Art. 16. 1. All' articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960 , al secondo comma, dopo le parole: "il piu' giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960 , sono estese anche i comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960 , sono estese anche i comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.