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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/10/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1813/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 agosto 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente Parte_1
a Tresignana (FE) Via G. Garibaldi n. 29, assistita dall'Avv. Giovanna Boccafogli del Foro di Ferrara
e ato a LO (FE) il 12/09/1961, residente a [...]
n. 29, assistito dall'Avv. Gianni Ricciuti del Foro di Ferrara
Con dichiarazione dei difensori di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni a mezzo fax ai nn.
0532/205532 e 0532/471931 ovvero tramite posta elettronica certificata agli indirizzi Pec
e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Omissis.
2) I coniugi vivranno separati nei seguenti termini: la Sig.ra trascorrerà Parte_1 la notte nel bilocale antistante la casa coniugale sito in Via G. Garibaldi n. 27/A con facoltà
1 di accedere liberamente alla cucina della casa coniugale, oltre che alle stanze del piano primo della stessa durante i mesi che il Sig. trascorrerà in Thailandia. Il Sig. nei periodi Pt_2 Pt_2 di permanenza in Italia, rimarrà nella casa coniugale insieme al figlio convivente , Per_1 impegnandosi sin d'ora a non ospitare persone estranee nella stessa, salvo diverso accordo, così come la signora Parte_1
3) La Sig.ra si impegna a rilasciare il bilocale de quo entro il termine del Parte_1
20 maggio 2026, trasferendosi definitivamente altrove.
4) Il Sig. si impegna a liberare la Sig.ra previo consenso della Pt_2 Parte_1 banca, da ogni obbligazione di garanzia personale in relazione al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di proprietà esclusiva del primo, sollevando la stessa da ogni onere e responsabilità conseguente nei confronti della Banca.
5) La Sig.ra potrà continuare ad utilizzare l'autovettura Skoda Yeti, in Parte_1 condivisione con il figlio , accollandosi le eventuali spese di manutenzione ordinaria Per_1 della stessa, mentre gli oneri fiscali (bollo) rimarranno a carico del proprietario Sig. Pt_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 22 ottobre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Si AM (Thailandia) il 08/12/1973, e nato a [...] il Parte_2
12/09/1961, unitisi in matrimonio a Tresignana (FE) il giorno 8 luglio 2000 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Tresignana: Atto n. 6 Parte 1 Anno 2000).
2 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1813/2025 R.G. promosso con ricorso in data 21 agosto 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente Parte_1
a Tresignana (FE) Via G. Garibaldi n. 29, assistita dall'Avv. Giovanna Boccafogli del Foro di Ferrara
e ato a LO (FE) il 12/09/1961, residente a [...]
n. 29, assistito dall'Avv. Gianni Ricciuti del Foro di Ferrara
Con dichiarazione dei difensori di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni a mezzo fax ai nn.
0532/205532 e 0532/471931 ovvero tramite posta elettronica certificata agli indirizzi Pec
e Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Omissis.
2) I coniugi vivranno separati nei seguenti termini: la Sig.ra trascorrerà Parte_1 la notte nel bilocale antistante la casa coniugale sito in Via G. Garibaldi n. 27/A con facoltà
1 di accedere liberamente alla cucina della casa coniugale, oltre che alle stanze del piano primo della stessa durante i mesi che il Sig. trascorrerà in Thailandia. Il Sig. nei periodi Pt_2 Pt_2 di permanenza in Italia, rimarrà nella casa coniugale insieme al figlio convivente , Per_1 impegnandosi sin d'ora a non ospitare persone estranee nella stessa, salvo diverso accordo, così come la signora Parte_1
3) La Sig.ra si impegna a rilasciare il bilocale de quo entro il termine del Parte_1
20 maggio 2026, trasferendosi definitivamente altrove.
4) Il Sig. si impegna a liberare la Sig.ra previo consenso della Pt_2 Parte_1 banca, da ogni obbligazione di garanzia personale in relazione al mutuo ipotecario gravante sull'immobile di proprietà esclusiva del primo, sollevando la stessa da ogni onere e responsabilità conseguente nei confronti della Banca.
5) La Sig.ra potrà continuare ad utilizzare l'autovettura Skoda Yeti, in Parte_1 condivisione con il figlio , accollandosi le eventuali spese di manutenzione ordinaria Per_1 della stessa, mentre gli oneri fiscali (bollo) rimarranno a carico del proprietario Sig. Pt_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 agosto 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 22 ottobre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Si AM (Thailandia) il 08/12/1973, e nato a [...] il Parte_2
12/09/1961, unitisi in matrimonio a Tresignana (FE) il giorno 8 luglio 2000 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Tresignana: Atto n. 6 Parte 1 Anno 2000).
2 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tresignana, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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