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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/12/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5141/2017 R.G. promossa da
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , elettivamente domiciliate in Messina, via Felice Persona_1
Bisazza presso lo studio dell'Avv. Francesco Giacobbe che le rappresenta e difende per procura in atti, attori, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
Messina, via Brescia n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Michele M. Minissale e Silvia
Quartarone che lo rappresentano e difendono per procura in atti, convenuto,
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, via Controparte_2 C.F._5
Brescia n. 6 presso lo studio degli Avv.ti Michele M. Minissale e Silvia Quartarone che lo rappresentano e difendono per procura in atti, convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 convenuta contumace
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
, proprietario di un appartamento sito al piano terra di un Persona_1 edificio in Messina, via Comunale 215, agiva in giudizio davanti al Tribunale di Messina, esponendo di aver subito gravi infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante di proprietà di . Controparte_1 Le infiltrazioni sarebbero state causate dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento superiore, lavori affidati alla ditta e diretti CP_3 CP_3 dall'architetto . Controparte_2
L'attore rilevava che l'immobile del era stato lasciato privo di copertura e CP_1 senza adeguate opere di messa in sicurezza, circostanza che avrebbe determinato l'ingente penetrazione di acqua nel proprio appartamento in occasione di forti piogge.
Nonostante le ripetute richieste, sia il sia il direttore dei lavori non CP_1 CP_2 avrebbero provveduto ai necessari lavori di riparazione e prevenzione, aggravando così la situazione e rendendo l'appartamento dell'attore insalubre e strutturalmente precario.
L'attore aveva quindi promosso in precedenza un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU aveva confermato la riconducibilità dei danni alle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante, quantificando i danni in euro 6.091,83, oltre spese di consulenza e legali.
Persistendo il rifiuto dei convenuti a risarcire integralmente il danno e a versare anche la somma “incontestata”, l'attore aveva esperito invano la procedura di negoziazione assistita.
Pertanto, citava in giudizio , Persona_1 Controparte_1 [...]
e chiedendo che venisse accertata e dichiarata la CP_2 Controparte_3 responsabilità esclusiva e/o concorrente e/o solidale dei convenuti per i danni subiti, con conseguente condanna al risarcimento nella misura quantificata dal CTU, oltre al pagamento delle spese di ATP, delle spese legali e di consulenza, nonché di ogni ulteriore somma dovuta anche a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della negoziazione assistita.
, costituitosi in giudizio, esponeva di essere proprietario Controparte_1 dell'immobile sito al piano primo dello stesso edificio e di aver dovuto provvedere, a proprie spese, alla ristrutturazione del tetto, ormai pericoloso e logoro, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni e incaricato la ditta per i lavori, sotto la Controparte_3 direzione dell'architetto . Controparte_2
Durante i lavori, a causa di un eccezionale nubifragio verificatosi il 9 agosto 2013, si sarebbero verificate infiltrazioni sia nel proprio appartamento sia in quello dell'attore.
Successivamente, era stata completata l'impermeabilizzazione e non si erano più verificati danni.
Il sottolineava di aver tentato più volte una soluzione bonaria, anche CP_1 offrendo somme risarcitorie, ma tali proposte sono state sempre rifiutate dall'attore, che avrebbe mantenuto una posizione ostruzionistica. In via preliminare, il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato perfezionamento della negoziazione assistita.
In via riconvenzionale, chiedeva il rimborso del 50% delle spese sostenute per il rifacimento del tetto, trattandosi di bene comune, e, in subordine, il riconoscimento dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nel merito, negava ogni responsabilità per i danni lamentati, attribuendoli a caso fortuito per l'eccezionalità dell'evento meteorico, e, in ulteriore subordine, chiedeva il rigetto delle domande di condanna al pagamento delle spese legali e di consulenza, sostenendo la sussistenza di una responsabilità concorsuale dell'attore. Infine, chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevato dalla Controparte_4
Anche si costituiva in giudizio, eccependo innanzitutto il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, sostenendo che la responsabilità per i danni lamentati dall'attore non potesse essere ascritta al direttore dei lavori, ma esclusivamente all'appaltatore, che aveva operato in piena autonomia e a proprio rischio.
Secondo il , il direttore dei lavori era tenuto a rispondere solo nei confronti del CP_2 committente e limitatamente agli aspetti tecnici, mentre l'appaltatore era l'unico responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera.
In via subordinata, richiamava la natura accidentale e imprevedibile dell'evento CP_2 meteorico che ha causato le infiltrazioni, invocando il caso fortuito quale causa di esclusione della responsabilità.
In ulteriore subordine, contestava la fondatezza e la quantificazione delle spese legali e di consulenza richieste dall'attore, sostenendo che le stesse fossero dovute esclusivamente al comportamento ostruzionistico dell'attore, che avrebbe impedito ogni soluzione bonaria della controversia.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato rispetto delle procedure di negoziazione assistita e nel merito il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto delle domande di condanna alle spese, con vittoria di spese e compensi di giudizio. non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. rilevava Persona_1 che, in ordine alla somma chiesta a rimborso per spese di ristrutturazione del tetto da parte di , andava comunque detratta la somma dallo stesso dovuto a Controparte_1 titolo di indennità di sopraelevazione.
Con le note depositate il 31 maggio 2022 veniva dichiarato il decesso di Persona_1
.
[...] Il giudizio veniva riassunto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, le quali si qualificavano eredi di .
[...] Persona_1
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Occorre evidenziare che, a seguito della riassunzione del giudizio da parte di
[...]
ed , con ordinanza dell'11 febbraio Parte_1 Parte_2 Parte_3
2024 è stato rilevato d'ufficio che gli attori in riassunzione non avevano provato la qualità di erede né allegato il titolo successorio ed è stato concesso alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. il termine di quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata in parte motiva.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il possesso della qualità di erede, incidendo sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non sostanzia una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito ed è rilevabile d'ufficio dal giudice in tutto il corso del processo” (Cass. 2 dicembre 2019, n. 31402).
Va poi rilevato che i convenuti in sede di riassunzione non hanno introdotto difese incompatibili con la contestazione della titolarità attiva del rapporto dedotto in causa, essendosi limitati ad insistere nelle domande ed eccezioni già sollevate unitamente alla comparsa di costituzione.
Anzi, a seguito del rilievo d'ufficio, i convenuti hanno espressamente contestato la qualità di eredi in capo alle attrici in riassunzione, evidenziando che queste ultime “si sono limitate a qualificarsi come eredi di ma hanno del tutto omesso di Persona_1 allegare i fatti costitutivi di detta qualità (né hanno chiarito se fossero eredi legittimari o testamentari o, ancora, se ci fossero altri chiamati all'eredità) laddove, appunto, secondo i principi giurisprudenziali espressi, la loro legittimazione ad agire avrebbe dovuto presupporre l'accertamento di due imprescindibili condizioni: la qualità di erede e l'accettazione dell'eredità, il primo preordinato al secondo” (cfr. pag. 1 delle note autorizzate depositate il 20 marzo 2024).
Tanto dedotto, va osservato che nel termine di quaranta giorni concesso con l'ordinanza dell'11 febbraio 2024, comunicata il 12 febbraio 2024, le attrici si sono limitate a produrre una nota del 20 marzo 2024 con la quale l'attrice ha comunicato al Parte_2 difensore che avrebbe consegnato la dichiarazione di successione una volta completata.
Successivamente con le note depositate il 15 aprile 2024 le attrici hanno prodotto esclusivamente la dichiarazione di successione di . Persona_1
Deve ritenersi che la documentazione prodotta dalle attrici in riassunzione non sia sufficiente per dimostrare la loro qualità di eredi di . Persona_1 In primo luogo va osservato che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale” (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30761).
Inoltre va richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere – che non è assolto con la produzione della denuncia di successione – è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005, Rv. 581423; conf Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1484 del 10/02/1995, Rv. 490370 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2506 del 06/10/1973, Rv. 365944).
Nella fattispecie in esame, invece, le attrici in riassunzione si sono limitate a produrre la denuncia di successione, senza allegare alcun documento che dimostrasse il rapporto di parentela con l'originario attore . Persona_1
E sul punto appare significativa la circostanza che di recente la Corte d'Appello di Messina ha dichiarato inammissibile il gravame proprio per la mancata produzione in giudizio della certificazione anagrafica attestante il rapporto di parentela.
Nella sentenza n. 811/2024, infatti, la Corte d'Appello di Messina ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 22 novembre 2019, n. 30505 e Cass. 4 dicembre 2019 n. 31695), secondo il quale “la qualità di erede non può essere dimostrata utilizzando come prova solo la denuncia di successione, ma è necessaria la presentazione di certificazioni anagrafiche, ovvero atti dai quali si evince il rapporto di parentela con il de cuius e, quindi, che legittimano la successione”.
Per le ragioni che precedono, le domande proposte dalle attrici in riassunzione vanno rigettate, non essendo stata sufficientemente dimostrata la qualità di eredi in capo alle stesse.
Per le medesime ragioni, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
. Controparte_1 Le spese, in considerazione della difficile prevedibilità dell'esito della lite, devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa.
p.q.m.
il Tribunale di Messina così provvede: rigetta le domande proposte dalle attrici in riassunzione Parte_1 [...]
e ; Pt_2 Parte_3 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_1 compensa le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Messina il 27 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza