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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/12/2025, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 4086/2024 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a sanzione amministrativa- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Parte_1 lisa Minucci e Andrea Taccari
-Appellante- E
E… rappresentato e difesa CP_1 Controparte_2
. EL
-Appellata-
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di , la ditta individuale Pt_1 [...]
propose opposizione avverso sei verbali della locale Parte_2
Polizia Municipale con i quali le era stata contestata la violazione di cui all'art. 7 co 9 e 14 in relazione all'art. 146 co 2 CdS per aver transitato, tra i 12 Febbraio
2022 ed il 15 Febbraio 2022, in Zona Traffico Limitato, ZTL, e precisamente in
RN RI e RN IG PU, senza autorizzazione.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, che dal
1999 era sempre entrata nel centro di per effettuare le consegne di pane Pt_1
e prodotti di forno ma che tuttavia, poiché si era rotto il furgone utilizzato dalla ditta, il aveva dovuto noleggiare urgentemente un altro veicolo ove aveva CP_2
posizionato il telepass e il permesso ZTL ritenendo, in buona fede, di essere autorizzato all'accesso in centro poiché entrambi a lui intestati.
Evidenziò, in subordine, la continuazione tra le violazioni e l'applicabilità nella fattispecie del disposto di cui all'art. 8 l. n. 689/1981.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
All'udienza di discussione dell'1 Marzo 2023 l'opponente eccepì l'omessa notifica dei verbali.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 663/2023, accolse l'opposizione e Pt_1
condannò il alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese Pt_1
processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che in merito alla eccezione preliminare di parte ricorrente di mancato deposito delle notifiche dei verbali, non risultava agli atti depositato l'originale delle cartoline e inoltre era assente il CAD, di cui non vi era nemmeno un principio di prova dell'effettivo invio.
pagina 2 di 9 Conseguentemente, così proseguì il primo giudice, non erano state rispettate le formalità di legge nella procedura di notifica del verbale di accertamento, notifiche che devono ritenersi quindi nulle con conseguente annullamento dei verbali opposti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Error in procedendo-nullità e/o erroneità della sentenza in conseguenza del divieto di mutatio libelli-violazione dell'art. 420 co I cpc.
Il giudice di primo grado aveva errato nell'accogliere una causa petendi non presente nell'originario ricorso e introdotta tardivamente da controparte con conseguente, inammissibile, mutazioni libelli.
L'eccezione relativa all'ommessa notifica dei verbali era stata sollevata, infatti, solo all'udienza di discussione ex art. 420 co I cpc dell'1 Marzo 2023 senza che il giudice, in presenza di gravi motivi prospettati dalla parte, avesse autorizzato alcuna modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
2) Error in iudicando-violazione dell'art. 115 cpc- travisamento dei fatti- motivazione carente e contraddittoria-violazione del divieto del venire contra factum proprium.
Infatti, il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione un fatto non controverso e non contestato nel ricorso introduttivo, per di più ammesso dallo stesso opponente che aveva indicato che la notifica dei verbali era avvenuta il 4 Luglio 2022 e che, in tal modo, aveva posto in essere un comportamento processuale in violazione del divieto del venire contra factum proprium in quanto esercitato in evidente contrasto con le allegazioni presenti in ricorso.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la ditta individuale Parte_2
la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica
[...]
pagina 3 di 9 dell'appello in quanto eseguita nei confronti della Parte_3
e non della senza neppure
[...] Parte_2
indicazione dei dati della persona fisica titolare dell'impresa individuale.
Sosteneva che non era stata introdotta alcuna nuova causa pretendi né vi era stata alcuna mutatio libelli in quanto l'opponente aveva esclusivamente eccepito, a seguito della costituzione in giudizio di controparte, l'omesso deposito di copia integrale delle contestazioni e delle notifiche, così come era stato ordinato dal giudice.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
Riproponeva, inoltre, ex art. 346 cpc le doglianze ritenute assorbite quali la buona fede dell'opponente nel ritenere comunque di essere autorizzato al transito in ZTL e, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 8 l. n. 689/1981 in quanto la violazione per più volte della medesima norma era avvenuta con un'unica azione od omissione in un limitato arco temporale.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.11.2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, dopo la loro discussione orale e lettura del dispositivo in loro assenza, previo consenso di queste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Totalmente infondata risulta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per non essere stato indirizzato alla ditta individuale esattamente indicata, in quanto l'atto introduttivo del presente gravame ha raggiunto il suo scopo visto che parte appellata si è regolarmente costituita e ha regolarmente svolto le proprie deduzioni difensive.
pagina 4 di 9 Tanto precisato, si osserva che il primo giudice ha errato nel fondare la propria decisione sull'eccezione relativa all'omessa notifica dei verbali di contestazione avanzata dall'opponente per la prima volta durante l'udienza di discussione di cui all'art. 420 co I cpc dell'1 Marzo 2023.
Ed invero, va evidenziato che la presente controversia, avente ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del CdS, è disciplinata dalle norme sul rito del lavoro, come previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 secondo il quale «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo».
A sua volta l'art. 420 co I cpc, deputato a regolare l'udienza di discussione delle cause introdotte con il 'rito lavoro', stabilisce che «Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice».
E' stato precisato che «nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum"…»(Cass. n. 6728/2019; nei medesimi termini. Cass. n. 10619/1997; Cass. n. 5373/1986).
In definitiva, mentre non è in alcun modo consentito alle parti proporre domande nuove-evenienza non riscontrabile nel caso in questione, poiché
l'oggetto dell'opposizione è sempre quello della illegittimità della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione-è concesso dalla legge alle stesse di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate qualora, tuttavia, ricorra il duplice requisito 1) dei gravi motivi e 2) dell'autorizzazione del giudice.
pagina 5 di 9 Nella fattispecie né sono stati esplicitati da parte dell'opponente i gravi motivi per la modifica dell'eccezione, né risulta alcuna autorizzazione(neppure implicita) del giudice.
E' evidente che l'opponente non abbia modificato la domanda né prospettato una diversa causa petendi- come erroneamente sostenuto da parte appellante- ma abbia sollevato un'eccezione nuova che doveva tuttavia soggiacere al duplice requisito sopra menzionato, in difetto del quale l'eccezione risulta inammissibile con conseguente erroneità della decisione adottata dal giudice.
Per di più, l'eccezione dell'omessa notifica dei verbali si pone in insanabile contrasto con quanto allegato dall'opponente in primo grado secondo cui tutti i verbali erano stati notificati in data 4 Luglio 2022(pag. 2 ricorso introduttivo di primo grado), sì che la doglianza evidenziata con l'atto di costituzione nel presente grado del giudizio, secondo la quale era stato «omesso il deposito di copia integrale delle contestazioni e delle notifiche», appare giuridicamente del tutto inintelligibile, poiché l'opponente ha proposto una tempestiva e articolata opposizione avverso verbali di contestazione da essa ricevuti e puntualmente impugnati nel merito.
Si evidenzia, al riguardo, che «la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di pagina 6 di 9 accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio»(Cass. SS.UU. n. 11550/2022).
In definitiva, 1) non vi è stata alcuna nullità nella notifica dei verbali di contestazione, 2) in ogni caso, anche a voler ipotizzare una nullità nel processo notificatorio che comunque non c'è stata, il vizio sarebbe sanato dalla tempestiva opposizione proposta e la parte non avrebbe alcun interesse a denunciarlo.
Tanto comporta la fondatezza del motivo d'appello.
Tuttavia parte appellata ha riproposto in questa sede, ai sensi dell'art. 346 cpc, i motivi ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure.
Entrambe le doglianze risultano infondate.
Quanto alla invocata buona fede di cui all'art. 3 l. n. 689/1981 si osserva che
«l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede»(Cass. n. 33441/2019; Cass. n. 19759/2015).
Nella fattispecie non solo parte opponente in primo grado non ha allegato né provato alcun elemento integrante la buona fede nei termini appena esposti, ma ha manifestato di aver posto in essere un comportamento gravemente
pagina 7 di 9 negligente per aver transitato nella convinzione di essere autorizzato al transito in ZTL poiché intestatario del contrassegno e del telepass: è solo il caso di ricordare che solo il mezzo e la targa, inseriti nella c.d. 'Lista Bianca', sono autorizzati al transito in ZTL e non certo il proprietario del mezzo.
Quanto all'ultima delle doglianze riproposte, parte appellata invoca l'applicazione del disposto di cui all'art. 8 l. n. 689/1981 ma omette, però, di considerare che tale norma- riprodotta per le violazioni al CdS all'art. 198 comma 1 dello stesso Codice- non si applica (in deroga a quest'ultima disposizione), per quanto disposto dal comma 2 dello medesimo art. 198 CdS, proprio nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore «soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, al riguardo, che «in tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione"»(Cass. n. 4006/2024).
In definitiva, l'appello va accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(atteso il modesto valore della controversia) quello sino ad € 1.100.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal
, ed in riforma della sentenza n. 663 resa dal Giudice Parte_1
di pace di in data 10.10.2023, rigetta l'opposizione proposta in primo Pt_1
grado dalla Parte_2
condanna parte appellata alla rifusione, in favore del , Parte_1
delle spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 39 per compenso quanto al giudizio di primo grado,
91,50 per esborsi, € 232 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni
Firenze, 13.XII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 4086/2024 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Opposizione a sanzione amministrativa- violazioni CdS”
VERTENTE
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Parte_1 lisa Minucci e Andrea Taccari
-Appellante- E
E… rappresentato e difesa CP_1 Controparte_2
. EL
-Appellata-
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Giudice di pace di , la ditta individuale Pt_1 [...]
propose opposizione avverso sei verbali della locale Parte_2
Polizia Municipale con i quali le era stata contestata la violazione di cui all'art. 7 co 9 e 14 in relazione all'art. 146 co 2 CdS per aver transitato, tra i 12 Febbraio
2022 ed il 15 Febbraio 2022, in Zona Traffico Limitato, ZTL, e precisamente in
RN RI e RN IG PU, senza autorizzazione.
