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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RG 2257/2023 tra le seguenti parti:
- (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nata a [...] Bormida in data 21 giugno 1943, Parte_2 C.F._2 residenti rispettivamente in Noli ed in Savona, entrambi elettivamente domiciliati in Savona alla via
Guidobono n. 8/2 meglio identificati in atti, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Vincenzi, come da procura in calce all'atto di citazione
- attori–
contro
- c.f.: ) e residente in [...], Contrada Ganduglia Controparte_1 C.F._3
10, rappresentato e difeso, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Antonino Ardagna;
- convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, anche alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, in via principale, accertare e dichiarare che i danni da infiltrazioni, individuati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, subiti e subendi dagli attori all'interno dell'alloggio di cui proprietari, sito al in Noli (SV) località Case Ganduglia, censita al foglio 6, particelle 50-39 del Catasto Fabbricati del Comune di Noli, discendono in via diretta ed esclusiva dalle opere di ristrutturazione realizzate non a regola d'arte dal sig. nella terrazza di cui proprietario e CP_1 confinante con l'immobile degli attori;
per l'effetto di quanto sopra, - dichiarare tenuto e condannare il sig. ad CP_1 eseguire a sua cura e spese, gli urgenti lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e precisamente:
1) eliminazione del nuovo tubo in pvc collocato dal convenuto - in occasione dei lavori di ristrutturazione da quest'ultimo eseguiti sulla terrazza soprastante e di cui proprietario – in un muro antistante a quello degli attori (ed a loro insaputa)
1 e dal quale fuoriescono getti d'acqua (piovana e di lavaggio) che s'infrangono sul muro perimetrale di proprietà dei coniugi , penetrando al suo interno e causando fenomeni di umidità nel locale cucina;
CP_2
2) ricostruzione del muro perimetrale della terrazza del convenuto al fine di evitare la penetrazione di acqua nelle mura sottostanti adiacenti la proprietà degli attori ed al fine di garantire loro il diritto alla privacy e riservatezza;
3) eliminazione dell'attuale scala esterna “non mobile”, costruita in aderenza alle mura dell'alloggio degli attori ovvero in violazione delle distanze nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione degli attori medesimi;
- in via di subordine, spostamento della succitata scala esterna, ricollocandola, come in origine, in altro spazio non in aderenza alle mura dell'alloggio di proprietà degli attori;
- in via di mero subordine, qualora l'attuale posizionamento della scala esterna venisse ritenuto lecito ed ammissibile, dichiarare tenuto il convenuto a realizzare un adeguato diaframma impermeabilizzante tra la struttura di calcestruzzo
e la parete in pietra con idoneo rivestimento di ogni scalino;
altresì, - dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. alla corresponsione di una somma non CP_1 inferiore ad euro 6000,00 a titolo di refusione dei costi che dovranno essere sostenuti dagli attori per la rimessione in pristino dei locali del loro alloggio danneggiati dalle infiltrazioni e dalle muffe di cui in premessa;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare in via esclusiva il sig. alla refusione delle spese di CTU CP_1 anche del procedimento di ATP;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori CP_1
a causa del mancato utilizzo, a decorrere dal marzo 2021, di due locali (cucina e camera da letto) dell'alloggio di cui proprietari, a seguito delle infiltrazioni di cui in premessa e che li hanno resi invivibili, nella misura emergenda in corso di causa e/o comunque da determinarsi in via equitativa. Con interessi e rivalutazione, decorrenti dal dì del sinistro e sino al giorno del suo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per Legge anche con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Per parte convenuta: “rilevare la mancata iscrizione a ruolo della causa per l'udienza di scadenza del 16/02/2024 con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito, accertata incidenter tantum la sussistenza della servitù di scolo, respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto e perché basata su circostanze che sono state smentite dalla
C.T.U. svolta in sede di ATP;
in via subordinata, preso atto che la causa delle infiltrazioni imputabili al convenuto sono state eliminate prima del presente giudizio, determinare il risarcimento per le opere interne in misura nella misura di € 607,00 determinata dal C.T.U. In ogni caso: condannare gli attori alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio per averlo intrapreso e coltivato in contrasto con gli accertamenti dell'A.T.P., anche relativamente alle spese di difesa tecnica e di consulenza successive al rifiuto espresso dalle controparti alla proposta del CTU.” Ai fini del contributo unificato, dichiara di non presentare domande riconvenzionali, di non convenire terzi in giudizio, di non proporre domande nuove e di non promuovere intervento autonomo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I coniugi e chiamavano in causa il convenuto chiedendo a Pt_1 Pt_2 Controparte_1 questo Tribunale di eliminare il tubo in pvc collocato dal convenuto in occasione di lavori effettuati sulla terrazza soprastante, ricostruire il muro perimetrale di quest'ultima ed eliminare, o quantomeno spostare, la scala esterna non mobile costruita in aderenza alla muratura in pietra e non autorizzata, chiedendo in via subordinata, di dichiarare tenuto il convenuto a realizzare un adeguato diaframma impermeabilizzante tra la struttura di calcestruzzo e la parete in pietra con idoneo rivestimento di ogni scalino. Gli istanti chiedevano, inoltre, di sentir condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua e dalle muffe, pari alla somma di € 6.000,00 o comunque in quella diversamente ritenuta. Domandavano, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori a causa del mancato utilizzo, a decorrere dal marzo 2021, di due locali (cucina e camera da letto) dell'alloggio di cui proprietari, a seguito delle infiltrazioni di cui in premessa e che li hanno resi invivibili, nella misura emergenda in corso di causa e/o comunque da determinarsi in via equitativa.
