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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 610/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso degli avv.ti GENTA MARIA CRISTINA e AVERSA GIUSEPPINA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti FISSORE ELISABETTA e GATTI
STEFANIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola il 02/04/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 16.06.1992 e , il 06.07.1995, entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
1 Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO CHE:
Nella casa coniugale in Carmagnola Via Volta 10 continuerà a dimorare la signora , cui Parte_2 resteranno in proprietà esclusiva tutti i mobili ed arredi che la compongono e che continuerà a sostenere integralmente il canone di locazione e le altre spese relative al godimento, dandosi atto che il signor se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali. Pt_1
L'autovettura HYUNDAY IX20 con targa FM807YL rimane assegnata al signor I coniugi Pt_1 hanno già effettuto la voltura a nome del signor che ne ha sostenuto integralmente il costo. Pt_1
Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora l'importo di Pt_1 Parte_2
€.1.500,00 a ristoro delle somme da costei a suo tempo corrisposte per il finanziamento relativo alla HYUNDAY IX20. Il predetto importo verrà versato alla suddetta a mezzo Parte_2 bonifico bancario, che dovrà esser effettuato entro e non oltre il termine fissato per l'avvenuto deposito delle note sostitutive dell'udienza.
Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere contributo al mantenimento in quanto entrambe economicamente indipendenti.
Con l'adempimento dei patti di cui sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 610/2025 v.g. promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso degli avv.ti GENTA MARIA CRISTINA e AVERSA GIUSEPPINA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti FISSORE ELISABETTA e GATTI
STEFANIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Carmagnola il 02/04/1989.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Carmagnola (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 16.06.1992 e , il 06.07.1995, entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
1 Con ricorso depositato il 25/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in
[...] motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO CHE:
Nella casa coniugale in Carmagnola Via Volta 10 continuerà a dimorare la signora , cui Parte_2 resteranno in proprietà esclusiva tutti i mobili ed arredi che la compongono e che continuerà a sostenere integralmente il canone di locazione e le altre spese relative al godimento, dandosi atto che il signor se ne è già allontanato portando con sé i propri effetti personali. Pt_1
L'autovettura HYUNDAY IX20 con targa FM807YL rimane assegnata al signor I coniugi Pt_1 hanno già effettuto la voltura a nome del signor che ne ha sostenuto integralmente il costo. Pt_1
Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora l'importo di Pt_1 Parte_2
€.1.500,00 a ristoro delle somme da costei a suo tempo corrisposte per il finanziamento relativo alla HYUNDAY IX20. Il predetto importo verrà versato alla suddetta a mezzo Parte_2 bonifico bancario, che dovrà esser effettuato entro e non oltre il termine fissato per l'avvenuto deposito delle note sostitutive dell'udienza.
Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere contributo al mantenimento in quanto entrambe economicamente indipendenti.
Con l'adempimento dei patti di cui sopra, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
Le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmagnola di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
2 Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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