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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA CA TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 19-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1138 dell'anno 2025
OGGETTO
Illegittimità ripetizione indebito
TRA
– C.F. – rapp.to e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Giuseppe
Di AT (c.f. ), ed elett.te domiciliato presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E CP_
(cf. ), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 13-02-2025, il ricorrente in epigrafe indicato, quale erede del sig. deceduto in data 12.04.2023, Persona_1 esponeva di aver ricevuto in data 19.08.2024, un “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 00177885” con il quale gli era stata richiesta la restituzione della somma di € 26.806,54 per un presunto indebito assistenziale percepito dal de cuius tra l'01.12.2015 e il 30.04.2023 sulla scorta della seguente generica motivazione “- Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante – E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente lamentava la tardività del provvedimento di accertamento e restituzione del presunto indebito, atteso che tale provvedimento era stato adottato solo 1 dopo molti anni dalla decorrenza del diritto in contestazione, rispetto alla previsione di cui all'art. 13, co. 2, della legge n. 412/1991; che con l'introduzione del Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del D.L. 78/2010 i cittadini dovevano comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1 in godimento, che non fosse già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria;
che in virtù di quanto espresso, i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale, già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione – come nel caso di specie - ma solo di quei redditi non dichiarati nel modello 730; che, infine, risultavano del tutto generiche le motivazioni poste CP_ dall' a fondamento della richiesta di ripetizione.
Tanto premesso, il ricorrente n.q. chiedeva dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di accertamento e recupero delle presunte somme indebitamente percepite dal de cuius sulla pensione cat. INVCIV n. 001778856, e, per Persona_1
l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma complessiva di cui alla pretesa creditoria del 19.08.2024 pari all'importo di € 26.806,54. Con vittoria di spese CP_1 processuali ed attribuzione. CP_
Pur ritualmente citato, l' non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico. CP_
Deve essere dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato (cfr. le relate di notifica telematica prodotte in atti) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata.
È noto che la disciplina del recupero dell'indebito assistenziale – e dunque di quelle provvidenze erogate in favore di determinate categorie di soggetti bisognosi di tutela, che prescinde dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva – è diversa dalla disciplina dell'indebito previdenziale, non potendosi applicare ad essa, neppure in via analogica o estensiva (Cass. 23 gennaio
2008 n. 1446), le regole proprie degli indebiti pensionistici.
La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e va esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore l'assenza di dolo nel percipiente intesa come non addebitabilità al beneficiario della erogazione non dovuta, in
2 considerazione di una situazione idonea a generare nel percipiente un legittimo affidamento (cfr. fra le altre, Cass. 30 giugno 2020 n. 13223, Cass. ord. 4 agosto 2022,
n. 24180).
La sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale, che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c., è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”, prima ancora stabilendo che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Inoltre, ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n. 13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) alle cui argomentazioni questo Giudice presta la propria convinta adesione, le prestazioni assistenziali revocate, a causa del venir meno del requisito reddituale, sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito).
Più volte la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di modifica delle situazioni reddituali – che, al pari della modifica delle condizioni sanitarie, incidono sull'an e sul quantum della provvidenza erogata - “possono essere restituiti solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta”. La diretta conseguenza di ciò è che, la revoca, in caso di insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, deve avvenire, senza ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla notifica del provvedimento di indebito (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28771 del 09.11.2008; Cass n.
13233/2020; Cass. 13915/2021).
La Corte, in particolare, ha rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale
3 collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
In virtù delle considerazioni che precedono, applicando i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (per un periodo dal mese di Ottobre 2012 al Giugno 2024) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 10.06.2024, ne consegue che solo per i ratei maturati da tale momento l' poteva legittimamente richiedere la CP_2 ripetizione delle somme indebitamente erogate, non potendo avere tale comunicazione effetto retroattivo.
Sul punto si è sostenuto (Cass. n.28771/2018) che il dolo dell'accipiens può ritenersi sussistente allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme.
