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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6337 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a San Felice a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENTILI CONCETTA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 atti, dall'avv. MONTANINO VINCENZO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 24/09/2024 :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli in data 05/07/2005; , il 03/07/2011) chiedeva, per le ragioni Per_1 Pt_2 indicate nell'atto introduttivo -condotte violente attuate anche alla presenza dei minori;
violenza sessuale perpetrata in danno alla figlia da parte del resistente, violenza psicologica- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
affidare i figli in via super esclusiva alla madre con sospensione del diritto di visita padre-figli; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 200,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 400,00 ( € 200,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva che la ricorrente si allontanò dalla abitazione familiare portando con sé i figli minori ed , a seguito di contrasti dovuti Per_1 Pt_2 alla gelosia della stessa. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli da svolgere alla presenza degli assistenti sociali;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile congruo rispetto al suo stato di disoccupazione.
All'udienza del 27/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse;
fissava il domicilio dei minori presso la madre;
sospendeva l'esercizio del diritto di visita;
stabiliva che il sig. contribuisse al CP_1 mantenimento dei figli minori con la corresponsione dell' assegno mensile di euro 300,00 e al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, per quanto riguarda l'affidamento dei figli, il regime di visita e l'importo dell'assegno a carico delle parti per il mantenimento dei figli, trattasi di domande che hanno il medesimo contenuto e sono soggette a identica valutazione da parte del giudice del divorzio, con la conseguenza che per queste domande, la potestas decidendi del giudice del divorzio non può che avere carattere assorbente. Infatti, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio». Diversamente si deve argomentare per l'assegno di mantenimento tra i coniugi che ha diversa natura rispetto all'assegno divorzile.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato la sentenza parziale di divorzio, con la conseguenza che il giudice di quel procedimento è stato già investito della decisione sulle questioni genitoriali -affidamento, esercizio del diritto di visita, assegno di mantenimento per i figli-.
Ciò posto, negli atti difensivi e in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art.
143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Orbene ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie. Il resistente non ha reso l'interrogatorio formale deferito dalla ricorrente. La ricorrente, inoltre, ha depositato la sentenza di appello di condanna emessa nei confronti del resistente per i reati di maltrattamenti nei confronti della ricorrente, condotte perpetrate anche alla presenza dei figli minori ( come si evince dalle SIT depositate agli atti) e violenza sessuale perpetrata in danno della figlia confermata in Per_1 appello. Tali elementi, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese dalla madre della ricorrente, la quale ha riferito di aver assistito a un episodio in cui il resistente, al rientro della moglie, si rivolgeva alla stessa sgridandola e imponendole di andare in un'altra stanza “tu donna vai nell'altra stanza” , sono concordanti nel provare i fatti addebitati al resistente. I comportamenti indicati dal resistente -allontanamento dalla abitazione familiare della ricorrente a causa della gelosia- non sono stati provati e, comunque, non sono comparabili.
Invero, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “Le reiterate violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Appare, dunque, evidente come le condotte del resistente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della ricorrente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Considerata la situazione economica delle parti -il resistente è disoccupato e ricorrente è stata assunta quale impiegata amministrativa- non sussistono i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Addebita la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., al sig.
[...]
; CP_1
•rigetta la domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente;
le ulteriori condizioni accessorie sono adottate nel procedimento di divorzio;
• condanna il sig. alla refusione in favore della ricorrente delle spese del CP_1 procedimento che liquida in € 130,00 per spese e in € 3.100,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6337 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a San Felice a [...] l'[...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENTILI CONCETTA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 atti, dall'avv. MONTANINO VINCENZO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni come da udienza del 24/09/2024 :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati due figli in data 05/07/2005; , il 03/07/2011) chiedeva, per le ragioni Per_1 Pt_2 indicate nell'atto introduttivo -condotte violente attuate anche alla presenza dei minori;
violenza sessuale perpetrata in danno alla figlia da parte del resistente, violenza psicologica- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
affidare i figli in via super esclusiva alla madre con sospensione del diritto di visita padre-figli; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 200,00; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'assegno mensile di € 400,00 ( € 200,00 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
vittoria di spese e competenze di lite.
Il resistente, costituitosi in giudizio, deduceva che la ricorrente si allontanò dalla abitazione familiare portando con sé i figli minori ed , a seguito di contrasti dovuti Per_1 Pt_2 alla gelosia della stessa. Concludeva chiedendo di pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito alla moglie;
disporre l'affido condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre e regolamentare l'esercizio del diritto di visita padre-figli da svolgere alla presenza degli assistenti sociali;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un importo mensile congruo rispetto al suo stato di disoccupazione.
All'udienza del 27/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente affidava i figli minori in via esclusiva alla madre anche per le decisioni di maggior interesse;
fissava il domicilio dei minori presso la madre;
sospendeva l'esercizio del diritto di visita;
stabiliva che il sig. contribuisse al CP_1 mantenimento dei figli minori con la corresponsione dell' assegno mensile di euro 300,00 e al pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge.
Preliminarmente, per quanto riguarda l'affidamento dei figli, il regime di visita e l'importo dell'assegno a carico delle parti per il mantenimento dei figli, trattasi di domande che hanno il medesimo contenuto e sono soggette a identica valutazione da parte del giudice del divorzio, con la conseguenza che per queste domande, la potestas decidendi del giudice del divorzio non può che avere carattere assorbente. Infatti, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio». Diversamente si deve argomentare per l'assegno di mantenimento tra i coniugi che ha diversa natura rispetto all'assegno divorzile.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato la sentenza parziale di divorzio, con la conseguenza che il giudice di quel procedimento è stato già investito della decisione sulle questioni genitoriali -affidamento, esercizio del diritto di visita, assegno di mantenimento per i figli-.
Ciò posto, negli atti difensivi e in sede di conclusioni la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione all'altro coniuge. Pertanto, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati, dall'uno o dall'altro coniuge, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio ex art.
143 c.c., accertando, altresì, la sussistenza del nesso di causalità tra questi e il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Orbene ritiene il Collegio che la domanda di addebito spiegata da parte ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze istruttorie. Il resistente non ha reso l'interrogatorio formale deferito dalla ricorrente. La ricorrente, inoltre, ha depositato la sentenza di appello di condanna emessa nei confronti del resistente per i reati di maltrattamenti nei confronti della ricorrente, condotte perpetrate anche alla presenza dei figli minori ( come si evince dalle SIT depositate agli atti) e violenza sessuale perpetrata in danno della figlia confermata in Per_1 appello. Tali elementi, unitamente alle dichiarazioni testimoniali rese dalla madre della ricorrente, la quale ha riferito di aver assistito a un episodio in cui il resistente, al rientro della moglie, si rivolgeva alla stessa sgridandola e imponendole di andare in un'altra stanza “tu donna vai nell'altra stanza” , sono concordanti nel provare i fatti addebitati al resistente. I comportamenti indicati dal resistente -allontanamento dalla abitazione familiare della ricorrente a causa della gelosia- non sono stati provati e, comunque, non sono comparabili.
Invero, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte “Le reiterate violenze fisiche
e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”. Appare, dunque, evidente come le condotte del resistente abbiano acquisito rilievo determinante nel senso della intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento della ricorrente che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c. La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
Considerata la situazione economica delle parti -il resistente è disoccupato e ricorrente è stata assunta quale impiegata amministrativa- non sussistono i presupposti per la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Addebita la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., al sig.
[...]
; CP_1
•rigetta la domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente;
le ulteriori condizioni accessorie sono adottate nel procedimento di divorzio;
• condanna il sig. alla refusione in favore della ricorrente delle spese del CP_1 procedimento che liquida in € 130,00 per spese e in € 3.100,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 18/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso