ra contribuisca al Pt_1 mantenimento ordinario della RE con assegno il cui ammontare venga ritenuto congruo dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF, già allegato al ricorso introduttivo;
8) con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo per separazione e scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49-51) c.p.c., le parti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni dalle stesse concordate nonché, una volta decorsi i termini di legge dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con sentenza nr. 202/2024, è stata omologata la separazione personale delle parti alle condizioni da esse pattuite e la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'emissione della pronuncia di divorzio, una volta decorso il termine di legge.
Con note di trattazione scritta di data 18-02-2025, ha revocato il Controparte_1
consenso alle condizioni di separazione e di divorzio rassegnate nel ricorso introduttivo, rilevando come le stesse non fossero più idonee a regolamentare l'affidamento e il calendario delle di lui frequentazioni con la figlia collocata presso la madre in regime di R_ affidamento condiviso, e ciò a motivo del disagio vissuto dalla RE a far tempo dalla crisi coniugale ed aggravatosi a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte del padre.
Ha evidenziato, in particolare, sul punto, che, come anche sottolineato nella relazione psicologica di data 23 novembre 2024, la RE manifestava il bisogno “di avere contatti con il papà senza rigidità e vincoli imposti” e che, pur tuttavia, la di lui richiesta di ampliamento del protocollo di visita, in precedenza concordato dalle parti, non era stata condivisa dalla madre.
Ha rappresentato, ancora, alcuni episodi, espressivi di un disagio della figlia da R_ quest'ultima manifestato anche in ambito scolastico, nonché il mancato rispetto, da parte della
Sig.ra del regime di visita previsto in sede di separazione e l'imposizione, da parte Pt_1 della stessa, alla propria figlia, della di lei relazione con il suo nuovo compagno, tale Sig.
, oltre alle ulteriori criticità oggetto di descrizione nelle sopra richiamate note. Persona_2
Con note di trattazione scritta di data 05-03-2025, ha contestato Parte_1 specificamente tutte le circostanze addotte da parte di segnalando, in Controparte_1
particolare, uno stato di conflittualità tra le parti a quest'ultimo imputabile, la non opportunità di un ampliamento delle visite della RE in quanto in contrasto con l'interesse di quest'ultima, e ciò anche in ossequio a quanto suggerito dalla dott.ssa la quale così Per_3 affermando: “ritiene fondamentale rispondere al bisogno della bambina di vedere il padre quando viene richiesto”, non aveva, diversamente da quanto dal predetto asserito, suggerito di modificare il protocollo di visite in atto.
All'udienza del 25 giugno 2025, per conto di è stato riferito che la Parte_1
situazione era rimasta invariata e che, nelle more, vi era stato un interessamento dei Servizi
Sociali di Pergine, essendo pervenuta una lettera di convocazione del Sig. , CP_1
dovuta ad un possibile procedimento penale a suo carico (a supporto di ciò veniva depositava copia di nota del Servizio Sociale nella quale veniva rappresentato l'incarico allo stesso Pa conferito da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile nel procedimento N. 307/2025 ). Entrambi i procuratori delle parti hanno, poi, insistito nel contenuto delle proprie note e nell'emissione della pronuncia di divorzio.
Il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
……………………..
Orbene, ciò posto, si evidenzia che la questione in analisi attiene, in generale, alla legittimità della revoca del consenso, espresso dalle parti, agli accordi di divorzio, e, in particolare, alla rilevanza del tema delle sopravvenienze, ovvero delle circostanze sopravvenute al deposito del ricorso cumulato che dovessero, medio tempore, ovvero tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio, alterare in un modo o nell'altro gli equilibri raggiunti tra i coniugi nel loro accordo.
Riguardo alla prima questione più generale – ovvero quella della legittimità della revoca del consenso, espresso dalle parti, agli accordi di divorzio – si rileva come la questione sia stata, già in epoca antecedente alla riforma Cartabia, e, dunque, indipendentemente dalle problematiche poste dall'articolo 473 bis.51 c.p.c., oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, la Corte di Cassazione, in diverse pronunce, si è sempre orientata nel senso di ritenere che “…..qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, ma il
Tribunale deve provvedere ugualmente all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, poiché a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al
Tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose (Sez. 6 -1, n. 19540 del 24/07/2018, Rv. 650192 – 01); secondo l'orientamento così consolidato, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, ed
è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n.
19348/2021; in senso conforme ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 19540/2018;
Ordinanza della Corte di Cass. 10463/2018).
Tal che, alla luce dei principi sopra richiamati, l'assunto di partenza è quello secondo cui, in tema di divorzio a domanda congiunta, occorre distinguere tra natura ricognitiva dell'accordo di divorzio relativamente ai presupposti necessari allo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, e natura negoziale di tale accordo con riguardo alla prole ed ai rapporti economici, nel cui merito, invece, il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni concordate non si pongano in contrasto con l'interesse dei minori. Con la conseguenza che la revoca del consenso da parte dei coniugi, mentre sarà irrilevante sotto il primo profilo - non precludendo, il ritiro della dichiarazione ricognitiva, il riscontro, da parte del Tribunale, dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio - sarà, invece, inammissibile sotto il secondo aspetto, la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti, in ordine alle condizioni di divorzio ed alla scelta dell'iter processuale, escludendo, invero, la possibilità di ripensamenti unilaterali.