Tuttavia occorre precisare che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già l'art. 42 d.l.269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dall'1-01-2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
4 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria. Ne discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente, n.q. di erede di , ha avuto conoscenza Persona_1
CP_ di una nota del 19.08.2024, un “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 00177885” con il quale gli era stata richiesta la restituzione della somma di € 26.806,54 per un presunto indebito assistenziale percepito dal de cuius tra il 01.12.2015 e il 30.04.2023.
Ora, è documentato che sia deceduto in data 12-04-2023 (cfr. Persona_1 certificato di morte prodotto in atti) e che fosse titolare di una pensione di invalidità civile.
Quindi, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, con riguardo al caso di specie non si può ipotizzare la restituzione dell'indebito – vieppiù, con effetto retroattivo - quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito, costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente CP_ dall' e che quindi lo stesso Ente già conosce;
l'affidamento riposto dall'originario titolare de cuius nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso istituto. Tanto più che l'art. 42 dl.
269/2003 conv. in legge 326/2003, onera l' alla attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica, allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda proposta, deve dichiararsi l'irripetibilità della complessiva di cui alla pretesa creditoria del CP_1
19.08.2024 pari a € 26.806,54.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: CP_
• Dichiara la contumacia dell'
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma complessiva di cui alla pretesa creditoria del 19.08.2024 pari CP_1 all'importo di € 26.806,54; CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.300,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 19-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MA CA TE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 19-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 1138 dell'anno 2025
OGGETTO
Illegittimità ripetizione indebito
TRA
– C.F. – rapp.to e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Giuseppe
Di AT (c.f. ), ed elett.te domiciliato presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E CP_
(cf. ), in persona del legale rapp.te p.t. P.IVA_1 convenuto contumace
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 13-02-2025, il ricorrente in epigrafe indicato, quale erede del sig. deceduto in data 12.04.2023, Persona_1 esponeva di aver ricevuto in data 19.08.2024, un “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 00177885” con il quale gli era stata richiesta la restituzione della somma di € 26.806,54 per un presunto indebito assistenziale percepito dal de cuius tra l'01.12.2015 e il 30.04.2023 sulla scorta della seguente generica motivazione “- Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante – E' stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente lamentava la tardività del provvedimento di accertamento e restituzione del presunto indebito, atteso che tale provvedimento era stato adottato solo 1 dopo molti anni dalla decorrenza del diritto in contestazione, rispetto alla previsione di cui all'art. 13, co. 2, della legge n. 412/1991; che con l'introduzione del Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del D.L. 78/2010 i cittadini dovevano comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1 in godimento, che non fosse già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria;
che in virtù di quanto espresso, i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione reddituale, già integralmente dichiarata e conosciuta CP_1 dall'Amministrazione – come nel caso di specie - ma solo di quei redditi non dichiarati nel modello 730; che, infine, risultavano del tutto generiche le motivazioni poste CP_ dall' a fondamento della richiesta di ripetizione.
Tanto premesso, il ricorrente n.q. chiedeva dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di accertamento e recupero delle presunte somme indebitamente percepite dal de cuius sulla pensione cat. INVCIV n. 001778856, e, per Persona_1
l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma complessiva di cui alla pretesa creditoria del 19.08.2024 pari all'importo di € 26.806,54. Con vittoria di spese CP_1 processuali ed attribuzione. CP_
Pur ritualmente citato, l' non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico. CP_
Deve essere dichiarata la contumacia dell' ritualmente citato (cfr. le relate di notifica telematica prodotte in atti) e non costituitosi in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata.
È noto che la disciplina del recupero dell'indebito assistenziale – e dunque di quelle provvidenze erogate in favore di determinate categorie di soggetti bisognosi di tutela, che prescinde dalla preesistenza di un rapporto di lavoro e quindi di una provvista contributiva – è diversa dalla disciplina dell'indebito previdenziale, non potendosi applicare ad essa, neppure in via analogica o estensiva (Cass. 23 gennaio
2008 n. 1446), le regole proprie degli indebiti pensionistici.