In particolare gli attori – premettendo di essere comproprietari di una unità immobiliare sita in Noli (SV), loc. Case Ganduglia, censita al foglio 6, particelle 50-39 del Catasto Fabbricati del
Comune di Noli, facente parte di un più ampio ed antico nucleo abitativo di origine rurale, addossato sul versante collinare e caratterizzato da murature e volte in pietre e malta di calce, sulle quali, nel corso degli anni, sono stati svolti numerosi interventi con differenti materiali (murature in mattoni, calcestruzzo semplice o armato) – asserivano che la porzione degli odierni attori fosse posta nel margine inferiore (lato est) del nucleo principale, e fosse confinante con altri due immobili: a ovest proprietà a nord proprietà A partire dalla fine dell'anno 2017 gli attori notavano CP_1 Per_1 la presenza di umidità, derivante da infiltrazioni d'acqua, nella cucina posta al pian terreno. In occasione di un sopralluogo, gli istanti rilevavano la presenza di un getto d'acqua proveniente da un tubo di scarico in pvc collocato in un muro antistante alla proprietà degli odierni attori e proveniente dal terrazzo superiore dell'immobile confinante, di proprietà dell'odierno convenuto CP_1
Gli attori asserivano che nel 2021 le muffe e le infiltrazioni si erano intensificate e si erano estese alle pareti della camera da letto e del soggiorno, motivo per cui veniva incaricato un tecnico di fiducia. Quest'ultimo rilevava, quali cause delle infiltrazioni, oltre alla già rilevata presenza della tubazione lato cucina, la presenza di una scala esterna, non autorizzata, posta in aderenza al muro perimetrale e priva di adeguate pendenze che consentissero il corretto deflusso dell'acqua, nonché la demolizione di un manufatto in muratura delimitante un lato del terrazzo superiore dell'immobile del convenuto, che, oltre a garantire la riservatezza degli attori, fungeva da barriera protettiva che impediva lo scolo dell'acqua piovana.
In seguito ai sopraindicati rilievi, veniva incardinato un procedimento ex art. 696bis c.p.c. che si concludeva con un esito non pienamente satisfattivo delle ragioni dei ricorrenti. Il CTU, infatti,
3 compiuti gli accertamenti ritenuti opportuni, pur rilevando diffusi fenomeni infiltrativi in tutti gli ambienti segnalati dai ricorrenti, ripartiva le responsabilità in percentuali diverse a seconda dei singoli locali presi in considerazione, ritenendo che l'immobile dei ricorrenti fosse complessivamente caratterizzato da un evidente e diffuso difetto di impermeabilizzazione. Per tal motivo, il CTU ripartiva la responsabilità per i danni arrecati all'immobile dagli odierni attori nel seguente senso:
1) danni alla cucina: 20% realizzazione dello scarico da parte del resistente - 80% carenza di impermeabilizzazioni della copertura della cucina ricorrenti e assenza di manutenzione delle murature perimetrali in pietra a vista;
2) danni al soggiorno: 50% realizzazione dello scarico da parte del resistente - 50% carenza di impermeabilizzazioni della copertura della cucina ricorrenti e assenza di manutenzione delle murature perimetrali in pietra a vista;
3) camera da letto: 40% alle problematiche riscontrate con i C.T.P. in merito alle copertine in testa alla copertura di Parte Ricorrente e al 60% alla muratura incompleta di Parte Resistente danni.
Individuato il costo necessario per la rimozione dei danni interni, pari ad € 1.696,91, il CTu attribuiva quindi la quota di € 607,73 al resistente CP_1
Gli attori, nel presente giudizio di merito, ritenevano che le valutazioni del CTU fossero erronee.
Quanto al locale cucina, il tecnico, nel rilevare una “impermeabilizzazione in membrane bituminose molto affaticata e che presenta parti distaccate e delle spaccature”, avrebbe omesso di verificare a presenza di “una doppia guaina stesa a fiamma, utilizzata proprio con una duplice finalità: quella di garantire una consistente impermeabilizzazione e quella di proteggere la membrana sottostante dai raggi UV. Il fatto che lo scudo protettivo della membrana (primo strato) nel corso delle operazioni peritali avesse manifestato segni di deterioramento, è circostanza che in alcun modo avrebbe potuto indurre il CTU a concludere circa l'inefficienza della guaina dal punto di vista dell'impermeabilità. Atteso che lo strato sottostante era (ed è) assolutamente integro, è evidente, come indicato dal consulente di parte degli attori, che il parziale distaccamento “superiore” fosse dipeso dall'umidità e/o dal calore dei raggi UV che, sì, avevano “intaccato” la guaina esterna, ma non avevano aggredito la parte sottostante di protezione” .
Gli istanti asserivano, inoltre, che il CTU, avrebbe errato nel desumere, sulla base della documentazione fotografica, “che la pavimentazione della terrazza di Parte Resistente è stata oggetto di un intervento di rifacimento completo che ha previsto tra l'altro la regolarizzazione della pendenza a seguito dello spostamento della scala di collegamento della stessa terrazza con la sottostante corte e la formazione di un punto di raccolta delle acque meteoriche, costituito da una canalina prefabbricata in pvc munita di caditoia.” […]Anziché scaricare le acque vero il lato aperto sulla corte di proprietà del le pendenze le convogliano verso la muratura di perimetro della terrazza, CP_1 di proprietà E l'impreciso calcolo delle pendenze è agevolmente individuabile proprio dalla documentazione Parte_3 fotografica allegata dal CTU alla propria relazione tecnica (!). Ad esempio, dalla disamina della fotografia n. 49 (allegata alla CTU), si evince l'errata posa, lungo il lato aperto della terrazza, di una copertina in marmo soprastante la quota della pavimentazione di circa 2 cm: tale intervento ha avuto il solo pregio di creare una sorta di “vasca” che, per effetto
4 delle predette errate pendenze, dapprima accumula acqua a contatto con la muratura degli attori, e successivamente la riversa nella canalina erodendo la superficie lungo la nuova scala. Anche la fotografia n. 53 (allegata alla CTU), conferma la presenza di evidenti segni di umidità e muffe contro il muro della proprietà e consente di accertare persino Parte_3 la mancanza del risvolto dell'impermeabilizzazione della terrazza contro la muratura verticale.
Il CTU avrebbe poi errato nel non “cogliere la diversità fenomenica tra una generica propagazione di umidità all'interno di muri in pietra a contatto con l'acqua e le conseguenze che invece discendono da un getto d'acqua che picchia sempre sulla stessa porzione di muro, in maniera puntuale, costante e ripetuta nel tempo”.
