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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2024, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 762/2022 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 13.03.2024, e vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaldo Tascione del Foro di Vasto, presso il cui studio in Vasto (CH), Piazza Pudente n. 9, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore e , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_2 dall'Avv. Levino Torrione del Foro di Vasto, presso il cui studio in Vasto
(CH), via Sant'Onofrio n. 25, sono elettivamente domiciliati, in virtù di man- dato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4
, in persona del procuratore e legale rappresentante
[...]
p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Rimato Controparte_5
del Foro di Lanciano, presso il cui studio in Lanciano (CH), via M. Rosato n. 22, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costi- tuzione in appello;
EL IA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamen- Parte_3
te, dagli Avv.ti Michela Scafetta e Salvatore Pesce del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, viale Africa n. 120, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO-TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti così concludono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda: NEL MERITO accogliere integralmente il presente appello e riformare la impugnata sentenza N. 188/2022 pubbl. il 21/06/2022 Repert. n.
308/2022 del 25/06/2022, emessa dal Tribunale di Vasto a definizione del giudizio RG n. 989/2017 nei sensi che seguono:
1. Riformare la sentenza ap- pellata;
2. Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte dedotte in premessa e an- che a mezzo di CTU ove ritenuta necessaria che la delibera approvata dal
”, in data 24.8.2017, sull'argomento posto al CP_1 Controparte_6 punto 4) dell'ordine del giorno relativa all'approvazione da parte dell'assemblea del consuntivo per lavori straordinari, è illegittima. Ciò in quanto, attraverso l'approvazione di essa, l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunicazione ai condomini del decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa e con cui si riconoscono come giustificabili spese non dovute alla società CP_7 Parte_4
di in persona del legale
[...] Parte_5
rappresentante, e per un ammon- Parte_5 Parte_5 tare di € 29.047,88 oltre interessi moratori e spese.
3. Dichiarare di conse- guenza nulla la delibera sul punto condannando il a ripetere quan- CP_1
to indebitamente pagato dagli attori a tali titoli.
4. Ritenere la colpa omissiva grave dell'amministratore riguardo alla mancata convoca- Controparte_2
2 zione dell'assemblea condominiale ed alla mancata sottoposizione alla stessa ed a tutti i condomini del loro diritto ad impugnare il decreto ingiuntivo n.
153/20125, emesso dal Tribunale di Vasto.
5. Ritenere che, a seguito della detta omissione, il decreto ingiuntivo in questione è divenuto definitivo per fatto e colpa dell'amministratore medesimo e condannarlo a ripetere, in favore degli attori, tutte le somme da questi ultimi indebitamente versate e/o da ver- sare alla menzionata società . In subordine ed in via gradata: 6. CP_7
ricondurre e riconoscere che il valore della controversia corrisponde all'ammontare cadente a carico degli odierni appellanti a seguito della defini- tività del decreto ingiuntivo emesso dalla in proporzione alle rispettive Org_1
quote millesimali di partecipazione al condominio ricade nello scaglione di valore di € 5.200,00; 7. per l'effetto rideterminare le spese di lite del giudizio di primo grado, tenendo altresì in considerazione le fasi effettivamente svolte;
8. porre le spese di lite liquidate in favore del terzo chiamato – Parte_3
e per lo stesso dei suoi procuratori antistatari - ad esclusivo carico del condo- minio autore della chiamata. In ogni caso 9. Condannare i convenuti, con vin- colo solidale tra loro al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado”.
Gli appellati ” e così conclu- Controparte_1 Controparte_2 dono: “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis 1) In via preliminare e pre- giudiziale: dichiarare l'appello inammissibile per le motivazioni esposte;
2)
Nel merito rigettare in toto l'appello proposto dai sig.ri con con- Parte_1
ferma della sentenza impugnata;
3) Condannare, sempre e comunque, gli ap- pellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
L'appellata così conclude: “Piaccia alla Corte d'Appello di Controparte_3
L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, provvedere come se- gue: dichiarare improponibili, inammissibili o quantomeno rigettare nel meri-
3 to le domande tutte come proposte dai sigg.ri con il loro atto di ap- Parte_1 pello, con vittoria delle spese di lite”.
L'appellato così conclude: “1) Dichiarare improcedibile e/o Parte_3 inammissibile l'appello proposto dai sigg. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati.2) Confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, riget- tare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.3) Per
l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da di- strarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.
188/2022, pubblicata il 21.06.2022 e notificata il 28.06.2022, emessa all'esito del giudizio n. 989/2017 R.G. avente ad oggetto “ impugnazione CP_1 delibere assembleari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vasto – ritenendo assorbite le richieste di manleva proposte avverso l'ex amministratore e la Parte_3
e condannando gli attori alla refusione delle spese di lite – Controparte_3
ha respinto le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del e del suo am-
[...] Controparte_8 ministratore p.t. , volte a sentir dichiarare l'illegittimità e la Controparte_2
nullità della delibera assembleare del 24.08.2017, in relazione al solo punto
4), avente ad oggetto l'approvazione del consuntivo per lavori straordinari, nonché la responsabilità della per aver omesso di notiziare i condo- CP_2 mini circa l'avvenuta ricezione del decreto ingiuntivo da parte della
[...]
Controparte_9
[...] 1.1 A sostegno delle proprie richieste, gli attori deducevano che il Condomi- nio di cui fanno parte, dopo aver deliberato nel 2009 lavori straordinari di ri- strutturazione dello stabile, stipulava in data 01.10.2010 un contratto di appal-
C
con la Controparte_11
per l'iniziale importo di € 326.000,00, in seguito aumen-
[...] tato sino ad € 434.694,52 in ragione di lavori aggiuntivi in corso d'opera, pre- viamente individuati e deliberati dall'assemblea; per detti lavori l'impresa si era dichiarata debitrice del residuo importo di € 29.047,88. Aggiungevano che sino alla delibera oggetto di impugnativa il , all'unanimità, non CP_1
aveva provveduto ad approvare il consuntivo relativo al pagamento e alla ri- partizione delle spese di ristrutturazione, poiché presentava spese non dovute e, proprio a causa di conteggi poco chiari, aveva revocato con delibera
21.08.2014 l'incarico al precedente amministratore nominan- Parte_3
do in sua sostituzione , che avrebbe dovuto fare luce sulla Controparte_2
regolarità dei conteggi e sulle pretese della ditta. Stante la persistenza dell'inadempimento da parte del la aveva chiesto CP_1 CP_7
ed ottenuto nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 153/2015 per il paga- mento della somma di € 29.047,48, regolarmente notificato in data 21.05.2015 alla , la quale, secondo il costrutto attoreo, ometteva di notiziarne CP_2
l'assemblea, impendendo in tal modo ai condomini di opporlo, anche perso- nalmente, e consentendone così l'irreversibile definitività. L'amministratore aveva dunque consentito alla ditta di percepire indebitamente somme in realtà non dovute e tale operato veniva illegittimamente ratificato in seno all'assemblea del 24.08.2017, attraverso l'approvazione del consuntivo di spesa. Ritenendo tale comportamento illegittimo, i due condomini impugna- vano dunque detta delibera in quanto “attraverso l'approvazione di essa,
l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunicazione ai condomini del decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa e con cui si riconoscono come giustificabili spese non dovute alla
5 società Controparte_9 Parte_5
Cont
in persona del legale rappresentante, e
[...] Parte_5
per un ammontare di € 29.047,88 oltre interessi morato- Parte_6 ri e spese”; per l'effetto, agivano in giudizio al fine di sentir dichiarare il tenuto a ripetere “quanto indebitamente pagato dagli attori a tali CP_1 titoli” nonché, ritenuta la colpa grave dell'amministratore per le omissioni compiute, sentirla condannare a ripetere in loro favore tutte le somme da essi versate e/o da versare alla . CP_7
1.2 Si costituivano il che, ec- Controparte_13 cepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperi- mento del tentativo obbligatorio di mediazione, contestavano le domande at- toree, deducendo che la , sin dalla assemblea di marzo 2015, aveva CP_2
notiziato i condòmini della situazione debitoria del e riferito del- CP_1
la richiesta avanzata tramite proprio legale dalla , ribadendo CP_7
detti argomenti nelle successive assemblee del 19.08.2015 e del 18.08.2016, in occasione della quale, peraltro, veniva deliberata la costituzione di un ap- posito fondo al fine di permettere il pagamento della ditta. Precisavano che il bilancio consuntivo dei lavori straordinari approvati in seno all'assemblea del
24.08.2017 era stato predisposto dal precedente amministratore e rile- Pt_3
vavano la piena legittimità della delibera impugnata, in quanto: il pagamento della era stato deliberato più volte con delibere mai contestate né im- Org_1 pugnate;
la delibera impugnata non andava a ratificare l'operato dell'amministratore in riferimento al decreto ingiuntivo, invero già esaminato e approvato in precedenza;
gli attori erano a conoscenza del debito verso la già prima della nomina della , atteso che l'arch. diretto- Org_1 CP_2 Per_1
re dei lavori, con propria relazione 17.03.2012 aveva riconosciuto lavori extra contratto deliberati in corso d'opera per € 106.666,19. Contestata, dunque, la sussistenza di alcuna responsabilità professionale in capo alla , insi- CP_2
stevano per il rigetto delle domande attoree, chiedendo ed ottenendo di chia-
6 mare in giudizio, ai fini della manleva, la e Controparte_3 Parte_3
autore del rendiconto approvato.