La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto sussistente anche per l'indebito assistenziale, al pari dell'indebito pensionistico, un principio di fondo regolante la materia, secondo il quale va esclusa l'applicabilità tout court dell'art. 2033 c.c. e va esclusa la ripetizione dell'indebito in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, aventi come minimo comune denominatore l'assenza di dolo nel percipiente intesa come non addebitabilità al beneficiario della erogazione non dovuta, in
2 considerazione di una situazione idonea a generare nel percipiente un legittimo affidamento (cfr. fra le altre, Cass. 30 giugno 2020 n. 13223, Cass. ord. 4 agosto 2022,
n. 24180).
La sussistenza di un sottosistema in materia di indebito assistenziale, che impone una disciplina derogatoria della ripetibilità incondizionata delle somme non dovute ex art. 2033 c.c., è acclarato dalla Corte Costituzionale la quale, con le ordinanze n. 264/2004
e n. 448/2000, ha affermato che opera “in questa materia un principio di settore onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”, prima ancora stabilendo che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Inoltre, ad avviso della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n. 13223 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) alle cui argomentazioni questo Giudice presta la propria convinta adesione, le prestazioni assistenziali revocate, a causa del venir meno del requisito reddituale, sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito).
Più volte la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di modifica delle situazioni reddituali – che, al pari della modifica delle condizioni sanitarie, incidono sull'an e sul quantum della provvidenza erogata - “possono essere restituiti solo i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta”. La diretta conseguenza di ciò è che, la revoca, in caso di insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prestazione, deve avvenire, senza ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla notifica del provvedimento di indebito (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 28771 del 09.11.2008; Cass n.
13233/2020; Cass. 13915/2021).
La Corte, in particolare, ha rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale
3 collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art.
3-ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771).
In virtù delle considerazioni che precedono, applicando i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità all'odierna controversia, poiché il provvedimento che accerta l'esistenza dell'indebito assistenziale (per un periodo dal mese di Ottobre 2012 al Giugno 2024) e verifica la mancanza dei presupposti per l'erogazione del beneficio in oggetto è datato 10.06.2024, ne consegue che solo per i ratei maturati da tale momento l' poteva legittimamente richiedere la CP_2 ripetizione delle somme indebitamente erogate, non potendo avere tale comunicazione effetto retroattivo.
Sul punto si è sostenuto (Cass. n.28771/2018) che il dolo dell'accipiens può ritenersi sussistente allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio, trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme.
Tuttavia occorre precisare che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero perciò conoscibili dall' , al quale già l'art. 42 d.l.269/2003 conv. in legge 326/2003 CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dall'1-01-2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali, sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
4 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la CP_1 conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; ed al comma 6 dello stesso art. 13, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria. Ne discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente CP_1 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente, n.q. di erede di , ha avuto conoscenza Persona_1
CP_ di una nota del 19.08.2024, un “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 00177885” con il quale gli era stata richiesta la restituzione della somma di € 26.806,54 per un presunto indebito assistenziale percepito dal de cuius tra il 01.12.2015 e il 30.04.2023.
Ora, è documentato che sia deceduto in data 12-04-2023 (cfr. Persona_1 certificato di morte prodotto in atti) e che fosse titolare di una pensione di invalidità civile.
Quindi, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, con riguardo al caso di specie non si può ipotizzare la restituzione dell'indebito – vieppiù, con effetto retroattivo - quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito, costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente CP_ dall' e che quindi lo stesso Ente già conosce;
l'affidamento riposto dall'originario titolare de cuius nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso istituto. Tanto più che l'art. 42 dl.
269/2003 conv. in legge 326/2003, onera l' alla attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica, allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Per le ragioni esposte, in accoglimento della domanda proposta, deve dichiararsi l'irripetibilità della complessiva di cui alla pretesa creditoria del CP_1
19.08.2024 pari a € 26.806,54.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: CP_
• Dichiara la contumacia dell'
• Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibile la somma complessiva di cui alla pretesa creditoria del 19.08.2024 pari CP_1 all'importo di € 26.806,54; CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.300,00 oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 19-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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