Quanto al locale soggiorno, il CTU avrebbe errato nel ritenere irrilevante la scala esterna, in quanto non solo realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica, ma anche perché avrebbe omesso di valutare che la scala fosse stata costruita “allo stato grezzo e priva di pedate piastrellate e/o rivestite di altro materiale impermeabilizzante: di conseguenza, contrariamente a quanto ipotizzato dal CTU, le asperità e le porosità presenti su ogni scalino hanno inevitabilmente determinato ristagni d'acqua piovana con conseguente trasmissione di umidità alla parete in pietra”, circostanze che non potevano trovare soluzione nella “specifica bordatura protettiva di calcestruzzo” (realizzata successivamente al procedimento di ATP) in quanto inidonea.
Con riferimento, infine, alla camera da letto, il CTU avrebbe errato nel ritenere che “le cause dei percoli d'acqua sarebbero riconducibili, uno, ai giunti “aperti” delle soprastanti e corrispondenti “copertine” a protezione della “testa” della muratura di Parte Ricorrente con necessità di sostituire le attuali “copertine” e, due, all'adiacente e continua porzione di muratura a definizione del limite della terrazza di proprietà di Parte Resistente” […] in quanto
“Le lastre poste a protezione della muratura costituente il cordolo perimetrale della copertura soprastante la camera da letto sita al primo piano, erano state fatte posare (a regola d'arte) dagli attori, in epoca anteriore rispetto alla ristrutturazione compiuta dal sul proprio terrazzo e quindi anteriormente alla demolizione del muro perimetrale CP_1 del locale servizi contro cui si innestava la prima copertina. E sino a quando lo stato dei luoghi non fu alterato dalle opere realizzate dal convenuto, nessun problema infiltrativo si era mai palesato all'interno dell'alloggio degli attori”.
Si costituiva il convenuto, eccependo in rito la mancata iscrizione a ruolo della causa per una errata indicazione della stata nell'atto di citazione depositato telematicamente e, di conseguenza, nella nota di iscrizione a ruolo, con ogni conseguenziale provvedimento.
Nel merito, il resistente difendeva le conclusioni raggiunte nell'elaborato peritale, evidenziando come la proposta conciliativa del CTU – indicativa delle opere a farsi, con rinuncia al danno – fosse stata accettata da lui ma non dalla controparte. In particolare, il convenuto asseriva che le problematiche derivassero dall'omessa manutenzione del bene da parte dei ricorrenti, in quanto i muri interessati dalle infiltrazioni sono in pietra grezza non intonacata, non impermeabilizzati e con vistose bucature.
Quanto alla tubazione in PVC, il convenuto asseriva che la tubazione di scarico d'acqua in PVC fosse stata realizzata nel medesimo punto in cui si trovava il foro di scarico individuato dallo stesso
CTU come preesistente ed insito nella antica muratura, con la conseguenza che si sarebbe costituita
5 una servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia, o comunque per usucapione. Infine il resistente asseriva che la presenza della scala, lungi dal fungere da causa delle infiltrazioni, ne avesse in realtà temperato la portata andando a coprire buona parte della muratura in pietra.
Vista la domanda di condanna ad un facere variamente articolata formulata dall'attore, il
Tribunale convocava a chiarimenti il CTU, ritenendo che la divisione delle responsabilità in percentuali
– per quanto chiara – non avesse consentito di comprendere appieno quali fossero le opere a farsi di competenza del convenuto, al fine di eliminare l'apporto eziologicamente rilevante derivanti dai manufatti e opere installate dallo stesso. Il CTU, sentito in udienza nel contraddittorio fra le parti, forniva i chiarimenti richiesti nel seguente senso: "Il tubo in PVC sicuramente contribuisce alla determinazione dei fenomeni infiltrativi in misura rilevante, a causa del suo orientamento e dell'altezza di caduta, la quale aumenta la forza del getto sui muri;
sussiste sicuramente la possibilità, al netto dello scarico diretto in strada, in quanto non esistono punti di raccolta delle acque bianche – di ubicare il medesimo tubo nella corte di proprietà del convenuto, dove vi sono anche altri scarichi, o forando fino al porticato (foto pag. 35) o altrimenti aprendo la terrazza tramite uno scasso, in modo da portare il tubo verso la scala. Il tubo, che è un tubo moderno, e inizia dalla proprietà il muretto del convenuto CP_1 va semplicemente completato ai suoi margini superiori, ma non va assolutamente demolito o ricostruito ai fini per cui vi è causa;
la a scala di per sé non portava acqua e non influiva minimamente sui fenomeni infiltrativi in quanto è posta al di sotto del muro perimetrale in pietra, mentre una minima parte al di sotto di essa è determinata da una umidità di risalita che è un difetto intrinseco dell'immobile così come si costruivano all'epoca” (cfr. verbale di udienza del
28/05/2024). All'esito questo Tribunale, ritenuti esaustivi i chiarimenti e le risposte alle osservazioni già fornite in sede di ATP, ritenuta irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie rinviava la causa per la rimessione in decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di scritti difensivi conclusivi.
Premesso tutto quanto sopra sposto, occorre premettere che l'eccezione di rito non può essere accolta. Come è noto, l'atto idoneo a determinare la pendenza della lite e l'atto di citazione originale notificato al convenuto. La non conformità dell'atto depositato telematicamente in sede di iscrizione a ruolo – di cui questo ufficio si è accorto, fissando l'udienza alla data indicata nella citazione notificata presente agli atti di causa – rappresenta una mera irregolarità piva di conseguenze invalidanti previste dalla legge, salvo che il convenuto non dimostri un vulnus del proprio diritto di difesa che, nella specie, non appare nemmeno invocato. L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
Venendo al merito della causa, alla luce delle allegazioni formulate da ambo le parti in causa, del materiale documentale versato in atti e delle conclusioni complessivamente raggiunte dal CTU, si ritiene che la domanda attorea possa essere solo parzialmente accolta.
