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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUSSANA VALERIA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ZANUSSO LUCA GIUSEPPE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio a spese compensate
Per il P.M.
Nulla oppone
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in GRUGLIASCO il 30/05/1964 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1964).
Dal matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3698 del 2021 emessa dal
Tribunale di Torino e pubblicata in data 20.7.21.
Con ricorso depositato il 13.3.24 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instando per l'assegnazione a sé della casa coniugale
Alla prima udienza il giudice designato sentiva le parti personalmente ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo avendo le parti concluso congiuntamente chiedendo entrambi la sola pronuncia sullo status.
Pertanto alla medesima udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c. il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, essere dichiarata, come da richiesta congiunta delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
cui estremi sono indicati in narrativa.
[...]
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo raggiunto in sede di conciliazione.
pagina 2 di 3 Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
rigetta nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 15/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA P.E. BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LUSSANA VALERIA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. ZANUSSO LUCA GIUSEPPE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio a spese compensate
Per il P.M.
Nulla oppone
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito concordatario in GRUGLIASCO il 30/05/1964 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO
(atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1964).
Dal matrimonio è nata una figlia, nata a [...] il [...] Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 3698 del 2021 emessa dal
Tribunale di Torino e pubblicata in data 20.7.21.
Con ricorso depositato il 13.3.24 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma instando per l'assegnazione a sé della casa coniugale
Alla prima udienza il giudice designato sentiva le parti personalmente ed esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito positivo avendo le parti concluso congiuntamente chiedendo entrambi la sola pronuncia sullo status.
Pertanto alla medesima udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c. il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. E' provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il periodo di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Deve, pertanto, essere dichiarata, come da richiesta congiunta delle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
cui estremi sono indicati in narrativa.
[...]
Le spese sono compensate tra le parti come da accordo raggiunto in sede di conciliazione.
pagina 2 di 3 Non ci sono altre richieste economiche sulle quali pronunciarsi
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e Parte_1 Controparte_1
trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRUGLIASCO di provvedere alle incombenze di legge;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
rigetta nel resto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Asti in data 15/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 3 di 3