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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 34/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Paternò, via Vittorio Emanuele n. 123, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giancarlo Longo con studio in Milano alla Via Vincenzo Monti n. 2, giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania n. 2460/2023, Parte_1
pubblicata il 07.06.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione da quest'ultima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2362/2019 del 30.04.2019, emesso dal
Tribunale di Catania il 24.04.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla della somma di Euro 10.770,07 quale saldo della Controparte_1
fattura n. 08775520100619 del 08.01.2018 per la fornitura di energia elettrica afferente l'immobile sito in Paternò, Via Lombardia n. 47, oltre gli interessi come determinati in domanda e le spese del procedimento monitorio: a tal fine ha Parte_1
esposto di avere opposto il suddetto decreto ingiuntivo eccependo di non essere mai stata titolare di alcun contratto di fornitura elettrica erogata dalla Controparte_1
all'unità immobiliare sita in Paternò alla Via Lombardia 47 in cui
[...]
risiede con il proprio nucleo familiare, essendo detto immobile, sin dal lontano
15.12.2008, fornito da energia elettrica giusta contratto di fornitura elettrica concluso dal di lei marito con altro fornitore. Parte_2
Si costituiva in primo grado la rilevando che la Controparte_1
fattura azionata non era attinente alla somministrazione di energia all'immobile sito in
Paternò, Via Lombardia 47 ma a consumi afferenti la fornitura di energia elettrica erogata per il diverso immobile sito in Ragalna alla via Dell'Olmo n. 12 ed identificata dal punto di prelievo (POD) contraddistinto dal codice alfanumerico
IT001E951871991, come si desumeva dalla qualificazione della intestataria della fornitura quale “debitore non residente”. Parte_1
Alla luce della comparsa di costituzione della società fornitrice opposta, Parte_1
depositava la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rilevando
[...]
che la fattura di € 10.770,07 n. 08775520100619 del 08.01.2018 allegata fra i pagina 2 di 8 documenti di parte opposta nel fascicolo monitorio specificava che l'importo della bolletta concernente l'utenza di via Dell'Olmo n. 12 ammontava, per il bimestre
Dicembre 2017 - Gennaio 2018, ad € 67,75 e che il residuo importo da pagare per una bolletta precedente, non prodotta in atti, ammontava ad € 10.702,32, che quest'ultima bolletta, inviatale nel 2017 presso la residenza in Paternò, Via Lombardia n. 47, riportante la dicitura “Forniamo energia in via Lombardia 47 Paternò, N. Cliente
939934202, CODICE POD IT001E97468426, N. fattura 87749197250948A, DEL
15.06.2017, Lug.2011 – Lug.2016” (si veda il doc. n. 1 depositato prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. parte ), non era stata mai pagata atteso che Pt_1
ella non era mai stata titolare di alcun contratto di fornitura elettrica erogata dalla presso l'immobile sito in Paternò alla via Lombardia Controparte_1
n. 47, ed infine che, al momento della chiusura del contratto dell'utenza elettrica per l'immobile di Ragalna, Via dell'Olmo n. 12, le Controparte_1
aveva comunicato che non doveva pagare alcunché per somme arretrate non sussistendo più alcun debito residuo, come si evinceva dal tenore contenutistico della fattura n. 877550520100611 del 23.01.2018 in cui era precisato che “Non c'è niente da pagare” (si veda il doc. n. 1 depositato prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. parte ). Pt_1
ha replicato alle avverse difese depositando la Controparte_1
seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. con la quale precisava che la pretesa creditoria traeva origine dal prelievo irregolare di energia elettrica posto in essere da presso l'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò, così Parte_1
come accertato da tecnici della società Enel Distribuzione s.p.a. che avevano proceduto alla ricostruzione dei consumi, e che il riporto della somma di € 10.702,32 relativa all'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò aveva trovato luogo nella fattura di €
10.770,07 n. 08775520100619 datata 08.01.2018 relativa all'utenza di via Dell'Olmo
pagina 3 di 8 n. 12 in Ragalna a seguito del meccanismo della trasmigrazione della morosità relativa al punto di fornitura cessato ad un altro che risultava all'epoca dei fatti ancora attivo in conformità a quanto statuito dall'articolo 10, lettera D, della deliberazione ARG/elt
4/08 dell' Parte_3
ha rilevato con le successive memoria istruttorie la inammissibilità
[...]
della nuova domanda espletata dalla società opposta con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, quanto al merito, ha eccepito che il sedicente credito, così come richiesto con la nuova domanda, scaturente dall'assunto allaccio abusivo accertato il giorno 11.07.2016, fosse da ritenere prescritto essendo decorso abbondantemente il termine prescrizionale di due anni previsto dalla L. n. 205 del
2017, ed ha contestato la ricostruzione presuntiva dei consumi eseguita a fondamento della richiesta monitoria.
Espletata c.t.u. volta alla ricostruzione dei consumi imputati alla , la causa è Pt_1
stata decisa con la sentenza del Tribunale di Catania n. 2460/2023, pubblicata il
07.06.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione da quest'ultima proposta ed è stata confermata la sussistenza della pretesa monitoria sul presupposto del pacifico accertamento di allaccio abusivo in favore della unità immobiliare sita in Paternò alla
Via Lombardia 47 operato dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, della riferibilità di tale allaccio abusivo a e della erogazione Parte_1
della corrente elettrica per i consumi rilevati dalla c.t.u. espletata in corso di causa.
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania n. 2460/2023 Parte_1
censurandone il contenuto sia nella parte in cui non aveva rilevato la inammissibilità delle domande azionate dal con la seconda memoria Controparte_1
di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in quanto afferenti un credito palesemente diverso da quello azionato in via monitoria, sia nella parte in cui aveva affermato la sussistenza della pretesa monitoria fatta valere contra se sia pur in assenza di pagina 4 di 8 qualsivoglia prova a fondamento di essa considerato che, quanto all'utenza in dotazione all'immobile di Ragalna, Via dell'Olmo n. 12, era stato lo stesso
[...]
ad asserire, al momento della conclusione del contratto, che Controparte_1
non residuava più alcun debito da pagare, e che, quanto all'utenza in dotazione all'unità immobiliare sita in Paternò alla Via Lombardia 47, ella non era mai stata intestataria di alcuna utenza allacciata a tale ultima proprietà e non era stata viepiù autrice dell'allaccio abusivo contestato dai tecnici, non essendo emersa alcuna prova a tal riguardo.
Si è costituito nel giudizio di appello contestando le Controparte_1
avverse pretese ed instando sia per la declaratoria di inammissibilità dell'appello stante la genericità dei profili di doglianza ex adverso prospettati sia, quanto al merito, per la sussistenza della pretesa monitoria avuto riguardo alle circostanze emerse in coso di istruttoria ed alla congruità dei consumi come rilevati dal perito nominato dall'Ufficio.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 24 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di accogliere l'appello azionato da Parte_4
e di dovere di conseguenza riformare la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
2460/2023 per i motivi di seguito evidenziati.
Ad onta della contraddittorietà degli assunti difensivi prospettati in primo grado dalla società opposta la quale nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta ha sostenuto come la fattura azionata in sede monitoria non fosse attinente alla somministrazione di energia all'immobile sito in Paternò, Via Lombardia
47 ma a consumi afferenti la fornitura di energia elettrica erogata per il diverso immobile sito in Ragalna alla via Dell'Olmo n. 12 ed identificata dal punto di prelievo
(POD) contraddistinto dal codice alfanumerico IT001E951871991, salvo poi rettificare il tiro ed affermare, nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che la pagina 5 di 8 pretesa creditoria traeva origine non dai consumi registrati per l'immobile sito in
Ragalna alla via Dell'Olmo n. 12 ma dal prelievo irregolare di energia elettrica posto in essere da presso l'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò, può Parte_1
senza ombra di dubbio asserirsi che il credito di € 10.770,07 fatto valere in via monitoria nella presente sede, riportato nella fattura n. 08775520100619 datata
08.01.2018, riguarda i consumi stimati in via presuntiva a seguito dell'accertato allaccio abusivo in favore dell'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò: l'importo complessivo di € 10.770,07 di cui alla predetta fattura n. 08775520100619 è frutto della somma di Euro 67,75 concernente i consumi del bimestre Dicembre 2017 -
Gennaio 2018 della sede di Ragalna con l'importo di Euro 10.702,32 relativo ai consumi stimati in via presuntiva a seguito dell'accertato allaccio abusivo in favore dell'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò, importo quest'ultimo che è stato inserito dalla società fornitrice nella bolletta afferente l'immobile sito in Ragalna alla via
Dell'Olmo n. 12 in applicazione del meccanismo della trasmigrazione della morosità relativa al punto di fornitura cessato ad un altro che risultava all'epoca dei fatti ancora attivo, nel caso in esame dal punto di fornitura abusiva dell'utenza di Via Lombardia
n. 47 in Paternò a quello in dotazione all'immobile di Ragalna.
