Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1956, n. 117
Articolo 2
Versione
7 aprile 1956
Art. 1.
E' prorogata per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano, Palazzo di giustizia.
Il contributo e' fissato nella misura di lire 10.000.000 annue, a partire dall'esercizio finanziario 1955-1956.
Entrata in vigore il 7 aprile 1956