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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 248/2019 del R.G.A.C.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv. ti Liberato Maffettone e Francesco Gennaro Rainone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Carbonara di Nola, Via Pozzoromolo, 6;
PARTE ATTRICE
E
in persona del suo legale rapp.te p.t. ed Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Gaetano Maiuri, presso il cui studio son elettivamente domiciliati come in atti;
PARTE CONVENUTA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Passero, Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Nola, Via S. Francesco n. 95;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c, mediante la concisa esposizione delle ragione di fatto e di diritto della controversia.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva di essere creditrice, nei confronti di parte convenuta, in virtù di decreto ingiuntivo n. 1327/2012, non opposto nei termini di legge e reso esecutivo il
25/02/2013; “La società ha quindi iscritto ipoteca e successivamente notificato un pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Vallo della Lucania (r.g. n.109/2013)”; esponeva che con “rogito per notaio del 30 dicembre 2016, registrato il 10 gennaio 2017 presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA) al n. 261 Serie IT, trascritto l'11 gennaio 2017 al numero 1096 del registro generale e al numero 879 del registro particolare - parte alienante - il sig.
, nato a [...] il [...], domiciliato in Boscoreale (NA) via Persona_2
Cangiani n. 184, nella qualità di procuratore speciale della società Controparte_4
con sede in San Marzano Sul Sarno (SA), via De Pascale n. 56, vendeva alla sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...], domiciliata per la carica sociale, in qualità Controparte_2 di socio accomandatario ed amministratore della società ” Controparte_2 Controparte_2
(moglie del con sede in Scafati (SA), via Vicinale Marra n. 47, la piena ed assoluta Persona_2
proprietà di un complesso immobiliare situato nel comune di Ascea (SA) in località Stampella s.n.c.”.
Parte attrice citava, pertanto, le parti convenute e proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto di vendita stipulato in data 30 dicembre 2016, chiedendo una pronuncia di accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
; “Ed invero, come allegato e documentato dalla stessa attrice, la con atto per
[...] Pt_1
Notar del 22.12.2016, rep. n. 18513, racc. 14375, ha ceduto il credito portato dal decreto Per_3 ingiuntivo alla sig.ra ”; deducevano, inoltre, che “non sussiste alcuna Controparte_3
ragione creditoria né in favore della né in favore della e ciò in Pt_1 Controparte_3
considerazione dell'assorbente circostanza che con atto per Notar di Napoli, rep. n. 6320 e Per_4 racc. 4139 del 10.11.2016 la , dopo aver dichiarato “..che l'obbligazione vantata nei Pt_1 confronti della è stata estinta..” ha prestato il consenso alla cancellazione dell'ipoteca Pt_1 iscritta. In tale ipotesi, dunque, avendo la dichiarato che l'obbligazione di pagamento, Pt_1
costituita dal decreto ingiuntivo oggi titolo esecutivo nella procedura immobiliare, è stata estinta si è richiesto al G.E. la dichiarazione di estinzione della stessa non potendo la stessa essere proseguita atteso il venir meno, per un fatto sopravvenuto, del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo)”.
Parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e vittoria di spese.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c., chiedeva di accertare i Controparte_3 presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dell'atto di compravendita, stipulato in data 30 dicembre 2016, con condanna al risarcimento dei danni e vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Va precisato che l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, ed inoltre può essere esercitata non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. sent. n.
5359 del 2009), purchè non pretestuosa.
Ciò posto, tuttavia, non sussiste, nel caso di specie, adeguata prova del credito vantato.
Parte convenuta evidenzia che “con sentenza n. 387/2022, resa nell'ambito del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione R.G. 1248/2018, a cognizione del giudice dott. C. Esposito, il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato “..estinta la procedura esecutiva..” sul presupposto dell'integrale pagamento del debito da parte della debitrice esecutata, oltre che della dichiarazione di rinuncia all'esecuzione del 03.03.2017” (pag. 2 della comparsa conclusionale); inoltre, la Corte d'Appello di
LE ha, altresì, evidenziato che “con missiva indirizzata al Tribunale di Vallo della Lucania e depositata il 3/3/2017, comunicava che a seguito ad accordi transattivi si riteneva CP_5
soddisfatta e, pertanto, non vantava alcun credito verso la e Controparte_4 conseguentemente dichiarava di rinunciare all'atto di pignoramento notificato ed alla relativa procedura esecutiva, con rispettive richieste di cancellazione ed estinzione”; “le dimissioni di CP_5 del 22 / 2 /2017 non avevano effetto fino all'iscrizione nel registro delle imprese avvenuta il
[...]