Se tale conclusione è vera, non si comprende sulla base di quale motivazione
[...]
abbia ritenuto di dovere addossare il costo dell'allaccio Controparte_1
abusivo a se si considera che intestatario dell'utenza in dotazione alla Parte_1
residenza familiare in cui la vive assieme alla sua famiglia di Via Lombardia Pt_1
n. 47 in Paternò figura il di lei marito , che non è Parte_2 Parte_1
titolare di altra utenza in dotazione alla casa di residenza familiare, ed infine che non è emersa agli atti alcuna prova del fatto che autrice dell'allaccio abusivo sia stata proprio la : non si nega nel caso in esame che l'allaccio abusivo ci sia stato né si nega Pt_1
l'ammontare dei consumi stimati in conseguenza di quest'ultimo, ciò su cui non si è
pagina 6 di 8 cristallizzata alcuna prova piuttosto attiene alla riferibilità della posta debitoria oggetto del monitorio alla la quale, al contrario, va mandata esente da qualsivoglia Pt_1
responsabilità patrimoniale per non esserle in alcun modo riferibili i consumi accertati.
Stante in definitiva la mancata prova della titolarità dal lato passivo nel rapporto dedotto in giudizio, devesi disporre l'accoglimento dell'opposizione spiegata in prime cure da e la revoca del decreto ingiuntivo opposto: le spese del doppio Parte_1
rado di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate alla Controparte_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 34/2024 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 2460/2023 che riforma e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata da in primo grado, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2362/2019 del 30.04.2019.
2. Condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese processuali del primo grado e del Parte_1
presente grado di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado, in Euro
145,50 per esborsi e in Euro 5.077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
quanto al presente grado, in Euro 355,50 per esborsi ed Euro
5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed pagina 7 di 8 euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Pone definitivamente le spese della c.t.u., nella misura liquidata in primo grado,
a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 27 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 34/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Paternò, via Vittorio Emanuele n. 123, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Failla che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Giancarlo Longo con studio in Milano alla Via Vincenzo Monti n. 2, giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania n. 2460/2023, Parte_1
pubblicata il 07.06.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione da quest'ultima proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2362/2019 del 30.04.2019, emesso dal
Tribunale di Catania il 24.04.2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento alla della somma di Euro 10.770,07 quale saldo della Controparte_1
fattura n. 08775520100619 del 08.01.2018 per la fornitura di energia elettrica afferente l'immobile sito in Paternò, Via Lombardia n. 47, oltre gli interessi come determinati in domanda e le spese del procedimento monitorio: a tal fine ha Parte_1
esposto di avere opposto il suddetto decreto ingiuntivo eccependo di non essere mai stata titolare di alcun contratto di fornitura elettrica erogata dalla Controparte_1
all'unità immobiliare sita in Paternò alla Via Lombardia 47 in cui
[...]
risiede con il proprio nucleo familiare, essendo detto immobile, sin dal lontano
15.12.2008, fornito da energia elettrica giusta contratto di fornitura elettrica concluso dal di lei marito con altro fornitore. Parte_2
Si costituiva in primo grado la rilevando che la Controparte_1
fattura azionata non era attinente alla somministrazione di energia all'immobile sito in
Paternò, Via Lombardia 47 ma a consumi afferenti la fornitura di energia elettrica erogata per il diverso immobile sito in Ragalna alla via Dell'Olmo n. 12 ed identificata dal punto di prelievo (POD) contraddistinto dal codice alfanumerico
IT001E951871991, come si desumeva dalla qualificazione della intestataria della fornitura quale “debitore non residente”. Parte_1
Alla luce della comparsa di costituzione della società fornitrice opposta, Parte_1
depositava la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. rilevando
[...]
che la fattura di € 10.770,07 n. 08775520100619 del 08.01.2018 allegata fra i pagina 2 di 8 documenti di parte opposta nel fascicolo monitorio specificava che l'importo della bolletta concernente l'utenza di via Dell'Olmo n. 12 ammontava, per il bimestre
Dicembre 2017 - Gennaio 2018, ad € 67,75 e che il residuo importo da pagare per una bolletta precedente, non prodotta in atti, ammontava ad € 10.702,32, che quest'ultima bolletta, inviatale nel 2017 presso la residenza in Paternò, Via Lombardia n. 47, riportante la dicitura “Forniamo energia in via Lombardia 47 Paternò, N. Cliente
939934202, CODICE POD IT001E97468426, N. fattura 87749197250948A, DEL
15.06.2017, Lug.2011 – Lug.2016” (si veda il doc. n. 1 depositato prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. parte ), non era stata mai pagata atteso che Pt_1
ella non era mai stata titolare di alcun contratto di fornitura elettrica erogata dalla presso l'immobile sito in Paternò alla via Lombardia Controparte_1
n. 47, ed infine che, al momento della chiusura del contratto dell'utenza elettrica per l'immobile di Ragalna, Via dell'Olmo n. 12, le Controparte_1
aveva comunicato che non doveva pagare alcunché per somme arretrate non sussistendo più alcun debito residuo, come si evinceva dal tenore contenutistico della fattura n. 877550520100611 del 23.01.2018 in cui era precisato che “Non c'è niente da pagare” (si veda il doc. n. 1 depositato prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. parte ). Pt_1
ha replicato alle avverse difese depositando la Controparte_1
seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. con la quale precisava che la pretesa creditoria traeva origine dal prelievo irregolare di energia elettrica posto in essere da presso l'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò, così Parte_1
come accertato da tecnici della società Enel Distribuzione s.p.a. che avevano proceduto alla ricostruzione dei consumi, e che il riporto della somma di € 10.702,32 relativa all'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò aveva trovato luogo nella fattura di €
10.770,07 n. 08775520100619 datata 08.01.2018 relativa all'utenza di via Dell'Olmo
pagina 3 di 8 n. 12 in Ragalna a seguito del meccanismo della trasmigrazione della morosità relativa al punto di fornitura cessato ad un altro che risultava all'epoca dei fatti ancora attivo in conformità a quanto statuito dall'articolo 10, lettera D, della deliberazione ARG/elt
4/08 dell' Parte_3
ha rilevato con le successive memoria istruttorie la inammissibilità
[...]
della nuova domanda espletata dalla società opposta con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, quanto al merito, ha eccepito che il sedicente credito, così come richiesto con la nuova domanda, scaturente dall'assunto allaccio abusivo accertato il giorno 11.07.2016, fosse da ritenere prescritto essendo decorso abbondantemente il termine prescrizionale di due anni previsto dalla L. n. 205 del
2017, ed ha contestato la ricostruzione presuntiva dei consumi eseguita a fondamento della richiesta monitoria.
Espletata c.t.u. volta alla ricostruzione dei consumi imputati alla , la causa è Pt_1
stata decisa con la sentenza del Tribunale di Catania n. 2460/2023, pubblicata il
07.06.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione da quest'ultima proposta ed è stata confermata la sussistenza della pretesa monitoria sul presupposto del pacifico accertamento di allaccio abusivo in favore della unità immobiliare sita in Paternò alla
Via Lombardia 47 operato dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica, della riferibilità di tale allaccio abusivo a e della erogazione Parte_1
della corrente elettrica per i consumi rilevati dalla c.t.u. espletata in corso di causa.
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania n. 2460/2023 Parte_1
censurandone il contenuto sia nella parte in cui non aveva rilevato la inammissibilità delle domande azionate dal con la seconda memoria Controparte_1
di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. in quanto afferenti un credito palesemente diverso da quello azionato in via monitoria, sia nella parte in cui aveva affermato la sussistenza della pretesa monitoria fatta valere contra se sia pur in assenza di pagina 4 di 8 qualsivoglia prova a fondamento di essa considerato che, quanto all'utenza in dotazione all'immobile di Ragalna, Via dell'Olmo n. 12, era stato lo stesso
[...]
ad asserire, al momento della conclusione del contratto, che Controparte_1
non residuava più alcun debito da pagare, e che, quanto all'utenza in dotazione all'unità immobiliare sita in Paternò alla Via Lombardia 47, ella non era mai stata intestataria di alcuna utenza allacciata a tale ultima proprietà e non era stata viepiù autrice dell'allaccio abusivo contestato dai tecnici, non essendo emersa alcuna prova a tal riguardo.
Si è costituito nel giudizio di appello contestando le Controparte_1
avverse pretese ed instando sia per la declaratoria di inammissibilità dell'appello stante la genericità dei profili di doglianza ex adverso prospettati sia, quanto al merito, per la sussistenza della pretesa monitoria avuto riguardo alle circostanze emerse in coso di istruttoria ed alla congruità dei consumi come rilevati dal perito nominato dall'Ufficio.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza del 24 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di accogliere l'appello azionato da Parte_4
e di dovere di conseguenza riformare la sentenza del Tribunale di Catania n.
