CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 145/2019 R.G.C.A. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
ad Enna, Trazzera “Reggio Enna-Piazza Armerina Mirabella Imbaccari” n. 8321, e
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], in proprio nonché quali eredi legittimi della sig.ra nata il [...] a [...] e successivamente deceduta, Persona_1
rappresentanti e difesi unitamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Scuderi (C.F.
e Giorgia Motta (C.F. ), ed elettivamente C.F._3 C.F._4
domiciliati in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Annalisa Petitto, sito in viale della Regione
n. 30;
Appellanti e riassumenti in sede di rinvio
Contro
1 ( ), in persona del pro tempore¸ rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta con sede in Caltanissetta, via
Libertà n. 174;
Appellato in sede di rinvio
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione o difesa, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione,
accogliere le seguenti conclusioni:
- ritenere e dichiarare la responsabilità del per il decesso del Sig. Controparte_1
causato dalle emotrasfusioni praticategli il 12 e 13 dicembre 1974 e quindi Persona_2
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, Controparte_1
iure hereditatis e iure proprio così come quantificati negli scritti difensivi depositati cui
integralmente si rinvia (ed in particolare secondo i calcoli riportati nella comparsa
conclusionale depositata il 23 luglio 2020, rimasti incontestati dal appellato), nonché CP_1
come accertati dal CTU nominato (che ha quantificato i postumi invalidanti subiti dal de cuius
nella misura del 70%), ivi compresi anche quelli spettanti alla defunta madre , Persona_1
già attrice in primo grado e nella cui posizione processuale sono subentrati i figli quali eredi
legittimi, o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Corte d'Appello riterrà di liquidare
anche facendo ricorso al criterio equitativo, ovviamente rivalutati dalla data dell'evento a
quella della pronuncia, nonché gravati da interessi e svalutazione monetaria;
- porre a carico del le spese ed i compensi del primo e del secondo Controparte_1
grado, nonché del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio (ivi compresi i
rimborsi dei contributi unificati).
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
accogliere le difese per quanto di ragione”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 351/2008 pubblicata il 26.05.2008, il Tribunale di Caltanissetta rigettava la
2 domanda proposta da (deceduta nelle more del giudizio), e Persona_1 Parte_1 Pt_2
, quali eredi legittimi di , nei confronti del , volta
[...] Persona_2 Controparte_1
ad ottenere la condanna della detta Amministrazione al risarcimento di tutti i danni iure
successionis e iure proprio dagli stessi patiti a seguito della malattia contratta dal loro congiunto
(rispettivamente coniuge e padre degli attori), ovvero epatite C da emotrasfusione, degenerata in cirrosi epatica ed in epatocarcinoma che aveva reso necessario un trapianto di fegato, il cui aggravamento ne aveva cagionato la morte, avvenuta il 14.11.2002.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea ritenendo non configurabile una condotta omissiva colposa del convenuto rispetto all'evento infettivo determinato dal virus HCV, poiché CP_1
non ancora noto alla scienza medica all'epoca dei fatti, trattandosi di trasfusione avvenuta nel
1974 e, dunque, prima dell'isolamento e dell'individuazione del detto virus risalente soltanto al
1978.
Avverso tale sentenza proponevano appello e , anche quali Parte_1 Parte_2
eredi di lamentandone l'erroneità e chiedendo l'accoglimento della richiesta di Persona_1
risarcimento dei danni dagli stessi avanzata.
La Corte di merito, previa istruzione della causa tramite ctu medico-legale, giusta sentenza n. 218/2015, confermava il rigetto della domanda di ristoro, escludendo la responsabilità del in ragione del fatto che, trattandosi di conseguenze (quelle relative alla contrazione CP_1
del virus) atipiche o imprevedibili, non poteva considerarsi ordinariamente esigibile l'adozione di specifiche cautele volte ad escludere il rischio di contagio.
