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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8051/2022
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8051/2022
Per l'udienza cartolare del 20 febbraio 2025, il Giudice:
dato atto che la presente udienza veniva fissata in modalità a trattazione scritta su istanza delle parti;
lette le conclusioni delle parti:
lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Evelina Ticchi
1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8051/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOMBELLI GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA CORSICA, 12 25125 BRESCIA presso il difensore avv. MOMBELLI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. ZURLO RAFFAELE ( ) VIA PAOLO C.F._2
EMILIO TAVIANI 170 LA SPEZIA;
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO
EMILIO TAVIANI 170, LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2535/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di somme dovute in relazione a contratto di locazione
2 di 4 finanziaria. In particolare, eccepiva la mancata prova del credito (specificatamente del quantum) e l'intervenuta prescrizione.
Costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, attesa CP_1
la prova della titolarità attiva del credito, la non specifica contestazione del quantum e la reiterata interruzione della prescrizione.
La causa, di natura documentale, veniva posta in decisione all'odierna udienza in modalità cartolare, su istanza delle parti, sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Quanto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria qui opposta, si rammenta che in tema di cessione in blocco dei crediti sufficiente a dimostrare la titolarità la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè siano individuabili per relationem.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, come deduceva la parte opposta, dove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
Si rileva come siano stati prodotti contratto di cessione e lista crediti ceduti.
Sulla notifica della cessione, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; risulta prodotta la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Ad ogni modo, come del resto specificato dall'opponente, non v'è tanto contestazione circa la titolarità del credito - che dunque può ritenersi provata - bensì in merito al quantum, non essendo adeguatamente documentato.
Al riguardo, allegato e provato il titolo da parte del creditore, incombeva sul debitore la prova circa l'erroneità dell'importo ingiunto, fornendo prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione in tutto o in parte.
Nel caso di specie, non è contestato il credito nello specifico né provati fatti estintivi, modificativi o impeditivi e, pertanto, pure tale eccezione deve ritenersi infondata.
3 di 4 In punto di prescrizione, risulta che la durata del piano di rimborso finanziario fosse pattuita in 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 30/01/2006 ed ultima il 31/12/2009 e che veniva inviata una lettera raccomandata da parte della creditrice in data 28/11/2008 (cfr. doc. 6-7) e, successivamente, la raccomandata del
28/12/2016, al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (cfr. doc. n. 4-5).
La lettera raccomandata a/r con cui oltre a sollecitare il pagamento Controparte_1 della somma successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito è stata regolarmente recapitata come da avviso di ricevimento che prodotto
(cfr. doc. n. 5).
Circa il disconoscimento della sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento, si rileva la genericità del medesimo, rilevandosi che non è in contestazione la riferibilità dell'indirizzo al destinatario, con conseguente presunzione di conoscenza dell'atto recettizio.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1 ei confronti di vverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
2535/2022 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo, cui conferisce l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2- CONDANNA al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
4 di 4
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8051/2022
Per l'udienza cartolare del 20 febbraio 2025, il Giudice:
dato atto che la presente udienza veniva fissata in modalità a trattazione scritta su istanza delle parti;
lette le conclusioni delle parti:
lette le note difensive sostitutive della discussione orale depositate da entrambe le parti;
pronuncia sentenza a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Evelina Ticchi
1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8051/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MOMBELLI GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA CORSICA, 12 25125 BRESCIA presso il difensore avv. MOMBELLI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. ZURLO RAFFAELE ( ) VIA PAOLO C.F._2
EMILIO TAVIANI 170 LA SPEZIA;
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO
EMILIO TAVIANI 170, LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2535/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di somme dovute in relazione a contratto di locazione
2 di 4 finanziaria. In particolare, eccepiva la mancata prova del credito (specificatamente del quantum) e l'intervenuta prescrizione.
Costituitosi in giudizio, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, attesa CP_1
la prova della titolarità attiva del credito, la non specifica contestazione del quantum e la reiterata interruzione della prescrizione.
La causa, di natura documentale, veniva posta in decisione all'odierna udienza in modalità cartolare, su istanza delle parti, sulle conclusioni in epigrafe.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.
Quanto alla titolarità del credito in capo alla cessionaria qui opposta, si rammenta che in tema di cessione in blocco dei crediti sufficiente a dimostrare la titolarità la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè siano individuabili per relationem.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, come deduceva la parte opposta, dove i crediti oggetto dell'atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanziamento bancario), nonché all'esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto.
Si rileva come siano stati prodotti contratto di cessione e lista crediti ceduti.
Sulla notifica della cessione, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.; risulta prodotta la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Ad ogni modo, come del resto specificato dall'opponente, non v'è tanto contestazione circa la titolarità del credito - che dunque può ritenersi provata - bensì in merito al quantum, non essendo adeguatamente documentato.
Al riguardo, allegato e provato il titolo da parte del creditore, incombeva sul debitore la prova circa l'erroneità dell'importo ingiunto, fornendo prova dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione in tutto o in parte.
Nel caso di specie, non è contestato il credito nello specifico né provati fatti estintivi, modificativi o impeditivi e, pertanto, pure tale eccezione deve ritenersi infondata.
3 di 4 In punto di prescrizione, risulta che la durata del piano di rimborso finanziario fosse pattuita in 48 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 30/01/2006 ed ultima il 31/12/2009 e che veniva inviata una lettera raccomandata da parte della creditrice in data 28/11/2008 (cfr. doc. 6-7) e, successivamente, la raccomandata del
28/12/2016, al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione (cfr. doc. n. 4-5).
La lettera raccomandata a/r con cui oltre a sollecitare il pagamento Controparte_1 della somma successivamente oggetto di ingiunzione, comunicava l'avvenuta cessione del credito è stata regolarmente recapitata come da avviso di ricevimento che prodotto
(cfr. doc. n. 5).
Circa il disconoscimento della sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento, si rileva la genericità del medesimo, rilevandosi che non è in contestazione la riferibilità dell'indirizzo al destinatario, con conseguente presunzione di conoscenza dell'atto recettizio.
Il decreto ingiuntivo va, quindi, confermato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di Parte_1 ei confronti di vverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
2535/2022 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- RIGETTA l'opposizione e CONFERMA il decreto ingiuntivo, cui conferisce l'esecutorietà ex art. 654 c.p.c.
2- CONDANNA al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 24 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
4 di 4