1.3 Si costituivano in giudizio e la che, ecce- Parte_3 Controparte_3 pita parimenti l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestavano in via principale le domande attoree, nonché quelle avanzate dai convenuti nei propri confronti.
1.4 Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, si procedeva all'istruzione del giudizio – consistita nell'acquisizione documentale – e, all'esito, il Tribunale ha rigettato le domande avanzate dai . Parte_1
1.5 In particolare, il primo giudice:
a) richiamata la distinzione tra delibere nulle e annullabili, ha rilevato che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi prese in considerazione dalla giurisprudenza in materia di impugnativa ex art. 1137 c.c.;
b) valorizzando i documenti in atti, ha giudicato infondata la tesi attorea, evi- denziando che con delibera del 28.03.2015 l'assemblea, a seguito della diffida avanzata dal legale della (e prima che quest'ultima ottenesse il decreto Org_1 ingiuntivo), aveva incaricato l'amministratore di valutare l'effettiva consi- stenza del credito vantato dalla ditta, senza contestare le richieste di pagamen- to avanzate, che, di contro, si dichiarava disposta ad onorare, previa verifica dell'esattezza dei calcoli, per evitare l'aumento delle spese;
nella successiva assemblea del 19.08.2015 veniva posto all'ordine del giorno “decreto ingiun- tivo ditta discussione e conseguente delibera” e la compagine, preso at- Org_1 to del decreto, dava mandato all'amministratore di procedere ad una transa- zione;
c) ha rilevato che già con relazione del 17.03.2012 il direttore dei lavori arch. aveva riconosciuto lavori extra contratto per € 106.666,19, approvati in Per_1
occasione delle assemblee condominiali del 19.02.2011, 07.05.2011 e
06.08.2011;
7 d) ha rilevato che nell'assemblea del 18.08.2016, ove si discuteva del punto messo all'o.d.g. “esame bilancio consuntivo lavori di ristrutturazione e appro- vazione delle voci di spesa e relativo riparto”, il Condominio deliberava di chiudere la vertenza con la mediante la costituzione di un fondo pari Org_1
alla somma da liquidare alla ditta, da ripartire con le tabelle di proprietà;
e) ha evidenziato che nessuna delle delibere richiamate era mai stata impugna- ta, concludendo che la non era incorsa in alcuna omissione circa CP_2
l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, mentre la delibera impugnata del
24.08.2017 doveva ritenersi pienamente legittima;
f) quanto alla contestazione mossa dagli attori in merito alle somme richieste dalla con l'ingiunzione e ritenute non dovute dal ne ha Org_1 CP_1 rilevato parimenti l'infondatezza, atteso che: il maggior importo relativo al costo dei lavori per il rifacimento del tetto era stato certificato dal direttore dei lavori nel “computo metrico consuntivo dei lavori appaltati in corso d'opera”
e riportato dal nel consuntivo lavori, indicando sia l'importo previsto Pt_3 che quello reale, pari ad € 64.740,08; la percentuale sull'importo dei lavori percepita dall'amministratore ammontava al 2,5% e non al 7% indicato dagli attori;
i lavori di demolizione della rampa posteriore erano stati addebitati al singolo condomino richiedente per € 2.792,38, mentre quelli di consolidamen- to e ricostruzione della medesima era stati addebitati al per € CP_1
14.523,62; non vi era prova che le spese per marmi e muretti a piano terra erano stati imputati al , atteso che dal consuntivo dei lavori e rela- CP_1
tivo piano di riparto risultava che la quota di parte attrice e dei proprietari del primo piano era pari a zero;
g) ha ritenuto le chiamate in garanzia assorbite dal rigetto della domanda;
h) ha ritenuto infondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla , in quanto gli attori avevano richiesto di condannare CP_3
l'amministratore a ripetere in loro favore le somme da essi indebitamente ver-
8 sate in favore della , di talchè la chiamata in causa effettuata CP_7
dalla doveva ritenersi legittima;
CP_2
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal in relazione alla notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, in Pt_3
quanto egli aveva provveduto a redigere il rendiconto in data 05.08.2014;
l) infine, ha posto le spese di lite integralmente a carico degli attori.
2. Avverso detta sentenza hanno interposto appello gli originari attori, i quali hanno affidato il proprio gravame a tre motivi, così sintetizzabili:
1) “erronea valutazione delle deduzioni delle parti attrici. Omessa valutazione delle evidenze documentali. Illogicità della decisione. Omessa o incompleta motivazione”. Gli appellanti impugnano la parte della sentenza in cui il Tri- bunale ha ritenuto la delibera legittima e valida ed ha pertanto rigettato le do- mande attoree, ritenendo la motivazione sottesa alla decisione “giuridicamen- te non congrua e logicamente insufficiente”, in quanto il primo giudice si sa- rebbe limitato ad aderire acriticamente alla tesi difensiva dei convenuti prin- cipali, senza compiere alcun vaglio critico. Deducono a tal riguardo che le as- serzioni riportate nelle delibere assembleari del 28.03.2015 e 19.08.2015 e ri- chiamate in sentenza “non possono rendere l'idea di come a tali statuizioni si sia pervenuti in assemblea, essendo del tutto evidente che il verbale assem- bleare riporta unicamente l'esito della discussione, che certamente è stata lunga ed articolata, e che peraltro non riporta alcunché circa i termini in cui
l'amministratrice avrebbe edotto l'assemblea sull'accaduto, sul suo effettivo operare ai fini della transazione e sui motivi per cui questa non ha avuto esi- to”. Aggiungono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che uno degli elementi da cui poter dedurre la responsabilità della risiedeva nel CP_2
fatto che, nonostante fosse stata esplicitamente incaricata di intavolare tratta- tive con la ditta, il Condominio era stato comunque destinatario del decreto ingiuntivo, e non avrebbe altresì compreso che la colpa dell'amministratrice sarebbe consistita nell'aver omesso di comunicare all'assemblea l'avvenuta
9 notifica dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 1131, 3° co. c.c., così privandola della possibilità di impugnarlo;
di conseguenza, la circostanza che nell'agosto del 2015 l'assemblea aveva preso contezza dell'ingiunzione, ormai definitiva, non faceva venir meno gli addebiti mossi nei suoi confronti. Deducono, anco- ra, che l'avallo dimostrato dall'assemblea al comportamento della CP_2
rendeva legittima la domanda restitutoria da essi avanzata nei confronti del il cui rigetto era rimasto tuttavia privo di adeguata motivazione. CP_1
Infine, puntualizzano che il danno derivato dal comportamento omissivo dell'amministratrice – da intendersi quale perdita dell'occasione di proporre, anche singolarmente, opposizione al decreto ingiuntivo, fine di far valere la non debenza delle somme richieste, andava rapportato non al totale dell'importo ingiunto, bensì alla sola quota parte posta a loro carico, quantifi- cata in € 635,67 per ed € 627,67 per Parte_1 Parte_7
.
