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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2222.2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2222/2019 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 e promossa da:
C.F , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in MA alla Via Sergio Bragato n. 20, , Controparte_2 Controparte_2
, nato a [...] il [...], , CodiceFiscale_1 Controparte_3
C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_1
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli Avv.ti Francesco Henke e Leopoldo Aperio Bella, elettivamente domiciliati in MA, via
Vittorio Veneto n. 7;
Attori
Contro
C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_4
MA , con sede legale in MA Via Piemonte n. 38 e per essa, quale procuratrice P.IVA_2
speciale P.IVA , con sede legale in MA Via Controparte_5 P.IVA_3
Piemonte n. 38, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Grifoni e con questi elettivamente domiciliati in Civita Castellana, via Giuseppe Garibaldi n. 35, presso lo studio dell'Avv. Luciano
Pagani.
Convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ed i garanti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
proponevano opposizione al precetto notificato in data 10.07.2019, con il quale la
[...] [...] intimava il pagamento della somma di € 1.441.157,91, quale debito residuo derivante dal CP_6
contratto di mutuo fondiario ipotecario del 13 luglio 2005, rogito Notaio di MA Persona_1
(Rep. n. 25387 Racc. n. 9049), e successivo atto di chiusura mutuo ed ammortamento del 20 dicembre 2013, rogito dott. di MA (Rep. n. 47156 e Racc. n. 12300), Persona_2
entrambi conclusi con il Controparte_7
Gli opponenti contestavano il diritto del creditore di procedere ad esecuzione sulla base dei seguenti motivi:
- Mancata consegna del documento di sintesi e del piano di ammortamento del mutuo;
- Nullità dell'art. 2 del contratto di mutuo per indeterminatezza ed interminabilità dell'oggetto, laddove la clausola contrattuale individua i criteri di determinazione del tasso di interesse variabile, fissando uno spread pari a 1,50 punti sulla media aritmetica dei tassi giornalieri
Euribor per 6 mesi, senza precisare se il divisore di riferimento del tasso Euribor sia il 360
(anno commerciale) o il 365 (anno solare), né specificare se il regime finanziario applicato sia quello della capitalizzazione semplice o composta;
- Nullità del contratto per erronea quantificazione dell'Indice Sintetico di Costo (ISC) pari ad
3,789%, in luogo del 3,713% pattuito;
- Superamento del tasso soglia, tenuto conto degli interessi moratori e della penale prevista in caso di estinzione anticipata, con conseguente pagamento di interessi non dovuti pari ad €
442.064,68 di cui veniva richiesta la restituzione;
- Illegittimità ed inefficacia della risoluzione del mutuo del 29.01.2018, non essendo decorso il termine di 180 giorni previsto dall'art. 40 TUB per la valutazione di gravità dell'inadempimento.
Per le citate ragioni, gli opponenti chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e l'accertamento negativo del credito per intervenuto pagamento e compensazione.
2. La costituitasi in giudizio con comparsa di risposta, censurava tutti i motivi Controparte_6 dell'opposizione esecutiva chiedendone il rigetto.
In particolare, contestava l'eccepita indeterminatezza della clausola interessi, evidenziando che l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva espressamente il tasso Euribor di riferimento al momento della stipula, individuato nella misura del 2,15% e che il regime finanziario di ammortamento era
2 quello c.d. alla francese, che comporta l'applicazione di un interesse composto, ma senza determinare anatocismo.
Con riferimento all'interesse applicato negava il superamento del tasso soglia, precisando che i calcoli eseguiti dagli attori erano errati laddove tenevano conto anche della commissione prevista per estinzione anticipata ed effettuavano un mero cumulo fra interessi corrispettivi ed interessi di mora, senza tenere conto della maggiorazione prevista per questi ultimi dai decreti ministeriali.
3. Instaurato il contradditorio, alla prima udienza del 12.12.2019 gli attori eccepivano il difetto di legittimazione attiva di non avendo dimostrato l'intervenuta cessione del Controparte_6
credito da Controparte_7
Con ordinanza del 10.03.2020 il precedente giudicante non accoglieva la richiesta di sospensiva proposta dagli attori, che impugnavano con reclamo rigettato dal Tribunale, con provvedimento del
23.07.2020.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. insistendo nelle rispettive deduzione ed eccezioni.
A fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia fissato per l'usura veniva nominato CTU il dott. il quale depositava la relazione finale in data 25.02.2022. Persona_3
Il precedente giudicante, dopo aver trattenuto la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo con ordinanza del 14.07.2023. La causa veniva quindi assegnata al giudice onorario, che solo in data
16.04.2024 ne chiedeva la riassegnazione.
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi alle domande ed eccezioni illustrate negli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
In limine occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dagli attori, i quali sostengono che non ha fornito prova della titolarità del credito ceduto in blocco da CP_6
Controparte_7
Sul punto giova ricordare che l'art. 58 TUB, in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti sicché, con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si
3 esaurisce sul piano della notifica della cessione ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020).
Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116). Infatti, l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Ebbene, procedendo alla disamina delle risultanze di fatto, si osserva che nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05.01.2019 (documento n. 12 della comparsa di risposta) era espressamente prevista la cessione dei crediti in sofferenza nel periodo compreso fra il 1960 ed il
2018.
Risulta, al contempo, che la banca mutuante ha comunicato agli odierni attori, con missiva del
29.01.2018 (documento n. 10 della citazione), la decadenza dal beneficio del termine ed il passaggio a sofferenza della posizione, indicando quale codice identificativo il numero . Numer_1
Detto codice si rinviene anche nell'elenco dei crediti ceduti depositato, in data 28.12.2018, dalla cedente presso il notaio di NO (documento n. 18 della Controparte_7 Persona_4 memoria di replica della convenuta) unitamente al codice 16282473. Quest'ultimo codice è espressamente citato nella dichiarazione con la quale riconosce di aver ceduto a CP_7
il credito vantato nei confronti degli odierni attori (documento n. 16 della Controparte_6
memoria di replica della convenuta).
Dalla lettura sinottica delle dichiarazioni rese dalla banca cedente e dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale si può inferire con certezza che il credito oggetto del presente giudizio è stato ceduto da a Controparte_7 Controparte_6
Tale conclusione è corroborata dall'ulteriore riscontro per cui proprio la ha la Controparte_6 disponibilità in originale dei titoli esecutivi con i quali ha intrapreso l'esecuzione.
4 5. Si può, quindi, procedere ad esaminare i motivi di opposizione con i quali gli attori contestano la spettanza delle somme intimate.
Il primo motivo di opposizione, concernente l'omessa consegna del documento di sintesi e del piano di ammortamento, è privo di pregio in quanto, trattandosi di questione che non incide sulla validità del contratto, gli attori non precisano quale sarebbe la responsabilità della banca mutuante, né quantificano il danno derivante dall'asserito inadempimento.
Con il secondo motivo di opposizione fanno valere la nullità dell'art. 2 del contratto di mutuo, per indeterminatezza dei criteri di quantificazione dell'interesse variabile applicato al prestito, non essendo precisato se il divisore di riferimento del tasso Euribor sia il 360 (anno commerciale) o il
365 (anno solare), né se il regime finanziario applicato sia quello della capitalizzazione semplice o composta.
Per dipanare la questione si deve muovere dal confronto con la giurisprudenza nomofilattica secondo cui, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem;
in quest'ultimo caso è necessario il rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del
17/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del
18/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2317 del 02/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 11/11/2005).
Fra i dati di calcolo che devono essere esplicitati vi è anche il divisore del tasso Euribor (Cass. n.
20801/2024 e Cass. n. 36026/2023) che, a detta dell'attore, nell'art. 2 del citato contratto di mutuo non è espressamente indicato.
Tuttavia, la ricostruzione attorea non è corretta per due ragioni.
La prima è che il testo della clausola contrattuale fra espressamente riferimento ai tassi Euribor relativi al “semestre solare di applicazione” con ciò rinviando testualmente al divisore 365 (solare).
La seconda è che la clausola individua puntualmente il tasso Euribor applicato al momento della stipula (pari a 2,15%), con ciò rendendo palese quale sia il divisore applicato, indicato in via indiretta con l'espressa determinazione del tasso percentuale.
5 Il che rende la clausola negoziale conforme ai parametri di determinatezza richiesti dalla citata giurisprudenza nomofilattica ed immune da censure di invalidità.
Destituito di fondamento è anche l'ulteriore corollario secondo cui la nullità dovrebbe derivare dall'omessa comunicazione del regime di ammortamento, semplice o composto.
Invero si deve rilevare che, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN), né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) e, infatti, l'art. 117 T.U.B. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Pertanto, anche tale contestazione, in mancanza di fenomeni di anatocismo, non merita accoglimento.
Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione secondo cui il contratto sarebbe nullo per erronea quantificazione dell'Indice Sintetico di Costo (ISC) pari ad 3,789%, in luogo del 3,713% pattuito.
Sul punto anche il CTU ha rilevato che vi è uno scostamento fra l'ISC pattuito e quello accertato, che risulta essere superiore per una percentuale pari allo 0,0032%. Par Tuttavia, si deve ricordare che l' rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così da essere edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto. Pertanto, la giurisprudenza esclude che esso rientri nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica prevista dallo stesso articolo 117 TUB. (Cass.
Par Ord. n. 4597 del 14/02/2023). Semmai l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, vedi S.U. n. 26724/2007), può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, di cui occorre provare l'an ed il quantum.
Per contro, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_3 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina dettata dall'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010), non applicabile al caso in esame in quanto il mutuatario è persona giuridica avente forma societaria e non un consumatore.
La medesima infausta sorte tocca anche al quarto motivo di opposizione, con il quale viene contestato il superamento del tasso soglia fissato per l'usura.
6 In merito il CTU, con argomentazioni coerenti e persuasive che possono condividersi, ha escluso che il tasso di interesse applicato abbia superato la soglia prevista per l'usura. Il consulente, nello svolgimento dell'analisi, ha fatto corretta applicazione dei parametri dettati dalla giurisprudenza con riferimento agli interessi moratori (SS.UU. 19597/2020), tenendo conto della maggiorazione rilevata dai decreti ministeriali. Inoltre, ha correttamente escluso che la commissione per estinzione anticipata potesse concorrere alla determinazione del tasso usurario (Cass. Ord. 15/05/2023, n.
13228), in quanto trattasi di una penale applicabile in una fase successiva ed eventuale del rapporto, non rientrante tra i flussi di rimborso, intesi quali remunerazione per la banca.
Il CTU ha, quindi, concluso condivisibilmente nel senso di escludere fenomeni di usura con riferimento al contratto di mutuo in esame.
Infine, con l'ultimo motivo di opposizione, gli attori hanno affermato l'inefficacia della risoluzione Cont del contratto di mutuo comunicata dalla con missiva del 29.01.2018, in quanto disposta in mancanza degli estremi dell'inadempimento grave come regolati dall'art. 40 del T.U.B., a fronte di sole due rate non pagate per un ammontare di € 38.339,82.
Al riguardo il Giudice osserva che la citata comunicazione della banca non fa espresso riferimento alla risoluzione del contratto regolata dall'art. 40 del T.U.B, ma il tenore della stessa sembra piuttosto riferirsi alla decadenza dal termine prevista dall'art. 1186 c.c. a cui non si applica la norma invocata.
D'altra parte, gli attori non hanno in precedenza sollevato contestazioni tempestive avverso la citata comunicazione che, pertanto, non può ritenersi affetta dai vizi lamentati.
In conclusione, alla luce delle illustrate motivazioni, l'opposizione a precetto deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile dichiarato dall'attore, della limitata attività istruttoria e della complessità del procedimento, commisurati ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione esecutiva promossa da Controparte_1 CP_2
, e contro così provvede:
[...] Controparte_3 Parte_1 Controparte_6
1. Rigetta l'opposizione proposta per le ragioni indicate in motivazione;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre conseguenze di legge ed al pagamento integrale dell'onorario di CTU, detratti gli acconti eventualmente già versati.
7 Così deciso in Viterbo, il 12.02.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 2222/2019 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 e promossa da:
C.F , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. con sede in MA alla Via Sergio Bragato n. 20, , Controparte_2 Controparte_2
, nato a [...] il [...], , CodiceFiscale_1 Controparte_3
C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2 Parte_1
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dagli Avv.ti Francesco Henke e Leopoldo Aperio Bella, elettivamente domiciliati in MA, via
Vittorio Veneto n. 7;
Attori
Contro
C.F., P.IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_4
MA , con sede legale in MA Via Piemonte n. 38 e per essa, quale procuratrice P.IVA_2
speciale P.IVA , con sede legale in MA Via Controparte_5 P.IVA_3
Piemonte n. 38, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Grifoni e con questi elettivamente domiciliati in Civita Castellana, via Giuseppe Garibaldi n. 35, presso lo studio dell'Avv. Luciano
Pagani.