Dedusse parte opponente, a fondamento della propria opposizione, che dal
1999 era sempre entrata nel centro di per effettuare le consegne di pane Pt_1
e prodotti di forno ma che tuttavia, poiché si era rotto il furgone utilizzato dalla ditta, il aveva dovuto noleggiare urgentemente un altro veicolo ove aveva CP_2
posizionato il telepass e il permesso ZTL ritenendo, in buona fede, di essere autorizzato all'accesso in centro poiché entrambi a lui intestati.
Evidenziò, in subordine, la continuazione tra le violazioni e l'applicabilità nella fattispecie del disposto di cui all'art. 8 l. n. 689/1981.
Si costituì il tramite funzionario delegato chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione.
All'udienza di discussione dell'1 Marzo 2023 l'opponente eccepì l'omessa notifica dei verbali.
Il Giudice di pace di , con sentenza n. 663/2023, accolse l'opposizione e Pt_1
condannò il alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese Pt_1
processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che in merito alla eccezione preliminare di parte ricorrente di mancato deposito delle notifiche dei verbali, non risultava agli atti depositato l'originale delle cartoline e inoltre era assente il CAD, di cui non vi era nemmeno un principio di prova dell'effettivo invio.
pagina 2 di 9 Conseguentemente, così proseguì il primo giudice, non erano state rispettate le formalità di legge nella procedura di notifica del verbale di accertamento, notifiche che devono ritenersi quindi nulle con conseguente annullamento dei verbali opposti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il , Parte_1
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Error in procedendo-nullità e/o erroneità della sentenza in conseguenza del divieto di mutatio libelli-violazione dell'art. 420 co I cpc.
Il giudice di primo grado aveva errato nell'accogliere una causa petendi non presente nell'originario ricorso e introdotta tardivamente da controparte con conseguente, inammissibile, mutazioni libelli.
L'eccezione relativa all'ommessa notifica dei verbali era stata sollevata, infatti, solo all'udienza di discussione ex art. 420 co I cpc dell'1 Marzo 2023 senza che il giudice, in presenza di gravi motivi prospettati dalla parte, avesse autorizzato alcuna modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate.
2) Error in iudicando-violazione dell'art. 115 cpc- travisamento dei fatti- motivazione carente e contraddittoria-violazione del divieto del venire contra factum proprium.
Infatti, il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria decisione un fatto non controverso e non contestato nel ricorso introduttivo, per di più ammesso dallo stesso opponente che aveva indicato che la notifica dei verbali era avvenuta il 4 Luglio 2022 e che, in tal modo, aveva posto in essere un comportamento processuale in violazione del divieto del venire contra factum proprium in quanto esercitato in evidente contrasto con le allegazioni presenti in ricorso.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva la ditta individuale Parte_2
la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica
[...]
pagina 3 di 9 dell'appello in quanto eseguita nei confronti della Parte_3
e non della senza neppure
[...] Parte_2
indicazione dei dati della persona fisica titolare dell'impresa individuale.
Sosteneva che non era stata introdotta alcuna nuova causa pretendi né vi era stata alcuna mutatio libelli in quanto l'opponente aveva esclusivamente eccepito, a seguito della costituzione in giudizio di controparte, l'omesso deposito di copia integrale delle contestazioni e delle notifiche, così come era stato ordinato dal giudice.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
Riproponeva, inoltre, ex art. 346 cpc le doglianze ritenute assorbite quali la buona fede dell'opponente nel ritenere comunque di essere autorizzato al transito in ZTL e, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 8 l. n. 689/1981 in quanto la violazione per più volte della medesima norma era avvenuta con un'unica azione od omissione in un limitato arco temporale.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.11.2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, dopo la loro discussione orale e lettura del dispositivo in loro assenza, previo consenso di queste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Totalmente infondata risulta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per non essere stato indirizzato alla ditta individuale esattamente indicata, in quanto l'atto introduttivo del presente gravame ha raggiunto il suo scopo visto che parte appellata si è regolarmente costituita e ha regolarmente svolto le proprie deduzioni difensive.
pagina 4 di 9 Tanto precisato, si osserva che il primo giudice ha errato nel fondare la propria decisione sull'eccezione relativa all'omessa notifica dei verbali di contestazione avanzata dall'opponente per la prima volta durante l'udienza di discussione di cui all'art. 420 co I cpc dell'1 Marzo 2023.