6 Non ci sono dubbi che la tubazione in PVC, provocando un getto d'acqua continuo che si infrange sul muro perimetrale della cucina provochi un contributo eziologico “rilevante” alla produzione delle muffe nel locale adibito a cucina (cfr. verbale di udienza del 28/05/2024). Pertanto, la CTU appare contraddittoria nella ripartizione delle responsabilità, dovendosi ritenere che le percentuali assegnate (80% - 20%) debbano essere invertite. Non si può ritenere sussistente, viceversa, integrale responsabilità del convenuto, con azzeramento anche della percentuale inferiore residua, in quanto il difetto di manutenzione del CTU – che ha rilevato “parti distaccate e delle spaccature […] rigida e pronta alla rottura [...]” e che sussistono anche specifiche “[…] criticità delle impermeabilizzazioni nell'intorno dei lucernari in vetrocemento e nei risvolti verticali sul perimetro del comignolo” – al netto della presenza del doppio strato di guaina, non è stato contestato nemmeno dal CTP ed è manifestamente visibile dalla documentazione presente agli atti di causa. L'importo risarcitorio va quindi rimodulato in complessivi
€ 1.168,67 oltre IVA da calcolarsi sulle singole voci di costo. Trattandosi di un debito di valore, sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Occorre anche chiarire che l'eccezione riconvenzionale formulata dal convenuto in termini di usucapione di una servitù di scolo – genericamente sollevata – appare completamente priva di fondamento, non potendo essa avere ad oggetto una tubazione la cui recente installazione è incontestata (mentre irrilevante è la non meglio specificata preesistenza dell'antico “foro” nella muratura).
Quanto alla scala esterna, si rileva che essa appare descritta dagli stessi attori come un manufatto costruito “in aderenza” al muro di confine e non in appoggio. Pertanto, per tale manufatto non può che valere la previsione di cui all'art. 877 c.c., secondo cui il vicino può costruire in aderenza al muro di confine senza appoggiarsi, non incorrendo in questo caso in un obbligo di demolizione. Per lo stesso motivo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal CTU si ritiene che l'aderenza della scala alla parte bassa del muro esterno sia completamente irrilevante nella produzione del danno di cui i ricorrenti si dolgono, visto lo stato manutentivo della muratura in pietra manifestamente visibile dalla produzione fotografica presente agli atti di causa.
Medesimo discorso deve valere per la camera da letto, per la quale l'indicazione del rifacimento delle copertine in testa alla muratura incompleta appare coerente con l'assegnazione del 40% di responsabilità.
Venendo alla domanda di risarcimento per mancato godimento di parte dell'immobile, occorre rammentare che le recenti Sezioni Unite 33645/2022 hanno perseguito una linea che crei un punto di mediazione tra la teoria normativa del danno e la teoria causale del danno. L'intersezione tra i due
7 orientamenti può configurarsi solo allorché – nel caso del danno da occupazione abusiva – la locuzione
“danno in re ipsa” venga sostituita da quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui ricavare il pregiudizio allegato. In altre parole, nella fattispecie di occupazione abusiva di immobile, è richiesta, all'attore, l'allegazione della concreta possibilità del diritto di godimento che è andata persa, e tale onere di allegazione può essere assolto “anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. Nel caso specifico della presunzione – precisano le S.U. – l'attore ha l'onere di allegare “il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”
(SS.UU. cit., 4.9).
Nel caso di specie, non solo gli attori non hanno tempestivamente e specificamente allegato nulla in merito al mancato godimento dei locali, ma la documentazione fotografica presente agli atti di causa conferma, comunque, la presenza di un immobile complessivamente vetusto ed in pessimo stato manutentivo. Del resto, siffatta circostanza trova conferma nelle lunghe tempistiche attuate al fine di incardinare il ricorso per ATP.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, avendo l'attore visto l'accoglimento parziale di due delle tre domande spiegate nei confronti del convenuto, si ritiene che quest'ultimo debba essere condannato alla sopportazione delle spese di lite con decurtazione del 50% in virtù della soccombenza reciproca e parziaria. Si ritiene, inoltre, che la mancata adesione degli attori alla proposta conciliativa formulata dal CTU non sia rilevante, avendo quest'ultimo proposto la rinuncia ai danni. Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che qui Controparte_1 si liquidano mediante i parametri di cui al DM 147/2022, fascia indeterminabile (tutte le fasi ai valori minimi dato l'esiguo impegno difensivo profuso – con decurtazione del 50%) in € 1.904,05 a titolo di compensi professionali ed € 286,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, per quanto concerne il presente giudizio, nonché (sulla base dei medesimi parametri e riduzioni) € 764,00 a titolo di compensi per la fase di ATP, il tutto oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa. Spese di CTU da ripartirsi nella misura di 1/3 a carico degli attori e 2/3 a carico del convenuto.
Tutto ciò premesso questo Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
P.Q.M
.
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda principale formulata dagli attori e per l'effetto CONDANNA il convenuto a rimuovere il nuovo tubo in pvc collocato nel muro antistante la Controparte_1
8 proprietà attorea, meglio individuato in atti, nonché a completare il muretto perimetrale del terrazzo di sua proprietà, meglio identificato in atti, come da indicazioni del CTU;
2) ACCOGLIE parzialmente la domanda di risarcimento dei danni materiali all'immobile di proprietà attorea nella misura di € 1.168,67 oltre IVA da calcolarsi sulle singole voci di costo. Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
3) CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che qui si liquidano in € 1.904,05 a titolo di compensi professionali ed € 286,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, per quanto concerne il presente giudizio, nonché € 764,00 a titolo di compensi per la fase di ATP, il tutto oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari.
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di 1/3 a carico degli attori e 2/3 a carico del convenuto.
Così è deciso.
Savona, lì 27.01.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RG 2257/2023 tra le seguenti parti:
- (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) nata a [...] Bormida in data 21 giugno 1943, Parte_2 C.F._2 residenti rispettivamente in Noli ed in Savona, entrambi elettivamente domiciliati in Savona alla via
Guidobono n. 8/2 meglio identificati in atti, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Vincenzi, come da procura in calce all'atto di citazione
- attori–
contro
- c.f.: ) e residente in [...], Contrada Ganduglia Controparte_1 C.F._3
10, rappresentato e difeso, in virtù di delega in calce al presente atto, dall'Avv. Antonino Ardagna;
- convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, anche alla luce dei chiarimenti resi dal CTU, in via principale, accertare e dichiarare che i danni da infiltrazioni, individuati nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, subiti e subendi dagli attori all'interno dell'alloggio di cui proprietari, sito al in Noli (SV) località Case Ganduglia, censita al foglio 6, particelle 50-39 del Catasto Fabbricati del Comune di Noli, discendono in via diretta ed esclusiva dalle opere di ristrutturazione realizzate non a regola d'arte dal sig. nella terrazza di cui proprietario e CP_1 confinante con l'immobile degli attori;
per l'effetto di quanto sopra, - dichiarare tenuto e condannare il sig. ad CP_1 eseguire a sua cura e spese, gli urgenti lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi e precisamente:
1) eliminazione del nuovo tubo in pvc collocato dal convenuto - in occasione dei lavori di ristrutturazione da quest'ultimo eseguiti sulla terrazza soprastante e di cui proprietario – in un muro antistante a quello degli attori (ed a loro insaputa)
1 e dal quale fuoriescono getti d'acqua (piovana e di lavaggio) che s'infrangono sul muro perimetrale di proprietà dei coniugi , penetrando al suo interno e causando fenomeni di umidità nel locale cucina;
CP_2
2) ricostruzione del muro perimetrale della terrazza del convenuto al fine di evitare la penetrazione di acqua nelle mura sottostanti adiacenti la proprietà degli attori ed al fine di garantire loro il diritto alla privacy e riservatezza;
3) eliminazione dell'attuale scala esterna “non mobile”, costruita in aderenza alle mura dell'alloggio degli attori ovvero in violazione delle distanze nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione degli attori medesimi;
- in via di subordine, spostamento della succitata scala esterna, ricollocandola, come in origine, in altro spazio non in aderenza alle mura dell'alloggio di proprietà degli attori;
- in via di mero subordine, qualora l'attuale posizionamento della scala esterna venisse ritenuto lecito ed ammissibile, dichiarare tenuto il convenuto a realizzare un adeguato diaframma impermeabilizzante tra la struttura di calcestruzzo
e la parete in pietra con idoneo rivestimento di ogni scalino;
altresì, - dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. alla corresponsione di una somma non CP_1 inferiore ad euro 6000,00 a titolo di refusione dei costi che dovranno essere sostenuti dagli attori per la rimessione in pristino dei locali del loro alloggio danneggiati dalle infiltrazioni e dalle muffe di cui in premessa;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare in via esclusiva il sig. alla refusione delle spese di CTU CP_1 anche del procedimento di ATP;
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori CP_1
a causa del mancato utilizzo, a decorrere dal marzo 2021, di due locali (cucina e camera da letto) dell'alloggio di cui proprietari, a seguito delle infiltrazioni di cui in premessa e che li hanno resi invivibili, nella misura emergenda in corso di causa e/o comunque da determinarsi in via equitativa. Con interessi e rivalutazione, decorrenti dal dì del sinistro e sino al giorno del suo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per Legge anche con riferimento al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Per parte convenuta: “rilevare la mancata iscrizione a ruolo della causa per l'udienza di scadenza del 16/02/2024 con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito, accertata incidenter tantum la sussistenza della servitù di scolo, respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto e perché basata su circostanze che sono state smentite dalla
C.T.U. svolta in sede di ATP;
in via subordinata, preso atto che la causa delle infiltrazioni imputabili al convenuto sono state eliminate prima del presente giudizio, determinare il risarcimento per le opere interne in misura nella misura di € 607,00 determinata dal C.T.U. In ogni caso: condannare gli attori alla refusione delle spese e dei compensi del presente giudizio per averlo intrapreso e coltivato in contrasto con gli accertamenti dell'A.T.P., anche relativamente alle spese di difesa tecnica e di consulenza successive al rifiuto espresso dalle controparti alla proposta del CTU.” Ai fini del contributo unificato, dichiara di non presentare domande riconvenzionali, di non convenire terzi in giudizio, di non proporre domande nuove e di non promuovere intervento autonomo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I coniugi e chiamavano in causa il convenuto chiedendo a Pt_1 Pt_2 Controparte_1 questo Tribunale di eliminare il tubo in pvc collocato dal convenuto in occasione di lavori effettuati sulla terrazza soprastante, ricostruire il muro perimetrale di quest'ultima ed eliminare, o quantomeno spostare, la scala esterna non mobile costruita in aderenza alla muratura in pietra e non autorizzata, chiedendo in via subordinata, di dichiarare tenuto il convenuto a realizzare un adeguato diaframma impermeabilizzante tra la struttura di calcestruzzo e la parete in pietra con idoneo rivestimento di ogni scalino. Gli istanti chiedevano, inoltre, di sentir condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle infiltrazioni d'acqua e dalle muffe, pari alla somma di € 6.000,00 o comunque in quella diversamente ritenuta. Domandavano, infine, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori a causa del mancato utilizzo, a decorrere dal marzo 2021, di due locali (cucina e camera da letto) dell'alloggio di cui proprietari, a seguito delle infiltrazioni di cui in premessa e che li hanno resi invivibili, nella misura emergenda in corso di causa e/o comunque da determinarsi in via equitativa.
In particolare gli attori – premettendo di essere comproprietari di una unità immobiliare sita in Noli (SV), loc. Case Ganduglia, censita al foglio 6, particelle 50-39 del Catasto Fabbricati del
Comune di Noli, facente parte di un più ampio ed antico nucleo abitativo di origine rurale, addossato sul versante collinare e caratterizzato da murature e volte in pietre e malta di calce, sulle quali, nel corso degli anni, sono stati svolti numerosi interventi con differenti materiali (murature in mattoni, calcestruzzo semplice o armato) – asserivano che la porzione degli odierni attori fosse posta nel margine inferiore (lato est) del nucleo principale, e fosse confinante con altri due immobili: a ovest proprietà a nord proprietà A partire dalla fine dell'anno 2017 gli attori notavano CP_1 Per_1 la presenza di umidità, derivante da infiltrazioni d'acqua, nella cucina posta al pian terreno. In occasione di un sopralluogo, gli istanti rilevavano la presenza di un getto d'acqua proveniente da un tubo di scarico in pvc collocato in un muro antistante alla proprietà degli odierni attori e proveniente dal terrazzo superiore dell'immobile confinante, di proprietà dell'odierno convenuto CP_1
Gli attori asserivano che nel 2021 le muffe e le infiltrazioni si erano intensificate e si erano estese alle pareti della camera da letto e del soggiorno, motivo per cui veniva incaricato un tecnico di fiducia. Quest'ultimo rilevava, quali cause delle infiltrazioni, oltre alla già rilevata presenza della tubazione lato cucina, la presenza di una scala esterna, non autorizzata, posta in aderenza al muro perimetrale e priva di adeguate pendenze che consentissero il corretto deflusso dell'acqua, nonché la demolizione di un manufatto in muratura delimitante un lato del terrazzo superiore dell'immobile del convenuto, che, oltre a garantire la riservatezza degli attori, fungeva da barriera protettiva che impediva lo scolo dell'acqua piovana.
In seguito ai sopraindicati rilievi, veniva incardinato un procedimento ex art. 696bis c.p.c. che si concludeva con un esito non pienamente satisfattivo delle ragioni dei ricorrenti. Il CTU, infatti,
3 compiuti gli accertamenti ritenuti opportuni, pur rilevando diffusi fenomeni infiltrativi in tutti gli ambienti segnalati dai ricorrenti, ripartiva le responsabilità in percentuali diverse a seconda dei singoli locali presi in considerazione, ritenendo che l'immobile dei ricorrenti fosse complessivamente caratterizzato da un evidente e diffuso difetto di impermeabilizzazione. Per tal motivo, il CTU ripartiva la responsabilità per i danni arrecati all'immobile dagli odierni attori nel seguente senso:
1) danni alla cucina: 20% realizzazione dello scarico da parte del resistente - 80% carenza di impermeabilizzazioni della copertura della cucina ricorrenti e assenza di manutenzione delle murature perimetrali in pietra a vista;
2) danni al soggiorno: 50% realizzazione dello scarico da parte del resistente - 50% carenza di impermeabilizzazioni della copertura della cucina ricorrenti e assenza di manutenzione delle murature perimetrali in pietra a vista;
3) camera da letto: 40% alle problematiche riscontrate con i C.T.P. in merito alle copertine in testa alla copertura di Parte Ricorrente e al 60% alla muratura incompleta di Parte Resistente danni.
Individuato il costo necessario per la rimozione dei danni interni, pari ad € 1.696,91, il CTu attribuiva quindi la quota di € 607,73 al resistente CP_1
Gli attori, nel presente giudizio di merito, ritenevano che le valutazioni del CTU fossero erronee.
Quanto al locale cucina, il tecnico, nel rilevare una “impermeabilizzazione in membrane bituminose molto affaticata e che presenta parti distaccate e delle spaccature”, avrebbe omesso di verificare a presenza di “una doppia guaina stesa a fiamma, utilizzata proprio con una duplice finalità: quella di garantire una consistente impermeabilizzazione e quella di proteggere la membrana sottostante dai raggi UV. Il fatto che lo scudo protettivo della membrana (primo strato) nel corso delle operazioni peritali avesse manifestato segni di deterioramento, è circostanza che in alcun modo avrebbe potuto indurre il CTU a concludere circa l'inefficienza della guaina dal punto di vista dell'impermeabilità. Atteso che lo strato sottostante era (ed è) assolutamente integro, è evidente, come indicato dal consulente di parte degli attori, che il parziale distaccamento “superiore” fosse dipeso dall'umidità e/o dal calore dei raggi UV che, sì, avevano “intaccato” la guaina esterna, ma non avevano aggredito la parte sottostante di protezione” .
Gli istanti asserivano, inoltre, che il CTU, avrebbe errato nel desumere, sulla base della documentazione fotografica, “che la pavimentazione della terrazza di Parte Resistente è stata oggetto di un intervento di rifacimento completo che ha previsto tra l'altro la regolarizzazione della pendenza a seguito dello spostamento della scala di collegamento della stessa terrazza con la sottostante corte e la formazione di un punto di raccolta delle acque meteoriche, costituito da una canalina prefabbricata in pvc munita di caditoia.” […]Anziché scaricare le acque vero il lato aperto sulla corte di proprietà del le pendenze le convogliano verso la muratura di perimetro della terrazza, CP_1 di proprietà E l'impreciso calcolo delle pendenze è agevolmente individuabile proprio dalla documentazione Parte_3 fotografica allegata dal CTU alla propria relazione tecnica (!). Ad esempio, dalla disamina della fotografia n. 49 (allegata alla CTU), si evince l'errata posa, lungo il lato aperto della terrazza, di una copertina in marmo soprastante la quota della pavimentazione di circa 2 cm: tale intervento ha avuto il solo pregio di creare una sorta di “vasca” che, per effetto
4 delle predette errate pendenze, dapprima accumula acqua a contatto con la muratura degli attori, e successivamente la riversa nella canalina erodendo la superficie lungo la nuova scala. Anche la fotografia n. 53 (allegata alla CTU), conferma la presenza di evidenti segni di umidità e muffe contro il muro della proprietà e consente di accertare persino Parte_3 la mancanza del risvolto dell'impermeabilizzazione della terrazza contro la muratura verticale.
Il CTU avrebbe poi errato nel non “cogliere la diversità fenomenica tra una generica propagazione di umidità all'interno di muri in pietra a contatto con l'acqua e le conseguenze che invece discendono da un getto d'acqua che picchia sempre sulla stessa porzione di muro, in maniera puntuale, costante e ripetuta nel tempo”.
