Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8084/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento reso all'esito dell'udienza cartolare del 10.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 23.06.2025 con modalità carto- lare;
considerato che
l'udienza del 23.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8084/2023 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Francesco Moscatiello (Cod. Fisc. ) e Bruno Mosca- C.F._2
tiello (Cod. Fisc. e presso il loro studio elettivamente do- C.F._3
miciliata in Casagiove (CE) alla Via Liguria parco Merola n. 26, in virtù di procura in atti appellante
e
(Cod. Fisc. P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano (MI) alla Piazza Tre Torri n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Piscitelli (Cod. Fisc. ) presso il cui studio è C.F._4
elettivamente domiciliata in Caserta (CE) alla via Fulvio Renella n. 88, in virtù di procura alle liti in atti
appellata nonché
(Cod. Fisc. ), residente in [...]alla Controparte_2 C.F._5
via Leonardo da Vinci n.12 appellata contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'udienza del 23.06.2025 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata compagnia ass.va: come comparsa di costituzione e note relative all'udienza del 23.06.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle pre- scrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come mo- dificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69,
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applicabile alla controversia in esame.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 6037/2023, pubblicata in data 11.10.2023, con la quale il giu- dice di prime cure ha nel merito rigettato la domanda proposta dall'appellante – at- trice in primo grado – onde ottenere il risarcimento del danno da lesioni personali nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa Controparte_2
giacché non adeguatamente e convincentemente provata. CP_1
In particolare, l'appellante in prime cure ha convenuto (con giudizio incardinato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e rubricato al
R.G.n. 5540/2021) la sig.ra e la compagnia onde sen- Controparte_2 CP_1
tir dichiarare il conducente del veicolo OP OR tg. DN095PR di proprietà della responsabile del sinistro occorso il 12.02.2020, ore 11,30 circa, in Controparte_2
Grazzanise (CE) lungo la via Tonneta per cui l'appellante veniva improvvisamente investita e, dunque, per l'effetto condannare la in solido con la compagnia CP_2
al risarcimento di tutti i danni subiti da lesione personale. CP_1
Orbene, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere definiva, così, il procedi- mento rubricato al R.G.n. 5540/2021 con sentenza n. 6037/2023, pubblicata in data
11.10.2023.
Con il predetto provvedimento il GdP, rilevata la procedibilità e l'ammissibilità del- la domanda proposta dalla passando al vaglio nel merito e, in pri- Parte_1 mo luogo, dell'an debeatur della pretesa azionata, la rigettava sul rilievo per cui
“(…) Dall'istruttoria svolta, infatti non è emerso in maniera certa che il sinistro si sia verificato nei modi e con la dinamica esposta in citazione. Questo giudice, infatti ritiene di non poter fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso. La teste ha esposto i fatti in maniera generica Tes_1
e difforme a quanto dedotto in citazione e da ella stessa in sede stragiudiziale”.
La ha, così, interposto gravame per la riforma della predetta pro- Parte_1
nuncia in relazione al rigetto della propria domanda, denunciando rispettivamente arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie.
Ebbene, parte appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia ritenu- to la testimonianza della teste inattendibile e contraddittoria avuto spe- Tes_1
cifico riguardo il contenuto sia del modello CAI che con quanto esposto nella lettera di messa in mora e nell'atto di citazione.
In aggiunta, la ha censurato la pronuncia di primo grado per caren- Parte_1
za e/o insufficiente motivazione della sentenza nonché carenza dei motivi di diritto.
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Parte appellante ha, perciò, concluso, in accoglimento dell'interposto gravame, per la riforma della sentenza n. 6037/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere con conseguente declaratoria di responsabilità esclusiva del conducente il veicolo OP OR tg. DN095PR in ordine alla produzione dell'evento dannoso oc- corso il 12.02.2020, ore 11,30 circa, in Grazzanise (CE) lungo la via Tonneta con condanna in solido della al pagamento del risarcimento del danno da CP_1
lesioni personali in suo favore.
Si è costituita l'appellata compagnia assicurativa la quale ha princi- CP_1
palmente evidenziato la correttezza della pronuncia di prime cure in ordine alla va- lutazione di contraddittorietà e incompletezza dell'unica teste escussa tale Tes_1
ed ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza
[...]
n. n. 6037/2023 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, Controparte_2
restando pertanto contumace.
Così, acquisito il fascicolo di primo grado, senza svolgimento di attività istruttoria la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata aggiornata all'udienza del 23.06.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016
n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
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I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos- se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivi- sibili.
Nel caso di specie, la parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha integralmente rigettato la sua domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conse- guenza di un sinistro stradale avvenuto il 12.02.2020 alle ore 11,30 in Grazzanise
(CE) lungo la via Tonneta in occasione del quale l'appellante veniva investita dal veicolo OP OR tg. DN095PR impegnato in un'incauta manovra di retromarcia.
