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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/11/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5178/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTI Parte_1 C.F._1 MADDALENA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CENTOLA TEODOMIRO e dell'avv. RIZZI C.F._3 DANIELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda principale è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio e chiedendo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà per 1/3 in capo a Parte_1 dell'immobile locale/garage sito nel Comune di Monte Sant'Angelo di cui al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc. Santa Croce), condannare i sig.ri e , a rilasciare - unitamente Controparte_1 Controparte_2 ad ogni pertinenza - libero da persone e cose e a restituire a , il garage sito nel Parte_1 Comune di Monte Sant'Angelo di cui al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc Santa Croce, ristabilendo d'autorità il diritto violato;
In via subordinata, condannare chi altri possegga il locale garage sito nel Comune di Monte Sant'Angelo di cui al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc Santa Croce), di proprietà per 1/3 di a Parte_1
pagina 1 di 3 rilasciare - unitamente ad ogni pertinenza - libero da persone e cose e a restituire a , Parte_1 il suddetto immobile, ristabilendo d'autorità il diritto violato;
Per l'effetto condannare i sig.ri e , o chi altri possegga e Controparte_1 Controparte_2 utilizzi l'immobile per cui è causa, a pagare in favore di , a titolo di danno da Parte_1 occupazione sine titulo, la somma di euro 10.667,00, cosi come sopra determinata”.
A sostegno delle domande l'attore ha dedotto in fatto: che e in comunione dei beni, in data 19.10.2005, con atto Controparte_1 Controparte_2 pubblico a ministero del Notar (rep 49.844 e rac 17.614), hanno acquistato dalla Persona_1 Immobiliare PP MI e figli srl un locale ad uso ufficio sito in Monte Sant'Angelo, alla località Santa Croce, al I piano della scala B, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 149, p.lla 598, sub 15 (zona censuaria 1, categoria A/10, Classe 1, Consistenza vani 5, rendita euro 981,27, loc Santa Croce n. snc, piano 1, int 2, sc B); che e a far data da febbraio 2017, “hanno iniziato ad Controparte_1 Controparte_2 utilizzare – senza autorizzazione e senza che gli fosse stato venduto – il locale garage sito nel Comune di Monte Sant'Angelo distinto in catasto al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc Santa Croce), di proprietà per 1/3 di e situato nei pressi dell'immobile regolarmente acquistato dagli odierni resistenti il Parte_1 19.10.2005;
che le richieste stragiudiziali di rilascio dell'immobile abusivamente occupato sono rimaste senza esito;
che pertanto esso attore “è costretto – per far valere il suo diritto di proprietà e recuperare l'immobile dall'illegittimo possesso dei resistenti – a proporre azione di rivendicazione, con conseguente azione di risarcimento del danno da illegittima occupazione”.
che il danno, diretto che indiretto, da mancato godimento dell'immobile è quantificabile in euro 8.000,00, calcolato sulla base del canone di mercato nella zona;
che esso attore ha subito un ulteriore danno per il versamento delle imposte (Tari e Tarsu) gravanti sulla proprietà, pari ad € 2.667,00.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore; nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda per carenza di prova della proprietà del bene rivendicato in capo all'attore, deducendo altresì di aver legittimamente acquisito il possesso dell'immobile sin dal 2004 versando in favore dello stesso , alla Parte_1 presenza degli altri due soci consenzienti della società Immobiliare PP & Figli s.r.l., la somma di euro 10.000,00 a titolo di prezzo per la futura vendita dello stesso immobile poi mai perfezionata per colpa imputabile allo stesso attore;
in via riconvenzionale subordinata hanno chiesto la condanna dello alla restituzione della somma di €. 10.000,00. Parte_1
Orbene, va premesso che l'azione promossa da ha la natura di un'azione reale di Parte_1 rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c.
Infatti l'attore, nella dichiarata qualità di comproprietario del predetto locale-garage, ha convenuto in giudizio e , indicati come occupanti sine titulo, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 nei loro confronti la condanna al rilascio del bene illegittimamente detenuto.