Ed invero, nonostante fossero vigenti, all'epoca dell'evento lesivo, norme comportamentali laboratoristiche ben specifiche, che studi successivi hanno dimostrato essere efficaci anche nella riduzione dell'incidenza del virus dell'epatite C, come indicato anche dal CTU, le stesse non erano ufficialmente riconosciute dalla scienza medica del tempo.
E, dunque, in assenza di prova in ordine all'effettiva conoscibilità dell'infezione da parte del , l'appello veniva considerato infondato. CP_1
Gli eredi del proponevano, pertanto, ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione, Pt_1
3 ancorandolo ad un unico motivo, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., concernente la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli
168 e 191 TFUE, nonché dell'articolo 1 della legge 296 del 1958, dell'articolo 20 della legge n.
592 del 1967, degli articoli 44 e seguenti del D.P.R. n. 1256 del 1971, in virtù dell'errore di diritto in cui era incorso il Giudice di merito per aver scrutinato la responsabilità del CP_1
convenuto sulla base di criteri di “conoscenza” o di “conoscibilità”, anziché mediante il ricorso al diverso criterio della “prevenzione” e, dunque, della “massima precauzione”.
Ed invero, secondo i ricorrenti, risultando già accertata – al tempo delle trasfusioni – la trasmissione di epatiti virali da sangue infetto, l'obbligo del di attivarsi per adottare CP_1
tutte le misure necessarie per la tutela della vita e della salute umana poteva dirsi già sussistente,
essendo precipuo compito dell'Amministrazione sanitaria quello di vigilare attentamente sulla preparazione e utilizzazione del sangue e degli emoderivati.
Le norme poste a fondamento di tale dovere venivano dai ricorrenti individuati negli artt.
2043 c.c. e 32 della Cost., oltre che negli articoli 168 e 191 del TFUE in tema di miglioramento della sanità pubblica.
Lamentavano, conclusivamente, il mancato rispetto da parte del bbligo di Controparte_3
tutela della salute vigilanza - esistente già a partite dalla L. n. 296 del 1958 - circa CP_4
i servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale.
Con ordinanza n. 2790/2019 del 31.01.2019, la Corte di Cassazione dichiarava la fondatezza del ricorso, rimettendo la causa alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione ed indicando il principio di diritto a cui attenersi nei seguenti termini: “ciò che rileva ai fini del
giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica
dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica. Il
rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la
specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al
tempo della osservazione (quindi con valutazione ex post), le quali hanno consentito di
4 identificare e nominare le malattie tipiche. Sicché è configurabile la responsabilità del
[...]
per l'omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per CP_1
uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle
conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo anche prima dell'anno in cui il virus
specifico dell'epatite fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguenza
scoperta dei mezzi di prevedibilità delle relative infezioni”.
Entro il termine di legge, gli eredi proponevano ricorso in appello per la riassunzione Pt_1
della causa a seguito del rinvio operato dalla Suprema Corte, richiamando il principio di diritto da questa enunciato e reiterando la richiesta di condanna del al ristoro dei Controparte_1
danni conseguenti al decesso del loro congiunto, ascrivibili alle emotrasfusioni di cui si è detto,
sia “iure proprio” sia “iure successionis”.
Con comparsa di costituzione del 21.08.2019, si costituiva nel presente giudizio di riassunzione il sollevando l'eccezione di compensazione del risarcimento Controparte_1
invocato dagli appellanti con gli importi – dagli stessi e dal loro dante causa - ricevuti a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992.
Ed invero, rappresentava l'Amministrazione appellata che, con D.D. del 07.03.2003, il aveva erogato agli aventi diritto il suddetto indennizzo per un complessivo importo di CP_1
euro 15.157,55 a decorrere dal 01.11.2000 sino alla data del decesso (all. 1) e che, con ulteriore
D.D. del 13.06.2003 (all. 2) in qualità di coniuge dell'avente diritto, aveva Persona_1
ricevuto, a titolo di assegno una tantum di cui all'art. 2 comma 3 l. 210/1992, un totale di euro
77.468,52.
Pertanto, alla luce delle somme già corrisposte, chiedeva, nella denegata ipotesi di condanna, la decurtazione di tutte le somme sopra indicate.
Questa Corte, tenuto conto delle domande avanzate dagli appellanti, i quali tra le varie poste di danno avevano invocato anche il ristoro del danno biologico patito dal loro congiunto,
disponeva un'integrazione peritale mediante nomina di nuovo CTU così da determinare l'entità
5 dei postumi invalidanti di . Persona_3
La Corte, all'udienza del 26.09.2024, svolta in modalità cartolare, preso atto delle note di trattazione scritta delle parti e della rinuncia della parte appellata ai termini ex art. 190 c.p.c.,
poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato riassunto dinnanzi a questa Corte, a seguito dell'annullamento con rinvio effettuato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 2790/2019 che, accogliendo l'unico motivo di ricorso proposto dagli eredi , ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a Pt_1
Codesta Corte in diversa composizione.
L'appello è fondato.
Con il motivo di gravame qui riproposto, gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento delle domande proposte in primo grado nei confronti del volte ad ottenere Controparte_1
la condanna del predetto al risarcimento dei danni subiti, in proprio e nella qualità di eredi di
, che aveva contratto, come sopra ricordato, l'epatite C, degenerata in cirrosi Persona_2
epatica e carcinoma, che aveva reso necessario un trapianto di fegato, portandolo alla morte, per effetto di trasfusioni di sangue infetto effettuate nel 1974.
In punto di diritto, deve preliminarmente osservarsi come la responsabilità del
[...]
, in ipotesi di contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, abbia CP_1
chiara natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ovvero nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. CP_1
592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987, L. 107/1990, L.
178/1991, D. LGS 44/1997), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti (cfr. Cass.
civ. n. 11609/2005).
Più specificatamente, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del
6 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043
c.c., dovendosi escludere che il , in virtù della piena autonomia giuridica rispetto allo CP_1
Stato, quale Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ. nn. da 576 a 585 del 2008).
Muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
segnatamente, alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché della colpevolezza, espressa in termini di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Orbene, nel caso di specie, la pretesa risarcitoria azionata dai è fondata sull'asserita Pt_1
condotta omissiva e negligente del convenuto in relazione ai compiti ad esso affidati CP_1
dalla legge in materia di raccolta, conservazione ed utilizzo del sangue e dei prodotti derivati da sangue e plasma.
Ed è proprio alla detta condotta che, secondo la prospettazione dei fatti offerta da parte appellante, dovrebbe eziologicamente ricondursi il contagio del virus HCV causa, a sua volta,
della lamentata patologia epatica.
Per quel che concerne il profilo afferente il nesso causale tra la malattia contratta dal de
cuius degli odierni appellanti e le trasfusioni praticategli, deve evidenziarsi come esso risulti espressamente riconosciuto sin dal 10.07.2002, in sede di visita medica effettuata dalla C.M.O.
di Palermo e, successivamente, confermato sia dalla stessa C.M.O. in data 21.05.2003, sia dagli accertamenti peritali svolti dal nominato C.T.U. nel precedente giudizio di appello, il quale,
attraverso indagini tecniche fondate su accertamenti oggettivi condotti con metodo scientifico,
ha affermato che l'epatopatia HCV correlata contratta dal “…sia stata causata con molta Pt_1
probabilità […] dalle trasfusioni di sangue avvenute nel 1974, in seguito a grave incidente
stradale” (cfr. relazione di c.t.u. a firma del dott. pag. 14), e ciò sulla base dell'anamnesi Per_4
raccolta che conduce ad escludere altro mezzo di possibile infezione.
7 Sempre con riferimento al nesso causale, è bene precisare che, “nel giudizio promosso dal
danneggiato contro il , con riguardo ai danni da emotrasfusione, una volta Controparte_1
che la Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 210 del 1992, abbia
accertato la riconducibilità del contagio alla stessa trasfusione, il non Controparte_1
può mettere in discussione l'accertamento operato dalla predetta essendo essa CP_5
organo dello Stato imputabile allo stesso , e il giudice deve quindi accogliere tale CP_1
accertamento come indiscutibile e non bisognoso di prova” (cfr. Cass. civ. sez. VI, n.
