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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale: SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NA AR MI VITA, Relatore
PAGLIARO AR LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore _1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Matera - Piazza Giacomo Matteotti N. 18 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249001795786000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249001795786000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249001795786000 IMU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 06720249001795786000 notificata al signor Ricorrente_1 in data 20.03.2025 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Matera;
emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n.
602/73 e notificata il 20/03/2025, unitamente ai 57 presupposti atti esattoriali, riportanti crediti iscritti a ruolo da enti impositori diversi, il contribuente legalmente assistito dall'Avv. Difensore_1 proponeva ricorso a questa Corte chiedendone l'annullamento. A sostegno del gravame il ricorrente ha eccepito:
1) la cognizione del giudice tributario per tutti gli atti esattoriali impugnati oggetto dell'intimazione;
2) l'intervenuta prescrizione delle somme intimate per molti degli atti esattoriali poste a fondamento dell'intimazione di pagamento di cui si tratta
Si costituiva in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'ADER che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ne chiedeva conferma eccependo, in diritto,
il difetto di giurisdizione del giudice adito per le entrate di natura extratributaria;
in via pregiudiziale ed assorbente inammissibilità e/o improponibilità del ricorso avverso i 57 atti esattoriali contestati, riportanti carichi tributari quale effetto connesso alla dichiarazione di adesione agevolata inoltrata ai sensi dell'art. 1 comma da 231 a 252 della Legge n.197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come dispositivo.
Questo Collegio prende atto della rinuncia al ricorso datata 6.01.2026 con la quale il difensore della parte, manifesta l'intenzione del proprio assistito di avvalersi della nuova Definizione agevolata delle cartelle esattoriali ("Rottamazione-quinquies") introdotta con la legge n. 199/2025 contenente il
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028", pubblicata nelle more del presente giudizio. Essendo venuto meno nel ricorrente l'interesse ad agire, chiede, in virtù della procura ad litem allegata al ricorso, di rinunciare agli atti del giudizio e contestualmente chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese di grado compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale: SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NA AR MI VITA, Relatore
PAGLIARO AR LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 256/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore _1 - CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
-Ag.entrate Riscossione - Matera - Piazza Giacomo Matteotti N. 18 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249001795786000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249001795786000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06720249001795786000 IMU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 06720249001795786000 notificata al signor Ricorrente_1 in data 20.03.2025 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione di Matera;
emessa ai sensi dell'art. 50 Dpr n.
602/73 e notificata il 20/03/2025, unitamente ai 57 presupposti atti esattoriali, riportanti crediti iscritti a ruolo da enti impositori diversi, il contribuente legalmente assistito dall'Avv. Difensore_1 proponeva ricorso a questa Corte chiedendone l'annullamento. A sostegno del gravame il ricorrente ha eccepito:
1) la cognizione del giudice tributario per tutti gli atti esattoriali impugnati oggetto dell'intimazione;
2) l'intervenuta prescrizione delle somme intimate per molti degli atti esattoriali poste a fondamento dell'intimazione di pagamento di cui si tratta
Si costituiva in giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'ADER che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ne chiedeva conferma eccependo, in diritto,
il difetto di giurisdizione del giudice adito per le entrate di natura extratributaria;
in via pregiudiziale ed assorbente inammissibilità e/o improponibilità del ricorso avverso i 57 atti esattoriali contestati, riportanti carichi tributari quale effetto connesso alla dichiarazione di adesione agevolata inoltrata ai sensi dell'art. 1 comma da 231 a 252 della Legge n.197/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno dibattimento la causa veniva decisa come dispositivo.
Questo Collegio prende atto della rinuncia al ricorso datata 6.01.2026 con la quale il difensore della parte, manifesta l'intenzione del proprio assistito di avvalersi della nuova Definizione agevolata delle cartelle esattoriali ("Rottamazione-quinquies") introdotta con la legge n. 199/2025 contenente il
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028", pubblicata nelle more del presente giudizio. Essendo venuto meno nel ricorrente l'interesse ad agire, chiede, in virtù della procura ad litem allegata al ricorso, di rinunciare agli atti del giudizio e contestualmente chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese di grado compensate.