Presupposti della domanda giudiziale sono dunque il riconoscimento del diritto di proprietà dell'immobile in capo all'attore e l'accertamento dell'occupazione sine titulo dello stesso bene da parte dei convenuti.
pagina 2 di 3 Del tutto diversa, per natura e presupposti, è l'azione personale di restituzione, nella quale l'attore, quale parte di un rapporto obbligatorio avente ad oggetto il godimento di un bene, agisce in giudizio nei confronti dell'altro contraente per la riconsegna del medesimo bene, sul presupposto dell'inefficacia sopravvenuta o dell'invalidità del titolo obbligatorio formatosi inter partes.
Tanto premesso in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione promossa, va rilevato che l'attore non ha fornito la cd. probatio diabolica richiesta dall'art. 948 c.c.
Come noto l'attore in rivendicazione è tenuto a provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo, ma dovendo provare che anche i suoi danti causa potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
L'attore deve, dunque, dimostrare la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto e, poi, provare che gli stessi requisiti sussistano riguardo agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario: nella disciplina dell'azione di rivendicazione, il concetto di dominus non si identifica, dunque, con quello di titolare, occorrendo anche che la titolarità risulti legittima.
Nel caso di specie, il titolo di proprietà allegato dall'attore, l'atto per notar del 22.12.2005 Per_1 rep. 50.016 racc. 17.760, non menziona l'immobile rivendicato, vale a dire il locale garage censito in catasto al foglio 148, p.lla 598 sub. 38.
L'attore ha poi prodotto una visura catastale, la quale, avendo una limitata rilevanza probatoria sul piano tributario-fiscale, non può valere come prova idonea della proprietà di un immobile (cfr., ex multis, Cassazione, sent. n. 5131/2009; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 631/2015).
Inoltre, l'attore non ha neppure fornito idonea prova di un possesso continuato utile ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Ne discende il rigetto della domanda di rivendicazione e della connessa domanda risarcitoria.
La domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande principali;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale subordinata;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 6.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5178/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINUTI Parte_1 C.F._1 MADDALENA
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. CENTOLA TEODOMIRO e dell'avv. RIZZI C.F._3 DANIELA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda principale è infondata e va pertanto rigettata.
ha convenuto in giudizio e chiedendo Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà per 1/3 in capo a Parte_1 dell'immobile locale/garage sito nel Comune di Monte Sant'Angelo di cui al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc. Santa Croce), condannare i sig.ri e , a rilasciare - unitamente Controparte_1 Controparte_2 ad ogni pertinenza - libero da persone e cose e a restituire a , il garage sito nel Parte_1 Comune di Monte Sant'Angelo di cui al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc Santa Croce, ristabilendo d'autorità il diritto violato;
In via subordinata, condannare chi altri possegga il locale garage sito nel Comune di Monte Sant'Angelo di cui al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc Santa Croce), di proprietà per 1/3 di a Parte_1
pagina 1 di 3 rilasciare - unitamente ad ogni pertinenza - libero da persone e cose e a restituire a , Parte_1 il suddetto immobile, ristabilendo d'autorità il diritto violato;
Per l'effetto condannare i sig.ri e , o chi altri possegga e Controparte_1 Controparte_2 utilizzi l'immobile per cui è causa, a pagare in favore di , a titolo di danno da Parte_1 occupazione sine titulo, la somma di euro 10.667,00, cosi come sopra determinata”.
A sostegno delle domande l'attore ha dedotto in fatto: che e in comunione dei beni, in data 19.10.2005, con atto Controparte_1 Controparte_2 pubblico a ministero del Notar (rep 49.844 e rac 17.614), hanno acquistato dalla Persona_1 Immobiliare PP MI e figli srl un locale ad uso ufficio sito in Monte Sant'Angelo, alla località Santa Croce, al I piano della scala B, contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 149, p.lla 598, sub 15 (zona censuaria 1, categoria A/10, Classe 1, Consistenza vani 5, rendita euro 981,27, loc Santa Croce n. snc, piano 1, int 2, sc B); che e a far data da febbraio 2017, “hanno iniziato ad Controparte_1 Controparte_2 utilizzare – senza autorizzazione e senza che gli fosse stato venduto – il locale garage sito nel Comune di Monte Sant'Angelo distinto in catasto al Foglio 149, p.lla 598, sub 38 (zona censuaria 1, categoria C/6, Classe 2, Consistenza 21 mq, rendita euro 79,17, loc Santa Croce), di proprietà per 1/3 di e situato nei pressi dell'immobile regolarmente acquistato dagli odierni resistenti il Parte_1 19.10.2005;
che le richieste stragiudiziali di rilascio dell'immobile abusivamente occupato sono rimaste senza esito;
che pertanto esso attore “è costretto – per far valere il suo diritto di proprietà e recuperare l'immobile dall'illegittimo possesso dei resistenti – a proporre azione di rivendicazione, con conseguente azione di risarcimento del danno da illegittima occupazione”.