13008/2020).
Per quel che concerne poi la connotazione colposa della condotta del idonea, di CP_1
per sé, in relazione alle conoscenze scientifiche sussistenti all'epoca dell'avvenuto contagio, ad assumere valenza eziologica rispetto alla successiva insorgenza della patologia, occorre accertare che l'evento dannoso (costituito dalla contrazione del virus che ha originato lo sviluppo della patologia epatica), ove il avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli CP_1
dalle norme allora vigenti, non si sarebbe in alcun modo verificato.
Orbene, posto che l'emotrasfusione risale al 1974, deve ritenersi che l'epoca di riferimento per vagliare l'eventuale connotazione colpevole dell'Amministrazione sia antecedente all'introduzione dei test per l'identificazione del virus HCV, ricorrendo peraltro, in tali casi,
un'ipotesi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, in virtù della perdurante protrazione degli effetti negativi connessi alla condotta illecita.
Così circoscritto il paradigma fattuale e giuridico entro cui delimitare la vicenda per cui è
causa, deve rilevarsi come, all'epoca in cui il ha subito il contagio del virus di epatite C, Pt_1
la malattia era già nota come "epatite non A non B".
Solo in seguito ai noti esperimenti dei biologi molecolari della Ch.Co., risalenti al 1988, il virus HCV fu individuato, mentre la messa a punto del test sierologico per la determinazione dell'anticorpo omologo (che permise di eseguire il test per l'identificazione del virus nel sangue e nei prodotti da somministrare) avvenne nei primi mesi del 1989.
Anche se, pertanto, all'epoca delle trasfusioni praticate al il virus dell'epatite C non Pt_1
8 risultava ancora specificatamente individuato, erano comunque noti i rischi connessi alla somministrazione di emotrasfusioni.
Proprio in virtù della conoscenza circa il pericolo di trasmissione di epatite virale attraverso il sangue, numerose leggi (L. 592 del 1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1973)
avevano già imposto al obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e CP_1
controllo dell'attività di somministrazione di emotrasfusioni ed emoderivati.
Illuminanti, sul punto, appaiono i principi cristallizzati nell'ormai nota sentenza dell'11
gennaio 2008, n. 581 della Suprema Corte nel suo più autorevole consesso, che ha chiarito come la responsabilità per i danni da emotrasfusioni debba farsi risalire ad epoca precedente gli anni
89/90, in quanto, da un lato, un “obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano” gravava sul già a partire dal 1967 e, dall'altro lato, il rischio di Controparte_1
trasmissione di epatite virale era “già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70".
La Corte di Cassazione, nella medesima pronuncia, ha pure sottolineato che di fronte ad obblighi di prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo, imposti dalla legge a protezione dell'integrità psicofisica del soggetto, si arresta la discrezionalità amministrativa nelle scelte operate nel peculiare settore della plasmaferesi e che “il dovere del di vigilare CP_1
attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un
dovere particolarmente pregnante di diligenza nell'impiego delle misure necessarie a
verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio
che è antico quanto la necessità della trasfusione”.
Né, peraltro, la circostanza che i metodi d'intercettazione dei virus epatici e, quindi, anche del virus della HCV, avessero, all'epoca delle trasfusioni somministrate al , efficacia Pt_1
limitata vale ad escludere la responsabilità del . CP_1
E ciò in quanto, già prima che fosse messo a punto il test che consentiva la rilevazione del virus HCV, erano comunque diffusi metodi alternativi ed indiretti di rilevazione che permettevano comunque di identificare le persone considerate a rischio di trasmettere malattie virali e che avrebbero, quindi, dovuto essere escluse dalla donazione.
