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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/11/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice RA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 516/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. NACCARATO EMILIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis - previa conferma del provvedimento cautelare assunto il
23.9.2024 e accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo per le somme richieste con l'atto di precetto opposto, notificato in data 20.6.2024, per l'anno 2021 e della non debenza delle somme richieste per il periodo gennaio 2022-giugno 2024 - dichiarare improcedibile l'esecuzione per le somme relative all'anno 2021, in difetto di titolo esecutivo, nonché che il sig. nulla deve alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento per i figli e per il periodo gennaio 2022 - giugno 2024 e che, pertanto, la Per_1 Persona_2 sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto allo stesso notificato in data 20.06.2024 da in forza del quale gli era stato CP_1 intimato il pagamento della somma complessiva di euro 22.578,33, di cui 21.000,00 per un asserito inadempimento relativo all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento dei figli afferente al periodo gennaio 2021/giugno 2024.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- l'atto di precetto era stato notificato in forza della sentenza del Tribunale di Cosenza del
13.12.2021, a mezzo della quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta ed era stato posto a carico dell'attore un contributo al mantenimento in favore dei figli pari ad euro 500,00 mensili;
- la pretesa azionata mediante l'atto di precetto era illegittima;
- il foro competente era quello di Sondrio, non essendo competente per l'esecuzione il Tribunale di Trieste;
- la richiesta della somma di € 6.000,00 relativa all'anno 2021 era illegittima, perché effettuata in forza di un titolo sorto successivamente alla pretesa obbligazione;
- la pretesa creditrice era infondata anche per il periodo gennaio 2022 – giugno 2024, in quanto relativamente al predetto periodo erano state pagate a titolo di contributo al mantenimento dei figli somme maggiori di quelle richieste, mediante bonifici effettuati sul c/c della sig.ra e CP_1 sulle carte collegate al detto conto attraverso Flowe, l'app di che permette Controparte_2 di avere un conto on line con carte associate per gestire le proprie finanze;
- per tutte le ragioni esposte, doveva essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'atto di precetto.
Con decreto del 23.07.2024, l'udienza di discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo veniva sostituita con il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 23.09.2024, il G.I., “- rilevato che proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli dall'ex coniuge , a mezzo del quale veniva richiesto il pagamento CP_1 della somma di € 21.000,00 per sorte capitale oltre interessi, spese e onorari del precetto, a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli e nel periodo da Per_1 Persona_2 gennaio 2021 a giugno 2024, assegno di mantenimento che la sentenza di divorzio pronunciata dal
Tribunale di Cosenza in data 23.12.2021 aveva stabilito nella somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio); - rilevato che parte opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del pagina 2 di 5 titolo;
- rilevato altresì che, con decreto del 23.07.2024, il Tribunale sostituiva l'udienza per la discussione in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 18.09.2024, assegnando termine per la notifica del provvedimento sino al 09.08.2024; - rilevato che parte attrice ha notificato a parte convenuta l'istanza e il provvedimento nel domicilio eletto nell'atto di precetto in data 29.07.2024 e che parte convenuta non ha depositato né memoria difensiva in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo né note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; - osservato che, con note scritte depositate in data 16.09.2024, parte attrice ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Sondrio, considerato che la Corte di
Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “L'elezione di domicilio cd.
"anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1" (cfr. Cass. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 14/07/2022) 05-10-2022, n.
28869, Cass. 30141/2017; Cass. 42116/2021); - considerato che l'articolo 615, comma primo c.p.c. prevede che “il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo” e la giurisprudenza di legittimità ritiene che la sospensione “serve ad impedire che l'esecuzione sia iniziata prima che si giudichi sul merito delle ragioni che sostanziano l'opposizione a precetto.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 10/03/2006, n. 5368); inoltre, “il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma primo c.p.c. non ha natura cautelare bensì anticipatoria giacché il relativo presupposto sono i gravi motivi e ciò vale a dire che al giudice viene attribuito un potere di natura discrezionale il cui esercizio prudenziale è fondato su una valutazione di opportunità che può anche limitarsi ad una delibazione positiva del fumus, in modo da evitare l'inutile svolgimento di attività processuale con riferimento all'esecuzione forzata, senza che necessariamente debba anche apprezzarsi la sussistenza di un periculum in mora.” (cfr. Tribunale Siracusa Sent.,
12/07/2011); - ritenuto che, nel caso di specie, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo debba essere accolta, alla luce del fumus prima facie prospettabile dalle allegazioni di parte pagina 3 di 5 attrice in ordine ai pagamenti effettuati a titolo di mantenimento in favore dei figli (cfr. docc. 3-4-5 fascicolo parte attrice), di talché appare opportuno impedire che l'esecuzione venga iniziata prima che si giudichi del merito delle ragioni che sostanziano l'esecuzione a precetto”, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
La convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace con CP_1 decreto del 07.11.2024.
La causa passava infine in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
L'opposizione a precetto è fondata e pertanto merita accoglimento.
In via preliminare, per quanto riguarda la competenza del Tribunale di Sondrio, occorre sottolineare che “l'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1" (cfr. Cass. Cass. civ. Sez. VI
- 3, Ord., (ud. 14/07/2022) 05-10-2022, n. 28869, Cass. 30141/2017; Cass. 42116/2021). Dunque, considerato che il giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto va individuato con riferimento al possibile luogo di esecuzione, si ritiene che sia territorialmente competente il Tribunale di Sondrio e non il Tribunale di Trieste, ove la convenuta ha eletto domicilio, posto che l'atto di precetto è stato notificato a Sondrio, luogo di residenza dell'attore al momento della domanda, il quale ha espressamente dichiarato di non aver alcun bene nel territorio di Trieste per non avervi mai abitato e per non aver mai avuto alcun legame con detto territorio.
Nel merito, risulta provato che la pretesa creditoria avanzata con l'atto di precetto sia illegittima.
Infatti, mediante l'atto di precetto è stato intimato il pagamento della somma di € 21.000,00 a titolo di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig. in relazione al Pt_1 periodo gennaio 2021 – giugno 2024. Ebbene, la sentenza del Tribunale di Cosenza (cfr. doc. 2 fascicolo attore), che costituisce il titolo azionato mediante atto di precetto, è stata emessa in data pagina 4 di 5 13.12.2021: dunque, difetta il titolo esecutivo per l'anno 2021 e pertanto risulta illegittima la richiesta di somme con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
Inoltre, per il restante periodo (2022-giugno 2024), l'attore ha dato prova di aver versato il contributo al mantenimento dei figli, come si evince dalle ricevute dei bonifici allegati all'atto di citazione (cfr. doc.
5) e alla memoria 171 ter n.2) c.p.c.
In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione a precetto deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere dichiarato che non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di per il recupero forzoso della somma di € 22.578,33, portata Parte_1 dall'atto di precetto notificato in data 20.06.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannata a rifondere CP_1
delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa 22.578,33) in € Parte_1
3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per il recupero forzoso della Parte_1 somma di € 22.578,33 portata dall'atto di precetto notificato in data 20.06.2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_1 Parte_1 motivazione in € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 264,00 per esborsi.
Sondrio, 4 novembre 2025.
Il Giudice
RA RI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice RA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 516/2024 promossa da:
(c.f. , con l'avv. NACCARATO EMILIA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis rejectis - previa conferma del provvedimento cautelare assunto il
23.9.2024 e accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo per le somme richieste con l'atto di precetto opposto, notificato in data 20.6.2024, per l'anno 2021 e della non debenza delle somme richieste per il periodo gennaio 2022-giugno 2024 - dichiarare improcedibile l'esecuzione per le somme relative all'anno 2021, in difetto di titolo esecutivo, nonché che il sig. nulla deve alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento per i figli e per il periodo gennaio 2022 - giugno 2024 e che, pertanto, la Per_1 Persona_2 sig.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
Condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto allo stesso notificato in data 20.06.2024 da in forza del quale gli era stato CP_1 intimato il pagamento della somma complessiva di euro 22.578,33, di cui 21.000,00 per un asserito inadempimento relativo all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento dei figli afferente al periodo gennaio 2021/giugno 2024.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- l'atto di precetto era stato notificato in forza della sentenza del Tribunale di Cosenza del
13.12.2021, a mezzo della quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta ed era stato posto a carico dell'attore un contributo al mantenimento in favore dei figli pari ad euro 500,00 mensili;
- la pretesa azionata mediante l'atto di precetto era illegittima;
- il foro competente era quello di Sondrio, non essendo competente per l'esecuzione il Tribunale di Trieste;
- la richiesta della somma di € 6.000,00 relativa all'anno 2021 era illegittima, perché effettuata in forza di un titolo sorto successivamente alla pretesa obbligazione;
- la pretesa creditrice era infondata anche per il periodo gennaio 2022 – giugno 2024, in quanto relativamente al predetto periodo erano state pagate a titolo di contributo al mantenimento dei figli somme maggiori di quelle richieste, mediante bonifici effettuati sul c/c della sig.ra e CP_1 sulle carte collegate al detto conto attraverso Flowe, l'app di che permette Controparte_2 di avere un conto on line con carte associate per gestire le proprie finanze;
- per tutte le ragioni esposte, doveva essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'atto di precetto.
Con decreto del 23.07.2024, l'udienza di discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo veniva sostituita con il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 23.09.2024, il G.I., “- rilevato che proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli dall'ex coniuge , a mezzo del quale veniva richiesto il pagamento CP_1 della somma di € 21.000,00 per sorte capitale oltre interessi, spese e onorari del precetto, a titolo di mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli e nel periodo da Per_1 Persona_2 gennaio 2021 a giugno 2024, assegno di mantenimento che la sentenza di divorzio pronunciata dal
Tribunale di Cosenza in data 23.12.2021 aveva stabilito nella somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio); - rilevato che parte opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del pagina 2 di 5 titolo;
- rilevato altresì che, con decreto del 23.07.2024, il Tribunale sostituiva l'udienza per la discussione in ordine alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 18.09.2024, assegnando termine per la notifica del provvedimento sino al 09.08.2024; - rilevato che parte attrice ha notificato a parte convenuta l'istanza e il provvedimento nel domicilio eletto nell'atto di precetto in data 29.07.2024 e che parte convenuta non ha depositato né memoria difensiva in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo né note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; - osservato che, con note scritte depositate in data 16.09.2024, parte attrice ha insistito nell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- ritenuta sussistente la competenza del Tribunale di Sondrio, considerato che la Corte di
Cassazione, con orientamento che si ritiene di condividere, ha chiarito che “L'elezione di domicilio cd.
"anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1" (cfr. Cass. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 14/07/2022) 05-10-2022, n.
28869, Cass. 30141/2017; Cass. 42116/2021); - considerato che l'articolo 615, comma primo c.p.c. prevede che “il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo” e la giurisprudenza di legittimità ritiene che la sospensione “serve ad impedire che l'esecuzione sia iniziata prima che si giudichi sul merito delle ragioni che sostanziano l'opposizione a precetto.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 10/03/2006, n. 5368); inoltre, “il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 comma primo c.p.c. non ha natura cautelare bensì anticipatoria giacché il relativo presupposto sono i gravi motivi e ciò vale a dire che al giudice viene attribuito un potere di natura discrezionale il cui esercizio prudenziale è fondato su una valutazione di opportunità che può anche limitarsi ad una delibazione positiva del fumus, in modo da evitare l'inutile svolgimento di attività processuale con riferimento all'esecuzione forzata, senza che necessariamente debba anche apprezzarsi la sussistenza di un periculum in mora.” (cfr. Tribunale Siracusa Sent.,
12/07/2011); - ritenuto che, nel caso di specie, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo debba essere accolta, alla luce del fumus prima facie prospettabile dalle allegazioni di parte pagina 3 di 5 attrice in ordine ai pagamenti effettuati a titolo di mantenimento in favore dei figli (cfr. docc. 3-4-5 fascicolo parte attrice), di talché appare opportuno impedire che l'esecuzione venga iniziata prima che si giudichi del merito delle ragioni che sostanziano l'esecuzione a precetto”, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
La convenuta non si costituiva in giudizio e pertanto veniva dichiarata contumace con CP_1 decreto del 07.11.2024.
La causa passava infine in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
L'opposizione a precetto è fondata e pertanto merita accoglimento.
In via preliminare, per quanto riguarda la competenza del Tribunale di Sondrio, occorre sottolineare che “l'elezione di domicilio cd. "anomala" (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480 c.p.c., comma 3, non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto - il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto - nè ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione - che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione - né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1" (cfr. Cass. Cass. civ. Sez. VI
- 3, Ord., (ud. 14/07/2022) 05-10-2022, n. 28869, Cass. 30141/2017; Cass. 42116/2021). Dunque, considerato che il giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto va individuato con riferimento al possibile luogo di esecuzione, si ritiene che sia territorialmente competente il Tribunale di Sondrio e non il Tribunale di Trieste, ove la convenuta ha eletto domicilio, posto che l'atto di precetto è stato notificato a Sondrio, luogo di residenza dell'attore al momento della domanda, il quale ha espressamente dichiarato di non aver alcun bene nel territorio di Trieste per non avervi mai abitato e per non aver mai avuto alcun legame con detto territorio.
Nel merito, risulta provato che la pretesa creditoria avanzata con l'atto di precetto sia illegittima.
Infatti, mediante l'atto di precetto è stato intimato il pagamento della somma di € 21.000,00 a titolo di omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli posto a carico del sig. in relazione al Pt_1 periodo gennaio 2021 – giugno 2024. Ebbene, la sentenza del Tribunale di Cosenza (cfr. doc. 2 fascicolo attore), che costituisce il titolo azionato mediante atto di precetto, è stata emessa in data pagina 4 di 5 13.12.2021: dunque, difetta il titolo esecutivo per l'anno 2021 e pertanto risulta illegittima la richiesta di somme con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
Inoltre, per il restante periodo (2022-giugno 2024), l'attore ha dato prova di aver versato il contributo al mantenimento dei figli, come si evince dalle ricevute dei bonifici allegati all'atto di citazione (cfr. doc.
5) e alla memoria 171 ter n.2) c.p.c.
In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione a precetto deve essere accolta e, conseguentemente, deve essere dichiarato che non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di per il recupero forzoso della somma di € 22.578,33, portata Parte_1 dall'atto di precetto notificato in data 20.06.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannata a rifondere CP_1
delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa 22.578,33) in € Parte_1
3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 264,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che non ha diritto a CP_1 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per il recupero forzoso della Parte_1 somma di € 22.578,33 portata dall'atto di precetto notificato in data 20.06.2024;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , liquidate in CP_1 Parte_1 motivazione in € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 264,00 per esborsi.
Sondrio, 4 novembre 2025.
Il Giudice
RA RI
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