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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/11/2024, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4598/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MARCO PELLEGRINI, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA CHIARINI 116 PESCARA presso l'avv. MARCO PELLEGRINI
ATTORI contro il (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VALENTINA CORCIONE, elettivamente domiciliato in VIA L'AQUILA 9 PESCARA presso l'avv. VALENTINA CORCIONE CONVENUTO
e nei confronti di
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. TORINO- Controparte_2 P.IVA_2 RODRIGUEZ ERNESTO, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 152 PESCARA, presso l'avv. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso: gli attori hanno chiesto che il Tribunale dichiari il eventualmente in solido Controparte_1
con altri soggetti, responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti e patiendi a causa dei fenomeni di infiltrazioni e di ammaloramento verificatesi nell'unità abitativa di loro proprietà, con condanna del medesimo al pagamento delle spese sostenute per lavori di manutenzione già effettuati e per quelli da effettuare per il completo ripristino dell'unità abitativa di proprietà degli attori, nonché alla rifusione delle spese di lite e di TU, ivi comprese quelle della fase cautelare davanti al giudice monocratico ed al collegio in fase di reclamo.
pagina 1 di 18 Hanno chiesto la condanna della in solido col Controparte_3
e nei limiti della garanzia di polizza, ad effettuare a propria cura e spese, i lavori CP_1
ritenuti necessari per la risoluzione delle perdite d'acqua cagionanti infiltrazioni e che, nella determinazione del danno, si tenga conto anche del mancato guadagno conseguente alla perdita dei canoni di locazione e degli accessori, da loro non riscossi, da calcolare fino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, laddove il giudice non fosse in grado di decidere sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno, hanno chiesto che la causa sia rimessa in istruttoria, con ammissione della prova testimoniale richiesta e di C.T.U. contabile, finalizzata a quantificare il mancato guadagno subito dagli attori, rappresentato dalla perdita dei canoni di locazione che sarebbero stati percepiti dal 1 giugno 2017 fino al 31 ottobre 2020 (periodo nel quale l'appartamento è rimasto sfitto e non sono stati effettuati i lavori poi sostenuti integralmente dagli attori).
Il ha chiesto il rigetto delle domande formulate degli attori e la revoca del Controparte_1
provvedimento assunto dal Collegio, all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies cpc, rubricato al n. 3881/2020 RG, proposto dalla terza chiamata in causa Controparte_2
, con ogni conseguente effetto di legge in ordine alla ripartizione delle spese di lite ed alla
[...]
responsabilità per manleva della . Controparte_2
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ha chiesto la condanna della a garantire il convenuto per Controparte_2 CP_1
eventuali soccombenze in ordine alle domande degli attori, nonché al rimborso delle spese sostenute dal , nella fase di merito e nella precedente fase cautelare. CP_1
La ha chiesto che il Tribunale, disattesa la richiesta di revoca Controparte_2 del provvedimento assunto dal Collegio, dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza, della pretesa azionata dai ricorrenti.
In via subordinata e in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda svolta dai signori e ha chiesto che l'obbligo di manleva della sia determinato Parte_3 Parte_1 CP_2
sulla base delle somme che il dovrà versare agli attori, nei limiti di operatività della CP_1
garanzia e con le esclusioni e le franchigie operanti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.12.2018 ed iscritto al n. 5462/2018, proposto ai sensi degli artt. 669 bis cpc e 1172 cc per danno temuto, i sigg. ed Parte_1 Parte_2
- comproprietari pro indiviso e per quote paritarie dell'appartamento sito al piano primo, sopra il piano rialzato dell'edificio di civile abitazione ubicato in Pescara alla via Catania n. 12, facente parte del pagina 2 di 18 di Corso Vittorio Emanuele n° 79 e via Catania n. 12 e 14, interessato da Controparte_1
rilevanti infiltrazioni - avevano convenuto in giudizio il chiedendone la Controparte_1 condanna all'esecuzione dei lavori, finalizzati alla risoluzione delle problematiche denunciate, nonché al risarcimento del danni conseguenti, determinati sulla base dell'importo dei lavori necessari per il ripristino dell'immobile e della mancata ricezione dei canoni di locazione, considerato il recesso anticipato del conduttore, motivato dalle precarie condizioni dell'immobile.
Assumevano che gli interventi effettuati da un muratore, incaricato dal , non avevano CP_1
risolto la problematica denunciata, che si era progressivamente aggravata, tanto che il conduttore alla fine del mese di maggio 2017 aveva riconsegnato l'appartamento, rescindendo il contratto.
2. Il si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, di Controparte_1
essere autorizzato a chiamare in causa la , con la quale aveva Controparte_2
sottoscritto Polizza n. 218A8196.
3. La si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, che l'obbligo di manleva CP_2
venisse determinato sulla base delle somme che il dovrà versare ai ricorrenti, nei limiti CP_1
di operatività della garanzia e con le esclusioni e le franchigie operanti.
4. All'esito della TU, redatta dall'ing. e depositata in data 27.11.2019, nonché Persona_1 dei chiarimenti resi dal perito nel corso dell'udienza del 6.10.2020 accertato che, al momento del sopralluogo il perito era stato in grado di rilevare solo gli esiti delle pregresse infiltrazioni, ma non la loro provenienza, con ordinanza depositata il 28.10.2020 il giudice della fase cautelare, in parziale accoglimento del ricorso aveva ordinato al , CP_1
“anche in relazione ai tratti diversi tra il primo ed il secondo piano, di:
1) procedere con la stessa logica seguita in passato, come per il tratto tra il primo ed il secondo, ovvero sostituire i tratti di canale esistenti con dei nuovi lasciando il canale sempre all'interno del muro;
2) procedere a bypassare completamente l'attuale canale di scarico ponendo in opera un nuovo canale all'esterno del muro, in modo da evitare che potenziali nuove perdite possano interessare le proprietà condominiali”.
Rigettate le altre domande formulate dai ricorrenti, aveva compensato nella misura di 3/4 le spese di lite, con condanna della parte convenuta e della terza chiamata, in solido, a rimborsare ai ricorrenti la quota residua.
Compensate le spese di lite nel rapporto chiamante/chiamato, aveva posto le spese di TU nella misura del 40% su parte ricorrente e nella misura del 60% su parte convenuta e chiamata, in solido e in parti pagina 3 di 18 uguali nei rapporti interni, con condanna della terza chiamata a tenere indenne il CP_1
convenuto dagli esborsi posti a suo carico.
5. Nel giudizio iscritto al n. 3881/2020 R.G. il collegio, pronunciando con ordinanza emessa in data
18.1.2021 sul reclamo proposto dalla terza chiamata - rilevato che la Controparte_2
non era tenuta, in forza della garanzia (cfr polizza n. 218A8196) a manlevare l'assicurato
[...]
in relazione ad interventi di messa in sicurezza della tubazione di scarico condominiale nei tratti indicati nell'ordinanza impugnata, trattandosi di interventi di miglioria - aveva revocato sia la condanna della reclamante a tenere indenne il degli esborsi da sostenere per effetto CP_1 dell'esecuzione dell'ordinanza medesima, che l'obbligo di rifondere all'assicurato la quota parte delle spese di lite e di TU poste a carico del medesimo.
Aveva inoltre posto a carico del le spese della prima fase del giudizio ed a carico di CP_1
entrambe le parti reclamate le spese del reclamo (cfr doc. 2 comparsa costituzione della terza chiamata).
6. Con citazione depositata in data 28.12.2020, gli attori hanno riassunto il giudizio chiedendo che il
Tribunale - accertata la fondatezza della domanda - condanni il ad eseguire Controparte_1
tutti i lavori necessari per il completo ripristino dell'unità abitativa di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti e patiendi a causa dei fenomeni di infiltrazioni e di ammaloramento verificatesi nell'unità abitativa di loro proprietà, ricomprendendo nel computo del danno i canoni non riscossi fino alla data del 31 ottobre 2020, le spese condominiali ordinarie e la tassa comunale, con importi maggiorati di interessi e rivalutazione, da calcolare fino alla sentenza.
7. Il si è costituito contestando ammissibilità e fondatezza delle domande formulate CP_1
dagli attori.
Ha chiesto la riforma della decisione assunta dal collegio in sede di reclamo e l'esibizione, ex art. 210 cpc, da parte dell'Amministratore dell'epoca, , del contratto di assicurazione (Polizza n. Parte_4
218A8196) stipulato con la , di cui aveva solo il frontespizio, formulando analoga richiesta CP_2
nei confronti della Compagnia Assicurativa che, in sede di costituzione, aveva prodotto solo uno stralcio (4 pagine) del contratto e ciò anche in considerazione del fatto che la polizza in esame prevede ulteriori garanzie aggiuntive, denominate "D2", risultanti dal frontespizio del contratto.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda formulata dagli attori, considerato il difetto, in capo al
, di qualsiasi responsabilità in ordine ai lamentati danni, risolti all'esito degli interventi CP_1
eseguiti sulla proprietà , quindi su tubazione privata. Pt_5
pagina 4 di 18 Ha contestato il quantum debeatur assumendo che nessun rilievo assume la produzione in giudizio di un contratto di locazione relativo all'immobile interessato dalle infiltrazioni, stipulato nel mese di novembre 2020 (doc.n.19 controparte) in quanto inidoneo ai fini della prova dell'esistenza di pregressi contratti di locazione.
Ha contestato la richiesta di rimborso delle somme versate dagli attori per oneri condominiali e Tari, evidenziando che il aveva provveduto, nel 2016, all'esecuzione dei lavori di messa in CP_1 sicurezza dell'unità immobiliare dei ricorrenti, tanto che non erano stati riscontrati dal TU fenomeni infiltrativi successivi al mese di novembre 2017.
Ha concluso chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2
per essere dalla stessa manlevato nell'ipotesi di accoglimento delle richieste formulate
[...]
dagli attori.
8. La terza chiamata si è costituita chiedendo il rigetto della richiesta di esibizione, ex art. 210 cpc del contratto di assicurazione, volta a supplire ad un onere probatorio posto a carico della parte richiedente, evidenziando che le argomentazioni del , che ruotano intorno all'elaborato del CTP CP_1
della , sono state superate dai successivi accertamenti del TU. CP_2
Nel merito ha dedotto che la manleva indennitaria non copre l'eventuale danno non patrimoniale e/o morale subito dal terzo, riconducibile ai disagi e fastidi da questi sofferti in conseguenza di un evento colposo.
Sono inoltre escluse dalla garanzia le spese per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e degli impianti idrici ed il danno da “lucro cessante” non riconducibile al “danneggiamento a cose” e la garanzia assicurativa è inoltre prestata con franchigia, o scoperto, di € 150,00.