[...]
2) “Erronea determinazione del valore della lite e conseguente erronea quanti- ficazione delle spese di lite”. A giudizio degli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il valore della causa e, conseguentemente, avrebbe er- rato nel quantificare le competenze legali liquidate, prendendo come riferi- mento l'importo del decreto ingiuntivo (€ 29.047,88), anziché le somme poste a carico degli attori in base ai millesimi di proprietà (€ 627,67 e € 635,67). Le spese di lite andavano dunque quantificate secondo lo scaglione inferiore ad €
5.200,00, a nulla valendo la dichiarazione di valore indicata dagli attori nell'atto di citazione, valida ai soli fini fiscali. Contestano, inoltre, l'importo applicato per la fase di trattazione/istruzione, ritenendo che lo stesso andasse ridotto attesa la natura documentale della controversia.
3) “Erronea imputazione delle spese di lite liquidate ai terzi a carico degli at- tori principali – superfluità della chiamata in causa – conseguente imputabilità delle spese al chiamante”. Da ultimo, gli appellanti impugnano la parte della sentenza in cui le spese di lite relative alla chiamata in causa del terzo Pt_3
10 sono state poste a loro carico. A tal riguardo, sostengono che le stesse dove- vano gravare esclusivamente sulla chiamante , atteso che la domanda CP_2
di annullamento della delibera era limitata alla sola parte in cui era stata ratifi- cata l'omissione perpetrata dall'amministratrice, ma alcun rilievo era stato mosso avverso il rendiconto o le modalità di sua redazione, per cui detta chiamata doveva ritenersi ingiustificata ed effettuata nell'esclusivo interesse della . CP_2
2.1 Si sono costituiti in giudizio il e Controparte_1 CP_2
che hanno ampiamente contestato la fondatezza del gravame, ecce-
[...] pendone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla domanda di dichia- razione del valore della causa.
2.2 Analoghe contestazioni preliminari sono state sollevate da Parte_3
e da che, costituitisi con separate comparse, hanno insistito Controparte_3
per il rigetto del gravame, riproponendo – la sola Compagnia – le medesime difese circa i limiti di operatività della polizza assicurativa già svolte in primo grado.
3. Rigettata la richiesta di sospensiva, il procedimento è stato rimesso in deci- sione all'udienza del 13.03.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. in forma ridotta (venti giorni più venti).
4. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. proposta dagli appellati, che
è infondata.
4.1 In proposito, è sufficiente richiamare l'arresto della S.C., secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpre- tato "... nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazio- ne delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
11 delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentati- va che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alterna- tivo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
4.2 Nella specie, il gravame deve reputarsi ammissibile e, sebbene le doglian- ze svolte siano ai limiti della specificità e della coerenza rispetto alle prescri- zioni di cui all'art. 342 c.p.c., si ritiene che siano state sufficientemente indivi- duate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modi- fiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
4.3 Va respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis, in quanto l'impugnativa contiene argomentazioni controvertibili che non inducono a configurare aprioristicamente la “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello, a prescindere dalla sua fondatezza.
5. Le censure sollevate dall'appellante, tuttavia, sono infondate e non possono condurre alla riforma del provvedimento impugnato.
6. In particolare, è infondato il primo motivo di appello.
6.1 Sul punto, in considerazione della motivazione addotta dagli odierni ap- pellanti a supporto della prima domanda avanzata in giudizio (“Ritenere e di- chiarare, per le ragioni tutte dedotte in premessa e per le altre che saranno accertate in causa […] che la delibera approvata dal “ CP_1 CP_6
”, in data 24.8.2017, sull'argomento posto al punto n.4) dell'ordine
[...] del giorno relativa all'approvazione da parte dell'assemblea del consuntivo per i lavori straordinari, è illegittima. Ciò in quanto, attraverso
l'approvazione di essa, l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunicazione ai condomini del decreto
12 ingiuntivo meglio descritto in narrativa e con cui si riconoscono come giusti- ficabili spese non dovute alla società di Controparte_9 [...]
in persona del legale rappresen- Parte_5
tante, e per un ammontare di eu- Parte_5 Parte_5
ro 29.047,88 oltre interessi moratori e spese. 2. – Dichiarare di conseguenza nulla la delibera sul punto condannando il a ripetere quanto in- CP_1 debitamente pagato dagli attori a tali titoli…”) va certamente condiviso quanto rilevato preliminarmente dal giudice di prime cure in merito all'assenza, nella fattispecie vertita, di ipotesi riconducibili a casi di nullità o annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c., rispetto alla quale, pe- raltro, i nulla osservano nel proprio atto di gravame. Parte_1
6.2 A tal riguardo, giova rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, al procedimento di convocazione e informazione dell'assemblea, ai quorum e, in genere, attinenti alla formazione della voluntas dell'assemblea determinano l'annullabilità della delibera e sono impugnabili entro trenta giorni ex art. 1337 c.c. (cfr. Cass. SU 4806/2005, secondo cui, al contrario, l'assenza di elementi essenziali, l'impossibilità o l'illiceità dell'oggetto, l'estraneità di questo dalle competenze dell'assemblea, la lesioni di diritti individuali deter- minano la nullità della delibera stessa;
recentemente Cass. 8520/2017 secondo cui “in tema di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale l'omessa convocazione costituisce motivo di annullamento e non di nullità delle delibere assunte dall'assemblea”).
Detta impostazione risulta peraltro confermata dalle puntualizzazioni contenu- te nella recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9839/2021 (poi ribaditi nella successiva decisione n. 921/2023), con la quale sono stati ridefi- niti i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le
13 deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costu- me"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in viola- zione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.". In particolare, i casi di nullità individuati so- no tre: 1) “mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza;
oggetto, causa, forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) “impossibilità dell'oggetto in senso materia- le o in senso giuridico”, da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); 3) “illiceità” (art. 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon co- stume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i con- domini nell'uso delle cose comuni).
6.3 Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopra indicate, né in senso di nullità né tantomeno di annullabilità (difatti il bilancio consun- tivo dei lavori straordinari è stato regolarmente approvato dalla maggioranza dei condomini, rappresentante più della metà del valore dell'edificio ex art. 1136 c.c.), di talché la delibera deve essere ritenuta pienamente legittima, non essendo peraltro consentito al giudice di merito controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata (Cass. 12932/2022).
6.4 In ordine, invece alle ulteriori doglianze, se ne rileva non solo l'inconsistenza, ma altresì l'infondatezza, a partire dal fatto che gli incisi ri- portati nelle delibere assembleari e poi richiamati in sentenza a supporto della
14 motivazione “non possono rendere l'idea di come a tali statuizioni si sia per- venuti in assemblea, essendo del tutto evidente che il verbale assembleare ri- porta unicamente l'esito della discussione, che certamente è stata lunga ed articolata, e che peraltro non riporta alcunché circa i termini in cui
l'amministratrice avrebbe edotto l'assemblea sull'accaduto, sul suo effettivo operare ai fini della transazione e sui motivi per cui questa non ha avuto esi- to”. In disparte il fatto che gli appellanti non offrono neppure una versione al- ternativa di quello che sarebbe stato il reale contenuto della discussione, non è revocabile in dubbio che tutte le delibere che hanno preceduto quella per cui è causa non sono mai state impugnate da alcuno, né che i hanno mai Parte_1
ritenuto (pur essendo loro facoltà ex art. 1130 n. 7 c.c.) di dover dichiarare, in quelle sedi, alcunché in merito alle decisioni adottate.