7/4/2017 ovvero successivamente alla missiva del 3/3/2017 sempre di a mezzo della CP_5
quale veniva comunicata la soddisfazione del credito e la rinuncia all'atto di pignoramento e alla procedura esecutiva”; “anche se si riteneva che l'estinzione dell'obbligazione fosse stata dichiarata da senza averne poteri necessitando per qualsiasi altro patto di natura reale o Controparte_6 obbligatoria l'utilità o la necessità, la successiva missiva inoltrata al Tribunale di Vallo della Lucania il 3 /3/2017 valeva a sanare, mediante ratifica, ogni attività posta in essere dal procuratore speciale”;
“va riaffermato che: la cessione del credito del 22/12/2016 successiva all'atto notarile contenente la dichiarazione del procuratore non aveva valore dirimente in quanto smentita dalla missiva indirizzata il 3/3/2017 al Tribunale di Vallo della Lucania”; “non vi era stata una violazione dell'art.1711 cc perché con la missiva del 3 marzo 2017 il liquidatore ratificava l'operato del CP_5 procuratore, implicitamente facendo anche presupporre la comunicazione dell'esecuzione del mandato da parte di ” (Corte d'Appello LE, sent. n. 63 del 2025). Controparte_6
Tenuto conto delle richiamate pronunce non emerge, dunque, adeguata prova circa la sussistenza del credito vantato da parte attrice;
né, in senso contrario, può essere utilmente invocata la dichiarazione testimoniale resa in data 01.02.2024, del tutto generica ed inidonea a sostenere, in alcun modo, la sussistenza del credito, sicchè la domanda non può trovare accoglimento.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., norma che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
In relazione alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore” (Cass., ord. n.
3697 del 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice ed il terzo interventore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 248/2019 del R.G.A.C.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv. ti Liberato Maffettone e Francesco Gennaro Rainone, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Carbonara di Nola, Via Pozzoromolo, 6;
PARTE ATTRICE
E
in persona del suo legale rapp.te p.t. ed Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Gaetano Maiuri, presso il cui studio son elettivamente domiciliati come in atti;
PARTE CONVENUTA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Passero, Controparte_3
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Nola, Via S. Francesco n. 95;
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c, mediante la concisa esposizione delle ragione di fatto e di diritto della controversia.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva di essere creditrice, nei confronti di parte convenuta, in virtù di decreto ingiuntivo n. 1327/2012, non opposto nei termini di legge e reso esecutivo il
25/02/2013; “La società ha quindi iscritto ipoteca e successivamente notificato un pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Vallo della Lucania (r.g. n.109/2013)”; esponeva che con “rogito per notaio del 30 dicembre 2016, registrato il 10 gennaio 2017 presso l'Agenzia Persona_1
delle Entrate di Castellammare di Stabia (NA) al n. 261 Serie IT, trascritto l'11 gennaio 2017 al numero 1096 del registro generale e al numero 879 del registro particolare - parte alienante - il sig.
, nato a [...] il [...], domiciliato in Boscoreale (NA) via Persona_2
Cangiani n. 184, nella qualità di procuratore speciale della società Controparte_4
con sede in San Marzano Sul Sarno (SA), via De Pascale n. 56, vendeva alla sig.ra
[...]
, nata a [...] il [...], domiciliata per la carica sociale, in qualità Controparte_2 di socio accomandatario ed amministratore della società ” Controparte_2 Controparte_2
(moglie del con sede in Scafati (SA), via Vicinale Marra n. 47, la piena ed assoluta Persona_2
proprietà di un complesso immobiliare situato nel comune di Ascea (SA) in località Stampella s.n.c.”.
Parte attrice citava, pertanto, le parti convenute e proponeva azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'atto di vendita stipulato in data 30 dicembre 2016, chiedendo una pronuncia di accoglimento della domanda, con vittoria di spese.
Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
; “Ed invero, come allegato e documentato dalla stessa attrice, la con atto per
[...] Pt_1
Notar del 22.12.2016, rep. n. 18513, racc. 14375, ha ceduto il credito portato dal decreto Per_3 ingiuntivo alla sig.ra ”; deducevano, inoltre, che “non sussiste alcuna Controparte_3
ragione creditoria né in favore della né in favore della e ciò in Pt_1 Controparte_3
considerazione dell'assorbente circostanza che con atto per Notar di Napoli, rep. n. 6320 e Per_4 racc. 4139 del 10.11.2016 la , dopo aver dichiarato “..che l'obbligazione vantata nei Pt_1 confronti della è stata estinta..” ha prestato il consenso alla cancellazione dell'ipoteca Pt_1 iscritta. In tale ipotesi, dunque, avendo la dichiarato che l'obbligazione di pagamento, Pt_1
costituita dal decreto ingiuntivo oggi titolo esecutivo nella procedura immobiliare, è stata estinta si è richiesto al G.E. la dichiarazione di estinzione della stessa non potendo la stessa essere proseguita atteso il venir meno, per un fatto sopravvenuto, del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo)”.
Parte convenuta concludeva per il rigetto della domanda, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e vittoria di spese.
Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c., chiedeva di accertare i Controparte_3 presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revocatoria dell'atto di compravendita, stipulato in data 30 dicembre 2016, con condanna al risarcimento dei danni e vittoria di spese.
La domanda è infondata.
Va precisato che l'azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, ed inoltre può essere esercitata non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. sent. n.
5359 del 2009), purchè non pretestuosa.
Ciò posto, tuttavia, non sussiste, nel caso di specie, adeguata prova del credito vantato.
Parte convenuta evidenzia che “con sentenza n. 387/2022, resa nell'ambito del giudizio di merito di opposizione all'esecuzione R.G. 1248/2018, a cognizione del giudice dott. C. Esposito, il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato “..estinta la procedura esecutiva..” sul presupposto dell'integrale pagamento del debito da parte della debitrice esecutata, oltre che della dichiarazione di rinuncia all'esecuzione del 03.03.2017” (pag. 2 della comparsa conclusionale); inoltre, la Corte d'Appello di
LE ha, altresì, evidenziato che “con missiva indirizzata al Tribunale di Vallo della Lucania e depositata il 3/3/2017, comunicava che a seguito ad accordi transattivi si riteneva CP_5
soddisfatta e, pertanto, non vantava alcun credito verso la e Controparte_4 conseguentemente dichiarava di rinunciare all'atto di pignoramento notificato ed alla relativa procedura esecutiva, con rispettive richieste di cancellazione ed estinzione”; “le dimissioni di CP_5 del 22 / 2 /2017 non avevano effetto fino all'iscrizione nel registro delle imprese avvenuta il
[...]
7/4/2017 ovvero successivamente alla missiva del 3/3/2017 sempre di a mezzo della CP_5
quale veniva comunicata la soddisfazione del credito e la rinuncia all'atto di pignoramento e alla procedura esecutiva”; “anche se si riteneva che l'estinzione dell'obbligazione fosse stata dichiarata da senza averne poteri necessitando per qualsiasi altro patto di natura reale o Controparte_6 obbligatoria l'utilità o la necessità, la successiva missiva inoltrata al Tribunale di Vallo della Lucania il 3 /3/2017 valeva a sanare, mediante ratifica, ogni attività posta in essere dal procuratore speciale”;
“va riaffermato che: la cessione del credito del 22/12/2016 successiva all'atto notarile contenente la dichiarazione del procuratore non aveva valore dirimente in quanto smentita dalla missiva indirizzata il 3/3/2017 al Tribunale di Vallo della Lucania”; “non vi era stata una violazione dell'art.1711 cc perché con la missiva del 3 marzo 2017 il liquidatore ratificava l'operato del CP_5 procuratore, implicitamente facendo anche presupporre la comunicazione dell'esecuzione del mandato da parte di ” (Corte d'Appello LE, sent. n. 63 del 2025). Controparte_6
Tenuto conto delle richiamate pronunce non emerge, dunque, adeguata prova circa la sussistenza del credito vantato da parte attrice;
né, in senso contrario, può essere utilmente invocata la dichiarazione testimoniale resa in data 01.02.2024, del tutto generica ed inidonea a sostenere, in alcun modo, la sussistenza del credito, sicchè la domanda non può trovare accoglimento.
Infine, non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., norma che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
In relazione alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore” (Cass., ord. n.
3697 del 2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte attrice ed il terzo interventore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 07 aprile 2025.