9. Concessi alle parti i termini indicati dall'art. 183 cpc, con ordinanza emessa in data 14.1.2022, accertato che non era in contestazione l'esistenza delle infiltrazioni, che avevano interessato l'appartamento di proprietà degli attori, ma le cause delle medesime, oggetto di accertamento peritale svolto in sede cautelare e prodotto dalle parti nel presente giudizio, la causa era stata rinviata all'udienza del 14.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
10. Rilevato che, nel corso della TU disposta nel giudizio cautelare ante causam iscritto al n.
5462/2018, il perito ing. aveva accertato che “le risultanze delle indagini Persona_1
termografiche e igrometriche, unite alle risultanze endoscopiche che non individuavano allo stato attuale particolari ed evidenti punti di perdite di acqua dei tubi ispezionati, portano a concludere che allo stato attuale le cause che potrebbero aver cagionato i danni lamentati in atti non sono più presenti” constatato che dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori, in data 4.12.2022, riproducente lo stato delle pareti del bagno e dell'appartamento, riscontrato nel mese di novembre pagina 5 di 18 2022, emerge la persistenza degli inconvenienti originariamente denunciati dagli attori, con ordinanza depositata il 21.3.2023 la causa era stata rimessa sul ruolo per lo svolgimento di un supplemento di
TU, finalizzata ad accertare le cause delle persistenti infiltrazioni.
11. Con ordinanza in data 23.6.2023 al TU ing. è stato posto il seguente Persona_1
quesito:
“Accerti il TU le cause che hanno determinato le infiltrazioni denunciate dagli attori, così come emergenti dalla documentazione fotografica depositata in data 4.11.2022 e da quella successivamente depositata, relativa agli eventi posteriori all'autunno 2022, precisando se trattasi di fenomeno connesso con gli eventi denuncianti nel giudizio cautelare ante causam, individuando gli interventi necessari per risolvere tale anomalia, precisando l'entità della relativa spesa, i tempi necessari per
l'esecuzione dei lavori, quantificando inoltre l'ammontare degli ulteriori danni subiti dagli attori a causa delle riscontrate infiltrazioni, anche in termini di mancato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni”.
12. Con istanza depositata in data 18.8.2023 il TU confermando che, visivamente, negli ambienti cucina e bagno dell'appartamento degli attori erano presenti ammaloramenti, distacchi di intonaco e tinteggiatura da infiltrazioni d'acqua paragonabili, per tipologia, ubicazione ed estensione, a quelli rilevati nella precedente perizia, evidenziava che, per poter rispondere ai quesiti doveva ispezionare lo scarico privato dell'appartamento soprastante quello di parte attrice, di proprietà di un condòmino estraneo alla procedura, nonché visionare dall'esterno la colonna di scarico condominiale, previa demolizione del muro di contenimento.
13. All'udienza del 15.9.2023, fissata per la comparizione delle parti e del TU, quest'ultimo è stato autorizzato ad effettuare l'accertamento sopra indicato, da svolgere preferibilmente con la collaborazione delle parti e previa individuazione di una ditta alla quale delegare i lavori di demolizione del muro di contenimento della colonna di scarico condominiale.
14. Dopo l'espletamento di tali lavori, esaminata la perizia e i chiarimenti richiesti, depositati dal TU il 24.2.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 nella quale è stata riservata per la decisone, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cp.
***
La domanda degli attori è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2051 cc che disciplina la responsabilità da cose in custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di pagina 6 di 18 responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).
In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020) di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez. III, 12166/2021).
La prova gravante sul danneggiato può essere fornita anche tramite presunzioni, posto che l'esistenza del danno derivante dalla cosa è già di per sé indice di un risultato anomalo e cioè dalla deviazione dal modello di condotta diligente, cui il custode è tenuto ad uniformarsi (Cass. civ. sez. III, 11096/2020).
B. Sugli accertamenti peritali svolti nella fase cautelare e nel presente giudizio di merito
b.1 Nel giudizio cautelare promosso dagli attori ex art. 1172 cc ed iscritto al n. 5462/2018 il TU, ing.
aveva accertato che l'unità immobiliare di proprietà di e Persona_1 Parte_1
facente parte del presentava tracce e manifestazioni di Parte_2 Controparte_1
esfoliazione, deterioramento delle superfici del soffitto e delle pareti, con ammaloramenti e distacchi di intonaco e tinteggiatura, riconducibili ad infiltrazioni di acqua.
Al momento dei sopralluoghi, effettuati tra il mese giugno e il mese di ottobre del 2019 il perito, con esame visivo ed al tatto, non era stato in grado di rilevare vistose macchie di umidità “fresche” sulle pareti e sui solai, tali da far pensare ad infiltrazioni in atto o comunque riconducibili ad un passato prossimo.
Considerato che il piano terzo e quarto non presentavano segni di ammaloramento, la ricerca delle cause delle infiltrazioni si era concentrata a partire dagli scarichi del bagno del piano terzo a scendere.
Nel corso del secondo sopralluogo, effettuato in data 06/2019 (Allegato 2) aveva ispezionato le unità immobiliari soprastanti l'immobile oggetto di causa e precisamente la proprietà , posta al Pt_5
piano secondo, la proprietà del posta al piano terzo e la proprietà al quarto Controparte_4 Per_2
ed ultimo piano.
Aveva inoltre provveduto alla nomina di un ausiliario (Laboratorio Prove Abruzzo Test) al quale aveva delegato l'esecuzione delle indagini termografiche ed endoscopiche, finalizzate ad individuare le possibili cause dei danni lamentati (cfr pag 4 TU depositata in data 5.11.2019).
pagina 7 di 18 Verificata l'assenza di infiltrazioni dalla proprietà del (terzo piano) e dalla proprietà Controparte_4
(quarto piano) nel quarto sopralluogo, aveva proceduto nell'esecuzione di indagini visive, Per_2
attraverso endoscopio, nelle tubazioni di scarico condominiali e private.
Come riportato sul verbale di sopralluogo del 02/10/2019, attesa l'impossibilità ad accedere, con la telecamera, dallo scarico del wc del terzo piano, in quanto cementato al pavimento e di conseguenza impossibile da smontare escludendo rischi di rottura, con l'accordo di tutte le parti presenti si era deciso di rinunciare alla video-ispezione sia del tratto di scarico privato dell'appartamento del Comune
e sia di quello condominiale, compreso tra l'appartamento del Comune e la proprietà Pt_5
sottostante.
Le indagini erano quindi proseguite previo smontaggio del wc dell'appartamento di . Pt_5
Era stato indagato il tratto di scarico privato del bagno del ed il tratto condominiale di Pt_5
scarico, essendo il wc del bagno non cementato e quindi facilmente rimovibile senza alterare lo stato dei luoghi.
Come riportato sul report del Laboratorio Prove Abruzzo Test (Allegato 8) le risultanze delle indagini con endoscopio, condivise da tutte le parti presenti nel verbale del 02/10/2019, avevano messo in luce che, nei tratti di scarico privato della proprietà e non erano presenti ostruzioni, Pt_5 CP_5
lesioni, fessure, fessurazioni, distacchi o danneggiamenti nei raccordi e nei tubi, visibili ad occhio nudo, tali da poter innescare perdite di acqua idonee a causare i danni lamentati.
Dalle riprese era emerso che il tratto di scarico orizzontale privato di era stato integralmente Pt_5 sostituito rispetto all'originale e che il tratto di scarico verticale condominiale, compreso tra il solaio di calpestio di (piano secondo) ed il piano di calpestio (piano primo) era stato Pt_5 Parte_1 sostituito nei punti di innesto dei tratti privati di e di (cioè ai nodi) lasciando un Pt_5 Parte_1
tratto centrale del tubo originale che non presentava danneggiamenti.
In relazione a tale intervento, visibile dall'esame esterno della muratura perimetrale (cfr foto n. 4 a pag.
9 della TU depositata il 5.11.2019) e riconducibile chiaramente ad una sfera di competenza e responsabilità condominiale, il TU aveva chiesto informazioni all'Amministratrice del che aveva risposto di non essere in possesso di documentazione inerente CP_1 all'intervento, perché non trasmessa dal precedente amministratore.
In atti era presente solo una mail rivolta all'allora Amministratore riguardante lavori eseguiti Pt_4 nell'anno 2016 (Allegato 6) probabilmente relativi all'intervento sulla colonna di scarico condominiale.
La presenza, sui muri dell'unità abitativa degli attori, di un'umidità non percepibile empiricamente con mano - ma comunque maggiore di quella normalmente presente in ambienti domestici, la cui causa non era stata univocamente individuata - era stata ricondotta dal TU alla presenza, sulla facciata pagina 8 di 18 condominiale, di plurime lesioni e cavillature, costituenti potenziali punti di infiltrazione di acqua piovana.
b.2 Premesso che gli interventi di sostituzione del tratto verticale di scarico condominiale, per quanto potuto accertare dal TU, avevano interessato solo il tratto compreso tra il primo ed il secondo piano, era stata evidenziata dal perito l'opportunità di sostituire anche i restanti tratti di tale condotta condominiale che, laddove originali e quindi risalenti all'epoca di costruzione, avrebbero potuto facilmente determinare perdite di acqua.
Il TU aveva inoltre evidenziato la necessità di provvedere al ripristino dell'impermeabilizzazione della facciata del fabbricato (in cui è presente la colonna di scarico condominiale) nonché di tutti i balconi aggettanti, che presentavano diffuse zone ammalorate, con strato di finitura e protezione usurato, pregressi interventi di ripristino realizzati non a regola d'arte, nonché cavillature ramificate e lesioni dello strato superficiale di protezione, costituenti potenziali vie di ingresso delle acque piovane.
b.3 Accertata, confrontando le fotografie scattate dal TU nel corso della perizia svolta in data
5.11.2019 (cfr pag. 7 perizia fase cautelare) con quelle prodotte dagli attori in data 4.12.2022, la persistenza degli inconvenienti originariamente denunciati dagli attori nel 2017, con ordinanza depositata il 21.3.2023 era stato disposto un supplemento di perizia, finalizzata all'accertamento della causa delle persistenti infiltrazioni.
Confermata la nomina come TU, dell'ing. che aveva svolto il precedente Persona_1
incarico, previa acquisizione telematica del fascicolo del giudizio cautelare ante causam, iscritto al n.
5462/2018, erano stati formulati al perito i seguenti quesiti:
“Accerti il TU le cause che hanno determinato le infiltrazioni denunciate dagli attori, così come emergenti dalla documentazione fotografica depositata in data 4.11.2022 e da quella successivamente depositata, relativa agli eventi posteriori all'autunno 2022, precisando se trattasi di fenomeno connesso con gli eventi denuncianti nel giudizio cautelare ante causam, individuando gli interventi necessari per risolvere tale anomalia, precisando l'entità della relativa spesa, i tempi necessari per
l'esecuzione dei lavori, quantificando inoltre l'ammontare degli ulteriori danni subiti dagli attori a causa delle riscontrate infiltrazioni, anche in termini di mancato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni”.
Avendo il TU evidenziato che, per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni riscontrate in sede di sopralluogo, era necessario effettuare opportune verifiche sulla proprietà esclusiva di alcuni condòmini, non coinvolti nel giudizio, nonché sulla condotta di scarico condominiale che corre lungo la facciata posteriore dello stabile condominiale, con necessità di accedere dall'esterno, tramite ponteggio o altra struttura idonea, all'esito dell'udienza del 15.9.2023 il TU era stato autorizzato, anche mediante la pagina 9 di 18 collaborazione delle parti, ad individuare una ditta idonea per lo svolgimento di tali lavori.
Come si legge nella relazione depositata dal TU in data 23.12.2023, nel corso del quarto sopralluogo, effettuato in data 11/10/2023, alla presenza di tutte le parti e dell'impresa individuata dall'Amministratore del , era stata rimossa la cortina esterna del muro perimetrale, in CP_1 modo tale da mettere a vista la parte di scarico all'altezza del solaio di separazione tra la CP_5
proprietà di parte attrice e la proprietà soprastante.
In data 12/10/2023, alla presenza di tutte le parti e dell'impresa individuata dall'Amministratore del
, erano state eseguire le prove di scarico dalle due unità immobiliari sovrastanti la CP_1
proprietà degli attori.
All'esito di tali prove era emersa la presenza di acqua sul fusto del tubo di scarico condominiale nel tratto esaminato, in corrispondenza della parete dell'appartamento posto al terzo piano.
La prova di scarico dal quinto piano non era stata eseguita per accesso non consentito all'appartamento e dalla prova di scarico avvenuta dall'immobile posto al piano terzo non era emersa la presenza di acqua all'esterno della braga posta tra il piano secondo ed il piano terzo.
Constatata la fuoriuscita di acqua dal fusto del tubo di scarico, all'altezza circa della soglia della finestra dell'appartamento soprastante l'immobile di parte attrice, in corrispondenza della parte superiore del tratto di tubo soprastante l'innesto a bicchiere, le parti in causa ed in particolare l'Amministratore del , avevano verbalizzato la decisione di non procedere alle CP_1
riparazioni, mediante prosecuzione della traccia sulla parete, per problematiche di natura condominiale, considerato che un possibile intervento avrebbe potuto interessare altre proprietà private, estranee alla procedura, che andavano preventivamente avvisate.
Nonostante lo scambio di mail tra il TU e l'amministratore del , non era stato CP_1
possibile organizzare un nuovo sopralluogo per proseguire le indagini, da effettuarsi nel rispetto dei termini concessi dalla procedura e delle norme vigenti in tema di sicurezza.
Sulla base delle indagini peritali che era stato in grado di svolgere, il TU aveva depositato in data
23.12.2023 la relazione conclusiva dando atto che, a causa delle ridotte dimensioni del ponteggio, realizzato dalla ditta incaricata dall'Amministratore del (cfr foto 3 TU) non era stato CP_1
in grado di esaminare direttamente il sito oggetto di ispezione.
La documentazione dell'intervento era stata effettuata dall'operaio che aveva eseguito materialmente l'intervento, mediante fotografie e videoriprese che, come risulta dalla lettura del verbale di sopralluogo, l'Amministratore del si era impegnato a consegnare al TU (cfr verbale CP_1
del 12/10/2023 all. 9.1).
Tale documentazione non era stata consegnata al perito che, nella relazione depositata il 23.12.2023,
pagina 10 di 18 dava atto di non essere stato in grado di individuare il punto esatto di fuoriuscita dell'acqua e quindi il percorso di ingresso e filtrazione della medesima all'interno delle pareti ammalorate, dell'unità abitativa di proprietà degli attori.
Confermava le conclusioni riportate nella relazione depositata nella fase cautelare, concernenti la presenza, sulla facciata del fabbricato ed in corrispondenza della colonna di scarico e CP_5
degli appartamenti danneggiati, di diversi potenziali punti di infiltrazione di acqua piovana, attraverso numerose lesioni e cavillature presenti sia sulla facciata che nei balconi, in pessime condizioni di manutenzione.
Riteneva di indicare, nel tubo di scarico condominiale, la più plausibile e predominante causa delle infiltrazioni da lui riscontrati a carico dell'immobile degli attori.
b.4 Sulla base delle contestazioni formulate dal e dalla terza chiamata, con ordinanza CP_1
depositata il 31.1.2024 era stato chiesto al TU di evidenziare, sulla base delle fotografie e dei filmati tardivamente allegati dal se la perdita raffigurata nei filmati, ovvero Controparte_1
eventuali altre perdite accertate dal TU, riguardavano la condotta di scarico condominiale, oppure la braga di collegamento alla condotta condominiale di una delle diramazioni che servono le singole unità condominiali indicando, laddove possibile, quale appartamento serve tale diramazione.
b.5 Il TU, all'esito dell'esame della documentazione prodotta tardivamente dal , con CP_1
relazione depositata in data 24.2.2024, chiariva che non era possibile individuare a quale tratto della colonna di scarico si riferivano le fotografie e le videoriprese effettuate nel corso dell'intervento.
Tale incertezza riguardava sia la sezione della colonna di scarico, che la braga di collegamento alla condotta condominiale, con conseguente impossibilità di individuare l'appartamento al quale l'innesto afferiva
Le fotografie e le videoriprese esaminate, confermavano comunque la presenza di perdite d'acqua che, scorrendo dall'alto e sulle pareti esterne della colonna di scarico bagnavano i muri CP_5
perimetrali ed i tratti di tubazione sottostanti il punto di fuoriuscita.
L'esame diretto delle fotografie e delle videoriprese, effettuate nel corso dell'intervento svolto dall'impresa incaricata dal , consente di concordare con le conclusioni formulate dal CP_1
TU, circa l'impossibilità di individuare la provenienza delle perdite d'acqua riscontrate in tale occasione.
C. Sulla sussistenza del fatto dedotto da parte attrice.
c.1 Accertato che la responsabilità del custode sussiste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato fornisca prova della dinamica del fatto e del nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr Cass. civ., Sez. VI, 13.04.2022, n. 11932) può ritenersi che tale pagina 11 di 18 prova sia stata fornita da parte attrice.
Dagli accertamenti svolti dal TU e dalla documentazione fotografica allegata alle perizie depositate nella fase cautelare e nel presente giudizio di merito, è emerso che l'unità immobiliare degli attori era stata interessata, ad iniziare dal 2017, da importanti infiltrazioni che avevano interessato principalmente il bagno e la cucina.
Tali infiltrazioni, non più attive alla data degli accertamenti svolti dal TU nel corso della fase cautelare (giugno - ottobre del 2019) si erano nuovamente presentate nel mese di dicembre 2022.
c.2 Il TU, nonostante gli accurati accertamenti svolti, non era stato in grado di individuare la provenienza delle infiltrazioni riscontrate a carico dell'immobile di proprietà degli attori, anche a causa della insufficiente collaborazione del convenuto, custode dell'immobile. CP_1
Va al riguardo sottolineato che, per verosimili motivi di contenimento della spesa il , al CP_1 quale era stata delegata la scelta dell'impresa incaricata di aprire un varco nella muratura perimetrale, al fine di procedere all'ispezione della colonna di scarico condominiale, aveva predisposto tale verifica con modalità non idonee a non consentire l'effettivo accertamento dello stato di fatto dell'impianto.
Come risulta dalle fotografie allegate alla perizia, l'indagine era stata effettuata utilizzando un ponteggio singolo, in grado ospitare solo l'operaio che, chiaramente inesperto, non era stato in grado di video/fotografare le diverse fasi dell'intervento, in modo tale da consentire, ex post, l'individuazione dei diversi segmenti della colonna di scarico condominiale e delle relative braghe di collegamento con le condotte di derivazione dei singoli appartamenti (cfr foto 3 TU depositata il 23.12.2023).
Come emerso nel corso dell'istruttoria tale documentazione era stata tardivamente consegnata dal al TU, in violazione del principio del contraddittorio e degli accordi assunti in sede CP_1
di sopralluogo.
c.3 Considerato che gli attori hanno dimostrato l'esistenza del danno lamentato e la sua origine: da infiltrazioni provenienti dai piani superiori e, in misura minore, dalla facciata del fabbricato, interessata da numerose lesioni e cavillature, nonché dai balconi esistenti in pessimo stato di manutenzione (cfr
TU depositata il 23.12.23 pag. 14) sussiste la responsabilità del custode che, ai sensi dell'art. 2051
c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che deve avere avuto efficacia causale nella produzione del danno.
Di conseguenza, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, anche sulla base del principio di vicinanza della prova, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito
(cfr Cassazione civile sez. II, 22/03/2024, n.7789).
pagina 12 di 18 c.4 Il in qualità di custode della res, va pertanto condannato al risarcimento dei danni CP_1
subiti dagli attori, nonché ad eseguire tutti i lavori necessari ad evitare ulteriori danni all'immobile.
Tali lavori, sulla base degli accertamenti svolti dal TU, vanno così specificati:
1) verifica della tenuta della condotta di scarico condominiale per l'intera sua estensione, con completo ripristino dell'impianto nei punti di ammaloramento;
2) rifacimento della facciata del fabbricato, in corrispondenza della colonna di scarico dove sono presenti diversi potenziali punti di infiltrazione di acqua piovana, attraverso numerose lesioni e cavillature rintracciabili sulla facciata;
3) rifacimento dei balconi in pessime condizioni di manutenzione, sia dal punto di vista conservativo del pacchetto di pavimentazione ed impermeabilizzazione, che dal punto di vista statico (cfr TU pag.
14).
D. Sulla quantificazione dei danni subiti dagli attori
d.1 In relazione ai danni subiti, gli attori hanno allegato la fattura n. 34 del 11/08/2017 del geom.
Rilievo Termografico su abitazione privata del Sig. di € 262,00 (cfr doc. Controparte_6 Parte_1
5a) la fattura n. 12/20 del 14/08/2020 dell'Impresa edile Roganti Manuel, per Lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria eseguiti in Pescara Via Catania n.12 di € 3.850,00 (doc. 18) e la fattura n. 3 del 23/03/2023 della ditta OI RI per Demolizione intonaco causa infiltrazione umidità, pulizia muffa, realizzazione cappotto a muro da 1 cm compreso rete e finitura svolti in Pescara, Via Catania
n.12 dell'importo di € 452,00 (doc. 37) per un totale di € 4.564,00.
Il TU ha inoltre quantificato nell'importo di € 4.400,00 IVA compresa, la spesa per il ripristino delle zone ammalorate dell'appartamento.
Il danno subito dall'immobile di proprietà dagli attori, quantificato nella somma di € 8.964,00, dovrà essere risarcito agli attori dal , maggiorato di interesse legali dalla data di esborso al CP_1
saldo.
d.2 In relazione alla richiesta di indennizzo per il mancato incasso dei canoni di locazione, parte attrice ha prodotto:
- il contratto di locazione abitativa agevolata Numero 6097, Serie 3T del 05/08/2016 tra il sig. Parte_1
e il signor , per la durata di anni 3+2 con inizio dal 01/08/2016 al
[...] Controparte_7
31/07/2019, al canone annuo di € 6.600,00, oltre spese condominiali pari ad € 50,00 mensili e tasse comunali, (doc. 23);
- il contratto di locazione abitativa agevolata Numero 009795, Serie 3T del 23/11/2020 tra i sigg.
e da una parte ed i sig. e Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_6
per la durata di anni 3+2 con inizio dal 15/11/2020 al 14/11/2023, ad un canone annuo di € 6.600,00,
pagina 13 di 18 oltre spese condominiali pari a € 48,00 al mese e tasse comunali (Doc. 19).
Non è stato prodotto dagli attori il contratto di locazione concluso con il sig. che, in Parte_7
data 3.5.2017, aveva inviato agli attori la lettera di recesso anticipata dal contratto di affitto (cfr doc. 2a
e 3).
Gli attori non hanno neppure indicato se il contratto di locazione, concluso in data 23/11/2020 con i sigg. e sia tuttora in essere alle medesime condizioni. Controparte_8 Parte_6
Premesso che gli attori non sono stati in grado di allegare documentazione idonea ad indicare in quali periodi l'immobile, concesso in locazione a terzi, era rimasto sfitto, può senz'altro ritenersi che le precarie condizioni dell'appartamento, da loro denunciate nel mese di maggio 2017 e che si erano protratte sino al 31.10.2020 per poi ripresentarsi nel mese di novembre 2022, siano state tali da rendere senz'altro difficile locare l'appartamento ad un canone di mercato.
Agli attori spetta quindi un indennizzo, conseguente al limitato godimento dell'immobile, che si stima equo liquidare in € 300,00 mensili, comprensive delle spese di condominio e di tassa comunale, che gli attori avevano contrattualmente posto a carico del conduttore.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti e patiendi subiti dall'immobile ed il danno da lucro cessante maturato fino alla data del 31.10.2020, in quanto la ripresa delle infiltrazioni è emersa solo dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'indennizzo spettante agli attori dal 1° giugno 2017 (data del recesso dell'inquilino sub doc. 2) al
31.10.2020, rivalutato al 31.10.2020 è pari ad 12.364,43 (€ -4,71 per rivalutazione mensile, € 12.285,29 per importi rivalutati ed € 79,14 per interessi legali).
Tale somma va maggiorata di interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata, dal 1.11.2020 al deposito della sentenza ed ulteriormente maggiorata di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Nulla spetta agli attori per il periodo residuo, trattandosi di domanda nuova.
E. Sulla fondatezza della chiamata in garanzia
Con riferimento alla domanda di manleva emerge, dalla lettura della polizza prodotta in giudizio dal
, che sono coperti da garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale CP_1
civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni (garanzia base sempre operante).
Sono coperti da garanzia anche i danni da “spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni degli impianti” nonché le “spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua” (settore “D” danni da acqua – Garanzie
Aggiuntive D1).
pagina 14 di 18 Come sopra chiarito il perito, che aveva indicato nel tubo di scarico condominiale la più plausibile e predominante causa delle infiltrazioni, non era stato in grado di constatare la “rottura accidentale” di tale impianto.
L'unico modo per individuare l'esatto punto di fuoriuscita dell'acqua sarebbe stato quello di mettere a vista l'intero tubo di scarico, demolendo dall'esterno la cortina di muro perimetrale per tutta l'altezza del fabbricato, in modo tale da esaminare tutte le unità immobiliari collegate alla colonna di scarico.
Il TU, che tale indagine aveva sollecitato, riferiva che l'omesso svolgimento di tali lavori era conseguente all'opposizione del , presumibilmente motivata dall'impossibilità di CP_1
accedere, contestualmente, a tutti gli appartamenti, nonché per l'eccessivo impegno economico che tali lavorazioni avrebbero comportato e che necessitavano di preventive autorizzazioni assembleari, non compatibili con i tempi della procedura.
Premesso che il presente giudizio, iniziato nel 2020, poteva essere ulteriormente rinviato, su istanza del
TU o delle parti, per l'esecuzione di un accertamento indispensabile per individuare le cause delle infiltrazioni, va precisato che l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2 cc, può assumere l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza e, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , CP_1 quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione direttamente riferibile al
(Cassazione civile sez. II, 02/02/2017, n.2807). CP_1
Ricorrendo, nel caso in esame, tutti i presupposti indicati dalla norma richiamata, attesa la natura indifferibili ed urgente delle opere dirette ad accertare le cause delle infiltrazioni idriche rilevate sulla colonna di scarico condominiale, si può affermare che il , non solo non aveva CP_1
sollecitato, come avrebbe dovuto, lo svolgimento tutti gli accertamenti necessari per accertare la causa di tali infiltrazioni, ma ne aveva addirittura ostacolato l'esecuzione.
Per tali motivi non è possibile porre a carico della terza chiamata le spese che il deve CP_1
versare agli attori, per i lavori di ripristino della colonna di scarico condominiale, non essendo stata accertata la lesione di tale impianto.
Va rigettata anche la domanda di manleva, formulata in relazione all'indennizzo spettante agli attori per il ridotto godimento dell'immobile, non risultando il danno da lucro cessante coperto dalla garanzia sottoscritta dal . CP_1
La terza chiamata va quindi condannata, nei limiti della franchigia di € 150,00, a manlevare il della sola somma di € 8.964,00 oltre accessori spettante agli attori, per le spese CP_1
sostenute e da sostenere per il ripristino dell'immobile.
F. Sulle spese
pagina 15 di 18 f.1 La domanda per lite temeraria, formulata per la prima volta dagli attori con la comparsa conclusionale va rigettata, perché tardiva, trattandosi di richiesta che può essere avanzata, per la prima volta, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
f.2 Sussistono invece i presupposti per ritenere configurabile, in capo al convenuto, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019) in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n.
27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020).
Va al riguardo evidenziato che il , custode della res, deve adottare tutte le misure CP_1
idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni alle unità abitative dei singoli condòmini, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete della fattispecie.
Dall'istruttoria svolta è invece emerso che il convenuto, per oltre sette anni, non solo non aveva sollecitato, come avrebbe dovuto, lo svolgimento tutti gli accertamenti necessari per individuare la causa delle infiltrazioni, ma ne aveva addirittura ostacolato l'esecuzione.
Essendo venuto meno agli obblighi posti a suo carico, in modo tale da compromettere non solo gli interessi dei condòmini ed in primo luogo degli attori, ma anche il corretto esercizio dell'azione di garanzia, assumendo un comportamento idoneo ad integrare abuso del processo, il va CP_1
condannato a versare agli attori, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il valore della controversia e la durata del giudizio, nell'importo di € 5.000,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
f.3 Considerato l'esito della lite, le spese sostenute dagli attori nella fase di negoziazione, nel giudizio cautelare davanti al giudice monocratico e nel presente giudizio, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
Spese liquidate secondo parametri medi, considerato il numero delle parti ed il valore della controversia (scaglione compreso tra 26.000,01 ed € 52.000,00 euro).
f.4 Considerato il parziale accoglimento della domanda di manleva, la terza chiamata va condannata a rimborsare al le spese di lite relative al giudizio cautelare davanti al giudice CP_1
monocratico e al presente giudizio che, compensate nella misura di 1/2, vanno in entrambi i casi poste a carico della terza chiamata per la quota residua.
pagina 16 di 18 f.5 Restano a carico degli attori e del le spese relative alla fase di reclamo, liquidate CP_1
dal collegio che, in accoglimento del ricorso proposto dalla , aveva accertato che alla terza CP_2
chiamata erano stati erroneamente addebitati interventi di miglioria, non oggetto di copertura assicurativa.
f.6 Le spese di TU (fase cautelare e giudizio di merito) vanno poste a carico del . CP_1
f.7 La terza chiamata va condannata a rimborsare al le spese di TU relative al CP_1
presente giudizio ed al giudizio cautelare che, compensate nella misura di 1/2, tenuto conto del comportamento processuale del , vanno poste a carico della terza chiamata per la quota CP_1
residua, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RITENUTA la derivazione condominiale delle infiltrazioni verificatesi all'interno del locale di proprietà degli attori,
CONDANNA il all'esecuzione di tutti i lavori necessari ad evitare ulteriori danni all'immobile di CP_1
proprietà degli attori, con particolare riguardo alla verifica ed eventuale rifacimento della condotta di scarico condominiale, al restauro della facciata del fabbricato, in corrispondenza della colonna di scarico ed al ripristino dei balconi.
ACCERTATO che il danno emergente, subito dagli attori a causa delle ricorrenti infiltrazioni è pari ad € 8.964,00 oltre accessori e che il lucro cessante, conseguente al ridotto godimento dell'immobile, liquidato sino alla data del 30.10.2020 è pari ad € 12.364,43 oltre accessori.
CONDANNA il al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore degli attori della somma di Controparte_1
21.328,43 oltre accessori.
RIGETTA la richiesta di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte attrice.
CONDANNA il a versare in favore degli attori, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. Controparte_1
5.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
CONDANNA
pagina 17 di 18 il a rifondere agli attori le spese di lite che liquida, per la sola fase di Controparte_1 attivazione della negoziazione in € 441,00, per la fase cautelare in € 8.340,80 per onorari ed € 145,50 per esborsi e per il presente giudizio di merito in € 12.185,60 per onorari ed € 145,50 per esborsi, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
CONDANNA la terza chiamata a manlevare il , al netto della franchigia di €. 150,00, dell'importo di CP_1
€ 8.964,00 oltre accessori, rigettando nel resto le domande formulata nei confronti della terzia chiamata.
LIQUIDA nell'importo di € € 8.340,80 le spese di lite sostenute dal nella fase cautelare ed in € CP_1
12.185,60 quelle sostenute dal nella fase di merito, importi tutti maggiorati di spese CP_1
generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
CONDANNA la terza chiamata a manlevare il delle spese di lite che l'assicurato dovrà versare agli CP_1 attori e delle spese di lite sostenute dall'assicurato che, previa compensazione nella misura di 1/2, vanno in entrambi i casi poste a carico della terza chiamata nella misura residua.
PONE le spese delle TU, svolte nella fase di ATP e nel presente giudizio, liquidate come da separati decreti,
a carico del Controparte_1
CONDANNA la terza chiamata a manlevare il delle spese di TU da rimborsare all'assicurato nella CP_1
misura di 1/2.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 18 novembre 2024
Il Giudice
Patrizia Medica
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MARCO PELLEGRINI, elettivamente domiciliati in C.F._2
VIA CHIARINI 116 PESCARA presso l'avv. MARCO PELLEGRINI
ATTORI contro il (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VALENTINA CORCIONE, elettivamente domiciliato in VIA L'AQUILA 9 PESCARA presso l'avv. VALENTINA CORCIONE CONVENUTO
e nei confronti di
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. TORINO- Controparte_2 P.IVA_2 RODRIGUEZ ERNESTO, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 152 PESCARA, presso l'avv. TORINO-RODRIGUEZ ERNESTO
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso: gli attori hanno chiesto che il Tribunale dichiari il eventualmente in solido Controparte_1
con altri soggetti, responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti e patiendi a causa dei fenomeni di infiltrazioni e di ammaloramento verificatesi nell'unità abitativa di loro proprietà, con condanna del medesimo al pagamento delle spese sostenute per lavori di manutenzione già effettuati e per quelli da effettuare per il completo ripristino dell'unità abitativa di proprietà degli attori, nonché alla rifusione delle spese di lite e di TU, ivi comprese quelle della fase cautelare davanti al giudice monocratico ed al collegio in fase di reclamo.
pagina 1 di 18 Hanno chiesto la condanna della in solido col Controparte_3
e nei limiti della garanzia di polizza, ad effettuare a propria cura e spese, i lavori CP_1
ritenuti necessari per la risoluzione delle perdite d'acqua cagionanti infiltrazioni e che, nella determinazione del danno, si tenga conto anche del mancato guadagno conseguente alla perdita dei canoni di locazione e degli accessori, da loro non riscossi, da calcolare fino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, laddove il giudice non fosse in grado di decidere sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale per mancato guadagno, hanno chiesto che la causa sia rimessa in istruttoria, con ammissione della prova testimoniale richiesta e di C.T.U. contabile, finalizzata a quantificare il mancato guadagno subito dagli attori, rappresentato dalla perdita dei canoni di locazione che sarebbero stati percepiti dal 1 giugno 2017 fino al 31 ottobre 2020 (periodo nel quale l'appartamento è rimasto sfitto e non sono stati effettuati i lavori poi sostenuti integralmente dagli attori).
Il ha chiesto il rigetto delle domande formulate degli attori e la revoca del Controparte_1
provvedimento assunto dal Collegio, all'esito del procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies cpc, rubricato al n. 3881/2020 RG, proposto dalla terza chiamata in causa Controparte_2
, con ogni conseguente effetto di legge in ordine alla ripartizione delle spese di lite ed alla
[...]
responsabilità per manleva della . Controparte_2
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ha chiesto la condanna della a garantire il convenuto per Controparte_2 CP_1
eventuali soccombenze in ordine alle domande degli attori, nonché al rimborso delle spese sostenute dal , nella fase di merito e nella precedente fase cautelare. CP_1
La ha chiesto che il Tribunale, disattesa la richiesta di revoca Controparte_2 del provvedimento assunto dal Collegio, dichiari l'inammissibilità e/o l'infondatezza, della pretesa azionata dai ricorrenti.
In via subordinata e in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda svolta dai signori e ha chiesto che l'obbligo di manleva della sia determinato Parte_3 Parte_1 CP_2
sulla base delle somme che il dovrà versare agli attori, nei limiti di operatività della CP_1
garanzia e con le esclusioni e le franchigie operanti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.12.2018 ed iscritto al n. 5462/2018, proposto ai sensi degli artt. 669 bis cpc e 1172 cc per danno temuto, i sigg. ed Parte_1 Parte_2
- comproprietari pro indiviso e per quote paritarie dell'appartamento sito al piano primo, sopra il piano rialzato dell'edificio di civile abitazione ubicato in Pescara alla via Catania n. 12, facente parte del pagina 2 di 18 di Corso Vittorio Emanuele n° 79 e via Catania n. 12 e 14, interessato da Controparte_1
rilevanti infiltrazioni - avevano convenuto in giudizio il chiedendone la Controparte_1 condanna all'esecuzione dei lavori, finalizzati alla risoluzione delle problematiche denunciate, nonché al risarcimento del danni conseguenti, determinati sulla base dell'importo dei lavori necessari per il ripristino dell'immobile e della mancata ricezione dei canoni di locazione, considerato il recesso anticipato del conduttore, motivato dalle precarie condizioni dell'immobile.
Assumevano che gli interventi effettuati da un muratore, incaricato dal , non avevano CP_1
risolto la problematica denunciata, che si era progressivamente aggravata, tanto che il conduttore alla fine del mese di maggio 2017 aveva riconsegnato l'appartamento, rescindendo il contratto.
2. Il si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso e, in via preliminare, di Controparte_1
essere autorizzato a chiamare in causa la , con la quale aveva Controparte_2
sottoscritto Polizza n. 218A8196.
3. La si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, che l'obbligo di manleva CP_2
venisse determinato sulla base delle somme che il dovrà versare ai ricorrenti, nei limiti CP_1
di operatività della garanzia e con le esclusioni e le franchigie operanti.
4. All'esito della TU, redatta dall'ing. e depositata in data 27.11.2019, nonché Persona_1 dei chiarimenti resi dal perito nel corso dell'udienza del 6.10.2020 accertato che, al momento del sopralluogo il perito era stato in grado di rilevare solo gli esiti delle pregresse infiltrazioni, ma non la loro provenienza, con ordinanza depositata il 28.10.2020 il giudice della fase cautelare, in parziale accoglimento del ricorso aveva ordinato al , CP_1
“anche in relazione ai tratti diversi tra il primo ed il secondo piano, di:
1) procedere con la stessa logica seguita in passato, come per il tratto tra il primo ed il secondo, ovvero sostituire i tratti di canale esistenti con dei nuovi lasciando il canale sempre all'interno del muro;
2) procedere a bypassare completamente l'attuale canale di scarico ponendo in opera un nuovo canale all'esterno del muro, in modo da evitare che potenziali nuove perdite possano interessare le proprietà condominiali”.
Rigettate le altre domande formulate dai ricorrenti, aveva compensato nella misura di 3/4 le spese di lite, con condanna della parte convenuta e della terza chiamata, in solido, a rimborsare ai ricorrenti la quota residua.
Compensate le spese di lite nel rapporto chiamante/chiamato, aveva posto le spese di TU nella misura del 40% su parte ricorrente e nella misura del 60% su parte convenuta e chiamata, in solido e in parti pagina 3 di 18 uguali nei rapporti interni, con condanna della terza chiamata a tenere indenne il CP_1
convenuto dagli esborsi posti a suo carico.
5. Nel giudizio iscritto al n. 3881/2020 R.G. il collegio, pronunciando con ordinanza emessa in data
18.1.2021 sul reclamo proposto dalla terza chiamata - rilevato che la Controparte_2
non era tenuta, in forza della garanzia (cfr polizza n. 218A8196) a manlevare l'assicurato
[...]
in relazione ad interventi di messa in sicurezza della tubazione di scarico condominiale nei tratti indicati nell'ordinanza impugnata, trattandosi di interventi di miglioria - aveva revocato sia la condanna della reclamante a tenere indenne il degli esborsi da sostenere per effetto CP_1 dell'esecuzione dell'ordinanza medesima, che l'obbligo di rifondere all'assicurato la quota parte delle spese di lite e di TU poste a carico del medesimo.
Aveva inoltre posto a carico del le spese della prima fase del giudizio ed a carico di CP_1
entrambe le parti reclamate le spese del reclamo (cfr doc. 2 comparsa costituzione della terza chiamata).
6. Con citazione depositata in data 28.12.2020, gli attori hanno riassunto il giudizio chiedendo che il
Tribunale - accertata la fondatezza della domanda - condanni il ad eseguire Controparte_1
tutti i lavori necessari per il completo ripristino dell'unità abitativa di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro patiti e patiendi a causa dei fenomeni di infiltrazioni e di ammaloramento verificatesi nell'unità abitativa di loro proprietà, ricomprendendo nel computo del danno i canoni non riscossi fino alla data del 31 ottobre 2020, le spese condominiali ordinarie e la tassa comunale, con importi maggiorati di interessi e rivalutazione, da calcolare fino alla sentenza.
7. Il si è costituito contestando ammissibilità e fondatezza delle domande formulate CP_1
dagli attori.
Ha chiesto la riforma della decisione assunta dal collegio in sede di reclamo e l'esibizione, ex art. 210 cpc, da parte dell'Amministratore dell'epoca, , del contratto di assicurazione (Polizza n. Parte_4
218A8196) stipulato con la , di cui aveva solo il frontespizio, formulando analoga richiesta CP_2
nei confronti della Compagnia Assicurativa che, in sede di costituzione, aveva prodotto solo uno stralcio (4 pagine) del contratto e ciò anche in considerazione del fatto che la polizza in esame prevede ulteriori garanzie aggiuntive, denominate "D2", risultanti dal frontespizio del contratto.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda formulata dagli attori, considerato il difetto, in capo al
, di qualsiasi responsabilità in ordine ai lamentati danni, risolti all'esito degli interventi CP_1
eseguiti sulla proprietà , quindi su tubazione privata. Pt_5
pagina 4 di 18 Ha contestato il quantum debeatur assumendo che nessun rilievo assume la produzione in giudizio di un contratto di locazione relativo all'immobile interessato dalle infiltrazioni, stipulato nel mese di novembre 2020 (doc.n.19 controparte) in quanto inidoneo ai fini della prova dell'esistenza di pregressi contratti di locazione.
Ha contestato la richiesta di rimborso delle somme versate dagli attori per oneri condominiali e Tari, evidenziando che il aveva provveduto, nel 2016, all'esecuzione dei lavori di messa in CP_1 sicurezza dell'unità immobiliare dei ricorrenti, tanto che non erano stati riscontrati dal TU fenomeni infiltrativi successivi al mese di novembre 2017.
Ha concluso chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_2
per essere dalla stessa manlevato nell'ipotesi di accoglimento delle richieste formulate
[...]
dagli attori.
8. La terza chiamata si è costituita chiedendo il rigetto della richiesta di esibizione, ex art. 210 cpc del contratto di assicurazione, volta a supplire ad un onere probatorio posto a carico della parte richiedente, evidenziando che le argomentazioni del , che ruotano intorno all'elaborato del CTP CP_1
della , sono state superate dai successivi accertamenti del TU. CP_2
Nel merito ha dedotto che la manleva indennitaria non copre l'eventuale danno non patrimoniale e/o morale subito dal terzo, riconducibile ai disagi e fastidi da questi sofferti in conseguenza di un evento colposo.
Sono inoltre escluse dalla garanzia le spese per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e degli impianti idrici ed il danno da “lucro cessante” non riconducibile al “danneggiamento a cose” e la garanzia assicurativa è inoltre prestata con franchigia, o scoperto, di € 150,00.
9. Concessi alle parti i termini indicati dall'art. 183 cpc, con ordinanza emessa in data 14.1.2022, accertato che non era in contestazione l'esistenza delle infiltrazioni, che avevano interessato l'appartamento di proprietà degli attori, ma le cause delle medesime, oggetto di accertamento peritale svolto in sede cautelare e prodotto dalle parti nel presente giudizio, la causa era stata rinviata all'udienza del 14.12.2022 per la precisazione delle conclusioni.
10. Rilevato che, nel corso della TU disposta nel giudizio cautelare ante causam iscritto al n.
5462/2018, il perito ing. aveva accertato che “le risultanze delle indagini Persona_1
termografiche e igrometriche, unite alle risultanze endoscopiche che non individuavano allo stato attuale particolari ed evidenti punti di perdite di acqua dei tubi ispezionati, portano a concludere che allo stato attuale le cause che potrebbero aver cagionato i danni lamentati in atti non sono più presenti” constatato che dalla documentazione fotografica prodotta dagli attori, in data 4.12.2022, riproducente lo stato delle pareti del bagno e dell'appartamento, riscontrato nel mese di novembre pagina 5 di 18 2022, emerge la persistenza degli inconvenienti originariamente denunciati dagli attori, con ordinanza depositata il 21.3.2023 la causa era stata rimessa sul ruolo per lo svolgimento di un supplemento di
TU, finalizzata ad accertare le cause delle persistenti infiltrazioni.
11. Con ordinanza in data 23.6.2023 al TU ing. è stato posto il seguente Persona_1
quesito:
“Accerti il TU le cause che hanno determinato le infiltrazioni denunciate dagli attori, così come emergenti dalla documentazione fotografica depositata in data 4.11.2022 e da quella successivamente depositata, relativa agli eventi posteriori all'autunno 2022, precisando se trattasi di fenomeno connesso con gli eventi denuncianti nel giudizio cautelare ante causam, individuando gli interventi necessari per risolvere tale anomalia, precisando l'entità della relativa spesa, i tempi necessari per
l'esecuzione dei lavori, quantificando inoltre l'ammontare degli ulteriori danni subiti dagli attori a causa delle riscontrate infiltrazioni, anche in termini di mancato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni”.
12. Con istanza depositata in data 18.8.2023 il TU confermando che, visivamente, negli ambienti cucina e bagno dell'appartamento degli attori erano presenti ammaloramenti, distacchi di intonaco e tinteggiatura da infiltrazioni d'acqua paragonabili, per tipologia, ubicazione ed estensione, a quelli rilevati nella precedente perizia, evidenziava che, per poter rispondere ai quesiti doveva ispezionare lo scarico privato dell'appartamento soprastante quello di parte attrice, di proprietà di un condòmino estraneo alla procedura, nonché visionare dall'esterno la colonna di scarico condominiale, previa demolizione del muro di contenimento.
13. All'udienza del 15.9.2023, fissata per la comparizione delle parti e del TU, quest'ultimo è stato autorizzato ad effettuare l'accertamento sopra indicato, da svolgere preferibilmente con la collaborazione delle parti e previa individuazione di una ditta alla quale delegare i lavori di demolizione del muro di contenimento della colonna di scarico condominiale.
14. Dopo l'espletamento di tali lavori, esaminata la perizia e i chiarimenti richiesti, depositati dal TU il 24.2.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.7.2024 nella quale è stata riservata per la decisone, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 cp.
***
La domanda degli attori è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Al caso di specie è pacificamente applicabile l'art. 2051 cc che disciplina la responsabilità da cose in custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di pagina 6 di 18 responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cass. civ. sez. II, 25018/2020).
In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020) di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza del caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez. III, 12166/2021).
La prova gravante sul danneggiato può essere fornita anche tramite presunzioni, posto che l'esistenza del danno derivante dalla cosa è già di per sé indice di un risultato anomalo e cioè dalla deviazione dal modello di condotta diligente, cui il custode è tenuto ad uniformarsi (Cass. civ. sez. III, 11096/2020).
B. Sugli accertamenti peritali svolti nella fase cautelare e nel presente giudizio di merito
b.1 Nel giudizio cautelare promosso dagli attori ex art. 1172 cc ed iscritto al n. 5462/2018 il TU, ing.
aveva accertato che l'unità immobiliare di proprietà di e Persona_1 Parte_1
facente parte del presentava tracce e manifestazioni di Parte_2 Controparte_1
esfoliazione, deterioramento delle superfici del soffitto e delle pareti, con ammaloramenti e distacchi di intonaco e tinteggiatura, riconducibili ad infiltrazioni di acqua.
Al momento dei sopralluoghi, effettuati tra il mese giugno e il mese di ottobre del 2019 il perito, con esame visivo ed al tatto, non era stato in grado di rilevare vistose macchie di umidità “fresche” sulle pareti e sui solai, tali da far pensare ad infiltrazioni in atto o comunque riconducibili ad un passato prossimo.
Considerato che il piano terzo e quarto non presentavano segni di ammaloramento, la ricerca delle cause delle infiltrazioni si era concentrata a partire dagli scarichi del bagno del piano terzo a scendere.
Nel corso del secondo sopralluogo, effettuato in data 06/2019 (Allegato 2) aveva ispezionato le unità immobiliari soprastanti l'immobile oggetto di causa e precisamente la proprietà , posta al Pt_5
piano secondo, la proprietà del posta al piano terzo e la proprietà al quarto Controparte_4 Per_2
ed ultimo piano.
Aveva inoltre provveduto alla nomina di un ausiliario (Laboratorio Prove Abruzzo Test) al quale aveva delegato l'esecuzione delle indagini termografiche ed endoscopiche, finalizzate ad individuare le possibili cause dei danni lamentati (cfr pag 4 TU depositata in data 5.11.2019).
pagina 7 di 18 Verificata l'assenza di infiltrazioni dalla proprietà del (terzo piano) e dalla proprietà Controparte_4
(quarto piano) nel quarto sopralluogo, aveva proceduto nell'esecuzione di indagini visive, Per_2
attraverso endoscopio, nelle tubazioni di scarico condominiali e private.
Come riportato sul verbale di sopralluogo del 02/10/2019, attesa l'impossibilità ad accedere, con la telecamera, dallo scarico del wc del terzo piano, in quanto cementato al pavimento e di conseguenza impossibile da smontare escludendo rischi di rottura, con l'accordo di tutte le parti presenti si era deciso di rinunciare alla video-ispezione sia del tratto di scarico privato dell'appartamento del Comune
e sia di quello condominiale, compreso tra l'appartamento del Comune e la proprietà Pt_5
sottostante.
Le indagini erano quindi proseguite previo smontaggio del wc dell'appartamento di . Pt_5
Era stato indagato il tratto di scarico privato del bagno del ed il tratto condominiale di Pt_5
scarico, essendo il wc del bagno non cementato e quindi facilmente rimovibile senza alterare lo stato dei luoghi.
Come riportato sul report del Laboratorio Prove Abruzzo Test (Allegato 8) le risultanze delle indagini con endoscopio, condivise da tutte le parti presenti nel verbale del 02/10/2019, avevano messo in luce che, nei tratti di scarico privato della proprietà e non erano presenti ostruzioni, Pt_5 CP_5
lesioni, fessure, fessurazioni, distacchi o danneggiamenti nei raccordi e nei tubi, visibili ad occhio nudo, tali da poter innescare perdite di acqua idonee a causare i danni lamentati.
Dalle riprese era emerso che il tratto di scarico orizzontale privato di era stato integralmente Pt_5 sostituito rispetto all'originale e che il tratto di scarico verticale condominiale, compreso tra il solaio di calpestio di (piano secondo) ed il piano di calpestio (piano primo) era stato Pt_5 Parte_1 sostituito nei punti di innesto dei tratti privati di e di (cioè ai nodi) lasciando un Pt_5 Parte_1
tratto centrale del tubo originale che non presentava danneggiamenti.
In relazione a tale intervento, visibile dall'esame esterno della muratura perimetrale (cfr foto n. 4 a pag.
9 della TU depositata il 5.11.2019) e riconducibile chiaramente ad una sfera di competenza e responsabilità condominiale, il TU aveva chiesto informazioni all'Amministratrice del che aveva risposto di non essere in possesso di documentazione inerente CP_1 all'intervento, perché non trasmessa dal precedente amministratore.
In atti era presente solo una mail rivolta all'allora Amministratore riguardante lavori eseguiti Pt_4 nell'anno 2016 (Allegato 6) probabilmente relativi all'intervento sulla colonna di scarico condominiale.
La presenza, sui muri dell'unità abitativa degli attori, di un'umidità non percepibile empiricamente con mano - ma comunque maggiore di quella normalmente presente in ambienti domestici, la cui causa non era stata univocamente individuata - era stata ricondotta dal TU alla presenza, sulla facciata pagina 8 di 18 condominiale, di plurime lesioni e cavillature, costituenti potenziali punti di infiltrazione di acqua piovana.
b.2 Premesso che gli interventi di sostituzione del tratto verticale di scarico condominiale, per quanto potuto accertare dal TU, avevano interessato solo il tratto compreso tra il primo ed il secondo piano, era stata evidenziata dal perito l'opportunità di sostituire anche i restanti tratti di tale condotta condominiale che, laddove originali e quindi risalenti all'epoca di costruzione, avrebbero potuto facilmente determinare perdite di acqua.
Il TU aveva inoltre evidenziato la necessità di provvedere al ripristino dell'impermeabilizzazione della facciata del fabbricato (in cui è presente la colonna di scarico condominiale) nonché di tutti i balconi aggettanti, che presentavano diffuse zone ammalorate, con strato di finitura e protezione usurato, pregressi interventi di ripristino realizzati non a regola d'arte, nonché cavillature ramificate e lesioni dello strato superficiale di protezione, costituenti potenziali vie di ingresso delle acque piovane.
b.3 Accertata, confrontando le fotografie scattate dal TU nel corso della perizia svolta in data
5.11.2019 (cfr pag. 7 perizia fase cautelare) con quelle prodotte dagli attori in data 4.12.2022, la persistenza degli inconvenienti originariamente denunciati dagli attori nel 2017, con ordinanza depositata il 21.3.2023 era stato disposto un supplemento di perizia, finalizzata all'accertamento della causa delle persistenti infiltrazioni.
Confermata la nomina come TU, dell'ing. che aveva svolto il precedente Persona_1
incarico, previa acquisizione telematica del fascicolo del giudizio cautelare ante causam, iscritto al n.
5462/2018, erano stati formulati al perito i seguenti quesiti:
“Accerti il TU le cause che hanno determinato le infiltrazioni denunciate dagli attori, così come emergenti dalla documentazione fotografica depositata in data 4.11.2022 e da quella successivamente depositata, relativa agli eventi posteriori all'autunno 2022, precisando se trattasi di fenomeno connesso con gli eventi denuncianti nel giudizio cautelare ante causam, individuando gli interventi necessari per risolvere tale anomalia, precisando l'entità della relativa spesa, i tempi necessari per
l'esecuzione dei lavori, quantificando inoltre l'ammontare degli ulteriori danni subiti dagli attori a causa delle riscontrate infiltrazioni, anche in termini di mancato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni”.
Avendo il TU evidenziato che, per l'accertamento delle cause delle infiltrazioni riscontrate in sede di sopralluogo, era necessario effettuare opportune verifiche sulla proprietà esclusiva di alcuni condòmini, non coinvolti nel giudizio, nonché sulla condotta di scarico condominiale che corre lungo la facciata posteriore dello stabile condominiale, con necessità di accedere dall'esterno, tramite ponteggio o altra struttura idonea, all'esito dell'udienza del 15.9.2023 il TU era stato autorizzato, anche mediante la pagina 9 di 18 collaborazione delle parti, ad individuare una ditta idonea per lo svolgimento di tali lavori.
Come si legge nella relazione depositata dal TU in data 23.12.2023, nel corso del quarto sopralluogo, effettuato in data 11/10/2023, alla presenza di tutte le parti e dell'impresa individuata dall'Amministratore del , era stata rimossa la cortina esterna del muro perimetrale, in CP_1 modo tale da mettere a vista la parte di scarico all'altezza del solaio di separazione tra la CP_5
proprietà di parte attrice e la proprietà soprastante.
In data 12/10/2023, alla presenza di tutte le parti e dell'impresa individuata dall'Amministratore del
, erano state eseguire le prove di scarico dalle due unità immobiliari sovrastanti la CP_1
proprietà degli attori.
All'esito di tali prove era emersa la presenza di acqua sul fusto del tubo di scarico condominiale nel tratto esaminato, in corrispondenza della parete dell'appartamento posto al terzo piano.
La prova di scarico dal quinto piano non era stata eseguita per accesso non consentito all'appartamento e dalla prova di scarico avvenuta dall'immobile posto al piano terzo non era emersa la presenza di acqua all'esterno della braga posta tra il piano secondo ed il piano terzo.
Constatata la fuoriuscita di acqua dal fusto del tubo di scarico, all'altezza circa della soglia della finestra dell'appartamento soprastante l'immobile di parte attrice, in corrispondenza della parte superiore del tratto di tubo soprastante l'innesto a bicchiere, le parti in causa ed in particolare l'Amministratore del , avevano verbalizzato la decisione di non procedere alle CP_1
riparazioni, mediante prosecuzione della traccia sulla parete, per problematiche di natura condominiale, considerato che un possibile intervento avrebbe potuto interessare altre proprietà private, estranee alla procedura, che andavano preventivamente avvisate.
Nonostante lo scambio di mail tra il TU e l'amministratore del , non era stato CP_1
possibile organizzare un nuovo sopralluogo per proseguire le indagini, da effettuarsi nel rispetto dei termini concessi dalla procedura e delle norme vigenti in tema di sicurezza.
Sulla base delle indagini peritali che era stato in grado di svolgere, il TU aveva depositato in data
23.12.2023 la relazione conclusiva dando atto che, a causa delle ridotte dimensioni del ponteggio, realizzato dalla ditta incaricata dall'Amministratore del (cfr foto 3 TU) non era stato CP_1
in grado di esaminare direttamente il sito oggetto di ispezione.
La documentazione dell'intervento era stata effettuata dall'operaio che aveva eseguito materialmente l'intervento, mediante fotografie e videoriprese che, come risulta dalla lettura del verbale di sopralluogo, l'Amministratore del si era impegnato a consegnare al TU (cfr verbale CP_1
del 12/10/2023 all. 9.1).
Tale documentazione non era stata consegnata al perito che, nella relazione depositata il 23.12.2023,
pagina 10 di 18 dava atto di non essere stato in grado di individuare il punto esatto di fuoriuscita dell'acqua e quindi il percorso di ingresso e filtrazione della medesima all'interno delle pareti ammalorate, dell'unità abitativa di proprietà degli attori.
Confermava le conclusioni riportate nella relazione depositata nella fase cautelare, concernenti la presenza, sulla facciata del fabbricato ed in corrispondenza della colonna di scarico e CP_5
degli appartamenti danneggiati, di diversi potenziali punti di infiltrazione di acqua piovana, attraverso numerose lesioni e cavillature presenti sia sulla facciata che nei balconi, in pessime condizioni di manutenzione.
Riteneva di indicare, nel tubo di scarico condominiale, la più plausibile e predominante causa delle infiltrazioni da lui riscontrati a carico dell'immobile degli attori.
b.4 Sulla base delle contestazioni formulate dal e dalla terza chiamata, con ordinanza CP_1
depositata il 31.1.2024 era stato chiesto al TU di evidenziare, sulla base delle fotografie e dei filmati tardivamente allegati dal se la perdita raffigurata nei filmati, ovvero Controparte_1
eventuali altre perdite accertate dal TU, riguardavano la condotta di scarico condominiale, oppure la braga di collegamento alla condotta condominiale di una delle diramazioni che servono le singole unità condominiali indicando, laddove possibile, quale appartamento serve tale diramazione.
b.5 Il TU, all'esito dell'esame della documentazione prodotta tardivamente dal , con CP_1
relazione depositata in data 24.2.2024, chiariva che non era possibile individuare a quale tratto della colonna di scarico si riferivano le fotografie e le videoriprese effettuate nel corso dell'intervento.
Tale incertezza riguardava sia la sezione della colonna di scarico, che la braga di collegamento alla condotta condominiale, con conseguente impossibilità di individuare l'appartamento al quale l'innesto afferiva
Le fotografie e le videoriprese esaminate, confermavano comunque la presenza di perdite d'acqua che, scorrendo dall'alto e sulle pareti esterne della colonna di scarico bagnavano i muri CP_5
perimetrali ed i tratti di tubazione sottostanti il punto di fuoriuscita.
L'esame diretto delle fotografie e delle videoriprese, effettuate nel corso dell'intervento svolto dall'impresa incaricata dal , consente di concordare con le conclusioni formulate dal CP_1
TU, circa l'impossibilità di individuare la provenienza delle perdite d'acqua riscontrate in tale occasione.
C. Sulla sussistenza del fatto dedotto da parte attrice.
c.1 Accertato che la responsabilità del custode sussiste, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, nel caso in cui il danneggiato fornisca prova della dinamica del fatto e del nesso eziologico tra il danno e la cosa (cfr Cass. civ., Sez. VI, 13.04.2022, n. 11932) può ritenersi che tale pagina 11 di 18 prova sia stata fornita da parte attrice.
Dagli accertamenti svolti dal TU e dalla documentazione fotografica allegata alle perizie depositate nella fase cautelare e nel presente giudizio di merito, è emerso che l'unità immobiliare degli attori era stata interessata, ad iniziare dal 2017, da importanti infiltrazioni che avevano interessato principalmente il bagno e la cucina.
Tali infiltrazioni, non più attive alla data degli accertamenti svolti dal TU nel corso della fase cautelare (giugno - ottobre del 2019) si erano nuovamente presentate nel mese di dicembre 2022.
c.2 Il TU, nonostante gli accurati accertamenti svolti, non era stato in grado di individuare la provenienza delle infiltrazioni riscontrate a carico dell'immobile di proprietà degli attori, anche a causa della insufficiente collaborazione del convenuto, custode dell'immobile. CP_1
Va al riguardo sottolineato che, per verosimili motivi di contenimento della spesa il , al CP_1 quale era stata delegata la scelta dell'impresa incaricata di aprire un varco nella muratura perimetrale, al fine di procedere all'ispezione della colonna di scarico condominiale, aveva predisposto tale verifica con modalità non idonee a non consentire l'effettivo accertamento dello stato di fatto dell'impianto.
Come risulta dalle fotografie allegate alla perizia, l'indagine era stata effettuata utilizzando un ponteggio singolo, in grado ospitare solo l'operaio che, chiaramente inesperto, non era stato in grado di video/fotografare le diverse fasi dell'intervento, in modo tale da consentire, ex post, l'individuazione dei diversi segmenti della colonna di scarico condominiale e delle relative braghe di collegamento con le condotte di derivazione dei singoli appartamenti (cfr foto 3 TU depositata il 23.12.2023).
Come emerso nel corso dell'istruttoria tale documentazione era stata tardivamente consegnata dal al TU, in violazione del principio del contraddittorio e degli accordi assunti in sede CP_1
di sopralluogo.
c.3 Considerato che gli attori hanno dimostrato l'esistenza del danno lamentato e la sua origine: da infiltrazioni provenienti dai piani superiori e, in misura minore, dalla facciata del fabbricato, interessata da numerose lesioni e cavillature, nonché dai balconi esistenti in pessimo stato di manutenzione (cfr
TU depositata il 23.12.23 pag. 14) sussiste la responsabilità del custode che, ai sensi dell'art. 2051
c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che deve avere avuto efficacia causale nella produzione del danno.
Di conseguenza, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, anche sulla base del principio di vicinanza della prova, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito
(cfr Cassazione civile sez. II, 22/03/2024, n.7789).
pagina 12 di 18 c.4 Il in qualità di custode della res, va pertanto condannato al risarcimento dei danni CP_1
subiti dagli attori, nonché ad eseguire tutti i lavori necessari ad evitare ulteriori danni all'immobile.
Tali lavori, sulla base degli accertamenti svolti dal TU, vanno così specificati:
1) verifica della tenuta della condotta di scarico condominiale per l'intera sua estensione, con completo ripristino dell'impianto nei punti di ammaloramento;
2) rifacimento della facciata del fabbricato, in corrispondenza della colonna di scarico dove sono presenti diversi potenziali punti di infiltrazione di acqua piovana, attraverso numerose lesioni e cavillature rintracciabili sulla facciata;
3) rifacimento dei balconi in pessime condizioni di manutenzione, sia dal punto di vista conservativo del pacchetto di pavimentazione ed impermeabilizzazione, che dal punto di vista statico (cfr TU pag.
14).
D. Sulla quantificazione dei danni subiti dagli attori
d.1 In relazione ai danni subiti, gli attori hanno allegato la fattura n. 34 del 11/08/2017 del geom.
Rilievo Termografico su abitazione privata del Sig. di € 262,00 (cfr doc. Controparte_6 Parte_1
5a) la fattura n. 12/20 del 14/08/2020 dell'Impresa edile Roganti Manuel, per Lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria eseguiti in Pescara Via Catania n.12 di € 3.850,00 (doc. 18) e la fattura n. 3 del 23/03/2023 della ditta OI RI per Demolizione intonaco causa infiltrazione umidità, pulizia muffa, realizzazione cappotto a muro da 1 cm compreso rete e finitura svolti in Pescara, Via Catania
n.12 dell'importo di € 452,00 (doc. 37) per un totale di € 4.564,00.
Il TU ha inoltre quantificato nell'importo di € 4.400,00 IVA compresa, la spesa per il ripristino delle zone ammalorate dell'appartamento.
Il danno subito dall'immobile di proprietà dagli attori, quantificato nella somma di € 8.964,00, dovrà essere risarcito agli attori dal , maggiorato di interesse legali dalla data di esborso al CP_1
saldo.
d.2 In relazione alla richiesta di indennizzo per il mancato incasso dei canoni di locazione, parte attrice ha prodotto:
- il contratto di locazione abitativa agevolata Numero 6097, Serie 3T del 05/08/2016 tra il sig. Parte_1
e il signor , per la durata di anni 3+2 con inizio dal 01/08/2016 al
[...] Controparte_7
31/07/2019, al canone annuo di € 6.600,00, oltre spese condominiali pari ad € 50,00 mensili e tasse comunali, (doc. 23);
- il contratto di locazione abitativa agevolata Numero 009795, Serie 3T del 23/11/2020 tra i sigg.
e da una parte ed i sig. e Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_6
per la durata di anni 3+2 con inizio dal 15/11/2020 al 14/11/2023, ad un canone annuo di € 6.600,00,
pagina 13 di 18 oltre spese condominiali pari a € 48,00 al mese e tasse comunali (Doc. 19).
Non è stato prodotto dagli attori il contratto di locazione concluso con il sig. che, in Parte_7
data 3.5.2017, aveva inviato agli attori la lettera di recesso anticipata dal contratto di affitto (cfr doc. 2a
e 3).
Gli attori non hanno neppure indicato se il contratto di locazione, concluso in data 23/11/2020 con i sigg. e sia tuttora in essere alle medesime condizioni. Controparte_8 Parte_6
Premesso che gli attori non sono stati in grado di allegare documentazione idonea ad indicare in quali periodi l'immobile, concesso in locazione a terzi, era rimasto sfitto, può senz'altro ritenersi che le precarie condizioni dell'appartamento, da loro denunciate nel mese di maggio 2017 e che si erano protratte sino al 31.10.2020 per poi ripresentarsi nel mese di novembre 2022, siano state tali da rendere senz'altro difficile locare l'appartamento ad un canone di mercato.
Agli attori spetta quindi un indennizzo, conseguente al limitato godimento dell'immobile, che si stima equo liquidare in € 300,00 mensili, comprensive delle spese di condominio e di tassa comunale, che gli attori avevano contrattualmente posto a carico del conduttore.
Gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni patiti e patiendi subiti dall'immobile ed il danno da lucro cessante maturato fino alla data del 31.10.2020, in quanto la ripresa delle infiltrazioni è emersa solo dopo che la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'indennizzo spettante agli attori dal 1° giugno 2017 (data del recesso dell'inquilino sub doc. 2) al
31.10.2020, rivalutato al 31.10.2020 è pari ad 12.364,43 (€ -4,71 per rivalutazione mensile, € 12.285,29 per importi rivalutati ed € 79,14 per interessi legali).
Tale somma va maggiorata di interessi legali, calcolati sulla somma via via rivalutata, dal 1.11.2020 al deposito della sentenza ed ulteriormente maggiorata di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
Nulla spetta agli attori per il periodo residuo, trattandosi di domanda nuova.
E. Sulla fondatezza della chiamata in garanzia
Con riferimento alla domanda di manleva emerge, dalla lettura della polizza prodotta in giudizio dal
, che sono coperti da garanzia le somme che l'assicurato sia tenuto a pagare, quale CP_1
civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni (garanzia base sempre operante).
Sono coperti da garanzia anche i danni da “spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni degli impianti” nonché le “spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d'acqua” (settore “D” danni da acqua – Garanzie
Aggiuntive D1).
pagina 14 di 18 Come sopra chiarito il perito, che aveva indicato nel tubo di scarico condominiale la più plausibile e predominante causa delle infiltrazioni, non era stato in grado di constatare la “rottura accidentale” di tale impianto.
L'unico modo per individuare l'esatto punto di fuoriuscita dell'acqua sarebbe stato quello di mettere a vista l'intero tubo di scarico, demolendo dall'esterno la cortina di muro perimetrale per tutta l'altezza del fabbricato, in modo tale da esaminare tutte le unità immobiliari collegate alla colonna di scarico.
Il TU, che tale indagine aveva sollecitato, riferiva che l'omesso svolgimento di tali lavori era conseguente all'opposizione del , presumibilmente motivata dall'impossibilità di CP_1
accedere, contestualmente, a tutti gli appartamenti, nonché per l'eccessivo impegno economico che tali lavorazioni avrebbero comportato e che necessitavano di preventive autorizzazioni assembleari, non compatibili con i tempi della procedura.
Premesso che il presente giudizio, iniziato nel 2020, poteva essere ulteriormente rinviato, su istanza del
TU o delle parti, per l'esecuzione di un accertamento indispensabile per individuare le cause delle infiltrazioni, va precisato che l'amministratore, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 1135, comma 2 cc, può assumere l'iniziativa di compiere opere di manutenzione straordinaria caratterizzate dall'urgenza e, ove questa effettivamente ricorra ed egli abbia speso, nei confronti dei terzi, il nome del , CP_1 quest'ultimo deve ritenersi validamente rappresentato e l'obbligazione direttamente riferibile al
(Cassazione civile sez. II, 02/02/2017, n.2807). CP_1
Ricorrendo, nel caso in esame, tutti i presupposti indicati dalla norma richiamata, attesa la natura indifferibili ed urgente delle opere dirette ad accertare le cause delle infiltrazioni idriche rilevate sulla colonna di scarico condominiale, si può affermare che il , non solo non aveva CP_1
sollecitato, come avrebbe dovuto, lo svolgimento tutti gli accertamenti necessari per accertare la causa di tali infiltrazioni, ma ne aveva addirittura ostacolato l'esecuzione.
Per tali motivi non è possibile porre a carico della terza chiamata le spese che il deve CP_1
versare agli attori, per i lavori di ripristino della colonna di scarico condominiale, non essendo stata accertata la lesione di tale impianto.
Va rigettata anche la domanda di manleva, formulata in relazione all'indennizzo spettante agli attori per il ridotto godimento dell'immobile, non risultando il danno da lucro cessante coperto dalla garanzia sottoscritta dal . CP_1
La terza chiamata va quindi condannata, nei limiti della franchigia di € 150,00, a manlevare il della sola somma di € 8.964,00 oltre accessori spettante agli attori, per le spese CP_1
sostenute e da sostenere per il ripristino dell'immobile.
F. Sulle spese
pagina 15 di 18 f.1 La domanda per lite temeraria, formulata per la prima volta dagli attori con la comparsa conclusionale va rigettata, perché tardiva, trattandosi di richiesta che può essere avanzata, per la prima volta, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
f.2 Sussistono invece i presupposti per ritenere configurabile, in capo al convenuto, una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile anche d'ufficio (cfr. Cass. n. 27326/2019) in tutti i casi di soccombenza della parte come “sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. n.
27623 del 21.11.2017, Cass. n. 29812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020).
Va al riguardo evidenziato che il , custode della res, deve adottare tutte le misure CP_1
idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni alle unità abitative dei singoli condòmini, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete della fattispecie.
Dall'istruttoria svolta è invece emerso che il convenuto, per oltre sette anni, non solo non aveva sollecitato, come avrebbe dovuto, lo svolgimento tutti gli accertamenti necessari per individuare la causa delle infiltrazioni, ma ne aveva addirittura ostacolato l'esecuzione.
Essendo venuto meno agli obblighi posti a suo carico, in modo tale da compromettere non solo gli interessi dei condòmini ed in primo luogo degli attori, ma anche il corretto esercizio dell'azione di garanzia, assumendo un comportamento idoneo ad integrare abuso del processo, il va CP_1
condannato a versare agli attori, ex art. 96 comma III cpc, una somma che si stima equo liquidare, considerato il valore della controversia e la durata del giudizio, nell'importo di € 5.000,00, maggiorato di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
f.3 Considerato l'esito della lite, le spese sostenute dagli attori nella fase di negoziazione, nel giudizio cautelare davanti al giudice monocratico e nel presente giudizio, vanno poste a carico del soccombente. CP_1
Spese liquidate secondo parametri medi, considerato il numero delle parti ed il valore della controversia (scaglione compreso tra 26.000,01 ed € 52.000,00 euro).
f.4 Considerato il parziale accoglimento della domanda di manleva, la terza chiamata va condannata a rimborsare al le spese di lite relative al giudizio cautelare davanti al giudice CP_1
monocratico e al presente giudizio che, compensate nella misura di 1/2, vanno in entrambi i casi poste a carico della terza chiamata per la quota residua.
pagina 16 di 18 f.5 Restano a carico degli attori e del le spese relative alla fase di reclamo, liquidate CP_1
dal collegio che, in accoglimento del ricorso proposto dalla , aveva accertato che alla terza CP_2
chiamata erano stati erroneamente addebitati interventi di miglioria, non oggetto di copertura assicurativa.
f.6 Le spese di TU (fase cautelare e giudizio di merito) vanno poste a carico del . CP_1
f.7 La terza chiamata va condannata a rimborsare al le spese di TU relative al CP_1
presente giudizio ed al giudizio cautelare che, compensate nella misura di 1/2, tenuto conto del comportamento processuale del , vanno poste a carico della terza chiamata per la quota CP_1
residua, con conseguente obbligo di procedere agli eventuali conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RITENUTA la derivazione condominiale delle infiltrazioni verificatesi all'interno del locale di proprietà degli attori,
CONDANNA il all'esecuzione di tutti i lavori necessari ad evitare ulteriori danni all'immobile di CP_1
proprietà degli attori, con particolare riguardo alla verifica ed eventuale rifacimento della condotta di scarico condominiale, al restauro della facciata del fabbricato, in corrispondenza della colonna di scarico ed al ripristino dei balconi.
ACCERTATO che il danno emergente, subito dagli attori a causa delle ricorrenti infiltrazioni è pari ad € 8.964,00 oltre accessori e che il lucro cessante, conseguente al ridotto godimento dell'immobile, liquidato sino alla data del 30.10.2020 è pari ad € 12.364,43 oltre accessori.
CONDANNA il al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore degli attori della somma di Controparte_1
21.328,43 oltre accessori.
RIGETTA la richiesta di condanna formulata ex art. 96 cpc da parte attrice.
CONDANNA il a versare in favore degli attori, ex art. 96 comma III cpc, la somma di €. Controparte_1
5.000,00, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.
CONDANNA
pagina 17 di 18 il a rifondere agli attori le spese di lite che liquida, per la sola fase di Controparte_1 attivazione della negoziazione in € 441,00, per la fase cautelare in € 8.340,80 per onorari ed € 145,50 per esborsi e per il presente giudizio di merito in € 12.185,60 per onorari ed € 145,50 per esborsi, importi tutti maggiorati di spese generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
CONDANNA la terza chiamata a manlevare il , al netto della franchigia di €. 150,00, dell'importo di CP_1
€ 8.964,00 oltre accessori, rigettando nel resto le domande formulata nei confronti della terzia chiamata.
LIQUIDA nell'importo di € € 8.340,80 le spese di lite sostenute dal nella fase cautelare ed in € CP_1
12.185,60 quelle sostenute dal nella fase di merito, importi tutti maggiorati di spese CP_1
generali nella misura del 15% IVA, CAP come per legge.
CONDANNA la terza chiamata a manlevare il delle spese di lite che l'assicurato dovrà versare agli CP_1 attori e delle spese di lite sostenute dall'assicurato che, previa compensazione nella misura di 1/2, vanno in entrambi i casi poste a carico della terza chiamata nella misura residua.
PONE le spese delle TU, svolte nella fase di ATP e nel presente giudizio, liquidate come da separati decreti,
a carico del Controparte_1
CONDANNA la terza chiamata a manlevare il delle spese di TU da rimborsare all'assicurato nella CP_1
misura di 1/2.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 18 novembre 2024
Il Giudice
Patrizia Medica
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