In ogni caso, risulta incontrovertibilmente per tabulas che:
- i condomini mai avevano contestato la debenza delle somme residue vantate dalla atteso che già in occasione dell'assemblea del Org_1
28.03.2015, all'indomani della diffida di pagamento da parte del lega- le della il consesso discuteva il punto all'o.d.g. “Richiesta Org_1 dell'Avv. De Cinque in nome e per conto della Controparte_9
”, rispetto al quale “L'assemblea all'unanimità dei pre-
[...] senti delibera di valutare l'effettiva consistenza del credito vantato dal- la e di chiudere anche questa vertenza al fine di evitare ulteriori Org_1 spese legali”;
- nessun condòmino aveva ritenuto di dover sollevare contestazioni in merito all'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo o alla sua omessa opposizione, tanto è vero che alla successiva assemblea del
19.08.2015 veniva discusso (alla presenza degli odierni appellanti) il punto all'o.d.g. “decreto ingiuntivo Discussione e conse- CP_14 guente delibera”, rispetto al quale “l'assemblea prende atto del decreto
15 e dà mandato all'amministratore e al legale di procedere ad una tran- sazione”;
- in occasione dell'assemblea del 18.08.2016, veniva discusso (sempre alla presenza degli odierni appellanti) il punto “esame bilancio con- suntivo lavori di ristrutturazione e approvazione delle voci di spesa e relativo riparto”, rispetto al quale “l'assemblea visto i pignoramenti Org_ fatti dalla ditta sul conto corrente del condominio, al fine di sbloccare la situazione propone la costituzione di un fondo pari alla somma da liquidare alla ditta, da ripartire con la tabella di proprietà.
La proposta viene approvata a maggioranza col voto contrario dei si- gnori Durante Palumbo e Rizzo. Si dà mandato all'amministratore di tentare una transazione con la ditta . Org_1
Dette circostanze smentiscono dunque che in data 24.08.2017 “l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunica- zione ai condomini del decreto ingiuntivo”, essendo per contro vero che la compagine condominiale aveva già da tempo (almeno un anno prima) preso contezza della sussistenza di un proprio debito nei confronti della ditta esecu- trice dei lavori, deliberando la creazione di un apposito fondo per il pagamen- to di quanto dovuto. Conseguentemente, il primo giudice non è incorso in al- cuna erronea valutazione delle deduzioni delle parti o dei documenti prodotti, ma ha reso sul punto una motivazione ampiamente argomentata e pienamente corrispondente alle emergenze istruttorie e che, proprio per tali motivi, merita di essere condivisa dalla Corte.
6.5 Infine, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla . CP_2
A tal riguardo, va rammentato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verifica- re se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comporta-
16 mento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difet- tando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Nel caso di specie detti elementi difettano, atteso che l'eventuale impugnazio- ne del decreto ingiuntivo molto ragionevolmente non avrebbe avuto esito po- sitivo. Come correttamente accertato dal Tribunale, difatti, la relazione del di- rettore dei lavori Arch. i verbali assembleari del 19.02.2011, Per_1
07.05.2011 e 06.08.2011, il “Computo metrico consuntivo dei lavori appaltati in corso d'opera” redatto dal precedente amministratore (sul quale i Pt_3
, per loro stessa ammissione, non muovono alcun rilievo) compro- Parte_1
vano che le somme residue vantate dalla erano effettivamente dovute Org_1
dal che, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio dalla non tem- CP_1 pestiva conoscenza dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.
7. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
7.1 Sul punto va dato atto che recentemente la Corte di Cassazione, mutando orientamento, ha statuito che “la domanda di impugnazione di delibera as- sembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del va- lore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo CP_1
contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazio- ne e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro” (Cass. 19250/2021; conf.
9068/2022; 25721/2023). Nella citata sentenza viene enunciato il seguente principio di diritto: “nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annul- lamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa
17 deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito”.
7.2 Tenuto conto di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che i Pt_8
[... chiedevano di ritenere e dichiarare l'illegittimità e la nullità della delibera, in relazione al solo punto 4 dell'o.d.g., chiarendo che “attraverso
l'approvazione di essa, l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore […] con cui si riconoscono come giustificabili spese non dovute alla società […] per un ammontare di € 29.047,88 oltre interessi mo- ratori e spese”, deve ritenersi che il valore della causa debba essere rapportato all'importo complessivo contestato (ovvero, quello indicato nel decreto in- giuntivo) e non alla quota parte imputabile ai due condomini, sicché le deter- minazioni compiute sul punto da parte del Tribunale devono reputarsi corrette e pienamente conformi ai principi innanzi richiamati.
7.3 In merito, invece, all'applicazione dei valori mediani e alla mancata ridu- zione degli importi relativi alla fase istruttoria, va evidenziato che la liquida- zione delle spese di lite è avvenuta in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ed in conformità ai parametri ministeriali in materia di compensi legali.
7.4 Quanto all'applicazione dei valori medi di tariffa, va rammentato che se- condo la Suprema Corte la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi (Cass. 4782/2020), e l'esercizio di tale potere discrezionale non è soggetto a sindacato di legittimità, purché sia contenuto tra il minimo ed il massimo e sia attinente ai parametri fissati dalla tabella (Cass. 19989/2021).
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese secondo la tariffa media appare dunque del tutto corretta, anche in considerazione del fatto che sussiste
18 l'obbligo di apposita motivazione soltanto allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire gli importi oltre le soglie fissate, affinché siano con- trollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo
(Cass. 89/2021).
7.5 Appare inoltre del tutto legittima la liquidazione della fase istruttoria che, comprendendo anche le richieste di prova, deve ritenersi essere stata svolta, avendo le parti depositato le relative memorie.
8. Da ultimo, è altresì infondato il terzo motivo di appello.
8.1 A tal riguardo, giova rammentare che, nella liquidazione delle spese di li- te, il principio della soccombenza deve essere temperato dal principio di cau- salità, avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa.
Si è affermato che «In forza del principio di causazione, il rimborso delle spe- se processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve es- sere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessa- ria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate in- fondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del ter- zo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un eser- cizio abusivo del diritto di difesa». E' stato pertanto chiarito che deve negarsi in caso di soccombenza la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato
«ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatez- za, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenu- to/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ulti- mo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza» (Cass. 26082/2021).
19 8.2 Nel caso di specie, la chiamata in causa dell'ex amministratore Pt_3
da parte di è stata determinata dalle allegazioni degli
[...] Controparte_2
attori, che sin dal principio avevano riferito di presunte incongruità e poste di spesa non dovute riportate nel consuntivo dei lavori di ristrutturazione (redat- to, per l'appunto, dal , chiedendo addirittura che venisse disposta CTU Pt_3 al fine di accertare che “le spese di € 29.047,88 di cui al decreto ingiuntivo notificato al condominio dalla società in data 6.5.2015 n. CP_7
153/15, non andavano pagate alla ditta ingiunta”, secondo le contestazioni riportate in atto di citazione. L'iniziativa giudiziaria della , dunque, CP_2
appare pienamente legittima, al pari della condanna alle spese disposta in ca- po agli odierni appellanti con la sentenza impugnata, ossequiosa dei principi innanzi richiamati.
9. L'appello deve in conclusione essere respinto e tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo, compresa la fase di trattazione/istruttoria integrata dalla delibazione dell'istanza di inibitoria (respinta con ordinanza 23/12/2022) con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda e con distra- zione, quanto all'appellato in favore dei suoi difensori, Avv. Parte_3
Pesce e Scafetta, dichiaratisi antistatari.
10. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso compor- tano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) a carico della Parte_9
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 188/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello;
20 2) Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.996,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con di- strazione, quanto a quelle dovute a in favore dei suoi Parte_3
difensori, Avv. Michela Scafetta e Salvatore Pesce, dichiaratisi antista- tari;
3) Dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quel- lo già dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 15/05/2024.