Quanto al locale soggiorno, il CTU avrebbe errato nel ritenere irrilevante la scala esterna, in quanto non solo realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica, ma anche perché avrebbe omesso di valutare che la scala fosse stata costruita “allo stato grezzo e priva di pedate piastrellate e/o rivestite di altro materiale impermeabilizzante: di conseguenza, contrariamente a quanto ipotizzato dal CTU, le asperità e le porosità presenti su ogni scalino hanno inevitabilmente determinato ristagni d'acqua piovana con conseguente trasmissione di umidità alla parete in pietra”, circostanze che non potevano trovare soluzione nella “specifica bordatura protettiva di calcestruzzo” (realizzata successivamente al procedimento di ATP) in quanto inidonea.
Con riferimento, infine, alla camera da letto, il CTU avrebbe errato nel ritenere che “le cause dei percoli d'acqua sarebbero riconducibili, uno, ai giunti “aperti” delle soprastanti e corrispondenti “copertine” a protezione della “testa” della muratura di Parte Ricorrente con necessità di sostituire le attuali “copertine” e, due, all'adiacente e continua porzione di muratura a definizione del limite della terrazza di proprietà di Parte Resistente” […] in quanto
“Le lastre poste a protezione della muratura costituente il cordolo perimetrale della copertura soprastante la camera da letto sita al primo piano, erano state fatte posare (a regola d'arte) dagli attori, in epoca anteriore rispetto alla ristrutturazione compiuta dal sul proprio terrazzo e quindi anteriormente alla demolizione del muro perimetrale CP_1 del locale servizi contro cui si innestava la prima copertina. E sino a quando lo stato dei luoghi non fu alterato dalle opere realizzate dal convenuto, nessun problema infiltrativo si era mai palesato all'interno dell'alloggio degli attori”.
Si costituiva il convenuto, eccependo in rito la mancata iscrizione a ruolo della causa per una errata indicazione della stata nell'atto di citazione depositato telematicamente e, di conseguenza, nella nota di iscrizione a ruolo, con ogni conseguenziale provvedimento.
Nel merito, il resistente difendeva le conclusioni raggiunte nell'elaborato peritale, evidenziando come la proposta conciliativa del CTU – indicativa delle opere a farsi, con rinuncia al danno – fosse stata accettata da lui ma non dalla controparte. In particolare, il convenuto asseriva che le problematiche derivassero dall'omessa manutenzione del bene da parte dei ricorrenti, in quanto i muri interessati dalle infiltrazioni sono in pietra grezza non intonacata, non impermeabilizzati e con vistose bucature.
Quanto alla tubazione in PVC, il convenuto asseriva che la tubazione di scarico d'acqua in PVC fosse stata realizzata nel medesimo punto in cui si trovava il foro di scarico individuato dallo stesso
CTU come preesistente ed insito nella antica muratura, con la conseguenza che si sarebbe costituita
5 una servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia, o comunque per usucapione. Infine il resistente asseriva che la presenza della scala, lungi dal fungere da causa delle infiltrazioni, ne avesse in realtà temperato la portata andando a coprire buona parte della muratura in pietra.
Vista la domanda di condanna ad un facere variamente articolata formulata dall'attore, il
Tribunale convocava a chiarimenti il CTU, ritenendo che la divisione delle responsabilità in percentuali
– per quanto chiara – non avesse consentito di comprendere appieno quali fossero le opere a farsi di competenza del convenuto, al fine di eliminare l'apporto eziologicamente rilevante derivanti dai manufatti e opere installate dallo stesso. Il CTU, sentito in udienza nel contraddittorio fra le parti, forniva i chiarimenti richiesti nel seguente senso: "Il tubo in PVC sicuramente contribuisce alla determinazione dei fenomeni infiltrativi in misura rilevante, a causa del suo orientamento e dell'altezza di caduta, la quale aumenta la forza del getto sui muri;
sussiste sicuramente la possibilità, al netto dello scarico diretto in strada, in quanto non esistono punti di raccolta delle acque bianche – di ubicare il medesimo tubo nella corte di proprietà del convenuto, dove vi sono anche altri scarichi, o forando fino al porticato (foto pag. 35) o altrimenti aprendo la terrazza tramite uno scasso, in modo da portare il tubo verso la scala. Il tubo, che è un tubo moderno, e inizia dalla proprietà il muretto del convenuto CP_1 va semplicemente completato ai suoi margini superiori, ma non va assolutamente demolito o ricostruito ai fini per cui vi è causa;
la a scala di per sé non portava acqua e non influiva minimamente sui fenomeni infiltrativi in quanto è posta al di sotto del muro perimetrale in pietra, mentre una minima parte al di sotto di essa è determinata da una umidità di risalita che è un difetto intrinseco dell'immobile così come si costruivano all'epoca” (cfr. verbale di udienza del
28/05/2024). All'esito questo Tribunale, ritenuti esaustivi i chiarimenti e le risposte alle osservazioni già fornite in sede di ATP, ritenuta irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie rinviava la causa per la rimessione in decisione, previa precisazione delle conclusioni e deposito di scritti difensivi conclusivi.
Premesso tutto quanto sopra sposto, occorre premettere che l'eccezione di rito non può essere accolta. Come è noto, l'atto idoneo a determinare la pendenza della lite e l'atto di citazione originale notificato al convenuto. La non conformità dell'atto depositato telematicamente in sede di iscrizione a ruolo – di cui questo ufficio si è accorto, fissando l'udienza alla data indicata nella citazione notificata presente agli atti di causa – rappresenta una mera irregolarità piva di conseguenze invalidanti previste dalla legge, salvo che il convenuto non dimostri un vulnus del proprio diritto di difesa che, nella specie, non appare nemmeno invocato. L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
Venendo al merito della causa, alla luce delle allegazioni formulate da ambo le parti in causa, del materiale documentale versato in atti e delle conclusioni complessivamente raggiunte dal CTU, si ritiene che la domanda attorea possa essere solo parzialmente accolta.
