Art. 21. Linee guida e monitoraggio 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo, con proprio provvedimento adotta apposite linee guida che orientino le imprese nell'adozione di accorgimenti idonei ad assicurare il rispetto dei requisiti di liceita' delle recensioni online.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
3. Ai fini del rafforzamento dell'attivita' di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 .
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, si veda nelle note all'articolo 18.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente capo e sul fenomeno della diffusione delle recensioni illecite, riferendo alle Camere.
3. Ai fini del rafforzamento dell'attivita' di contrasto alle recensioni illecite, le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture del settore turistico stabilite in Italia, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e alla normativa attuativa adottata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, possono richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del citato articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 .
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, si veda nelle note all'articolo 18.