9 In particolare, tra i metodi usati vi era quello per l'individuazione degli anticorpi (anti-
HbcAg) in soggetti che erano entrati in contatto con il virus dell'epatite B.
Tale metodo era stato scelto poiché una serie di studi dimostrava che la maggior parte dei pazienti con Aids era positiva anche per l'anti-Hbc, considerato come un marker di popolazione per gruppi a rischio di contrarre l'Aids e, quindi, potenzialmente infettivi.
È significativo, a tal proposito, che già l'art. 44 d.p.r. n. 1256/1971 prevedesse l'esclusione dalla donazione di chi era stato affetto da epatite virale, in considerazione della maggiore esposizione di questi soggetti ad altri (pur se ignoti) rischi virali veicolati dal sangue.
Altro metodo indiretto usato concerneva la determinazione delle transaminasi, enzima che consentiva di rivelare la presenza di infezioni di virus non noti dal punto di vista della caratterizzazione molecolare (come appunto l'HIV e l'HCV), sicché già con circ. del 28.3.1966,
n. 50 (par. F) il così si esprimeva: “Non si conosce attualmente nessuna Controparte_6
prova di laboratorio che permetta di mettere in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus
epatico. Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi
sieriche dei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno
essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi nel fondato sospetto
che il donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad
ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla
produzione di gammaglobuline o di albumine”.
Il precipitato giuridico di tali considerazioni trova la sua più compiuta espressione nel principio affermato dalla Suprema Corte alla cui stregua "In tema di patologie conseguenti ad
infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di
assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi,
bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione
di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza del rischio del contagio
dell'epatite B, comunque risalente ad epoca precedente all'anno 1978 in cui quel virus fu
definitivamente identificato in sede scientifica, sussiste la responsabilità del Controparte_1
10 salute, che era tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue e ad adottare le misure necessarie
per evitare i rischi per la salute umana, anche per il contagio degli altri due virus, che non
costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso
evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del per i danni provocati dal contagio dell'epatite C in Controparte_1
occasione di trasfusioni di sangue infetto eseguite nell'anno 1973)” (cfr. Cass. civ. n. 17685/2011
e nello stesso senso Cass. civ. S.U. n. 581/2008).
Principio, questo, ribadito in maniera ancor più dirimente, da una recente pronuncia della
Corte di Cassazione che, nel richiamare le fonti normative precedenti al 1978 ed al 1988 (anni,
come visto, di riferimento per l'individuazione, rispettivamente, del virus dell'epatite B e di quello dell'epatite C), ha chiarito come già da molte disposizioni legislative (ovvero la L. n. 296
del 1958, la L. n. 592 del 1967, il D.P.R. n. 1256 del 1971, il D.M. Sanità 7 febbraio 1972, il
D.M. Sanità 15 settembre 1972, la L. n. 519 del 1973 e d il D.L. n. 443 del 1987) emergesse un quadro idoneo ad attribuire al Ministero attivi poteri di vigilanza nella preparazione ed utilizzazione di emoderivati e di controllo in ordine alla relativa sicurezza (cfr. Cass. civ. n.
1592/2013; Cass. civ. ord. 2232/2016; Cass. civ. ord. 18520/2018).
È sempre la Suprema Corte ad affermare che, anche prima dell'entrata in vigore della L. 4
maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia, il era dunque Controparte_6
tenuto ad attività di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano.
E l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il a responsabilità extracontrattuale allorquando come, nel caso di specie, dalla CP_1
violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico (il quale
è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 576/2008).
Ancora da ultimo, la Corte di Legittimità ha autorevolmente ribadito che “In caso di
11 patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di
emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del
[...]
anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di CP_1
tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni
1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di
epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono
evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto
sul , in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo, posti Controparte_1
da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958, l'obbligo di controllare
che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori
non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il responsabile in Controparte_1
relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al 1970)” (cfr.
Cass. civ. ord. n. 1566/2019).
