Corte d'Appello Catania, sentenza 29/03/2025, n. 460
CA
Sentenza 29 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata sulla controversia promossa da una persona fisica (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua opposizione a un decreto ingiuntivo. Quest'ultimo era stato emesso a carico dell'appellante per il pagamento di un saldo di Euro 10.770,07, relativo a una fattura per fornitura di energia elettrica. L'appellante aveva contestato il decreto ingiuntivo eccependo di non essere mai stata titolare di alcun contratto di fornitura elettrica per l'immobile di sua residenza, sostenendo che tale immobile fosse già servito da altro fornitore tramite contratto stipulato dal marito. La società appellata, inizialmente, aveva sostenuto che la fattura si riferisse a consumi di un diverso immobile, salvo poi precisare, in corso di causa, che la pretesa creditoria derivasse da un prelievo irregolare di energia elettrica presso l'utenza dell'immobile di residenza dell'appellante, accertato da tecnici, e che l'importo fosse stato trasferito su una fattura relativa all'altro immobile. L'appellante aveva replicato eccependo l'inammissibilità della nuova domanda formulata dall'appellata e, nel merito, la prescrizione del credito e l'infondatezza della ricostruzione presuntiva dei consumi. Il Tribunale, basandosi anche su una CTU, aveva rigettato l'opposizione, ritenendo provato l'allaccio abusivo e la riferibilità dei consumi all'appellante. In appello, l'appellante ha censurato la sentenza per aver ammesso domande diverse da quelle monitorie e per aver affermato la sussistenza della pretesa senza prova, dato che l'appellata aveva dichiarato l'assenza di debiti residui per l'altra utenza e che l'appellante non era mai stata intestataria dell'utenza in questione né autrice dell'allaccio abusivo. L'appellata ha chiesto l'inammissibilità dell'appello per genericità e, nel merito, la conferma della pretesa.

La Corte d'Appello di Catania ha accolto l'appello, riformando la sentenza del Tribunale e revocando il decreto ingiuntivo. La Corte ha rilevato la contraddittorietà delle difese dell'appellata in primo grado, che prima aveva attribuito la fattura a un immobile e poi a un prelievo irregolare presso l'altro. Pur accertando che il credito di Euro 10.770,07, riportato nella fattura n. 08775520100619, fosse frutto della somma dei consumi del bimestre Dicembre 2017-Gennaio 2018 dell'immobile di Ragalna e dell'importo di Euro 10.702,32 relativo ai consumi stimati per l'allaccio abusivo presso l'immobile di Paternò, la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova della riferibilità di tale debito all'appellante. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'intestatario dell'utenza di Via Lombardia 47 a Paternò era il marito dell'appellante, che non era emersa alcuna prova che l'allaccio abusivo fosse stato posto in essere dall'appellante stessa, e che, pertanto, quest'ultima dovesse essere esentata da ogni responsabilità patrimoniale. Di conseguenza, stante la mancata prova della titolarità passiva nel rapporto dedotto in giudizio, l'opposizione è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato e l'appellata condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre alle spese della CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 29/03/2025, n. 460
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 460
    Data del deposito : 29 marzo 2025

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