Ed invero, va evidenziato che la presente controversia, avente ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento di violazione del CdS, è disciplinata dalle norme sul rito del lavoro, come previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 secondo il quale «Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo».
A sua volta l'art. 420 co I cpc, deputato a regolare l'udienza di discussione delle cause introdotte con il 'rito lavoro', stabilisce che «Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice».
E' stato precisato che «nel rito del lavoro, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum"…»(Cass. n. 6728/2019; nei medesimi termini. Cass. n. 10619/1997; Cass. n. 5373/1986).
In definitiva, mentre non è in alcun modo consentito alle parti proporre domande nuove-evenienza non riscontrabile nel caso in questione, poiché
l'oggetto dell'opposizione è sempre quello della illegittimità della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione-è concesso dalla legge alle stesse di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate qualora, tuttavia, ricorra il duplice requisito 1) dei gravi motivi e 2) dell'autorizzazione del giudice.
pagina 5 di 9 Nella fattispecie né sono stati esplicitati da parte dell'opponente i gravi motivi per la modifica dell'eccezione, né risulta alcuna autorizzazione(neppure implicita) del giudice.
E' evidente che l'opponente non abbia modificato la domanda né prospettato una diversa causa petendi- come erroneamente sostenuto da parte appellante- ma abbia sollevato un'eccezione nuova che doveva tuttavia soggiacere al duplice requisito sopra menzionato, in difetto del quale l'eccezione risulta inammissibile con conseguente erroneità della decisione adottata dal giudice.
Per di più, l'eccezione dell'omessa notifica dei verbali si pone in insanabile contrasto con quanto allegato dall'opponente in primo grado secondo cui tutti i verbali erano stati notificati in data 4 Luglio 2022(pag. 2 ricorso introduttivo di primo grado), sì che la doglianza evidenziata con l'atto di costituzione nel presente grado del giudizio, secondo la quale era stato «omesso il deposito di copia integrale delle contestazioni e delle notifiche», appare giuridicamente del tutto inintelligibile, poiché l'opponente ha proposto una tempestiva e articolata opposizione avverso verbali di contestazione da essa ricevuti e puntualmente impugnati nel merito.
Si evidenzia, al riguardo, che «la nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di pagina 6 di 9 accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio»(Cass. SS.UU. n. 11550/2022).
In definitiva, 1) non vi è stata alcuna nullità nella notifica dei verbali di contestazione, 2) in ogni caso, anche a voler ipotizzare una nullità nel processo notificatorio che comunque non c'è stata, il vizio sarebbe sanato dalla tempestiva opposizione proposta e la parte non avrebbe alcun interesse a denunciarlo.
Tanto comporta la fondatezza del motivo d'appello.
Tuttavia parte appellata ha riproposto in questa sede, ai sensi dell'art. 346 cpc, i motivi ritenuti assorbiti dal giudice di prime cure.
Entrambe le doglianze risultano infondate.
Quanto alla invocata buona fede di cui all'art. 3 l. n. 689/1981 si osserva che
«l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede»(Cass. n. 33441/2019; Cass. n. 19759/2015).
Nella fattispecie non solo parte opponente in primo grado non ha allegato né provato alcun elemento integrante la buona fede nei termini appena esposti, ma ha manifestato di aver posto in essere un comportamento gravemente
pagina 7 di 9 negligente per aver transitato nella convinzione di essere autorizzato al transito in ZTL poiché intestatario del contrassegno e del telepass: è solo il caso di ricordare che solo il mezzo e la targa, inseriti nella c.d. 'Lista Bianca', sono autorizzati al transito in ZTL e non certo il proprietario del mezzo.
Quanto all'ultima delle doglianze riproposte, parte appellata invoca l'applicazione del disposto di cui all'art. 8 l. n. 689/1981 ma omette, però, di considerare che tale norma- riprodotta per le violazioni al CdS all'art. 198 comma 1 dello stesso Codice- non si applica (in deroga a quest'ultima disposizione), per quanto disposto dal comma 2 dello medesimo art. 198 CdS, proprio nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore «soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, al riguardo, che «in tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione"»(Cass. n. 4006/2024).
In definitiva, l'appello va accolto con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(atteso il modesto valore della controversia) quello sino ad € 1.100.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dal
, ed in riforma della sentenza n. 663 resa dal Giudice Parte_1
di pace di in data 10.10.2023, rigetta l'opposizione proposta in primo Pt_1
grado dalla Parte_2
condanna parte appellata alla rifusione, in favore del , Parte_1
delle spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 39 per compenso quanto al giudizio di primo grado,
91,50 per esborsi, € 232 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni
Firenze, 13.XII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9