Il Consigliere relatore
Dott. Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 762/2022 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 13.03.2024, e vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaldo Tascione del Foro di Vasto, presso il cui studio in Vasto (CH), Piazza Pudente n. 9, sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
in persona del suo amministratore Controparte_1
pro tempore e , rappresentati e difesi Controparte_2 Controparte_2 dall'Avv. Levino Torrione del Foro di Vasto, presso il cui studio in Vasto
(CH), via Sant'Onofrio n. 25, sono elettivamente domiciliati, in virtù di man- dato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
APPELLATI
NONCHE'
Controparte_3 Controparte_4
, in persona del procuratore e legale rappresentante
[...]
p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Rimato Controparte_5
del Foro di Lanciano, presso il cui studio in Lanciano (CH), via M. Rosato n. 22, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costi- tuzione in appello;
EL IA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamen- Parte_3
te, dagli Avv.ti Michela Scafetta e Salvatore Pesce del Foro di Roma, presso il cui studio in Roma, viale Africa n. 120, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO-TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti così concludono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni avversa domanda: NEL MERITO accogliere integralmente il presente appello e riformare la impugnata sentenza N. 188/2022 pubbl. il 21/06/2022 Repert. n.
308/2022 del 25/06/2022, emessa dal Tribunale di Vasto a definizione del giudizio RG n. 989/2017 nei sensi che seguono:
1. Riformare la sentenza ap- pellata;
2. Ritenere e dichiarare, per le ragioni tutte dedotte in premessa e an- che a mezzo di CTU ove ritenuta necessaria che la delibera approvata dal
”, in data 24.8.2017, sull'argomento posto al CP_1 Controparte_6 punto 4) dell'ordine del giorno relativa all'approvazione da parte dell'assemblea del consuntivo per lavori straordinari, è illegittima. Ciò in quanto, attraverso l'approvazione di essa, l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunicazione ai condomini del decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa e con cui si riconoscono come giustificabili spese non dovute alla società CP_7 Parte_4
di in persona del legale
[...] Parte_5
rappresentante, e per un ammon- Parte_5 Parte_5 tare di € 29.047,88 oltre interessi moratori e spese.
3. Dichiarare di conse- guenza nulla la delibera sul punto condannando il a ripetere quan- CP_1
to indebitamente pagato dagli attori a tali titoli.
4. Ritenere la colpa omissiva grave dell'amministratore riguardo alla mancata convoca- Controparte_2
2 zione dell'assemblea condominiale ed alla mancata sottoposizione alla stessa ed a tutti i condomini del loro diritto ad impugnare il decreto ingiuntivo n.
153/20125, emesso dal Tribunale di Vasto.
5. Ritenere che, a seguito della detta omissione, il decreto ingiuntivo in questione è divenuto definitivo per fatto e colpa dell'amministratore medesimo e condannarlo a ripetere, in favore degli attori, tutte le somme da questi ultimi indebitamente versate e/o da ver- sare alla menzionata società . In subordine ed in via gradata: 6. CP_7
ricondurre e riconoscere che il valore della controversia corrisponde all'ammontare cadente a carico degli odierni appellanti a seguito della defini- tività del decreto ingiuntivo emesso dalla in proporzione alle rispettive Org_1
quote millesimali di partecipazione al condominio ricade nello scaglione di valore di € 5.200,00; 7. per l'effetto rideterminare le spese di lite del giudizio di primo grado, tenendo altresì in considerazione le fasi effettivamente svolte;
8. porre le spese di lite liquidate in favore del terzo chiamato – Parte_3
e per lo stesso dei suoi procuratori antistatari - ad esclusivo carico del condo- minio autore della chiamata. In ogni caso 9. Condannare i convenuti, con vin- colo solidale tra loro al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado”.
Gli appellati ” e così conclu- Controparte_1 Controparte_2 dono: “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis 1) In via preliminare e pre- giudiziale: dichiarare l'appello inammissibile per le motivazioni esposte;
2)
Nel merito rigettare in toto l'appello proposto dai sig.ri con con- Parte_1
ferma della sentenza impugnata;
3) Condannare, sempre e comunque, gli ap- pellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
L'appellata così conclude: “Piaccia alla Corte d'Appello di Controparte_3
L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, provvedere come se- gue: dichiarare improponibili, inammissibili o quantomeno rigettare nel meri-
3 to le domande tutte come proposte dai sigg.ri con il loro atto di ap- Parte_1 pello, con vittoria delle spese di lite”.
L'appellato così conclude: “1) Dichiarare improcedibile e/o Parte_3 inammissibile l'appello proposto dai sigg. per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati.2) Confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, riget- tare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.3) Per
l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da di- strarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n.
188/2022, pubblicata il 21.06.2022 e notificata il 28.06.2022, emessa all'esito del giudizio n. 989/2017 R.G. avente ad oggetto “ impugnazione CP_1 delibere assembleari”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vasto – ritenendo assorbite le richieste di manleva proposte avverso l'ex amministratore e la Parte_3
e condannando gli attori alla refusione delle spese di lite – Controparte_3
ha respinto le domande avanzate da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del e del suo am-
[...] Controparte_8 ministratore p.t. , volte a sentir dichiarare l'illegittimità e la Controparte_2
nullità della delibera assembleare del 24.08.2017, in relazione al solo punto
4), avente ad oggetto l'approvazione del consuntivo per lavori straordinari, nonché la responsabilità della per aver omesso di notiziare i condo- CP_2 mini circa l'avvenuta ricezione del decreto ingiuntivo da parte della
[...]
Controparte_9
[...] 1.1 A sostegno delle proprie richieste, gli attori deducevano che il Condomi- nio di cui fanno parte, dopo aver deliberato nel 2009 lavori straordinari di ri- strutturazione dello stabile, stipulava in data 01.10.2010 un contratto di appal-
C
con la Controparte_11
per l'iniziale importo di € 326.000,00, in seguito aumen-
[...] tato sino ad € 434.694,52 in ragione di lavori aggiuntivi in corso d'opera, pre- viamente individuati e deliberati dall'assemblea; per detti lavori l'impresa si era dichiarata debitrice del residuo importo di € 29.047,88. Aggiungevano che sino alla delibera oggetto di impugnativa il , all'unanimità, non CP_1
aveva provveduto ad approvare il consuntivo relativo al pagamento e alla ri- partizione delle spese di ristrutturazione, poiché presentava spese non dovute e, proprio a causa di conteggi poco chiari, aveva revocato con delibera
21.08.2014 l'incarico al precedente amministratore nominan- Parte_3
do in sua sostituzione , che avrebbe dovuto fare luce sulla Controparte_2
regolarità dei conteggi e sulle pretese della ditta. Stante la persistenza dell'inadempimento da parte del la aveva chiesto CP_1 CP_7
ed ottenuto nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 153/2015 per il paga- mento della somma di € 29.047,48, regolarmente notificato in data 21.05.2015 alla , la quale, secondo il costrutto attoreo, ometteva di notiziarne CP_2
l'assemblea, impendendo in tal modo ai condomini di opporlo, anche perso- nalmente, e consentendone così l'irreversibile definitività. L'amministratore aveva dunque consentito alla ditta di percepire indebitamente somme in realtà non dovute e tale operato veniva illegittimamente ratificato in seno all'assemblea del 24.08.2017, attraverso l'approvazione del consuntivo di spesa. Ritenendo tale comportamento illegittimo, i due condomini impugna- vano dunque detta delibera in quanto “attraverso l'approvazione di essa,
l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunicazione ai condomini del decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa e con cui si riconoscono come giustificabili spese non dovute alla
5 società Controparte_9 Parte_5
Cont
in persona del legale rappresentante, e
[...] Parte_5
per un ammontare di € 29.047,88 oltre interessi morato- Parte_6 ri e spese”; per l'effetto, agivano in giudizio al fine di sentir dichiarare il tenuto a ripetere “quanto indebitamente pagato dagli attori a tali CP_1 titoli” nonché, ritenuta la colpa grave dell'amministratore per le omissioni compiute, sentirla condannare a ripetere in loro favore tutte le somme da essi versate e/o da versare alla . CP_7
1.2 Si costituivano il che, ec- Controparte_13 cepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso esperi- mento del tentativo obbligatorio di mediazione, contestavano le domande at- toree, deducendo che la , sin dalla assemblea di marzo 2015, aveva CP_2
notiziato i condòmini della situazione debitoria del e riferito del- CP_1
la richiesta avanzata tramite proprio legale dalla , ribadendo CP_7
detti argomenti nelle successive assemblee del 19.08.2015 e del 18.08.2016, in occasione della quale, peraltro, veniva deliberata la costituzione di un ap- posito fondo al fine di permettere il pagamento della ditta. Precisavano che il bilancio consuntivo dei lavori straordinari approvati in seno all'assemblea del
24.08.2017 era stato predisposto dal precedente amministratore e rile- Pt_3
vavano la piena legittimità della delibera impugnata, in quanto: il pagamento della era stato deliberato più volte con delibere mai contestate né im- Org_1 pugnate;
la delibera impugnata non andava a ratificare l'operato dell'amministratore in riferimento al decreto ingiuntivo, invero già esaminato e approvato in precedenza;
gli attori erano a conoscenza del debito verso la già prima della nomina della , atteso che l'arch. diretto- Org_1 CP_2 Per_1
re dei lavori, con propria relazione 17.03.2012 aveva riconosciuto lavori extra contratto deliberati in corso d'opera per € 106.666,19. Contestata, dunque, la sussistenza di alcuna responsabilità professionale in capo alla , insi- CP_2
stevano per il rigetto delle domande attoree, chiedendo ed ottenendo di chia-
6 mare in giudizio, ai fini della manleva, la e Controparte_3 Parte_3
autore del rendiconto approvato.
1.3 Si costituivano in giudizio e la che, ecce- Parte_3 Controparte_3 pita parimenti l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, contestavano in via principale le domande attoree, nonché quelle avanzate dai convenuti nei propri confronti.
1.4 Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, si procedeva all'istruzione del giudizio – consistita nell'acquisizione documentale – e, all'esito, il Tribunale ha rigettato le domande avanzate dai . Parte_1
1.5 In particolare, il primo giudice:
a) richiamata la distinzione tra delibere nulle e annullabili, ha rilevato che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi prese in considerazione dalla giurisprudenza in materia di impugnativa ex art. 1137 c.c.;
b) valorizzando i documenti in atti, ha giudicato infondata la tesi attorea, evi- denziando che con delibera del 28.03.2015 l'assemblea, a seguito della diffida avanzata dal legale della (e prima che quest'ultima ottenesse il decreto Org_1 ingiuntivo), aveva incaricato l'amministratore di valutare l'effettiva consi- stenza del credito vantato dalla ditta, senza contestare le richieste di pagamen- to avanzate, che, di contro, si dichiarava disposta ad onorare, previa verifica dell'esattezza dei calcoli, per evitare l'aumento delle spese;
nella successiva assemblea del 19.08.2015 veniva posto all'ordine del giorno “decreto ingiun- tivo ditta discussione e conseguente delibera” e la compagine, preso at- Org_1 to del decreto, dava mandato all'amministratore di procedere ad una transa- zione;
c) ha rilevato che già con relazione del 17.03.2012 il direttore dei lavori arch. aveva riconosciuto lavori extra contratto per € 106.666,19, approvati in Per_1
occasione delle assemblee condominiali del 19.02.2011, 07.05.2011 e
06.08.2011;
7 d) ha rilevato che nell'assemblea del 18.08.2016, ove si discuteva del punto messo all'o.d.g. “esame bilancio consuntivo lavori di ristrutturazione e appro- vazione delle voci di spesa e relativo riparto”, il Condominio deliberava di chiudere la vertenza con la mediante la costituzione di un fondo pari Org_1
alla somma da liquidare alla ditta, da ripartire con le tabelle di proprietà;
e) ha evidenziato che nessuna delle delibere richiamate era mai stata impugna- ta, concludendo che la non era incorsa in alcuna omissione circa CP_2
l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, mentre la delibera impugnata del
24.08.2017 doveva ritenersi pienamente legittima;
f) quanto alla contestazione mossa dagli attori in merito alle somme richieste dalla con l'ingiunzione e ritenute non dovute dal ne ha Org_1 CP_1 rilevato parimenti l'infondatezza, atteso che: il maggior importo relativo al costo dei lavori per il rifacimento del tetto era stato certificato dal direttore dei lavori nel “computo metrico consuntivo dei lavori appaltati in corso d'opera”
e riportato dal nel consuntivo lavori, indicando sia l'importo previsto Pt_3 che quello reale, pari ad € 64.740,08; la percentuale sull'importo dei lavori percepita dall'amministratore ammontava al 2,5% e non al 7% indicato dagli attori;
i lavori di demolizione della rampa posteriore erano stati addebitati al singolo condomino richiedente per € 2.792,38, mentre quelli di consolidamen- to e ricostruzione della medesima era stati addebitati al per € CP_1
14.523,62; non vi era prova che le spese per marmi e muretti a piano terra erano stati imputati al , atteso che dal consuntivo dei lavori e rela- CP_1
tivo piano di riparto risultava che la quota di parte attrice e dei proprietari del primo piano era pari a zero;
g) ha ritenuto le chiamate in garanzia assorbite dal rigetto della domanda;
h) ha ritenuto infondata l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla , in quanto gli attori avevano richiesto di condannare CP_3
l'amministratore a ripetere in loro favore le somme da essi indebitamente ver-
8 sate in favore della , di talchè la chiamata in causa effettuata CP_7
dalla doveva ritenersi legittima;
CP_2
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal in relazione alla notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, in Pt_3
quanto egli aveva provveduto a redigere il rendiconto in data 05.08.2014;
l) infine, ha posto le spese di lite integralmente a carico degli attori.
2. Avverso detta sentenza hanno interposto appello gli originari attori, i quali hanno affidato il proprio gravame a tre motivi, così sintetizzabili:
1) “erronea valutazione delle deduzioni delle parti attrici. Omessa valutazione delle evidenze documentali. Illogicità della decisione. Omessa o incompleta motivazione”. Gli appellanti impugnano la parte della sentenza in cui il Tri- bunale ha ritenuto la delibera legittima e valida ed ha pertanto rigettato le do- mande attoree, ritenendo la motivazione sottesa alla decisione “giuridicamen- te non congrua e logicamente insufficiente”, in quanto il primo giudice si sa- rebbe limitato ad aderire acriticamente alla tesi difensiva dei convenuti prin- cipali, senza compiere alcun vaglio critico. Deducono a tal riguardo che le as- serzioni riportate nelle delibere assembleari del 28.03.2015 e 19.08.2015 e ri- chiamate in sentenza “non possono rendere l'idea di come a tali statuizioni si sia pervenuti in assemblea, essendo del tutto evidente che il verbale assem- bleare riporta unicamente l'esito della discussione, che certamente è stata lunga ed articolata, e che peraltro non riporta alcunché circa i termini in cui
l'amministratrice avrebbe edotto l'assemblea sull'accaduto, sul suo effettivo operare ai fini della transazione e sui motivi per cui questa non ha avuto esi- to”. Aggiungono che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che uno degli elementi da cui poter dedurre la responsabilità della risiedeva nel CP_2
fatto che, nonostante fosse stata esplicitamente incaricata di intavolare tratta- tive con la ditta, il Condominio era stato comunque destinatario del decreto ingiuntivo, e non avrebbe altresì compreso che la colpa dell'amministratrice sarebbe consistita nell'aver omesso di comunicare all'assemblea l'avvenuta
9 notifica dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 1131, 3° co. c.c., così privandola della possibilità di impugnarlo;
di conseguenza, la circostanza che nell'agosto del 2015 l'assemblea aveva preso contezza dell'ingiunzione, ormai definitiva, non faceva venir meno gli addebiti mossi nei suoi confronti. Deducono, anco- ra, che l'avallo dimostrato dall'assemblea al comportamento della CP_2
rendeva legittima la domanda restitutoria da essi avanzata nei confronti del il cui rigetto era rimasto tuttavia privo di adeguata motivazione. CP_1
Infine, puntualizzano che il danno derivato dal comportamento omissivo dell'amministratrice – da intendersi quale perdita dell'occasione di proporre, anche singolarmente, opposizione al decreto ingiuntivo, fine di far valere la non debenza delle somme richieste, andava rapportato non al totale dell'importo ingiunto, bensì alla sola quota parte posta a loro carico, quantifi- cata in € 635,67 per ed € 627,67 per Parte_1 Parte_7
.
[...]
2) “Erronea determinazione del valore della lite e conseguente erronea quanti- ficazione delle spese di lite”. A giudizio degli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'individuare il valore della causa e, conseguentemente, avrebbe er- rato nel quantificare le competenze legali liquidate, prendendo come riferi- mento l'importo del decreto ingiuntivo (€ 29.047,88), anziché le somme poste a carico degli attori in base ai millesimi di proprietà (€ 627,67 e € 635,67). Le spese di lite andavano dunque quantificate secondo lo scaglione inferiore ad €
5.200,00, a nulla valendo la dichiarazione di valore indicata dagli attori nell'atto di citazione, valida ai soli fini fiscali. Contestano, inoltre, l'importo applicato per la fase di trattazione/istruzione, ritenendo che lo stesso andasse ridotto attesa la natura documentale della controversia.
3) “Erronea imputazione delle spese di lite liquidate ai terzi a carico degli at- tori principali – superfluità della chiamata in causa – conseguente imputabilità delle spese al chiamante”. Da ultimo, gli appellanti impugnano la parte della sentenza in cui le spese di lite relative alla chiamata in causa del terzo Pt_3
10 sono state poste a loro carico. A tal riguardo, sostengono che le stesse dove- vano gravare esclusivamente sulla chiamante , atteso che la domanda CP_2
di annullamento della delibera era limitata alla sola parte in cui era stata ratifi- cata l'omissione perpetrata dall'amministratrice, ma alcun rilievo era stato mosso avverso il rendiconto o le modalità di sua redazione, per cui detta chiamata doveva ritenersi ingiustificata ed effettuata nell'esclusivo interesse della . CP_2
2.1 Si sono costituiti in giudizio il e Controparte_1 CP_2
che hanno ampiamente contestato la fondatezza del gravame, ecce-
[...] pendone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in relazione alla domanda di dichia- razione del valore della causa.
2.2 Analoghe contestazioni preliminari sono state sollevate da Parte_3
e da che, costituitisi con separate comparse, hanno insistito Controparte_3
per il rigetto del gravame, riproponendo – la sola Compagnia – le medesime difese circa i limiti di operatività della polizza assicurativa già svolte in primo grado.
3. Rigettata la richiesta di sospensiva, il procedimento è stato rimesso in deci- sione all'udienza del 13.03.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. in forma ridotta (venti giorni più venti).
4. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. proposta dagli appellati, che
è infondata.
4.1 In proposito, è sufficiente richiamare l'arresto della S.C., secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpre- tato "... nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazio- ne delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
11 delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentati- va che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu- gnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alterna- tivo di decisione da contrapporre a quella di primo grado". (cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
4.2 Nella specie, il gravame deve reputarsi ammissibile e, sebbene le doglian- ze svolte siano ai limiti della specificità e della coerenza rispetto alle prescri- zioni di cui all'art. 342 c.p.c., si ritiene che siano state sufficientemente indivi- duate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modi- fiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
4.3 Va respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis, in quanto l'impugnativa contiene argomentazioni controvertibili che non inducono a configurare aprioristicamente la “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello, a prescindere dalla sua fondatezza.
5. Le censure sollevate dall'appellante, tuttavia, sono infondate e non possono condurre alla riforma del provvedimento impugnato.
6. In particolare, è infondato il primo motivo di appello.
6.1 Sul punto, in considerazione della motivazione addotta dagli odierni ap- pellanti a supporto della prima domanda avanzata in giudizio (“Ritenere e di- chiarare, per le ragioni tutte dedotte in premessa e per le altre che saranno accertate in causa […] che la delibera approvata dal “ CP_1 CP_6
”, in data 24.8.2017, sull'argomento posto al punto n.4) dell'ordine
[...] del giorno relativa all'approvazione da parte dell'assemblea del consuntivo per i lavori straordinari, è illegittima. Ciò in quanto, attraverso
l'approvazione di essa, l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunicazione ai condomini del decreto
12 ingiuntivo meglio descritto in narrativa e con cui si riconoscono come giusti- ficabili spese non dovute alla società di Controparte_9 [...]
in persona del legale rappresen- Parte_5
tante, e per un ammontare di eu- Parte_5 Parte_5
ro 29.047,88 oltre interessi moratori e spese. 2. – Dichiarare di conseguenza nulla la delibera sul punto condannando il a ripetere quanto in- CP_1 debitamente pagato dagli attori a tali titoli…”) va certamente condiviso quanto rilevato preliminarmente dal giudice di prime cure in merito all'assenza, nella fattispecie vertita, di ipotesi riconducibili a casi di nullità o annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c., rispetto alla quale, pe- raltro, i nulla osservano nel proprio atto di gravame. Parte_1
6.2 A tal riguardo, giova rammentare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, i vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, al procedimento di convocazione e informazione dell'assemblea, ai quorum e, in genere, attinenti alla formazione della voluntas dell'assemblea determinano l'annullabilità della delibera e sono impugnabili entro trenta giorni ex art. 1337 c.c. (cfr. Cass. SU 4806/2005, secondo cui, al contrario, l'assenza di elementi essenziali, l'impossibilità o l'illiceità dell'oggetto, l'estraneità di questo dalle competenze dell'assemblea, la lesioni di diritti individuali deter- minano la nullità della delibera stessa;
recentemente Cass. 8520/2017 secondo cui “in tema di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale l'omessa convocazione costituisce motivo di annullamento e non di nullità delle delibere assunte dall'assemblea”).
Detta impostazione risulta peraltro confermata dalle puntualizzazioni contenu- te nella recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 9839/2021 (poi ribaditi nella successiva decisione n. 921/2023), con la quale sono stati ridefi- niti i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le
13 deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costu- me"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in viola- zione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.". In particolare, i casi di nullità individuati so- no tre: 1) “mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza;
oggetto, causa, forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) “impossibilità dell'oggetto in senso materia- le o in senso giuridico”, da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata); 3) “illiceità” (art. 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon co- stume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i con- domini nell'uso delle cose comuni).
6.3 Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi sopra indicate, né in senso di nullità né tantomeno di annullabilità (difatti il bilancio consun- tivo dei lavori straordinari è stato regolarmente approvato dalla maggioranza dei condomini, rappresentante più della metà del valore dell'edificio ex art. 1136 c.c.), di talché la delibera deve essere ritenuta pienamente legittima, non essendo peraltro consentito al giudice di merito controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata (Cass. 12932/2022).
6.4 In ordine, invece alle ulteriori doglianze, se ne rileva non solo l'inconsistenza, ma altresì l'infondatezza, a partire dal fatto che gli incisi ri- portati nelle delibere assembleari e poi richiamati in sentenza a supporto della
14 motivazione “non possono rendere l'idea di come a tali statuizioni si sia per- venuti in assemblea, essendo del tutto evidente che il verbale assembleare ri- porta unicamente l'esito della discussione, che certamente è stata lunga ed articolata, e che peraltro non riporta alcunché circa i termini in cui
l'amministratrice avrebbe edotto l'assemblea sull'accaduto, sul suo effettivo operare ai fini della transazione e sui motivi per cui questa non ha avuto esi- to”. In disparte il fatto che gli appellanti non offrono neppure una versione al- ternativa di quello che sarebbe stato il reale contenuto della discussione, non è revocabile in dubbio che tutte le delibere che hanno preceduto quella per cui è causa non sono mai state impugnate da alcuno, né che i hanno mai Parte_1
ritenuto (pur essendo loro facoltà ex art. 1130 n. 7 c.c.) di dover dichiarare, in quelle sedi, alcunché in merito alle decisioni adottate.
