TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4249 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Angela Quagliozzi ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla via C. Colombo n. 12, presso lo studio di questi;
E
, nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Rosa Caputo e C.F._2
Giuseppe Perillo ed elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo n. 27, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande del signor di riduzione Parte_1 dell'assegno divorzile dovuto alla resistente e di revoca del contributo al Parte_2
Per_ mantenimento delle figlie e . Persona_2
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, ha dedotto sia un peggioramento della propria condizione reddituale patrimoniale sia il raggiungimento da parte delle figlie della propria autosufficienza economica essendo entrate nel mondo del lavoro.
Parte resistente ha contestato in fatto ed in diritto l'avverso dedotto chiedendone l'integrale rigetto;
in via riconvenzionale, poi, chiedeva adeguarsi l'assegno divorzile nella misura di €
500,00 mensili. All'udienza di comparizione del 24.03.2025, dopo aver ascoltato le parti, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa di modifica delle condizioni del divorzio che prevedeva la revoca del mantenimento delle figlie con decorrenza dalla pubblicazione della decisione e l'adeguamento dell'assegno di divorzio in favore della resistente nella misura di € 400,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla pubblicazione della decisione, con compensazione delle spese di lite.
Le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata da Giudice delegale e concludevano in conformità.
La causa, pertanto, veniva riservata al collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22, comma
4, c.p.c..
Tanto premesso e, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata, il tribunale così dispone:
1) modifica la sentenza di divorzio n. 1303/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
Per_ in data 01.10.2020 e dispone la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico del ricorrente , con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
pubblicazione della presente decisione;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente Parte_1 Pt_2
l'assegno divorzile nella misura di € 400,00, somma annualmente rivalutabile
[...]
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, nei tempi e modalità previsti nella sentenza di divorzio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
1) modifica la sentenza di divorzio n. 1303/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
Per_ in data 01.10.2020 e dispone la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico del ricorrente , con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
pubblicazione della presente decisione;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente Parte_1 Pt_2
l'assegno divorzile nella misura di € 400,00, somma annualmente rivalutabile
[...]
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, nei tempi e modalità previsti nella sentenza di divorzio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 25.03.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4249 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], codice fiscale Parte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Angela Quagliozzi ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla via C. Colombo n. 12, presso lo studio di questi;
E
, nata il [...] a [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Rosa Caputo e C.F._2
Giuseppe Perillo ed elettivamente domiciliata in Ottaviano (NA) alla via Pappalardo n. 27, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 24.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le domande del signor di riduzione Parte_1 dell'assegno divorzile dovuto alla resistente e di revoca del contributo al Parte_2
Per_ mantenimento delle figlie e . Persona_2
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, ha dedotto sia un peggioramento della propria condizione reddituale patrimoniale sia il raggiungimento da parte delle figlie della propria autosufficienza economica essendo entrate nel mondo del lavoro.
Parte resistente ha contestato in fatto ed in diritto l'avverso dedotto chiedendone l'integrale rigetto;
in via riconvenzionale, poi, chiedeva adeguarsi l'assegno divorzile nella misura di €
500,00 mensili. All'udienza di comparizione del 24.03.2025, dopo aver ascoltato le parti, il Giudice delegato formulava una proposta conciliativa di modifica delle condizioni del divorzio che prevedeva la revoca del mantenimento delle figlie con decorrenza dalla pubblicazione della decisione e l'adeguamento dell'assegno di divorzio in favore della resistente nella misura di € 400,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo con decorrenza dalla pubblicazione della decisione, con compensazione delle spese di lite.
Le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata da Giudice delegale e concludevano in conformità.
La causa, pertanto, veniva riservata al collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22, comma
4, c.p.c..
Tanto premesso e, preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata, il tribunale così dispone:
1) modifica la sentenza di divorzio n. 1303/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
Per_ in data 01.10.2020 e dispone la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico del ricorrente , con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
pubblicazione della presente decisione;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente Parte_1 Pt_2
l'assegno divorzile nella misura di € 400,00, somma annualmente rivalutabile
[...]
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, nei tempi e modalità previsti nella sentenza di divorzio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
1) modifica la sentenza di divorzio n. 1303/2020 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore
Per_ in data 01.10.2020 e dispone la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e posto a carico del ricorrente , con decorrenza dalla CP_1 Parte_1
pubblicazione della presente decisione;
2) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente Parte_1 Pt_2
l'assegno divorzile nella misura di € 400,00, somma annualmente rivalutabile
[...]
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, nei tempi e modalità previsti nella sentenza di divorzio, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
3) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 25.03.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)