Sulla scorta di tali considerazioni, il comportamento omissivo e comunque non diligente del nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli è fonte per lo stesso di CP_1
responsabilità extracontrattuale, anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative sopra richiamate, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043
c.c. (cfr. Cass. civ. n. 17685/2011, cfr. altresì Cass. civ. n. 9404/2011), in base alle quali esso è
tenuto ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza e di controllo in ordine all'effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie, addette al servizio di emotrasfusione, di quanto ad esse prescritto, al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass. civ. n. 20765/2009 e, da ultimo, Cass. civ. n. 11301/2011), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze al medesimo attribuite in materia quand'anche risulti assolta la mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).
Ne consegue, pertanto, che ai fini dell'affermazione della responsabilità del per i CP_1
12 danni da questo subiti dagli appellanti, in omaggio ai principi sopra richiamati e, conformemente a quanto affermato dal c.t.u., è del tutto irrilevante che l'infezione virale non fosse ancora scientificamente nota e/o accertabile al momento della condotta illecita omissiva, in quanto l'adozione delle misure precauzionali obbligatorie omesse avrebbe, in ogni caso, consentito di ridurre l'insorgenza anche di infezioni virali ancora non conosciute.
In difetto, dunque, di prova in ordine al rispetto, da parte del convenuto, delle CP_1
norme cautelari poste a tutela dell'integrità psicofisica dell'individuo, può conseguentemente ritenersi sussistente la responsabilità colposa del , con la sua conseguente Controparte_1
condanna al ristoro, in favore degli appellanti, di tutti i conseguenti danni, come meglio specificati qui di seguito, dagli stessi patiti quali eredi del ed in proprio, anche quali Pt_1
successori della madre.
In ordine al concreto quantum del risarcimento, deve innanzitutto procedersi al preventivo vaglio dell'unica deduzione difensiva sollevata dall'Amministrazione convenuta e afferente alla decurtazione, dagli importi liquidati a titolo risarcitorio, delle somme percepite sia a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992, sia a titolo di erogazione una tantum di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 210/1992, onde impedire il configurarsi di un'indebita locupletazione per il beneficiario.
Il rilievo risulta fondato.
È bene, preliminarmente, osservare in punto di diritto che “in tema di risarcimento del
danno da emotrasfusione (epatite), “la compensatio lucri cum damno” tra l'indennizzo
corrisposto al danneggiato e il risarcimento del ministero per l'omessa adozione di misure di
emovigilanza, integra un'eccezione rilevabile d'ufficio e proponibile per la prima volta anche
in appello, tuttavia, resta onere di chi la invoca dimostrarne il fondamento” (cfr. Cass. civ., sez.
III, n. 22528/2019).
Ed invero, la compensatio lucri cum damno risponde ad un principio di diritto che pur in assenza di un'espressa previsione normativa, ripone il suo fondamento nella funzione compensativa del rimedio risarcitorio (art. 1223 c.c.) e nel divieto generale di arricchimento
13 senza causa (art. 2041 c.c.).
Tale principio implica, infatti, che il risarcimento debba tenere conto, oltre che dei danni effettivamente subiti, anche degli effetti vantaggiosi derivanti dall'inadempimento, sì da operare una compensazione tra perdite e benefici.
Logico corollario di tale assunto è che la compensatio operi solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (cfr. Cass., sez. III, sent.
n. 12248/2013).
Si rammenta, ancora, il consolidato orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità
alla cui stregua “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV
o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione
indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso
contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_1
eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo
altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico
di un medesimo soggetto [il ] due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al CP_1
medesimo fatto lesivo” (cfr. Cass. SU. n. 12564/2018).
E però, escluso il carattere alternativo dell'indennizzo e ammessa la necessità di operare una decurtazione, in sede di liquidazione del ristoro per i danni subiti, degli importi già percepiti a titolo indennitario, deve rilevarsi come la compensatio lucri cum damno non possa operare qualora l'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 non risulti determinato o, quanto meno,
determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che "... l'astratta
spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda
della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per
individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di
individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso
14 importo da portare in decurtazione del risarcimento" (cfr. Cass. civ. n. 14932/2013).