6 Non ci sono dubbi che la tubazione in PVC, provocando un getto d'acqua continuo che si infrange sul muro perimetrale della cucina provochi un contributo eziologico “rilevante” alla produzione delle muffe nel locale adibito a cucina (cfr. verbale di udienza del 28/05/2024). Pertanto, la CTU appare contraddittoria nella ripartizione delle responsabilità, dovendosi ritenere che le percentuali assegnate (80% - 20%) debbano essere invertite. Non si può ritenere sussistente, viceversa, integrale responsabilità del convenuto, con azzeramento anche della percentuale inferiore residua, in quanto il difetto di manutenzione del CTU – che ha rilevato “parti distaccate e delle spaccature […] rigida e pronta alla rottura [...]” e che sussistono anche specifiche “[…] criticità delle impermeabilizzazioni nell'intorno dei lucernari in vetrocemento e nei risvolti verticali sul perimetro del comignolo” – al netto della presenza del doppio strato di guaina, non è stato contestato nemmeno dal CTP ed è manifestamente visibile dalla documentazione presente agli atti di causa. L'importo risarcitorio va quindi rimodulato in complessivi
€ 1.168,67 oltre IVA da calcolarsi sulle singole voci di costo. Trattandosi di un debito di valore, sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
Occorre anche chiarire che l'eccezione riconvenzionale formulata dal convenuto in termini di usucapione di una servitù di scolo – genericamente sollevata – appare completamente priva di fondamento, non potendo essa avere ad oggetto una tubazione la cui recente installazione è incontestata (mentre irrilevante è la non meglio specificata preesistenza dell'antico “foro” nella muratura).
Quanto alla scala esterna, si rileva che essa appare descritta dagli stessi attori come un manufatto costruito “in aderenza” al muro di confine e non in appoggio. Pertanto, per tale manufatto non può che valere la previsione di cui all'art. 877 c.c., secondo cui il vicino può costruire in aderenza al muro di confine senza appoggiarsi, non incorrendo in questo caso in un obbligo di demolizione. Per lo stesso motivo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal CTU si ritiene che l'aderenza della scala alla parte bassa del muro esterno sia completamente irrilevante nella produzione del danno di cui i ricorrenti si dolgono, visto lo stato manutentivo della muratura in pietra manifestamente visibile dalla produzione fotografica presente agli atti di causa.
Medesimo discorso deve valere per la camera da letto, per la quale l'indicazione del rifacimento delle copertine in testa alla muratura incompleta appare coerente con l'assegnazione del 40% di responsabilità.
Venendo alla domanda di risarcimento per mancato godimento di parte dell'immobile, occorre rammentare che le recenti Sezioni Unite 33645/2022 hanno perseguito una linea che crei un punto di mediazione tra la teoria normativa del danno e la teoria causale del danno. L'intersezione tra i due
7 orientamenti può configurarsi solo allorché – nel caso del danno da occupazione abusiva – la locuzione
“danno in re ipsa” venga sostituita da quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui ricavare il pregiudizio allegato. In altre parole, nella fattispecie di occupazione abusiva di immobile, è richiesta, all'attore, l'allegazione della concreta possibilità del diritto di godimento che è andata persa, e tale onere di allegazione può essere assolto “anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. Nel caso specifico della presunzione – precisano le S.U. – l'attore ha l'onere di allegare “il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa”
(SS.UU. cit., 4.9).
Nel caso di specie, non solo gli attori non hanno tempestivamente e specificamente allegato nulla in merito al mancato godimento dei locali, ma la documentazione fotografica presente agli atti di causa conferma, comunque, la presenza di un immobile complessivamente vetusto ed in pessimo stato manutentivo. Del resto, siffatta circostanza trova conferma nelle lunghe tempistiche attuate al fine di incardinare il ricorso per ATP.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali, avendo l'attore visto l'accoglimento parziale di due delle tre domande spiegate nei confronti del convenuto, si ritiene che quest'ultimo debba essere condannato alla sopportazione delle spese di lite con decurtazione del 50% in virtù della soccombenza reciproca e parziaria. Si ritiene, inoltre, che la mancata adesione degli attori alla proposta conciliativa formulata dal CTU non sia rilevante, avendo quest'ultimo proposto la rinuncia ai danni. Pertanto, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che qui Controparte_1 si liquidano mediante i parametri di cui al DM 147/2022, fascia indeterminabile (tutte le fasi ai valori minimi dato l'esiguo impegno difensivo profuso – con decurtazione del 50%) in € 1.904,05 a titolo di compensi professionali ed € 286,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, per quanto concerne il presente giudizio, nonché (sulla base dei medesimi parametri e riduzioni) € 764,00 a titolo di compensi per la fase di ATP, il tutto oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari di causa. Spese di CTU da ripartirsi nella misura di 1/3 a carico degli attori e 2/3 a carico del convenuto.
Tutto ciò premesso questo Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
P.Q.M
.
1) ACCOGLIE parzialmente la domanda principale formulata dagli attori e per l'effetto CONDANNA il convenuto a rimuovere il nuovo tubo in pvc collocato nel muro antistante la Controparte_1
8 proprietà attorea, meglio individuato in atti, nonché a completare il muretto perimetrale del terrazzo di sua proprietà, meglio identificato in atti, come da indicazioni del CTU;
2) ACCOGLIE parzialmente la domanda di risarcimento dei danni materiali all'immobile di proprietà attorea nella misura di € 1.168,67 oltre IVA da calcolarsi sulle singole voci di costo. Sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata, anno per anno nominalmente, fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT.
3) CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che qui si liquidano in € 1.904,05 a titolo di compensi professionali ed € 286,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, per quanto concerne il presente giudizio, nonché € 764,00 a titolo di compensi per la fase di ATP, il tutto oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei soli onorari.
4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura di 1/3 a carico degli attori e 2/3 a carico del convenuto.
Così è deciso.
Savona, lì 27.01.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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