Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1291 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ZAGARESE ETTORE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO;
CP 1
Parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente esponeva: che in data
25.04.15 mentre stava lavorando, per allestire una pedana di un bancone da bar, piegandosi bruscamente sulle ginocchia, si scatenava un forte dolore sulla regione medicale del ginocchio destro con conseguente impotenza funzionale all'arto inferiore omolaterale;
trasportato presso il P.S. del centro spoke di
Corigliano Rossano, dopo accertamenti clinici e radiografici si riscontrava:
"gonalgia destra con sofferenza meniscale mediale"; successivamente eseguiva una visita medica specialistica ortopedica dopo la quale si consigliava ricovero;
in data 21.05.15 si sottoponeva a visita medica specialistica di controllo, per blocco articolare del ginocchio destro, dopo la quale, si prescriveva il ricovero per le cure del caso;
in data 09.07.15 veniva ricoverato presso la divisione di ortopedia della clinica GVM di Taranto;
durante la degenza si eseguivano gli esami di routine, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva per via artroscopica ed il giorno successivo veniva dimesso con la prescrizione di una terapia farmacologica;
in data 26.08.15 cessava la malattia e riprendeva la propria attività lavorativa.
Chiedeva riconoscersi l'infortunio sul lavoro con conseguente risarcimento del danno biologico nelle forme e nella misura di legge.
L'CP 1 chiedeva il rigetto della domanda.
§§§§
Il ricorso non può essere accolto, alla luce degli accertamenti tecnici effettuati dal consulente nominato dall'ufficio.
Premesso che la difesa attorea nelle note depositate il 25.1.2025 deduceva:
"Questa Difesa non ha mai ricevuto copia della bozza della relazione peritale della CTU, cosi di conseguenza non potendo disporre osservazioni alla stessa. Si chiede quindi il ripristino dei termini, non osservati dal consulente, per poter adempiere ai conseguenti adempimenti. Si insiste nelle proprie conclusioni.".
Si rimetteva dunque in termini per presentare le osservazioni. Nonostante ciò, nelle successive note depositate dal difensore il 4.3.2025, non si rinveniva alcuna osservazione.
Ritenuta, pertanto, dettagliato e sufficientemente motivato l'elaborato peritale del Dr. Per 1 ci si riporta alle conclusioni ivi contenute, secondo cui residua un danno biologico non indennizzabile del 2%.
le spese sono compensate, in Il ricorso dunque viene rigettato, ma considerazione delle vicissitudini processuali.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 22/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO