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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/06/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n.2006/2022 R.G., promoSA da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in c/da Sceti n. 57, Tortorici (ME) nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore nata a [...] M.llo il 26/08/2014, elettivamente domiciliata in Brolo via Persona_1
Ferrara n. 99 presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di frequenza-benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto per ottenere lo status di invalido civile ed il conseguente riconoscimento all'indennità di frequenza, nonché di quelli di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, giudizio instaurato a seguito di dissenso alle conclusioni del precedente CTU nel procedimento per ATPO, (RGN 1877, a cui è stato riunito il RGN 1878/2018) che aveva concluso per la mancanza del requisito sanitario delle domande proposte e reiterate con il presente giudizio. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte neceSArio. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato, nel presente giudizio, diverso dal consulente del procedimento per ATPO,
Dr.SA ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte Persona_2 beneficianda, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la steSA è affetta, accertando che “ , non presenta difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1 compiti e le funzioni proprie della sua età, viene considerata pertanto NON INVALIDA. Non sono presenti patologie legittimanti il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L.N. 104/1992.”.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, per le motivazioni di seguito specificate, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Conclusioni, peraltro, a cui era pervenuto il CTU del procedimento per ATPO, Dr.SA . Persona_3
Pertanto, considerato, che due diversi CTU hanno concluso, entrambi per il rigetto delle prestazioni invocate, non si ravvisano ipotesi per rivedere le conclusioni adottate.
Inoltre, va rilevato che non può essere accolta la richiesta di richiamo del CTU, avanzata dalla parte ricorrente con le note scritte depositate per l'udienza del 27/06/2025.
Parte ricorrente con le predette note rileva che il CTU, oltre a sottostimare la certificazione di broncospasmo con grafico spirometrico e l'asma allergico da cui e affetta la minore, ha omesso la valutazione del certificato della vista otorinolaringoiatrica che attesta la sordità della minore da entrami i lati con una ripercussione su un quadro generale di evidente fragilità come attestata dalla relazione pediatrica in atti.
Orbene, in merito alla presunta omissione del CTU, relativa al certificato di visita otorinolaringoiatrica, si legge nella relazione della steSA CTU, “nulla di rilevante alle visite ORL”, e, pertanto la certificazione è stata valutata dal CTU.
Lo stesso CTU, in merito alla certificazione di broncospasmo con grafico spirometrico e l'asma allergico da cui e affetta la minore, ha evidenziato che: “L'esame spirometrico denota una problematica di lieve entità, legata ad un problema allergico al pelo del gatto ed ad acari della polvere”.
Pertanto, nessun richiamo appare neceSArio, considerato quanto sopra e l'esito negativo delle due CTU disposte con i procedimenti per ATPO e del presente.
In considerazione di quanto sopra, non sussistono pertanto i requisiti sanitari neceSAri, per le prestazioni invocate, e conseguentemente le domande vanno rigettate.
Le spese processuali vista la dichiarazione in atti, vanno compensate. CP_ Le spese di CTU, già liquidate vanno poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella qualità sopra dichiarata, contro l' disattesa ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
CP_
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Patti, 27/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
27/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n.2006/2022 R.G., promoSA da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in c/da Sceti n. 57, Tortorici (ME) nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore nata a [...] M.llo il 26/08/2014, elettivamente domiciliata in Brolo via Persona_1
Ferrara n. 99 presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indennità di frequenza-benefici L.104/92.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto per ottenere lo status di invalido civile ed il conseguente riconoscimento all'indennità di frequenza, nonché di quelli di cui alla L. 104/92 art. 3 comma 3, giudizio instaurato a seguito di dissenso alle conclusioni del precedente CTU nel procedimento per ATPO, (RGN 1877, a cui è stato riunito il RGN 1878/2018) che aveva concluso per la mancanza del requisito sanitario delle domande proposte e reiterate con il presente giudizio. Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze”. La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. CP_1
n. 78/09 che ha soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il
Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la veste di litisconsorte neceSArio. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1° luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. nominato, nel presente giudizio, diverso dal consulente del procedimento per ATPO,
Dr.SA ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica della parte Persona_2 beneficianda, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie da cui la steSA è affetta, accertando che “ , non presenta difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1 compiti e le funzioni proprie della sua età, viene considerata pertanto NON INVALIDA. Non sono presenti patologie legittimanti il riconoscimento dell'art. 3 comma 3 L.N. 104/1992.”.
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, per le motivazioni di seguito specificate, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Conclusioni, peraltro, a cui era pervenuto il CTU del procedimento per ATPO, Dr.SA . Persona_3
Pertanto, considerato, che due diversi CTU hanno concluso, entrambi per il rigetto delle prestazioni invocate, non si ravvisano ipotesi per rivedere le conclusioni adottate.
Inoltre, va rilevato che non può essere accolta la richiesta di richiamo del CTU, avanzata dalla parte ricorrente con le note scritte depositate per l'udienza del 27/06/2025.
Parte ricorrente con le predette note rileva che il CTU, oltre a sottostimare la certificazione di broncospasmo con grafico spirometrico e l'asma allergico da cui e affetta la minore, ha omesso la valutazione del certificato della vista otorinolaringoiatrica che attesta la sordità della minore da entrami i lati con una ripercussione su un quadro generale di evidente fragilità come attestata dalla relazione pediatrica in atti.
Orbene, in merito alla presunta omissione del CTU, relativa al certificato di visita otorinolaringoiatrica, si legge nella relazione della steSA CTU, “nulla di rilevante alle visite ORL”, e, pertanto la certificazione è stata valutata dal CTU.
Lo stesso CTU, in merito alla certificazione di broncospasmo con grafico spirometrico e l'asma allergico da cui e affetta la minore, ha evidenziato che: “L'esame spirometrico denota una problematica di lieve entità, legata ad un problema allergico al pelo del gatto ed ad acari della polvere”.
Pertanto, nessun richiamo appare neceSArio, considerato quanto sopra e l'esito negativo delle due CTU disposte con i procedimenti per ATPO e del presente.
In considerazione di quanto sopra, non sussistono pertanto i requisiti sanitari neceSAri, per le prestazioni invocate, e conseguentemente le domande vanno rigettate.
Le spese processuali vista la dichiarazione in atti, vanno compensate. CP_ Le spese di CTU, già liquidate vanno poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nella qualità sopra dichiarata, contro l' disattesa ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
CP_
3)Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento;
Così deciso in Patti, 27/06/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia