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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2025 promossa da:
(cf ), con il patrocinio degli avv.ti Avv. Michela Parte_1 C.F._1
BROGI ed Elisabetta MAZZEI
RICORRENTE contro
(cf ) con il patrocinio degli avv.ti Avv. Michela BROGI Controparte_1 C.F._2
ed Elisabetta MAZZEI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor con la signora Parte_1 CP_1
, Atto n° 14 Parte II Serie A - Anno 1990 - Comune di Gallicano (LU), con ogni
[...] consequenziale pronuncia di legge;
spese di lite a carico del ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.2.2025, ha chiesto pronunciarsi sentenza Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
il giorno 8.9.1990, dalla quale era legalmente separato giusto decreto di omologa del
[...]
Tribunale di Lucca del 28.10.2014, senza ulteriori condizioni, essendo i coniugi indipendenti economicamente e i due figli della coppia, ormai maggiorenni, entrambi autosufficienti.
In data 8.5.2025, si è costituta in giudizio la quale ha aderito Controparte_1 integralmente alla domanda chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente.
All'udienza del 16.5.2025, celebrata dinnanzi al giudice relatore, sono state sentite le parti congiuntamente, le quali hanno insistito nella richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da conclusioni rassegnate che hanno precisato/modificato, quanto alle spese di lite, accordandosi nel senso di porre le stesse interamente a carico del carico del ricorrente.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di
2 fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Invero, con decreto n. 3166/2014 del 28.10.2014, il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione consensuale tra le parti, comparse personalmente dinnanzi al Presidente del
Tribunale il 17.9.2014. sicché alla data del deposito del ricorso (20.2.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione e considerata l'insistenza dei coniugi nel ricorso.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Quanto alle spese di lite, non vi sono ragioni per disattendere l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] (cf ) e , nata a
[...] C.F._1 Controparte_1
Gallicano (LU) il 27.01.1969, (cf ), in data 08.09.1990, in Gallicano C.F._2
(LU), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune; spese di lite a carico del ricorrente, come da accordi tra le parti;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
3 Michela Boi Michele Fornaciari
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Fornaciari Presidente
Alice Croci Giudice
Michela Boi Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2025 promossa da:
(cf ), con il patrocinio degli avv.ti Avv. Michela Parte_1 C.F._1
BROGI ed Elisabetta MAZZEI
RICORRENTE contro
(cf ) con il patrocinio degli avv.ti Avv. Michela BROGI Controparte_1 C.F._2
ed Elisabetta MAZZEI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
1 Per le parti congiuntamente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal signor con la signora Parte_1 CP_1
, Atto n° 14 Parte II Serie A - Anno 1990 - Comune di Gallicano (LU), con ogni
[...] consequenziale pronuncia di legge;
spese di lite a carico del ricorrente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.2.2025, ha chiesto pronunciarsi sentenza Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
il giorno 8.9.1990, dalla quale era legalmente separato giusto decreto di omologa del
[...]
Tribunale di Lucca del 28.10.2014, senza ulteriori condizioni, essendo i coniugi indipendenti economicamente e i due figli della coppia, ormai maggiorenni, entrambi autosufficienti.
In data 8.5.2025, si è costituta in giudizio la quale ha aderito Controparte_1 integralmente alla domanda chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente.
All'udienza del 16.5.2025, celebrata dinnanzi al giudice relatore, sono state sentite le parti congiuntamente, le quali hanno insistito nella richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da conclusioni rassegnate che hanno precisato/modificato, quanto alle spese di lite, accordandosi nel senso di porre le stesse interamente a carico del carico del ricorrente.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e debba essere accolta.
Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dal D.Lgs. 149/2022
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si accerti che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di
2 fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Invero, con decreto n. 3166/2014 del 28.10.2014, il Tribunale di Lucca ha omologato la separazione consensuale tra le parti, comparse personalmente dinnanzi al Presidente del
Tribunale il 17.9.2014. sicché alla data del deposito del ricorso (20.2.2025) erano certamente trascorsi oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione e considerata l'insistenza dei coniugi nel ricorso.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Quanto alle spese di lite, non vi sono ragioni per disattendere l'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] (cf ) e , nata a
[...] C.F._1 Controparte_1
Gallicano (LU) il 27.01.1969, (cf ), in data 08.09.1990, in Gallicano C.F._2
(LU), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto
Comune; spese di lite a carico del ricorrente, come da accordi tra le parti;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Giudice relatore estensore Il Presidente
3 Michela Boi Michele Fornaciari
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