Ordinanza cautelare 9 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/03/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02468/2025REG.PROV.COLL.
N. 04329/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4329 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Giulio Romano, 14;
contro
Ministero dell'Interno, QU di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1653/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della QU di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra -OMISSIS-, straniera di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Veneto il decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla QU di Venezia in data -OMISSIS-, con il quale è stata “archiviata” l’istanza inoltrata in data -OMISSIS- per il rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi di studio”, precedentemente concesso dalla medesima QU in data -OMISSIS- e scaduto in data -OMISSIS-.
2. L’Amministrazione ha motivato il diniego rappresentando che l’istante non aveva allegato alla domanda, nemmeno a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, la documentazione atta a provare la sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento, avendo peraltro lasciato il territorio nazionale in data -OMISSIS- senza farvi ritorno, disinteressandosi dell’esito della procedura.
3. Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, rilevando che la straniera si era disinteressata dell’esito del procedimento e che la stessa, pur avendo dimostrato il possesso di un reddito sufficiente all’autosostentamento nell’anno 2022, non aveva dimostrato la sussistenza del presupposto fondamentale per la concessione del titolo, costituito dall’aver sostenuto con profitto, nell’anno accademico 2020/2021, almeno due esami.
4. La straniera ha impugnato la decisione rappresentando di aver lasciato il territorio nazionale dal mese di giugno al mese di ottobre 2021 per fare visita ad un parente in precarie condizioni di salute e di aver puntualmente allegato e documentato, nel corso del procedimento, la sussistenza dei mezzi necessari al proprio sostentamento.
Riproponendo i motivi già formulati in prime cure, l’appellante ha quindi dedotto censure di difetto di istruttoria e violazione del principio generale di buona fede, essendosi la QU limitata ad accertare la sua irreperibilità solo tramite l’utenza telefonica, senza porre in essere le attività necessarie a verificare con certezza l’indirizzo di residenza.
Ciò posto, l’appellante ha contestato la decisione deducendo che il primo giudice ha fondato la decisione su di una causa ostativa non contemplata dal provvedimento impugnato e pertanto non compresa nei motivi di ricorso, consistente nel mancato superamento di almeno due esami nell’anno accademico 2020/2021.
5. L’Amministrazione si è costituta riproponendo le difese e la documentazione già depositata nel giudizio di primo grado.
6. Con ordinanza n. 2342/2023 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari formulata dall’appellante.
7. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
8. La sentenza impugnata deve essere confermata con diversa motivazione.
9. In particolare, deve essere corretta la parte della decisione impugnata in cui il T.a.r. si è inammissibilmente pronunciato su fatti e circostanze che esulano dallo spettro della domanda, non effettuando il provvedimento impugnato alcun riferimento, nemmeno indiretto, alla questione del mancato superamento del numero minimo di 2 esami l’anno, valorizzata dal primo Giudice a fondamento della decisione di rigetto.
Il provvedimento impugnato, infatti, dispone l’archiviazione del procedimento in ragione della mancata allegazione di idonei elementi atti a comprovare i mezzi per il sostentamento e non si pronuncia sull’assenza dei presupposti relativi alla positiva conclusione del numero di esami previsti per ogni anno di studi.
10. La sentenza deve essere invece confermata nella parte in cui ha ritenuto che la straniera, dopo il suo rientro in Italia, non si è preoccupata di verificare lo stato del procedimento, senza provare nemmeno nel corso del giudizio il possesso dei requisiti per il rinnovo del titolo di soggiorno.
11. Emerge infatti dagli atti di causa, e non è contestato, che la QU ha emesso in data -OMISSIS- una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, segnalando all’istante la necessità di integrare la domanda allegando la seguente documentazione: assicurazione sanitaria, documentazione relativa ai mezzi di sostentamento e permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-. La richiedente, subito dopo aver ricevuto la richiesta di integrazione da parte della QU (in data -OMISSIS-), ha provveduto ad inoltrare all’indirizzo mail indicato dal medesimo Ufficio la documentazione in proprio possesso.
12. L’amministrazione ha valutato il supplemento documentale partecipato dall’istante e l’ha ritenuto incompleto, poiché riferito solo al contributo per l’assistenza sanitaria, ma sprovvisto della ulteriore documentazione richiesta, provando reiteratamente a contattare la straniera sulla sua utenza telefonica, ma senza successo, essendosi nelle more la stessa recata all’estero.
13. Ciò posto, deve ritenersi che una volta notificata la comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza, riscontrata dall’istante con documentazione ritenuta dall’Amministrazione incompleta, la QU non doveva ritenersi onerata di ulteriori interlocuzioni, né telefoniche né cartacee, avendo puntualmente esaurito i propri obblighi comunicativi e partecipativi. Sarebbe semmai spettato all’istante farsi parte diligente per ottenere tempestivi riscontri in relazione all’esito del procedimento, mentre dagli atti causa emerge che l’odierna appellante si è recata presso la QU solo in data -OMISSIS-, a distanza di molti mesi dal rientro sul territorio nazionale (in data -OMISSIS-), senza integrare la documentazione mancante.
14. Non può pertanto imputarsi alla QU alcuna violazione del principio del soccorso istruttorio, né di quelli di buona fede e di collaborazione, gravanti in egual misura tanto sulla parte pubblica, quanto su quella privata.
15. Per queste ragioni l’appello deve essere conclusivamente respinto.
16. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 gennaio e 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.