In ogni caso, risulta incontrovertibilmente per tabulas che:
- i condomini mai avevano contestato la debenza delle somme residue vantate dalla atteso che già in occasione dell'assemblea del Org_1
28.03.2015, all'indomani della diffida di pagamento da parte del lega- le della il consesso discuteva il punto all'o.d.g. “Richiesta Org_1 dell'Avv. De Cinque in nome e per conto della Controparte_9
”, rispetto al quale “L'assemblea all'unanimità dei pre-
[...] senti delibera di valutare l'effettiva consistenza del credito vantato dal- la e di chiudere anche questa vertenza al fine di evitare ulteriori Org_1 spese legali”;
- nessun condòmino aveva ritenuto di dover sollevare contestazioni in merito all'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo o alla sua omessa opposizione, tanto è vero che alla successiva assemblea del
19.08.2015 veniva discusso (alla presenza degli odierni appellanti) il punto all'o.d.g. “decreto ingiuntivo Discussione e conse- CP_14 guente delibera”, rispetto al quale “l'assemblea prende atto del decreto
15 e dà mandato all'amministratore e al legale di procedere ad una tran- sazione”;
- in occasione dell'assemblea del 18.08.2016, veniva discusso (sempre alla presenza degli odierni appellanti) il punto “esame bilancio con- suntivo lavori di ristrutturazione e approvazione delle voci di spesa e relativo riparto”, rispetto al quale “l'assemblea visto i pignoramenti Org_ fatti dalla ditta sul conto corrente del condominio, al fine di sbloccare la situazione propone la costituzione di un fondo pari alla somma da liquidare alla ditta, da ripartire con la tabella di proprietà.
La proposta viene approvata a maggioranza col voto contrario dei si- gnori Durante Palumbo e Rizzo. Si dà mandato all'amministratore di tentare una transazione con la ditta . Org_1
Dette circostanze smentiscono dunque che in data 24.08.2017 “l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore circa la omessa comunica- zione ai condomini del decreto ingiuntivo”, essendo per contro vero che la compagine condominiale aveva già da tempo (almeno un anno prima) preso contezza della sussistenza di un proprio debito nei confronti della ditta esecu- trice dei lavori, deliberando la creazione di un apposito fondo per il pagamen- to di quanto dovuto. Conseguentemente, il primo giudice non è incorso in al- cuna erronea valutazione delle deduzioni delle parti o dei documenti prodotti, ma ha reso sul punto una motivazione ampiamente argomentata e pienamente corrispondente alle emergenze istruttorie e che, proprio per tali motivi, merita di essere condivisa dalla Corte.
6.5 Infine, alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo alla . CP_2
A tal riguardo, va rammentato che la responsabilità dell'amministratore di condominio, alla stregua di quella del professionista, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività, occorrendo verifica- re se il danno lamentato sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e infine se, ove questi avesse tenuto il comporta-
16 mento dovuto, il condominio avrebbe evitato il pregiudizio lamentato, difet- tando altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
Nel caso di specie detti elementi difettano, atteso che l'eventuale impugnazio- ne del decreto ingiuntivo molto ragionevolmente non avrebbe avuto esito po- sitivo. Come correttamente accertato dal Tribunale, difatti, la relazione del di- rettore dei lavori Arch. i verbali assembleari del 19.02.2011, Per_1
07.05.2011 e 06.08.2011, il “Computo metrico consuntivo dei lavori appaltati in corso d'opera” redatto dal precedente amministratore (sul quale i Pt_3
, per loro stessa ammissione, non muovono alcun rilievo) compro- Parte_1
vano che le somme residue vantate dalla erano effettivamente dovute Org_1
dal che, pertanto, non ha subito alcun pregiudizio dalla non tem- CP_1 pestiva conoscenza dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.
7. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello.
7.1 Sul punto va dato atto che recentemente la Corte di Cassazione, mutando orientamento, ha statuito che “la domanda di impugnazione di delibera as- sembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del va- lore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo CP_1
contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazio- ne e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro” (Cass. 19250/2021; conf.
9068/2022; 25721/2023). Nella citata sentenza viene enunciato il seguente principio di diritto: “nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annul- lamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa
17 deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito”.
7.2 Tenuto conto di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che i Pt_8
[... chiedevano di ritenere e dichiarare l'illegittimità e la nullità della delibera, in relazione al solo punto 4 dell'o.d.g., chiarendo che “attraverso
l'approvazione di essa, l'assemblea ha ratificato l'operato illegittimo dell'amministratore […] con cui si riconoscono come giustificabili spese non dovute alla società […] per un ammontare di € 29.047,88 oltre interessi mo- ratori e spese”, deve ritenersi che il valore della causa debba essere rapportato all'importo complessivo contestato (ovvero, quello indicato nel decreto in- giuntivo) e non alla quota parte imputabile ai due condomini, sicché le deter- minazioni compiute sul punto da parte del Tribunale devono reputarsi corrette e pienamente conformi ai principi innanzi richiamati.
7.3 In merito, invece, all'applicazione dei valori mediani e alla mancata ridu- zione degli importi relativi alla fase istruttoria, va evidenziato che la liquida- zione delle spese di lite è avvenuta in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. ed in conformità ai parametri ministeriali in materia di compensi legali.
7.4 Quanto all'applicazione dei valori medi di tariffa, va rammentato che se- condo la Suprema Corte la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi (Cass. 4782/2020), e l'esercizio di tale potere discrezionale non è soggetto a sindacato di legittimità, purché sia contenuto tra il minimo ed il massimo e sia attinente ai parametri fissati dalla tabella (Cass. 19989/2021).
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese secondo la tariffa media appare dunque del tutto corretta, anche in considerazione del fatto che sussiste
18 l'obbligo di apposita motivazione soltanto allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire gli importi oltre le soglie fissate, affinché siano con- trollabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo
(Cass. 89/2021).
7.5 Appare inoltre del tutto legittima la liquidazione della fase istruttoria che, comprendendo anche le richieste di prova, deve ritenersi essere stata svolta, avendo le parti depositato le relative memorie.
8. Da ultimo, è altresì infondato il terzo motivo di appello.
8.1 A tal riguardo, giova rammentare che, nella liquidazione delle spese di li- te, il principio della soccombenza deve essere temperato dal principio di cau- salità, avuto particolare riguardo alle espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa.
Si è affermato che «In forza del principio di causazione, il rimborso delle spe- se processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve es- sere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessa- ria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate in- fondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del ter- zo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un eser- cizio abusivo del diritto di difesa». E' stato pertanto chiarito che deve negarsi in caso di soccombenza la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato
«ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatez- za, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenu- to/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ulti- mo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza» (Cass. 26082/2021).
19 8.2 Nel caso di specie, la chiamata in causa dell'ex amministratore Pt_3
da parte di è stata determinata dalle allegazioni degli
[...] Controparte_2
attori, che sin dal principio avevano riferito di presunte incongruità e poste di spesa non dovute riportate nel consuntivo dei lavori di ristrutturazione (redat- to, per l'appunto, dal , chiedendo addirittura che venisse disposta CTU Pt_3 al fine di accertare che “le spese di € 29.047,88 di cui al decreto ingiuntivo notificato al condominio dalla società in data 6.5.2015 n. CP_7
153/15, non andavano pagate alla ditta ingiunta”, secondo le contestazioni riportate in atto di citazione. L'iniziativa giudiziaria della , dunque, CP_2
appare pienamente legittima, al pari della condanna alle spese disposta in ca- po agli odierni appellanti con la sentenza impugnata, ossequiosa dei principi innanzi richiamati.
9. L'appello deve in conclusione essere respinto e tale esito comporta che le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo, compresa la fase di trattazione/istruttoria integrata dalla delibazione dell'istanza di inibitoria (respinta con ordinanza 23/12/2022) con riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della vicenda e con distra- zione, quanto all'appellato in favore dei suoi difensori, Avv. Parte_3
Pesce e Scafetta, dichiaratisi antistatari.
10. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso compor- tano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012) a carico della Parte_9
P.Q.M
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 188/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello;
20 2) Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere a ciascuna delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.996,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, con di- strazione, quanto a quelle dovute a in favore dei suoi Parte_3
difensori, Avv. Michela Scafetta e Salvatore Pesce, dichiaratisi antista- tari;
3) Dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quel- lo già dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 15/05/2024.
Il Consigliere relatore
Dott. Silvia Rita Fabrizio Il Presidente
Francesco S. Filocamo
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