Convenuta
OGGETTO: opposizione a precetto.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ed i garanti , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
proponevano opposizione al precetto notificato in data 10.07.2019, con il quale la
[...] [...] intimava il pagamento della somma di € 1.441.157,91, quale debito residuo derivante dal CP_6
contratto di mutuo fondiario ipotecario del 13 luglio 2005, rogito Notaio di MA Persona_1
(Rep. n. 25387 Racc. n. 9049), e successivo atto di chiusura mutuo ed ammortamento del 20 dicembre 2013, rogito dott. di MA (Rep. n. 47156 e Racc. n. 12300), Persona_2
entrambi conclusi con il Controparte_7
Gli opponenti contestavano il diritto del creditore di procedere ad esecuzione sulla base dei seguenti motivi:
- Mancata consegna del documento di sintesi e del piano di ammortamento del mutuo;
- Nullità dell'art. 2 del contratto di mutuo per indeterminatezza ed interminabilità dell'oggetto, laddove la clausola contrattuale individua i criteri di determinazione del tasso di interesse variabile, fissando uno spread pari a 1,50 punti sulla media aritmetica dei tassi giornalieri
Euribor per 6 mesi, senza precisare se il divisore di riferimento del tasso Euribor sia il 360
(anno commerciale) o il 365 (anno solare), né specificare se il regime finanziario applicato sia quello della capitalizzazione semplice o composta;
- Nullità del contratto per erronea quantificazione dell'Indice Sintetico di Costo (ISC) pari ad
3,789%, in luogo del 3,713% pattuito;
- Superamento del tasso soglia, tenuto conto degli interessi moratori e della penale prevista in caso di estinzione anticipata, con conseguente pagamento di interessi non dovuti pari ad €
442.064,68 di cui veniva richiesta la restituzione;
- Illegittimità ed inefficacia della risoluzione del mutuo del 29.01.2018, non essendo decorso il termine di 180 giorni previsto dall'art. 40 TUB per la valutazione di gravità dell'inadempimento.
Per le citate ragioni, gli opponenti chiedevano la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e l'accertamento negativo del credito per intervenuto pagamento e compensazione.
2. La costituitasi in giudizio con comparsa di risposta, censurava tutti i motivi Controparte_6 dell'opposizione esecutiva chiedendone il rigetto.
In particolare, contestava l'eccepita indeterminatezza della clausola interessi, evidenziando che l'art. 2 del contratto di mutuo prevedeva espressamente il tasso Euribor di riferimento al momento della stipula, individuato nella misura del 2,15% e che il regime finanziario di ammortamento era
2 quello c.d. alla francese, che comporta l'applicazione di un interesse composto, ma senza determinare anatocismo.
Con riferimento all'interesse applicato negava il superamento del tasso soglia, precisando che i calcoli eseguiti dagli attori erano errati laddove tenevano conto anche della commissione prevista per estinzione anticipata ed effettuavano un mero cumulo fra interessi corrispettivi ed interessi di mora, senza tenere conto della maggiorazione prevista per questi ultimi dai decreti ministeriali.
3. Instaurato il contradditorio, alla prima udienza del 12.12.2019 gli attori eccepivano il difetto di legittimazione attiva di non avendo dimostrato l'intervenuta cessione del Controparte_6
credito da Controparte_7
Con ordinanza del 10.03.2020 il precedente giudicante non accoglieva la richiesta di sospensiva proposta dagli attori, che impugnavano con reclamo rigettato dal Tribunale, con provvedimento del
23.07.2020.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. insistendo nelle rispettive deduzione ed eccezioni.
A fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia fissato per l'usura veniva nominato CTU il dott. il quale depositava la relazione finale in data 25.02.2022. Persona_3
Il precedente giudicante, dopo aver trattenuto la causa in decisione, la rimetteva sul ruolo con ordinanza del 14.07.2023. La causa veniva quindi assegnata al giudice onorario, che solo in data
16.04.2024 ne chiedeva la riassegnazione.
All'udienza del 20.11.2024 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi alle domande ed eccezioni illustrate negli atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
In limine occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dagli attori, i quali sostengono che non ha fornito prova della titolarità del credito ceduto in blocco da CP_6
Controparte_7
Sul punto giova ricordare che l'art. 58 TUB, in tema di cessione dei crediti in blocco, ha equiparato la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale alla notificazione della stessa ai debitori ceduti sicché, con tale forma di pubblicità e con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene operativa erga omnes senza ulteriori formalità sostituendo la stessa, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione disciplinata dall'art. 1264 c.c. La semplificazione, tuttavia, si
3 esaurisce sul piano della notifica della cessione ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa il quale, a fronte di una contestazione specifica sul punto da parte del debitore ceduto, deve in realtà dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (Cfr. Cass. n. 4116/2016) a meno che il ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cfr. Cass. n. 24798/2020).
Pertanto, ove il debitore contesti l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023,
n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116). Infatti, l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821).
Ebbene, procedendo alla disamina delle risultanze di fatto, si osserva che nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05.01.2019 (documento n. 12 della comparsa di risposta) era espressamente prevista la cessione dei crediti in sofferenza nel periodo compreso fra il 1960 ed il
2018.
Risulta, al contempo, che la banca mutuante ha comunicato agli odierni attori, con missiva del
29.01.2018 (documento n. 10 della citazione), la decadenza dal beneficio del termine ed il passaggio a sofferenza della posizione, indicando quale codice identificativo il numero . Numer_1
Detto codice si rinviene anche nell'elenco dei crediti ceduti depositato, in data 28.12.2018, dalla cedente presso il notaio di NO (documento n. 18 della Controparte_7 Persona_4 memoria di replica della convenuta) unitamente al codice 16282473. Quest'ultimo codice è espressamente citato nella dichiarazione con la quale riconosce di aver ceduto a CP_7
il credito vantato nei confronti degli odierni attori (documento n. 16 della Controparte_6
memoria di replica della convenuta).
Dalla lettura sinottica delle dichiarazioni rese dalla banca cedente e dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale si può inferire con certezza che il credito oggetto del presente giudizio è stato ceduto da a Controparte_7 Controparte_6
Tale conclusione è corroborata dall'ulteriore riscontro per cui proprio la ha la Controparte_6 disponibilità in originale dei titoli esecutivi con i quali ha intrapreso l'esecuzione.
4 5. Si può, quindi, procedere ad esaminare i motivi di opposizione con i quali gli attori contestano la spettanza delle somme intimate.
Il primo motivo di opposizione, concernente l'omessa consegna del documento di sintesi e del piano di ammortamento, è privo di pregio in quanto, trattandosi di questione che non incide sulla validità del contratto, gli attori non precisano quale sarebbe la responsabilità della banca mutuante, né quantificano il danno derivante dall'asserito inadempimento.
Con il secondo motivo di opposizione fanno valere la nullità dell'art. 2 del contratto di mutuo, per indeterminatezza dei criteri di quantificazione dell'interesse variabile applicato al prestito, non essendo precisato se il divisore di riferimento del tasso Euribor sia il 360 (anno commerciale) o il
365 (anno solare), né se il regime finanziario applicato sia quello della capitalizzazione semplice o composta.
Per dipanare la questione si deve muovere dal confronto con la giurisprudenza nomofilattica secondo cui, affinché sia sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c., il tasso d'interesse deve essere desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem;
in quest'ultimo caso è necessario il rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del
17/10/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del
18/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018; Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009; Sez. 3,
Sentenza n. 2317 del 02/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 22898 del 11/11/2005).
Fra i dati di calcolo che devono essere esplicitati vi è anche il divisore del tasso Euribor (Cass. n.
20801/2024 e Cass. n. 36026/2023) che, a detta dell'attore, nell'art. 2 del citato contratto di mutuo non è espressamente indicato.
Tuttavia, la ricostruzione attorea non è corretta per due ragioni.
La prima è che il testo della clausola contrattuale fra espressamente riferimento ai tassi Euribor relativi al “semestre solare di applicazione” con ciò rinviando testualmente al divisore 365 (solare).
La seconda è che la clausola individua puntualmente il tasso Euribor applicato al momento della stipula (pari a 2,15%), con ciò rendendo palese quale sia il divisore applicato, indicato in via indiretta con l'espressa determinazione del tasso percentuale.
5 Il che rende la clausola negoziale conforme ai parametri di determinatezza richiesti dalla citata giurisprudenza nomofilattica ed immune da censure di invalidità.
Destituito di fondamento è anche l'ulteriore corollario secondo cui la nullità dovrebbe derivare dall'omessa comunicazione del regime di ammortamento, semplice o composto.
Invero si deve rilevare che, in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN), né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) e, infatti, l'art. 117 T.U.B. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Pertanto, anche tale contestazione, in mancanza di fenomeni di anatocismo, non merita accoglimento.
Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione secondo cui il contratto sarebbe nullo per erronea quantificazione dell'Indice Sintetico di Costo (ISC) pari ad 3,789%, in luogo del 3,713% pattuito.
Sul punto anche il CTU ha rilevato che vi è uno scostamento fra l'ISC pattuito e quello accertato, che risulta essere superiore per una percentuale pari allo 0,0032%. Par Tuttavia, si deve ricordare che l' rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così da essere edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza,
l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto. Pertanto, la giurisprudenza esclude che esso rientri nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni”, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica prevista dallo stesso articolo 117 TUB. (Cass.
Par Ord. n. 4597 del 14/02/2023). Semmai l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela, vedi S.U. n. 26724/2007), può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, di cui occorre provare l'an ed il quantum.
Per contro, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_3 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina dettata dall'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010), non applicabile al caso in esame in quanto il mutuatario è persona giuridica avente forma societaria e non un consumatore.
La medesima infausta sorte tocca anche al quarto motivo di opposizione, con il quale viene contestato il superamento del tasso soglia fissato per l'usura.
6 In merito il CTU, con argomentazioni coerenti e persuasive che possono condividersi, ha escluso che il tasso di interesse applicato abbia superato la soglia prevista per l'usura. Il consulente, nello svolgimento dell'analisi, ha fatto corretta applicazione dei parametri dettati dalla giurisprudenza con riferimento agli interessi moratori (SS.UU. 19597/2020), tenendo conto della maggiorazione rilevata dai decreti ministeriali. Inoltre, ha correttamente escluso che la commissione per estinzione anticipata potesse concorrere alla determinazione del tasso usurario (Cass. Ord. 15/05/2023, n.
13228), in quanto trattasi di una penale applicabile in una fase successiva ed eventuale del rapporto, non rientrante tra i flussi di rimborso, intesi quali remunerazione per la banca.
Il CTU ha, quindi, concluso condivisibilmente nel senso di escludere fenomeni di usura con riferimento al contratto di mutuo in esame.
Infine, con l'ultimo motivo di opposizione, gli attori hanno affermato l'inefficacia della risoluzione Cont del contratto di mutuo comunicata dalla con missiva del 29.01.2018, in quanto disposta in mancanza degli estremi dell'inadempimento grave come regolati dall'art. 40 del T.U.B., a fronte di sole due rate non pagate per un ammontare di € 38.339,82.
Al riguardo il Giudice osserva che la citata comunicazione della banca non fa espresso riferimento alla risoluzione del contratto regolata dall'art. 40 del T.U.B, ma il tenore della stessa sembra piuttosto riferirsi alla decadenza dal termine prevista dall'art. 1186 c.c. a cui non si applica la norma invocata.
D'altra parte, gli attori non hanno in precedenza sollevato contestazioni tempestive avverso la citata comunicazione che, pertanto, non può ritenersi affetta dai vizi lamentati.
In conclusione, alla luce delle illustrate motivazioni, l'opposizione a precetto deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile dichiarato dall'attore, della limitata attività istruttoria e della complessità del procedimento, commisurati ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sull'opposizione esecutiva promossa da Controparte_1 CP_2
, e contro così provvede:
[...] Controparte_3 Parte_1 Controparte_6
1. Rigetta l'opposizione proposta per le ragioni indicate in motivazione;
2. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre conseguenze di legge ed al pagamento integrale dell'onorario di CTU, detratti gli acconti eventualmente già versati.
7 Così deciso in Viterbo, il 12.02.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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