CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5893 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2055/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2055/2025, riservata in decisione all'udienza del 5/11/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avente ad
OGGETTO: usucapione
TRA
(p.iva con sede in Napoli alla via Palepoli n. 20, in Pt_1 CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. , rap-presentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
UM AV (C.F. – pec: , con studio in C.F._1 Email_1
Na-poli alla Via Dei Mill n. 16 e presso il quale domicilia presso l'indicato indi-rizzo digitale pec, in virtù di procura su foglio separato
APPELLANTE
E
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] CP_9 Controparte_10
Controparte_11
, CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 CP_17 CP_18 , ,
[...] CP_19 Controparte_20 [...]
, , CP_21 CP_22 Controparte_23
Controparte_24 Controparte_25
, Controparte_26 CP_27 Controparte_28
, , , CP_29 CP_30 Controparte_31
CP_32 Controparte_33 CP_34
, Controparte_35 Controparte_36 CP_37
Controparte_38 Controparte_39 CP_40
, E
[...] Controparte_41 Controparte_42
CP_43
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note del 14/7/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere in fatto che Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3554/2025 del
09.04.2025 ha così provveduto: in via preliminare ha dichiarato la contumacia dei condomini Controparte_5 CP_34 Controparte_44 CP_41
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_29 CP_9 [...]
, , , CP_35 Controparte_45 Controparte_46 CP_19 Controparte_42
e ; ancora in via preliminare ha disposto Controparte_28 CP_13
l'estromissione società (subentrata alla società atteso che, Controparte_47 CP_48 come evidenziato dalla parte, nel corso del giudizio, il Tribunale di Napoli - con sentenza n. 2509/2021, in atti, emessa all'esito del giudizio civile rubricato al n.17896/2017 R.G. e passata in giudicato - in accoglimento della domanda di rivendicazione promossa da ha dichiarato quest'ultimo, unitamente a e , CP_21 CP_43 CP_22 proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via San Gennaro al Vomero n. 9, distinto in catasto alla sez. AVV., foglio 15, particella 870 sub 96, in luogo della società CP_48
(pertanto la parte attrice integrava il contraddittorio anche nei confronti dei predetti rimasti contumaci); ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; ha dichiarato ammissibile l'intervento di Controparte_49 CP_25
in luogo di subentrato in quanto acquirente dell'immobile
[...] Persona_1 facente parte del ha dichiarato Controparte_50
l'intervento della Tri. adesivo dipendente in quanto la parte non fa valere in CP_1 giudizio un proprio diritto nè spiega un'autonoma do-manda ma interviene unicamente per sostenere le ragioni del Condominio convenuto;
il Tribunale ha pertanto dichiarato l'intervento della inammissibile sia in quanto il condominio è sprovvisto di CP_51 legittimazione passiva sia in quanto le difese svolte dall'interveniente sono in aperto ed insanabile contrasto con quelle del convenuto ove si consideri che, CP_11 quest'ultimo ha sostenuto la natura non condominiale del cortile, per cui è causa, mentre l'interveniente, richiamando il medesimo regolamento condominiale ne ha sostenuto la natura condominiale;
infine il Tribunale ha dichiarato che la Tri. non ha offerto la CP_1 prova della sua qualità di condomina del Controparte_50 non avendo prodotto alcun documento a sostegno dell'asserita qualità; ritenendo fondata la domanda attrice ha dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione in capo ad CP_3
del diritto di proprietà dell'area/cortile scoperto pertinenziale all'immobile di
[...]
Via San Gennaro al Vomero (Napoli), 9/a, piano T, interno 1, Foglio 15, particella 870,
Sub 2, categoria A2 – “graffato” al fabbricato di Via San Gennaro al Vomero civico 15 di circa mq 65 (sessantacinque) confinante con la suddetta proprietà di al CP_3 quale dà accesso (particella 870 sub.2), con la detta , con Controparte_50
Part proprietà " e con cortile di accesso al garage "City Park" (civico 9 della detta CP_1
Via), non ancora censito autonomamente ed insi-stente sulla particella 393 del foglio 130; ha ordinato la trascrizione della sentenza a cura della parte attrice, con esonero del conservatore da responsabilità; ha condannato alla refusione delle spese CP_3 di lite in favore del che liquida in Controparte_50 complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Renato Ruocco e;
ha condannato i CP_17 condomini del alla refusione delle spese di Controparte_50 lite in favore di che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso CP_3 spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Luca
Ricci; ha condannato la alla refusione delle spese di lite in favore di CP_52
che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso spese gene-rali, CP_53
i.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dell'avv.to Luca Ricci;
ha compensato le spese di lite tra parte attrice e la ha compensato le Controparte_47 spese di lite tra e le parti convenute ed intervenute nel giudizio. CP_27
2. Avverso la detta sentenza ha proposto appello chiedendo Pt_1 CP_1 preliminarmente dichiararsi ammissibile l'intervento della appellante;
nel merito, rigettarsi la domanda di usucapione proposta da con vittoria di spese, diritti ed CP_3 onorari del doppio grado di giudizio.
A fondamento del proposto appello ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge, illogicità della motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, nonché il travisamento delle dichiarazioni testimoniali, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_3
3. Con note del 14/7/2025, il difensore della parte appellante ha dichiarato la volontà della propria assistita di “rinunciare all'azione”, da intendersi quale rinunzia all'impugnazione proposta nei confronti degli appellati (cfr. note del 14/7/2025).
4. Ebbene, la rinuncia ad una impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione, non agli atti ma, alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, dà luogo al passaggio in giudicato della decisione contestata e, quindi, ad una cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. in termini, Cass. Sez. III civ., sent. n. 2346 del 17.VIII.1973;
Cassazione civile sez. II, 15/05/1996, n.4499).
Difatti, secondo la giurisprudenza consolidata, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione, dunque, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2018, n.5250).
Sulla scorta degli enucleati principi, venendo in rilievo nel caso di specie una rinuncia all'impugnazione avendo la parte appellante espressamente affermato di voler “rinunziare all'azione”, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere della Corte di pronunziarsi sul merito dell'impugnazione proposta da indipendentemente dall'accettazione delle controparti, peraltro contumaci Pt_1 CP_1 nel presente giudizio.
5. Nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati nel presente grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3554/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2055/2025, riservata in decisione all'udienza del 5/11/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., avente ad
OGGETTO: usucapione
TRA
(p.iva con sede in Napoli alla via Palepoli n. 20, in Pt_1 CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante sig. , rap-presentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
UM AV (C.F. – pec: , con studio in C.F._1 Email_1
Na-poli alla Via Dei Mill n. 16 e presso il quale domicilia presso l'indicato indi-rizzo digitale pec, in virtù di procura su foglio separato
APPELLANTE
E
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] CP_9 Controparte_10
Controparte_11
, CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 CP_17 CP_18 , ,
[...] CP_19 Controparte_20 [...]
, , CP_21 CP_22 Controparte_23
Controparte_24 Controparte_25
, Controparte_26 CP_27 Controparte_28
, , , CP_29 CP_30 Controparte_31
CP_32 Controparte_33 CP_34
, Controparte_35 Controparte_36 CP_37
Controparte_38 Controparte_39 CP_40
, E
[...] Controparte_41 Controparte_42
CP_43
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per Appellante: come da note del 14/7/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere in fatto che Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3554/2025 del
09.04.2025 ha così provveduto: in via preliminare ha dichiarato la contumacia dei condomini Controparte_5 CP_34 Controparte_44 CP_41
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 CP_29 CP_9 [...]
, , , CP_35 Controparte_45 Controparte_46 CP_19 Controparte_42
e ; ancora in via preliminare ha disposto Controparte_28 CP_13
l'estromissione società (subentrata alla società atteso che, Controparte_47 CP_48 come evidenziato dalla parte, nel corso del giudizio, il Tribunale di Napoli - con sentenza n. 2509/2021, in atti, emessa all'esito del giudizio civile rubricato al n.17896/2017 R.G. e passata in giudicato - in accoglimento della domanda di rivendicazione promossa da ha dichiarato quest'ultimo, unitamente a e , CP_21 CP_43 CP_22 proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via San Gennaro al Vomero n. 9, distinto in catasto alla sez. AVV., foglio 15, particella 870 sub 96, in luogo della società CP_48
(pertanto la parte attrice integrava il contraddittorio anche nei confronti dei predetti rimasti contumaci); ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
; ha dichiarato ammissibile l'intervento di Controparte_49 CP_25
in luogo di subentrato in quanto acquirente dell'immobile
[...] Persona_1 facente parte del ha dichiarato Controparte_50
l'intervento della Tri. adesivo dipendente in quanto la parte non fa valere in CP_1 giudizio un proprio diritto nè spiega un'autonoma do-manda ma interviene unicamente per sostenere le ragioni del Condominio convenuto;
il Tribunale ha pertanto dichiarato l'intervento della inammissibile sia in quanto il condominio è sprovvisto di CP_51 legittimazione passiva sia in quanto le difese svolte dall'interveniente sono in aperto ed insanabile contrasto con quelle del convenuto ove si consideri che, CP_11 quest'ultimo ha sostenuto la natura non condominiale del cortile, per cui è causa, mentre l'interveniente, richiamando il medesimo regolamento condominiale ne ha sostenuto la natura condominiale;
infine il Tribunale ha dichiarato che la Tri. non ha offerto la CP_1 prova della sua qualità di condomina del Controparte_50 non avendo prodotto alcun documento a sostegno dell'asserita qualità; ritenendo fondata la domanda attrice ha dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione in capo ad CP_3
del diritto di proprietà dell'area/cortile scoperto pertinenziale all'immobile di
[...]
Via San Gennaro al Vomero (Napoli), 9/a, piano T, interno 1, Foglio 15, particella 870,
Sub 2, categoria A2 – “graffato” al fabbricato di Via San Gennaro al Vomero civico 15 di circa mq 65 (sessantacinque) confinante con la suddetta proprietà di al CP_3 quale dà accesso (particella 870 sub.2), con la detta , con Controparte_50
Part proprietà " e con cortile di accesso al garage "City Park" (civico 9 della detta CP_1
Via), non ancora censito autonomamente ed insi-stente sulla particella 393 del foglio 130; ha ordinato la trascrizione della sentenza a cura della parte attrice, con esonero del conservatore da responsabilità; ha condannato alla refusione delle spese CP_3 di lite in favore del che liquida in Controparte_50 complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Renato Ruocco e;
ha condannato i CP_17 condomini del alla refusione delle spese di Controparte_50 lite in favore di che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso CP_3 spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Luca
Ricci; ha condannato la alla refusione delle spese di lite in favore di CP_52
che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso spese gene-rali, CP_53
i.v.a. e c.p.a., come per legge con attribuzione in favore dell'avv.to Luca Ricci;
ha compensato le spese di lite tra parte attrice e la ha compensato le Controparte_47 spese di lite tra e le parti convenute ed intervenute nel giudizio. CP_27
2. Avverso la detta sentenza ha proposto appello chiedendo Pt_1 CP_1 preliminarmente dichiararsi ammissibile l'intervento della appellante;
nel merito, rigettarsi la domanda di usucapione proposta da con vittoria di spese, diritti ed CP_3 onorari del doppio grado di giudizio.
A fondamento del proposto appello ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge, illogicità della motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, nonché il travisamento delle dichiarazioni testimoniali, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di CP_3
3. Con note del 14/7/2025, il difensore della parte appellante ha dichiarato la volontà della propria assistita di “rinunciare all'azione”, da intendersi quale rinunzia all'impugnazione proposta nei confronti degli appellati (cfr. note del 14/7/2025).
4. Ebbene, la rinuncia ad una impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione, non agli atti ma, alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, dà luogo al passaggio in giudicato della decisione contestata e, quindi, ad una cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte (cfr. in termini, Cass. Sez. III civ., sent. n. 2346 del 17.VIII.1973;
Cassazione civile sez. II, 15/05/1996, n.4499).
Difatti, secondo la giurisprudenza consolidata, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La rinuncia all'impugnazione, dunque, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 06/03/2018, n.5250).
Sulla scorta degli enucleati principi, venendo in rilievo nel caso di specie una rinuncia all'impugnazione avendo la parte appellante espressamente affermato di voler “rinunziare all'azione”, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno il potere-dovere della Corte di pronunziarsi sul merito dell'impugnazione proposta da indipendentemente dall'accettazione delle controparti, peraltro contumaci Pt_1 CP_1 nel presente giudizio.
5. Nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati nel presente grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 3554/2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dr.ssa Alessandra Piscitiello