Il Tribunale, dunque, in presenza di una revoca unilaterale del consenso al divorzio secondo le condizioni concordate, non potrà procedere all'arresto del procedimento, dovendo, piuttosto, da un lato, provvedere all'accertamento dei presupposti per la pronuncia di divorzio,
e, dall'altro lato, in caso di esito positivo in ordine al suddetto accertamento, all'esame delle condizioni concordate tra le parti, operando un controllo sulle stesse al solo fine di valutarne la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei minori. Ciò a differenza, invece, di quanto accade nel procedimento di separazione consensuale in cui la revoca del consenso, da parte di uno dei coniugi, comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti,
“configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo stipulato dai coniugi” (cfr: Ordinanza della Corte di Cassazione civile n. 19540 del 2018).
Tanto chiarito, passando adesso al tema più specifico delle sopravvenienze, si evidenzia che alcune indicazioni sulla soluzione delle stesse, appaiono potersi ricavare da quanto affermato dalla pronuncia della Suprema Corte della Cassazione civile n. 28727/2023 che, nell'enunciare il principio di diritto a tenore del quale «In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», ha sottolineato, in parte motiva, come non osti al predetto cumulo la controindicazione inerente all'assenza di disposizioni sulla gestione delle sopravvenienze, potendo semmai l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali già affermati “(si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio «in senso stretto», con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio)” o di disposizioni normative specifiche
“(quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto «allo stato» della domanda «se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli», o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a «mutamenti di circostanze», per il procedimento contenzioso). Ne deriva, dunque, in applicazione dei criteri sopra richiamati, la possibilità di superare l'anzidetto principio di irrevocabilità del consenso, per quanto attiene alla parte negoziale dell'accordo, nell'ipotesi di sopravvenienze rilevanti o che comunque si pongano in contrasto con l'interesse prevalente dei minori;
interesse prevalente dei minori rispetto al quale, per altro, come sopra sottolineato, compete sempre al Tribunale valutare che l'accordo tra le parti sia allo stesso conforme.
Ciò posto, e premesso che, ad avviso di questo Collegio, il vaglio circa l'effettiva sopravvenienza di circostanze rilevanti debba essere in ogni caso rimesso all'autorità giudiziaria e non piuttosto devoluto alla sola allegazione delle parti (pena altrimenti la violazione del principio della irrevocabilità del consenso), si pone, dal punto di vista processuale, il problema di stabilire quali siano gli effetti delle superiori sopravvenienze nel procedimento consensuale ancora pendente.
A riguardo si evidenzia, anche alla luce delle possibili soluzioni fornite dalla dottrina ed in mancanza, invece, di precedenti giurisprudenziali sull'argomento, che - ferma restando la necessità di emettere una pronuncia sulle originarie conclusioni congiunte delle parti nell'ipotesi di accertamento negativo di possibili fatti sopravvenuti - le soluzioni prospettabili, in caso di accertamento positivo delle circostanze sopravvenute, sono due: quella di emissione di una sentenza di non luogo a provvedere, alla luce della giustificata revoca del consenso di una delle parti, e quella della conversione del procedimento da consensuale a giudiziale, con la possibilità per le parti di formalizzare nuove domande e richieste istruttorie.
Orbene, delle due possibili soluzioni sopra indicate, ritiene questo Collegio che sia maggiormente conforme, sia alla ratio della stessa riforma Cartabia, sia ai principi generali dell'ordinamento (come quello di economia processuale), sia alla disciplina vigente prima della riforma Cartabia, quella del mutamento del rito da consensuale a contenzioso.
Ed invero, si osserva a proposito, in particolare, che già l'art. 4, comma 16 l. 898/1970, nel regime precedente alla intervenuta abrogazione da parte dell'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs.
10 ottobre 2022, n. 149, prevedeva che “La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8”; il comma 8, inoltre, prevedeva che “Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l'ascolto del figlio RE che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo…..”.
Con la conseguenza che, nel caso di domanda congiunta dei coniugi, era previsto, nell'ipotesi di contrasto delle condizioni di divorzio con l'interesse dei figli, un passaggio al procedimento contenzioso, dovendo, appunto, il Presidente dare, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti necessari, nonché nominare il giudice istruttore e fissare l'udienza di comparizione delle parti.
Nello stesso senso, per altro, si è espressa la giurisprudenza di legittimità la quale, nell'affermare che “Qualora sia stata proposta istanza congiunta di divorzio, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale ex art. 3 della l. n. 898 del 1970, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici”, ha, altresì, evidenziato che spetta al tribunale il potere di intervento su tali accordi “nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili”, con conseguente “adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti” e, dunque, per quel che interessa in tale sede, con “la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose” (cfr: Ordinanza n. 19540 del 24/07/2018).
La superiore interpretazione appare, inoltre, conforme ai principi generali del nostro ordinamento - come quello di economia processuale – nel rispetto del quale risulta anche improntata la riforma Cartabia che, da ultimo, con il decreto legislativo 31 ottobre 2024 n.
164, ha previsto, all'articolo 473 bis, la possibilità di mutamento del rito, sia nell'ipotesi in cui non siano state rispettate le forme di cui all'articolo 473 bis. 21, sia nella ipotesi inversa in cui il procedimento sia stato erroneamente introdotto secondo tali forme.
Ora, sebbene non vi sia dubbio che quelle disciplinate dall'articolo 473 bis c.p.c. attengano ad ipotesi differenti rispetto a quella per cui è causa, è pur vero, tuttavia, che, anche facendo ricorso al criterio della analogia iuris, non vi è motivo per escludere la possibilità di mutamento del rito da divorzio consensuale a divorzio contenzioso, per altro, come già chiarito, in precedenza contemplato dal dettato normativo sopra richiamato.
Risolte come sopra le problematiche teoriche che vengono in rilievo nel caso in esame, e passando, adesso, all'analisi della fattispecie concreta, ritiene il Collegio che lo stato dei rapporti delle parti, connotati da un'oggettiva ed elevata conflittualità e da un carente dialogo tra le stesse, nonché lo stato di disagio emotivo rappresentato dalla RE , derivante R_ dal suo coinvolgimento nel conflitto genitoriale (come anche evincibile dalla relazione psicologica agli atti a firma della Dott.ssa Elisa Scalet nella quale è stato evidenziato che “La bambina presenta segni di disagio emotivo legati alla separazione dei genitori, ma non si osservano disturbi psicologici gravi. Il trattamento, che prevede sia il supporto individuale che il coinvolgimento dei genitori, è stato avviato con l'obiettivo di migliorare l'adattamento
e il benessere psicologico della bambina. Sarà necessario monitorare il progresso nel tempo, considerando che la gestione delle separazioni familiari in età infantile può essere un processo delicato e complesso. Si ritiene fondamentale rispondere al bisogno della bambina di vedere il padre quando viene richiesto dalla stessa e di non coinvolgerla nelle questioni legali/burocratiche/economiche della separazione. Si consiglia di continuare il supporto a
a cadenza quindicinale e di rimanere attenti agli eventuali cambiamenti nei R_
comportamenti o nelle emozioni della bambina. Il coinvolgimento attivo dei genitori è cruciale per un buon andamento del trattamento. Pertanto si propone un incontro mensile di supporto alla genitorialità”), unitamente all'evidente incapacità dei genitori di gestire il loro stato conflittuale e di tutelare la figlia RE escludendola da un possibile coinvolgimento nelle loro questioni legate alla separazione, abbia reso, di fatto, maggiormente difficoltosa la praticabilità del protocollo di visita da esse concordato, nonché necessario un approfondimento sullo stato di malessere manifestato da R_
Va, per altro, considerato che, dalla nota depositata all'udienza del 25 giugno 2025, risulta la pendenza di un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni (N. procedimento 307/2025 SE) relativo alla RE con conseguente incarico, da parte dell'autorità giudiziaria R_
minorile, al Servizio Socio-Assistenziale, di approfondimento della situazione personale, familiare e sociale della predetta RE.
Tal che si reputa necessario rivalutare la rispondenza delle condizioni di affidamento concordate tra le parti all'interesse della RE.
Riguardo, invece, alla natura ricognitiva dell'accordo di divorzio, si rileva la sussistenza dei presupposti per l'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stata la separazione tra i coniugi pronunciata con sentenza n. 202/2024, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria rilasciata in data 27-02-2025, ed essendosi, inoltre, la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale.
Nulla, inoltre, ostando, tenuto conto dei principi sopra richiamati, nonché del principio generale enunciato dalla giurisprudenza di legittimità sulla non necessità della contestualità della pronuncia sullo status e di quella volta alla definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da tale status (cfr. Corte di Cass. Civ. Sent. n. 13556 del 30 luglio 2012), alla emissione della pronuncia di scioglimento in tale sede, con rimando, invece, alla fase contenziosa, per quanto attiene alla regolamentazione delle condizioni di divorzio.
Per quanto sopra specificato va, dunque, previa pronuncia di sentenza parziale di divorzio, con separata ordinanza, disposto il mutamento del rito, fissando l'udienza ai sensi dell'articolo 473 bis. 21 c.p.c. ed assegnando alle parti i termini perentori di cui all'articolo
473 bis.17 c.p.c. ai fini della integrazione dei propri atti e delle proprie richieste istruttorie
(stante, per altro, l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate in tale sede).
Il Tribunale ritiene, inoltre, di dovere disporre, sin da adesso, un approfondimento sul nucleo familiare a mezzo del Servizio Sociale competente, con conseguente attivazione delle misure di sostegno allo stesso necessarie, nonché di dovere acquisire informazioni sui procedimenti allo stato pendenti presso il Tribunale per i Minorenni.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a VI RO in data 18-
08-2015, da nato a [...] il [...], e, da Controparte_1 Parte_1 nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 6, parte I, anno 2015;
2) ORDINA che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) RIMETTE la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per gli adempimenti di cui in parte motiva.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi