CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 08/04/2024, n. 14255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14255 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'RI OB nato a [...] il [...] TA RI SO ZI nato a [...] il [...] TO SANTO nato a [...] il [...] IN NA IA nato a [...] il [...] TO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14255 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. D'RI OB, TA RI SO ZI, TO SANTO, IN NA IA, TO AL ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 12 giugno 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Motta Sant'Anastasia 1'11 gennaio 2015). 2. I ricorsi presentati nell'interesse di D'AR BE Cittadino TR DI ON ZI non sono manifestamente infondati limitatamente al secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., in relazione alla sospensione o meno del termine di prescrizione del reato in ipotesi di rinvio dell'udienza su istanza dell'imputato per esigenze istruttorie, trattandosi di questione controversa (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 285032; contra Sez. 6, n. 37688 del 20/11/2020, Rv. 280292); tanto comporta il rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione del reato di rissa quale reato a concorso necessario, maturata in data 3 luglio 2023. Trattandosi di motivo che attiene alla stessa esistenza del reato contestato, la sua efficacia si estende a tutti gli imputati. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14255 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 31/01/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. D'RI OB, TA RI SO ZI, TO SANTO, IN NA IA, TO AL ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 12 giugno 2023, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Motta Sant'Anastasia 1'11 gennaio 2015). 2. I ricorsi presentati nell'interesse di D'AR BE Cittadino TR DI ON ZI non sono manifestamente infondati limitatamente al secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., in relazione alla sospensione o meno del termine di prescrizione del reato in ipotesi di rinvio dell'udienza su istanza dell'imputato per esigenze istruttorie, trattandosi di questione controversa (Sez. 3, n. 32084 del 17/11/2022, dep. 2023, Rv. 285032; contra Sez. 6, n. 37688 del 20/11/2020, Rv. 280292); tanto comporta il rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione del reato di rissa quale reato a concorso necessario, maturata in data 3 luglio 2023. Trattandosi di motivo che attiene alla stessa esistenza del reato contestato, la sua efficacia si estende a tutti gli imputati. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2024.