che il danno, diretto che indiretto, da mancato godimento dell'immobile è quantificabile in euro 8.000,00, calcolato sulla base del canone di mercato nella zona;
che esso attore ha subito un ulteriore danno per il versamento delle imposte (Tari e Tarsu) gravanti sulla proprietà, pari ad € 2.667,00.
I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore; nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda per carenza di prova della proprietà del bene rivendicato in capo all'attore, deducendo altresì di aver legittimamente acquisito il possesso dell'immobile sin dal 2004 versando in favore dello stesso , alla Parte_1 presenza degli altri due soci consenzienti della società Immobiliare PP & Figli s.r.l., la somma di euro 10.000,00 a titolo di prezzo per la futura vendita dello stesso immobile poi mai perfezionata per colpa imputabile allo stesso attore;
in via riconvenzionale subordinata hanno chiesto la condanna dello alla restituzione della somma di €. 10.000,00. Parte_1
Orbene, va premesso che l'azione promossa da ha la natura di un'azione reale di Parte_1 rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c.
Infatti l'attore, nella dichiarata qualità di comproprietario del predetto locale-garage, ha convenuto in giudizio e , indicati come occupanti sine titulo, chiedendo Controparte_1 Controparte_2 nei loro confronti la condanna al rilascio del bene illegittimamente detenuto.
Presupposti della domanda giudiziale sono dunque il riconoscimento del diritto di proprietà dell'immobile in capo all'attore e l'accertamento dell'occupazione sine titulo dello stesso bene da parte dei convenuti.
pagina 2 di 3 Del tutto diversa, per natura e presupposti, è l'azione personale di restituzione, nella quale l'attore, quale parte di un rapporto obbligatorio avente ad oggetto il godimento di un bene, agisce in giudizio nei confronti dell'altro contraente per la riconsegna del medesimo bene, sul presupposto dell'inefficacia sopravvenuta o dell'invalidità del titolo obbligatorio formatosi inter partes.
Tanto premesso in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione promossa, va rilevato che l'attore non ha fornito la cd. probatio diabolica richiesta dall'art. 948 c.c.
Come noto l'attore in rivendicazione è tenuto a provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo, ma dovendo provare che anche i suoi danti causa potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
L'attore deve, dunque, dimostrare la sussistenza di un titolo idoneo all'acquisto e, poi, provare che gli stessi requisiti sussistano riguardo agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario: nella disciplina dell'azione di rivendicazione, il concetto di dominus non si identifica, dunque, con quello di titolare, occorrendo anche che la titolarità risulti legittima.
Nel caso di specie, il titolo di proprietà allegato dall'attore, l'atto per notar del 22.12.2005 Per_1 rep. 50.016 racc. 17.760, non menziona l'immobile rivendicato, vale a dire il locale garage censito in catasto al foglio 148, p.lla 598 sub. 38.
L'attore ha poi prodotto una visura catastale, la quale, avendo una limitata rilevanza probatoria sul piano tributario-fiscale, non può valere come prova idonea della proprietà di un immobile (cfr., ex multis, Cassazione, sent. n. 5131/2009; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 631/2015).
Inoltre, l'attore non ha neppure fornito idonea prova di un possesso continuato utile ad usucapionem ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Ne discende il rigetto della domanda di rivendicazione e della connessa domanda risarcitoria.
La domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, stante la non particolare complessità delle questioni trattate e la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande principali;
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale subordinata;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 6.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli pagina 3 di 3