[...]
2460/2023 per i motivi di seguito evidenziati.
Ad onta della contraddittorietà degli assunti difensivi prospettati in primo grado dalla società opposta la quale nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta ha sostenuto come la fattura azionata in sede monitoria non fosse attinente alla somministrazione di energia all'immobile sito in Paternò, Via Lombardia
47 ma a consumi afferenti la fornitura di energia elettrica erogata per il diverso immobile sito in Ragalna alla via Dell'Olmo n. 12 ed identificata dal punto di prelievo
(POD) contraddistinto dal codice alfanumerico IT001E951871991, salvo poi rettificare il tiro ed affermare, nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che la pagina 5 di 8 pretesa creditoria traeva origine non dai consumi registrati per l'immobile sito in
Ragalna alla via Dell'Olmo n. 12 ma dal prelievo irregolare di energia elettrica posto in essere da presso l'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò, può Parte_1
senza ombra di dubbio asserirsi che il credito di € 10.770,07 fatto valere in via monitoria nella presente sede, riportato nella fattura n. 08775520100619 datata
08.01.2018, riguarda i consumi stimati in via presuntiva a seguito dell'accertato allaccio abusivo in favore dell'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò: l'importo complessivo di € 10.770,07 di cui alla predetta fattura n. 08775520100619 è frutto della somma di Euro 67,75 concernente i consumi del bimestre Dicembre 2017 -
Gennaio 2018 della sede di Ragalna con l'importo di Euro 10.702,32 relativo ai consumi stimati in via presuntiva a seguito dell'accertato allaccio abusivo in favore dell'utenza di Via Lombardia n. 47 in Paternò, importo quest'ultimo che è stato inserito dalla società fornitrice nella bolletta afferente l'immobile sito in Ragalna alla via
Dell'Olmo n. 12 in applicazione del meccanismo della trasmigrazione della morosità relativa al punto di fornitura cessato ad un altro che risultava all'epoca dei fatti ancora attivo, nel caso in esame dal punto di fornitura abusiva dell'utenza di Via Lombardia
n. 47 in Paternò a quello in dotazione all'immobile di Ragalna.
Se tale conclusione è vera, non si comprende sulla base di quale motivazione
[...]
abbia ritenuto di dovere addossare il costo dell'allaccio Controparte_1
abusivo a se si considera che intestatario dell'utenza in dotazione alla Parte_1
residenza familiare in cui la vive assieme alla sua famiglia di Via Lombardia Pt_1
n. 47 in Paternò figura il di lei marito , che non è Parte_2 Parte_1
titolare di altra utenza in dotazione alla casa di residenza familiare, ed infine che non è emersa agli atti alcuna prova del fatto che autrice dell'allaccio abusivo sia stata proprio la : non si nega nel caso in esame che l'allaccio abusivo ci sia stato né si nega Pt_1
l'ammontare dei consumi stimati in conseguenza di quest'ultimo, ciò su cui non si è
pagina 6 di 8 cristallizzata alcuna prova piuttosto attiene alla riferibilità della posta debitoria oggetto del monitorio alla la quale, al contrario, va mandata esente da qualsivoglia Pt_1
responsabilità patrimoniale per non esserle in alcun modo riferibili i consumi accertati.
Stante in definitiva la mancata prova della titolarità dal lato passivo nel rapporto dedotto in giudizio, devesi disporre l'accoglimento dell'opposizione spiegata in prime cure da e la revoca del decreto ingiuntivo opposto: le spese del doppio Parte_1
rado di giudizio seguono la soccombenza e vanno addossate alla Controparte_1
nella misura di cui al dispositivo.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 34/2024 R.G., così provvede;
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 2460/2023 che riforma e, per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione spiegata da in primo grado, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2362/2019 del 30.04.2019.
2. Condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese processuali del primo grado e del Parte_1
presente grado di giudizio che si liquidano: quanto al primo grado, in Euro
145,50 per esborsi e in Euro 5.077,00 per compensi (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
quanto al presente grado, in Euro 355,50 per esborsi ed Euro
5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed pagina 7 di 8 euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3. Pone definitivamente le spese della c.t.u., nella misura liquidata in primo grado,
a carico di Controparte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 27 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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