E ciò in quanto, nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla 1. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia, ma concerne anche le somme da percepire in futuro “purché
riconosciute e dunque liquidate o determinabili” (cfr. Cass. n. 8866/2021).
Traslando il superiore principio alla fattispecie per cui è causa deve osservarsi come l'Amministrazione convenuta abbia correttamente fornito prova sia della quantificazione dell'indennizzo, che dell'avvenuta corresponsione producendo i relativi ordini di pagamento
(cfr. documentazione allegata alla comparsa di risposta nel presente giudizio di rinvio).
Ed invero, nel caso in esame, dal compendio documentale in atti così come dalle stesse allegazioni difensive del è possibile desumere l'avvenuta corresponsione di una CP_1
somma pari a euro 15.157,55 in favore degli aventi diritto, a titolo di indennizzo ex legge
210/1992 (D.D. del 07.03.2003- cfr. all. n.1) ed un'ulteriore somma pari a euro 77.468,52, in favore di (nella qualità di coniuge dell'avente diritto, deceduta nelle more del Persona_1
giudizio di primo grado), a titolo di una tantum di cui all'art. 2, comma 3, della legge 210/1992
(D.D. del 13.06.2003 – cfr. all. n. 2).
Ne consegue che tali importi dovranno essere decurtati dal complessivo quantum che sarà
accordato a titolo di risarcimento.
Per quel concerne poi la concreta liquidazione del ristoro invocato dagli appellanti rispetto ai danni biologici, morali e di relazione sia iure successionis che iure proprio, occorre tener conto del principio espresso dalla Corte di Cassazione alla cui stregua “La determinazione del
risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato
sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata
15 all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla
alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto
la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella
specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di
precedente contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla
diagnosi di cirrosi epatica da HCV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis
dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea)” (cfr.
Cass. civ. n. 4658/2024).
E però, nel caso di specie, in seno all'elaborato peritale redatto dal ctu nominato nel presente grado di giudizio, dott. – atteso che la ctu effettuata nel precedente grado di appello Per_5
dal dott. si fondava unicamente sull'accertamento del nesso eziologico e sulla Persona_6
verifica circa le conoscenze scientifiche sul virus in questione all'epoca della trasfusione - pur a fronte di un quesito con cui si richiedeva la determinazione “delle diverse scansioni cronologiche cui andò incontro il defunto ”, si conclude per la sussistenza di un'invalidità Persona_2
permanente cristallizzata nel valore del 70%, senza alcuna indicazione né rispetto alla precisa epoca di riferimento né in ordine ai giorni ed alla misura dell'invalidità temporanea, costituente,
invece, come sopra ricordato, il criterio cui va commisurato il risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso, come quello in esame, in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e ritenuta la necessità di superare, mediante un supplemento peritale, la rilevata discrasia nell'accertamento dell'invalidità di
[...]
onde poter procedere ad una più corretta liquidazione del ristoro invocato dagli Per_2
appellanti, appare opportuno disporre, come da separata e contestuale ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per un supplemento di attività istruttoria.
Le spese del presente giudizio saranno regolamentate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando in
16 sede di rinvio nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 145/2019 R.G., in riforma della sentenza n. 351/2008, emessa dal Tribunale di Caltanissetta, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
- accerta e dichiara il diritto di e di , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali eredi di a conseguire, dal , il risarcimento dei Persona_1 Controparte_1
danni dagli stessi patiti a seguito dell'evento lesivo cagionato al loro congiunto;
Persona_2
- accerta e dichiara che dal risarcimento agli stessi dovuto per il titolo di cui al capo che precede e secondo la misura che sarà determinata in sede di sentenza definitiva, dovrà detrarsi l'importo di € 92.626,07, già corrisposto a titolo di indennizzo ex l. 210/1992;
- rimette la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 7.5.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Dott. Roberto Rezzonico
17