Il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione di rigetto sul fatto che l'attrice non ha dato prova convincente di come e dove ella sarebbe Parte_1
stata investita dal veicolo OP OR di proprietà della e assicurato Controparte_2
CP_1
Orbene, va evidenziato che dall'esame degli atti e delle risultanze istruttorie, emerge una dinamica del sinistro assolutamente lacunosa e contraddittoria.
L'appellante, infatti, non ha provato in primo grado in maniera adeguata quale sia stata la dinamica dell'incidente per cui agisce e, in particolare, che vi sia una respon- sabilità nell'occorso addebitabile effettivamente al veicolo in quanto la CP_3
ricostruzione dei fatti risulta in più punti non verosimile e non credibile.
Va osservato, infatti, che nel corso del giudizio di prime cure è stato escusso un solo teste.
Orbene, con specifico riferimento alla testimonianza resa dall'unica teste escussa, ta- le va osservato che la deposizione resa si è rivelata contraddittoria e Tes_1
assolutamente incompleta proprio in ragione del fatto che appare contrastante sulla strada effettivamente percorsa dal veicolo OP OR (“… l'OP interrompeva la marcia poiché una vettura stava per immettersi su Via Tonneta dal vicoletto;
l'OP faceva retromarcia per dare spazio all'auto e nel corso della manovra investiva una signora…”), a fronte di quanto esposto in citazione per cui l'OP usciva in retro- marcia da una traversa di via Tonneta.
Non descrive in maniera particolareggiata la dinamica del presunto evento dannoso.
Né può essere trascurata la circostanza anomala per cui la medesima teste Tes_1
in sede di dichiarazioni spontanee rese alla compagnia assicurativa dichiarava
[...] che l' si allontanava senza che nessuno riuscisse a rilevare il numero di CP_3
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targa, per poi affermare in sede di testimonianza resa innanzi al gdp che invece
“qualcuno era riuscito ad annotare il numero di targa della OP”.
Del pari, la teste rilascia dichiarazioni contraddittorie circa i soggetti cui la- Tes_1
sciava le proprie generalità.
Tali discrasie rendono la testimonianza resa dalla come del resto cor- Tes_1
rettamente evidenziato dal gdp nella sentenza gravata, a parere di questo giudice, del tutto inverosimile, con la conseguenza che alcuna rilevanza può essere data alla te- stimonianza della medesima in quanto assolutamente non convincente.
Tutti questi elementi sono indici di inattendibilità degli assunti posti a base della domanda proposta dall'appellante in primo grado in quanto la ricostruzione dei fatti risulta assolutamente incerta e non suffragata dal quadro probatorio offerto che è ca- ratterizzato, invece, da incongruenze e contraddizioni significative che non consen- tono di ritenere provata la dinamica di sinistro per come narrata in citazione.
Dunque, la assoluta irrilevanza e inattendibilità della teste escussa, l'assenza singo- lare di intervento di vigili o carabinieri o di ambulanza nonostante la Parte_2
la lamentasse forte dolore a ginocchio e femore e denunciasse oltretutto una condot- ta di omissione di soccorso (del conducente il veicolo OP OR), consentono di ri- tenere non adeguatamente provato il fatto storico.
In conclusione, deve ritenersi infondato il motivo di gravame concernente l'arbitraria ed erronea valutazione delle prove.
In punto di prova, va infatti osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, nel caso che qui occupa, in primis il verificarsi del fatto storico così come narrato. Se- condo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, in capo al danneggiato sussiste conse- guentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito, in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (Cfr Corte Cass. n. 18392/2017).
Dunque, il presunto danneggiato deve provare in maniera particolareggiata le moda- lità del sinistro, circostanze queste che, nel caso de quo, non è possibile provare data l'inattendibilità della testimonianza resa dalla venendo meno in questo Tes_1
modo tutti gli elementi che devono sussistere perché possa configurarsi una respon- sabilità civile.
Per completezza, va anche detto che parimenti deve essere disatteso l'ulteriore moti- vo di doglianza, relativo alla nullità della sentenza di primo grado per mancata ed
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insufficiente motivazione, posto che il requisito di cui al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. non risulta rispettato, oltre che nei casi di sua radicale carenza, solo qualora la stessa mo- tivazione si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente in- conciliabili ed obiettivamente incomprensibili, non consentendo perciò di ricostruire il percorso logico-argomentativo che ha indotto il Giudice ad adottarlo (Cfr. Cass. n.
20112/2009; n. 8427/2020).
Orbene nel caso di specie, il Giudice di Pace ha individuato i motivi posti a fonda- mento del proprio convincimento in ordine al rigetto integrale della domanda propo- sta dalla senza obliterazione alcuna, tanto da consentire all'attore Parte_1
di proporre puntuale appello.
In definitiva, dal complesso degli elementi esaminati risulta l'infondatezza dell'appello proposto che va, pertanto, rigettato con conferma della sentenza n.
6037/2023.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragio- ne della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.540,00 per onorari, oltre spese generali, IVA CP_4
e CPA;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale te-
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nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 27.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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